<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190018420200228103556916" descrizione="" gruppo="20190018420200228103556916" modifica="4/3/2020 9:59:20 AM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Josef Ploner" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="00184"/><fascicolo anno="2020" n="00089"/><urn>urn:nir:tar.trentino.alto.adige;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190018420200228103556916.xml</file><wordfile>20190018420200228103556916.docm</wordfile><ricorso NRG="201900184">201900184\201900184.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Bolzano\Sezione 1\2019\201900184\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Alda Dellantonio</firma><data>03/04/2020 09:59:20</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Edith Engl</firma><data>03/04/2020 09:05:40</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/04/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa</h:div><h:div>Sezione Autonoma di Bolzano</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Alda Dellantonio,	Presidente</h:div><h:div>Lorenza Pantozzi Lerjefors,	Consigliere</h:div><h:div>Edith Engl,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Michele Menestrina,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>1) dell’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 1706 dd. 9 luglio 2019 di divieto di transito a partire dal km 2+ 800 sulla S.P. 47 “lago di Braies” e a partire dal km 0+000 della S.P 80 “Braies Vecchia” nel periodo dal 10 luglio 2019 al 10 settembre 2019, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 15.00, conosciuta in esito ad esercizio di accesso in data 16.7.2019;</h:div><h:div>2) della lettera del Sindaco del Comune di Braies dd. 26.2.2019 con la quale viene chiesta la disposizione della chiusura delle strade provinciali 47 e 80, conosciuta in esito ad esercizio del diritto di accesso in data 25.7.2019;</h:div><h:div>3) della delibera della Giunta comunale di Braies del 11.6.2019 n.167/A/2019, avente ad oggetto: delibera di massima in merito alle misure per l'organizzazione del traffico nel Comune di Braies – anno 2019”;</h:div><h:div>4) delle misure per l'organizzazione del traffico nel Comune di Braies per l'anno 2019 elaborato dallo studio di ingegneria Bergmeister di Varna dd. 17.5.2019 conosciuta in esito ad esercizio del diritto di accesso in data 25.7.2019; </h:div><h:div>- nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni cagionato con l’adozione dei provvedimenti impugnati. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 184 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Josef Ploner, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Bonomini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, Corso della Libertà 50; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Renate von Guggenberg, Laura Fadanelli, Doris Ambach e Gianluigi Tebano, con domicilio digitale come ad PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1; </h:div><h:div>Comune di Braies, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Meinhard Durnwalder, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, vicolo Parrocchia 13; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e del Comune di Braies;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2020 la dott.ssa Edith Engl e uditi per le parti i difensori, come da verbale d’udienza;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>La Provincia autonoma di Bolzano con ordinanza del Presidente n. 1706 del 9.7.2019 ha disposto a partire dal 10.7.2019 il divieto di transito sulla strada provinciale n. 47 “Lago di Braies” al km 2+800 e sulla strada provinciale 80 “Braies Vecchia” al km 0+000, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 15 fino al 10.9.2019.</h:div><h:div>In particolare, l’impugnata ordinanza presidenziale è stata disposta al dichiarato fine di garantire l’incolumità pubblica e la fluidità della circolazione nelle tratte indicate, messi a rischio dal blocco del traffico causato da un eccessivo afflusso veicolare.</h:div><h:div>La predetta ordinanza reitera, pur con delle differenze non trascurabili i provvedimenti adottati negli anni 2017 e 2018, con i quali era già stata disposta una limitazione del traffico. Nel 2017 la limitazione del traffico era stata introdotta in ipotesi di esaurimento dei parcheggi adiacenti al lago di Braies, mentre nell’estate 2018 era stato posto un divieto di transito in seguito all’esaurimento dei parcheggi al lago, salvo nel periodo intorno a Ferragosto durante il quale vigeva un divieto generale dalle ore 10.30 alle ore 14.00. </h:div><h:div>L’ordinanza oggetto del presente ricorso prevede una misura più restrittiva di quelle adottate in precedenza in quanto indica la chiusura dalle ore 10 alle ore 15 a prescindere dalla disponibilità di posti nei parcheggi e risulta, a detta del ricorrente, ancor più lesiva della sua sfera giuridica. Egli è, infatti, titolare di un agriturismo a ca 2 km dal lago di Braies nonché gestore del parcheggio pubblico (P2) sul lago e lamenta un calo drastico delle frequenze in vigenza del divieto in questione.</h:div><h:div>A sostegno del ricorso, notificato il 18. 9.2019, e cioè dopo che il provvedimento impugnato avesse esaurito i suoi effetti (10.9.2019), viene dedotto il seguente articolato motivo:</h:div><h:div>Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5 terzo comma e 6 punto 4 a) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 – codice della strada, per mancanza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento di sospensione della circolazione, per mancanza di idonea e corretta motivazione e per mancata comparazione degli interessi pubblico – privati sottesi oltre che per violazione del principio di proporzionalità;</h:div><h:div>Violazione e falsa applicazione dell’art 7 della legge prov. 22 ottobre 1993 n. 13, dell’art. 21 octies della legge 7.8.1990 n. 241 per motivazione sviata e contraddittoria ed erronea – per eccesso di potere per incompetenza – illogicità manifesta – disparità di trattamento – istruttoria viziata – contraddittorietà manifesta  - mancato bilanciamento del preteso interesse pubblico sotteso alla pretesa incolumità pubblica con l’aspirazione degli utenti della strada a percorrere tutte le sedi viarie disponibili e con l’interesse degli esercizi pubblici posti all’interno dell’area di divieto soprattutto in considerazione della mancanza di un percorso alternativo per raggiungerli – violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità. </h:div><h:div>Oltre all’azione di annullamento viene proposta anche azione risarcitoria.</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio sia la Provincia autonoma di Bolzano che il Comune di Braies, chiedendo entrambi il rigetto del ricorso perché inammissibile e infondato.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2020 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>In via preliminare il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni processuali sollevate dalle Amministrazioni resistenti perché le suesposte censure non possono essere accolte, alla luce delle seguenti considerazioni.</h:div><h:div>Parte ricorrente contesta la legittimità dell’ordinanza di chiusura al traffico, sul rilievo che vi difetterebbe il presupposto di un congestionamento del traffico nel periodo di alta stagione, e conseguentemente verrebbe a cadere anche il rischio per l’incolumità pubblica, posto a giustificazione della impugnata drastica misura di limitazione del traffico. Ritiene il ricorrente, che avendo le amministrazioni posto in essere nel frattempo misure strutturali (1 parcheggio e 3 rotonde) volte ad evitare il rischio dell’incolonnamento e a rendere più scorrevole il traffico, queste misure sarebbero di per sé risolutive della problematica dell’incolonnamento dei veicoli e del blocco totale del traffico Pertanto prima di emettere una misura così incisiva ed invasiva l’amministrazione avrebbe dovuto sperimentare gli effetti di queste infrastrutture sul traffico soprattutto nel periodo di alta stagione. Invece nessun rilevamento della situazione reale sarebbe stato fatto prima di emettere il divieto. Da qui anche la censura del difetto di istruttoria. Sotto altro profilo viene censurato il mancato contemperamento degli interessi degli operatori economici.</h:div><h:div>È noto che la zona del lago di Braies, per la sua valenza naturalistica, è meta ambita da molti turisti, soprattutto nei mesi estivi. L’afflusso è aumentato ulteriormente negli ultimi anni, dopo che una nota fiction televisiva è stata ambientata sul lago di Braies.</h:div><h:div>Ne consegue, che nel periodo estivo la situazione del traffico, soprattutto nei pressi del lago di Braies e della località Ponticello, è molto critica per l’afflusso veicolare turistico, di gran lunga superiore alle capacità della strada e dei parcheggi disponibili. La pericolosità della situazione conseguente all’incolonnamento dei veicoli e al conseguente blocco del traffico ha costretto le Amministrazioni resistenti ad adottare, già nei due anni precedenti, misure di contenimento del traffico. E così anche nell’anno 2019, all’esito di un’attività istruttoria, la Giunta comunale di Braies, ha nuovamente richiesta alla Provincia autonoma di Bolzano la chiusura della strada nel periodo di alta stagione. In data 9.7.2019 l’ordinanza presidenziale n. 1706/2019, rilevato che “<corsivo>il notevole flusso di veicoli a motore ha causato negli anni scorsi il totale blocco della circolazione in entrambi i sensi di marcia, impedendo così anche il traffico dei mezzi adibiti al trasporto pubblico e rallentando notevolmente quello dei mezzi di soccorso</corsivo>”, che “<corsivo>è previsto un adeguato un adeguato trasporto pubblico sostitutivo</corsivo>”, che “ <corsivo>se il flusso di veicoli a motore non viene adeguatamente regolamentato, può determinare congestione di traffico con pregiudizio per l’incolumità pubblica</corsivo>”, che “ <corsivo>si rende necessario per motivi di incolumità pubblica e fluidità della circolazione dare seguito alla richiesta,</corsivo>” ha ordinato il divieto di transito qui impugnato.</h:div><h:div>Va premesso, che i provvedimenti limitativi della circolazione stradale, di qualsivoglia natura, sono espressione di scelte ampiamente discrezionali, devolute alla esclusiva competenza decisionale dell'autorità amministrativa proprietaria della strada, governati da un superiore principio di tutela della sicurezza dell'incolumità pubblica (art. 1 D.Lgs. n. 285/1992) ed insuscettibili di sindacato giurisdizionale, a meno che non si palesino vizi di forma o di procedura, ovvero di manifesta illogicità/irragionevolezza (ex multis Tar Salerno n. 490/2019 e Trga Bolzano n. 237/2019).</h:div><h:div>Poste queste premesse, il Collegio è dell’avviso che le soluzioni adottate dalle Amministrazioni resistenti non paiono affetti dalle censure dedotte dal ricorrente, che possono essere trattate congiuntamente.</h:div><h:div>Il Comune di Braies, per affrontare la criticità della situazione del traffico, dovuta al grande afflusso di turisti, ha commissionato nel 2017 alla società Bergmeister di Varna l’elaborazione di un piano sulla viabilità. Questo piano pluriennale prevedeva interventi urgenti, interventi di medio e interventi di lungo periodo. Tra i primi rientrava la chiusura temporanea estiva del traffico sul tratto finale della valle che porta al lago di Braies mentre tra i secondi, che invoca il ricorrente contro la disposta chiusura delle strade, rientrano le misure strutturali per rendere più scorrevole il traffico.</h:div><h:div>L’attuazione del piano di viabilità ed ed i suoi effetti venivano verificati annualmente. E infatti risulta dalla documentazione versata in atti, che anche per il 2019, prima di richiedere il divieto di transito impugnato, il gruppo di lavoro “Verkehrskonzept Prags 2019”, composto dal Sindaco di Braies, da rappresentanti della società Bergmeister e da responsabili degli uffici provinciali coinvolti, ha svolto un’approfondita attività istruttoria, che comprendeva di certo anche la verifica degli effetti degli adeguamenti strutturali, ai quali fa riferimento il ricorrente. Così si legge nella delibera di massima della Giunta comunale n. 167/A/2019 sulle misure per l’organizzazione del traffico nel Comune di Braies “- <corsivo>che i provvedimenti realizzati negli anni 2017 e 2018 sono stati valutati</corsivo>;” e “<corsivo>che i provvedimenti degli anni precedenti si sono dimostrati validi</corsivo>” e che in base alle valutazioni effettuate dagli esperti viene proposto anche per l’anno 2019, oltre ad altri provvedimenti, la <corsivo>limitazione del traffico dall’incrocio SP 47-SP80 dal 10/7/2019 al 10.9.2019 dalla ore 10.00 fino alle ore 15.00.</corsivo>
			</h:div><h:div>Cade pertanto nel vuoto la censura del difetto di istruttoria, risultando invece che l’Amministrazione comunale soltanto dopo una adeguata valutazione della situazione ha rinnovato per il 2019 la richiesta della misura di contingentamento del traffico.</h:div><h:div>Che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, le misure infrastrutturali realizzate non fossero di per sé risolutive del problema del sovraffollamento delle strade, sembra potersi dedurre anche da un confronto con la situazione dell’anno 2018, anno nel quale quasi tutte le infrastrutture (1 parcheggio e 2 rotonde) erano già state realizzate e nonostante ciò non solo era necessaria la chiusura della strada provinciale n. 47 in seguito all’esaurimento dei posti dei parcheggi, ma addirittura il Sindaco dovette chiedere un inasprimento della misura con la chiusura generale della strada dall’11 al 31 agosto dalle ore 10.30 alle ore 14.00 a causa dell’enorme afflusso turistico e conseguente rischio del blocco del traffico.</h:div><h:div>Da quanto detto non può essere contestato che continuava a persistere il problema del sovraccarico delle strade e che a fronte della situazione di pericolo per l’incolumità pubblica causato dalla congestione del traffico il Presidente della Provincia, con la chiusura temporanea delle strade provinciali n. 80 e n. 47, ha adottato una scelta ragionevole e logica. </h:div><h:div>Dagli atti la scelta effettuata appare inoltre adeguatamente motivata circa le sue ragioni.</h:div><h:div>Anche l’obiezione del ricorrente, che la situazione poteva essere risolta con un’intensificazione del controllo del traffico da parte degli organi di polizia, in particolare impedendo il parcheggio selvaggio, oltre ad attenere all’ambito insindacabile del merito tecnico dell’azione amministrativa, non scalfisce, sotto il profilo della ragionevolezza, i provvedimenti adottati. Al di là degli enunciati, i ricorrenti non hanno, infatti, dedotto elementi concreti a sostegno dell’assunto che la misura da essi prospettata possa essere idonea a prevenire il formarsi delle colonne interminabili di traffico congestionato, che si formano in estate. Non vi è dunque evidenza alcuna della lamentata sproporzione delle misure restrittive, come quella in discussione, adottate dall’amministrazione rispetto all’obiettivo perseguito. </h:div><h:div>Altrettanto inconferenti sono le affermazione del ricorrente, quando sostiene che il piano del traffico elaborato della società Bergmeister, non perseguirebbe la finalità di risolvere il problema del grande traffico, bensì avrebbe come scopo quello di creare nel comune di Braies una “zona protetta e senza traffico”. Non si può certo far credere che l’ordinanza di chiusura al traffico, emessa per affrontare una oggettiva situazione di emergenza dovuta al traffico estivo, sia invece un’anticipazione di quello scopo. </h:div><h:div>Quanto all’asserito mancato bilanciamento degli interessi pubblici e privati, anche questa censura è infondata. </h:div><h:div>Ricorda il Collegio che a garanzia degli interessi dei ristoratori /albergatori situati lungo il tratto chiuso al traffico vigeva un’ampia esenzione dal divieto. Potevano transitare taxi, autovetture con conducente, biciclette, fornitori e veicoli di ospiti con prenotazione confermata di albergo o ristorante. Queste prenotazioni venivano gestite con soluzioni informatiche innovative e l’esenzione dal divieto comprendeva, per la prima volta, anche le prenotazioni per la ristorazione. Anche il servizio di autobus pubblici, intensificato nel periodo di vigenza del divieto, permetteva ai turisti di spostarsi e di raggiungere i punti di ristorazione.</h:div><h:div>Con queste misure gli interessi degli operatori appaiono ragionevolmente tutelati nel bilanciamento con l’interesse pubblico perseguito. </h:div><h:div>Quanto infine alla disparità di trattamento che sarebbe stata perpetrata in danno del ricorrente, rispetto agli operatori che si trovano al confine con la zona di inizio divieto essa si risolve in una mera apodittica affermazione di principio, essendo priva di qualsiasi riscontro probatorio.</h:div><h:div>Per quanto detto, ad avviso del Collegio nessuna delle censure in esame merita di esser accolta ed a fronte della situazione di pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica causata da un possibile blocco del traffico dovuto ad un afflusso veicolare non regolamentato, l’ordinanza presidenziale di chiusura al traffico n. 1706/2019 e gli atti presupposti non si prestano ad essere censurati sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità. </h:div><h:div>Il mancato accoglimento delle suesposte censure tese a dimostrare l’illegittimità degli atti impugnati determina evidentemente l’infondatezza della domanda risarcitoria per carenza del requisito dell’ingiustizia del danno.</h:div><h:div>In conclusione, il ricorso deve essere respinto.</h:div><h:div>Le spese di lite, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessive euro 4.000,00 (quattromila/00) di cui euro 2.000,00 (duemila/00) in favore della Provincia autonoma di Bolzano e euro 2.000.00 (duemila/00) in favore del Comune di Braies, oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/02/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Klaus Schwarzer</h:div><h:div>Edith Engl</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>