<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190014020200302090659510" descrizione="usi civici - biotopo" gruppo="20190014020200302090659510" modifica="3/11/2020 1:09:09 PM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="00140"/><fascicolo anno="2020" n="00069"/><urn>urn:nir:tar.trentino.alto.adige;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190014020200302090659510.xml</file><wordfile>20190014020200302090659510.docm</wordfile><ricorso NRG="201900140">201900140\201900140.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Bolzano\Sezione 1\2019\201900140\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Alda Dellantonio</firma><data>11/03/2020 13:09:09</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>lorenza pantozzi lerjefors</firma><data>11/03/2020 12:48:03</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/03/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa</h:div><h:div>Sezione Autonoma di Bolzano</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Alda Dellantonio,	Presidente</h:div><h:div>Lorenza Pantozzi Lerjefors,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Edith Engl,	Consigliere</h:div><h:div>Michele Menestrina,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>1) della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 447 dd. 4.6.2019, di approvazione di una modifica al piano paesaggistico del Comune di Glorenza concernente l'individuazione di un biotopo, pubblicata sul Bollettino Ufficiale di data 20.6.2019;</h:div><h:div>2) della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune Città di Glorenza n. 17 dd. 30.4.2019;</h:div><h:div>3) della deliberazione della Commissione per la Natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio della Provincia autonoma di Bolzano n. 4/19-28.4 del 14.2.2019;</h:div><h:div>4) del provvedimento della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio dd. 13.12.2018, avente ad oggetto la proposta di vincolo ai sensi dell'art. 3 della L.P. 25.7.1970 n. 16, individuazione di un biotopo 24/1 Obere Au (Proposta elaborata dall'ufficio Ecologia del paesaggio) e relativo elaborato di mappa;</h:div><h:div>e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 140 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Kurt Warger, Bernhard Prieth e Associazione Agraria Interessenza Pascoli di Glorenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Iob, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via dei Paradisi, n. 15/2; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Glorenza, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Renate von Guggenberg, Fabrizio Cavallar, Patrizia Gianesello e Jutta Segna, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune Città di Glorenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</h:div><h:div>Thomas Frank, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Heimatpflegeverband Südtirol, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rudolf Benedikter, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via Leonardo da Vinci, n. 2/A; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e dello Heimatpflegeverband Südtirol;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2020 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con istanza del 22 luglio 2014 l’associazione ambientalista Heimatpflegeverband Südtirol chiedeva alla Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio della Provincia autonoma di Bolzano di porre sotto tutela come biotopo la zona “Obere Au” di Glorenza.</h:div><h:div>L’individuazione del nuovo biotopo veniva definitivamente approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 306 del 21 marzo 2017.</h:div><h:div>Il signor K. Warger e l’associazione agraria Interessenza Pascoli di Glorenza impugnavano davanti a questo Tribunale la suddetta deliberazione, unitamente agli atti presupposti (ricorso n. 163/2017).</h:div><h:div>Con sentenza n. 110/2018, pubblicata il 5 aprile 2018, il Tribunale accoglieva il ricorso, annullando gli atti impugnati per difetto di istruttoria e, in particolare, per omessa valutazione sulla compatibilità del nuovo vincolo di biotopo di cui alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 con il vincolo di destinazione di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 esistente sulla p.f. 661 C.C. Glorenza, bene di uso civico.</h:div><h:div>Preso atto della sentenza, la Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio della Provincia autonoma di Bolzano decideva di avviare nuovamente il procedimento di modifica del piano paesaggistico del Comune di Glorenza, proponendo, ai sensi dell’art. 3 della legge provinciale n. 16 del 1970, il vincolo concernente l’individuazione del biotopo “Obere Au” (doc. 4 dei ricorrenti).</h:div><h:div>Entro il periodo di pubblicazione della proposta nella rete civica della Provincia e all’albo comunale pervenivano due osservazioni (Associazione agraria Interessenza Pascoli di Glorenza e signor B. Prieth).</h:div><h:div>La Commissione provinciale per la Natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio, con deliberazione n. 4/19 del 14 febbraio 2019, dopo ampia discussione, decideva di approvare la modifica del piano paesaggistico. In particolare, la Commissione “accerta che l’utilizzo delle superfici all’interno dell’areale del biotopo è possibile, in accordo con le disposizioni d’uso e con gli usi civici di pascolo riservati all’Associazione Agraria Interessenza pascoli di Glorenza”. Inoltre, dopo aver rilevato che “il percorso previsto nell’ambito del ‘Concetto per la ricreazione e rivalutazione ecologica Obere Au - Comune di Glorenza’ occupa soltanto poche superfici rivendicate dagli usi civici”, la Commissione “raccomanda di estrapolare queste porzioni dalle superfici sottoposte agli usi civici” (doc. 3 dei ricorrenti).</h:div><h:div>Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 17 del 30 aprile 2019, approvava la modifica del piano paesaggistico, esprimendosi tuttavia in senso “contrario alla destinazione di fondi privati senza consenso” (doc. 2 dei ricorrenti).</h:div><h:div>Infine, la modifica del piano paesaggistico veniva definitivamente approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 447 del 4 giugno 2019. In particolare, la Giunta chiariva che “l’utilizzo della p.f. 661, C.C. Glorenza a scopi ricreativi lascia spazio in misura sufficiente per un pascolo indisturbato sulla superficie” e che “simili percorsi circolari esistono anche in altri biotopi della provincia”. Inoltre, precisava che “dopo l’individuazione del biotopo verrà rispettato l’attuale utilizzo dei prati, anche nei casi di sfalcio ripetuto, e l’applicazione di fertilizzanti sulle superfici in gestione. E’ vietato quindi soltanto il dissodamento dei prati, nonché la loro trasformazione in seminativi o altre coltivazioni intensive. In base alle norme vigenti, per questa restrizione potrà essere fatta domanda per un contributo compensativo” (doc. 1 dei ricorrenti).</h:div><h:div>I ricorrenti espongono nel ricorso che i provvedimenti di modifica del piano paesaggistico impugnati interessano varie particelle fondiarie della zona “Obere Au” nel Comune di Glorenza, tra cui la p.f. 661, che è bene appartenente al demanio civico di Glorenza, destinata a pascolo del bestiame e allo sfalcio dell’erba, in possesso dell’Interessenza Pascoli di Glorenza. La detta particella è individuata nel PUC di Glorenza in parte come bosco e in parte come verde agricolo e nel piano paesaggistico come “zona di tutela paesaggistica - zona di rispetto/zona agricola di interesse paesaggistico/paesaggio naturale”.</h:div><h:div>A fondamento del gravame i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi.</h:div><h:div>1. “Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità - contraddittorietà tra provvedimenti - sviamento - Incompetenza - Violazione di giudicato - Violazione di legge (art. 3 L. 168/2017, art. 11, comma 1, lett. a, L. 1766/27)”;</h:div><h:div>2. “Disparità di trattamento - contraddittorietà con precedenti provvedimenti”;</h:div><h:div>3. “Violazione di legge (art. 3, comma 6, L. 168/2017 - Eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento, contraddittorietà - Violazione di legge (art. 42 Cost.) - Incompetenza”; </h:div><h:div>4. “Eccesso di potere per carenza di presupposto - Incompetenza”;</h:div><h:div>5. “Violazione di legge (artt. 4 e 5 Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17) - Incompetenza - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di presupposto”;</h:div><h:div>6. “Vizi propri della delibera consiliare n. 17 dd. 30.4.2019 - Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e normativa locale di recepimento per omessa motivazione sulle osservazioni. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione di legge (art. 65 L.R. n. 2 dd. 3.5.2018)”;</h:div><h:div>7. “Contraddittorietà con altri provvedimenti - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, disparità di trattamento - Violazione di legge (art. 65 L.R. n. 2 dd. 3.5.2018)”.</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano e lo Heimatpflegeverband Südtirol, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato e in parte inammissibile.</h:div><h:div>Nei termini di rito il procuratore della Provincia autonoma di Bolzano e quello dei ricorrenti hanno depositato memorie difensive, a sostegno delle rispettive difese. I ricorrenti hanno poi depositato una memoria di replica, insistendo per l’accoglimento del ricorso. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso non è fondato.</h:div><h:div>1. Con il primo motivo i ricorrenti affermano che la proposta di vincolo elaborata dalla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del paesaggio sarebbe viziata da travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria.</h:div><h:div>Detta proposta di vincolo poggerebbe sulla richiesta dello Heimatpflegeverband Südtirol del 22 luglio 2014, contrario alla realizzazione di un campo da golf sulla p.f. 661 C.C. Glorenza e sulle particelle limitrofe. L’Amministrazione avrebbe travisato il significato della richiesta, cha aveva il solo scopo di chiedere il mantenimento dello <corsivo>status quo</corsivo>, non certo la realizzazione di nuove opere.</h:div><h:div>I provvedimenti impugnati andrebbero in realtà “in senso opposto alla richiesta di protezione avanzata dallo Heimatpflegeverband Südtirol”. La richiesta di tutela dell’associazione ambientalista avrebbe già trovato risposta positiva nella decisione assunta dall’Amministrazione di non realizzare più il campo da golf e in quella di apporre sull’area il vincolo di uso civico ex art. 11, comma 1, della legge n. 1766 del 1927 (con decreto dell’Assessore provinciale all’Agricoltura n. 19225 del 17 marzo 2016). Detto vincolo, avente per oggetto il mantenimento della destinazione in essere, impedirebbe ogni modifica alla piccola e preziosa area residua.</h:div><h:div>Inoltre, l’istituzione del biotopo operata sulla base della suddetta richiesta è stata annullata da questo Tribunale con la sentenza n. 110/2018, che non avrebbe rilevato un mero difetto procedurale, come affermato nell’impugnata deliberazione della Giunta provinciale n. 447/2019.</h:div><h:div>Infine, la stessa deliberazione n. 447/2019 sarebbe viziata da contraddittorietà intrinseca, dato che richiama l’invito della Commissione provinciale per la Natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio a estrapolare le poche porzioni rivendicate dalle superfici sottoposte agli usi civici, salvo poi non disporne l’estrapolazione nella parte dispositiva.</h:div><h:div>Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono che la deliberazione della Giunta provinciale impugnata abbia previsto un’indennità compensativa a fronte del divieto di dissodamento dei prati, di trasformazione in seminativi o in altre colture intensive, ma nessuna indennità a fronte della modificazione della destinazione d’uso del bene, ossia di quella parte sottratta all’esercizio del pascolo e allo sfalcio da sempre praticati. Detta sottrazione, che andrebbe contraddittoriamente a eliminare un elemento costitutivo del biotopo, avrebbe natura espropriativa, risolvendosi nell’impedimento al proprietario di fare un utilizzo proprio del bene assoggettato a vincolo.</h:div><h:div>Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano che la previsione di estrapolare porzioni di terreno dalle superfici sottoposte a vincolo di uso civico sarebbe in contrasto con il disposto dell’art. 3, comma 6, della legge 20 novembre 2017, n. 168, che disciplina i beni collettivi, ai sensi del quale: “<corsivo>Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici</corsivo>”. </h:div><h:div>La modifica paesaggistica e urbanistica prevedrebbe la realizzazione di opere volte a realizzare un’area ricreativa, nonostante l’obbligo di mantenere il vincolo, opere che andrebbero a intaccare il valore paesaggistico dell’intera area inscindibile, da preservare senza ricorrere a estrapolazioni.</h:div><h:div>L’unica parte dell’area che, almeno formalmente, verrebbe salvaguardata quale biotopo sarebbe quella che rimane con la destinazione a uso civico. Scopo del biotopo non sarebbe quello di realizzare zone ricreative, ma quello di salvaguardare specie animali e vegetali rare o minacciate, contribuendo a preservare la biodiversità.</h:div><h:div>Inoltre, gli atti impugnati sarebbero viziati da disparità di trattamento tra fondi privati e fondi in proprietà collettiva: il Comune si sarebbe espresso in senso contrario alla modifica della destinazione di fondi privati senza il consenso dei proprietari, così implicitamente affermando di essere favorevole alla modifica senza consenso della destinazione dei fondi in proprietà collettiva.</h:div><h:div>Con il quarto motivo, i ricorrenti affermano che la decisione sull’estrapolazione sarebbe comunque spettata all’Interessenza Pascoli di Glorenza, cui competerebbe l’amministrazione della p.f. 661.</h:div><h:div>Le censure - che si prestano a un esame congiunto - sono infondate.</h:div><h:div>E’ bene anzitutto premettere che il procedimento amministrativo di modifica del piano paesaggistico, volto a individuare il nuovo biotopo “Obere Au”, è disciplinato dall’art. 3 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 (applicabile <corsivo>ratione temporis</corsivo>). In particolare, per quanto riguarda l’individuazione degli “elementi naturali del paesaggio (biotopi)”, previsti dall’art. 1, comma 2, lett. c), della stessa legge, l’iniziativa può essere può essere promossa dalla “<corsivo>Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio</corsivo>”, oppure “<corsivo>dalla Giunta provinciale, dalle comunità comprensoriali, nonché da enti o associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell’ambiente, sulla base di un’adeguata motivazione</corsivo>” (art. 3, comma 1, L.P. n. 16/1970).</h:div><h:div>Nel caso che ne occupa il procedimento è stato avviato dal Direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio (cfr. doc. 4 dei ricorrenti). La nota sottoscritta dal Direttore di Ripartizione ha il seguente oggetto: “Proposta di vincolo ai sensi dell’articolo 3 della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16 - Individuazione di un biotopo 24/1 Obere Au (Proposta elaborata dall’Ufficio Ecologia del paesaggio)”. Anche nella parte motiva si fa espresso riferimento all’Ufficio provinciale Ecologia del paesaggio quale autore della proposta e, in calce, si precisa che “l’approvazione definitiva avviene con delibera della Giunta provinciale”.</h:div><h:div>E’ pur vero che nelle premesse della nota si dice che lo Heimatpflegeverband Südtirol “ha chiesto con lettera del 22.7.2014 l’impostazione del vincolo di biotopo per la zona ‘Obere Au’ a Glorenza”, ma formalmente la proposta rimane dell’Ufficio provinciale Ecologia del paesaggio e l’avvio del procedimento della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.</h:div><h:div>Osserva inoltre il Collegio che la proposta elaborata dall’Ufficio Ecologia del paesaggio contiene un’ampia motivazione sulle ragioni che inducono all’individuazione del nuovo biotopo, molto più corposa di quella contenuta nella richiesta dello Heimatpflegeverband Südtirol, come si evince da un semplice confronto delle due note (cfr. doc.ti 4 e 6 dei ricorrenti). </h:div><h:div>In definitiva, non corrisponde al vero che l’avvio del procedimento di individuazione del nuovo vincolo di biotopo si fondi su una proposta dello Heimatpflegeverband Südtirol, che non potrebbe in ogni caso ritenersi vincolante per l’Amministrazione provinciale. </h:div><h:div>Né può affermarsi quindi che occorreva attendere una nuova proposta della citata associazione ambientale per avviare nuovamente il procedimento di approvazione della modifica del piano paesaggistico a seguito della sentenza n. 110/2018. </h:div><h:div><corsivo>Ad abundantiam,</corsivo> va sottolineato che la citata associazione ambientale, nella nota del 22 luglio 2014, ha chiesto espressamente l’imposizione del vincolo di biotopo (”Der Heimatpflegeverband Südtirol ersucht daher um Ausweisung der ‘Oberen Au’ in Glurns als Biotop”), di talché non sussiste il lamentato travisamento della volontà dell’associazione ambientalista da parte dell’Amministrazione provinciale.</h:div><h:div>Quanto alla realizzazione di opere nel biotopo va rilevato che lo Heimatpflegeverband Südtirol si è limitato a ribadire la propria opposizione alla realizzazione di un campo da golf (“Der geplante Golfplatz ist hier fehl am Platz”), progetto <corsivo>medio tempore</corsivo> abbandonato dall’Amministrazione, mentre non si è espresso su eventuali ulteriori opere.</h:div><h:div>Non coglie nel segno neppure la censura di violazione della sentenza n. 110/2018 di questo Tribunale.</h:div><h:div>Invero, la citata sentenza ha accolto il ricorso sotto il profilo di censura di difetto di istruttoria, dedotto con il secondo motivo di gravame: “<corsivo>Colgono nel segno, invece, le censure riferite alla omessa valutazione, nei provvedimenti impugnati, dell'esistenza dei diritti di suo civico sulla p.f. (...), che erano stati formalmente accertati con il citato decreto assessorile del 17 marzo 2016 nelle more del procedimento di individuazione del biotopo, molto prima della sua conclusione. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Manca effettivamente, a partire dalla deliberazione della Commissione provinciale per la Natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio dell'8 settembre 2016, ogni riferimento specifico all'esistenza dei diritti di suo civico già accertati, così come ogni valutazione circa la compatibilità del vincolo di destinazione di cui alla L. n. 1766 del 1927 con il nuovo vincolo di biotopo di cui alla legge provinciale n. 16 del 1970. L'istruttoria, sotto questo profilo, risulta quindi viziata</corsivo>”.</h:div><h:div>Ad avviso del Collegio l’Amministrazione ha dato piena attuazione alla citata sentenza, conformandosi ai principi ivi statuiti.</h:div><h:div>In particolare, la deliberazione della Giunta provinciale n. 447/2019 di approvazione definitiva della modifica del piano paesaggistico così si è espressa in ordine alla suddetta compatibilità tra i due vincoli: “Come già constatato dalla Commissione (ndr.: la Commissione provinciale per la Natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio, cfr. delibera n. 4/19 del 14.2.2019 - doc. 3 dei ricorrenti) l’utilizzo delle superfici all’interno dell’areale del biotopo è possibile, in accordo con le disposizioni d’uso e con gli usi civici di pascoli riservati all’Associazione Agraria Interessenza Pascoli di Glorenza. L’utilizzo della p.f. 661 C.C. Glorenza a scopi ricreativi lascia spazio in misura sufficiente per un pascolo indisturbato sulla superficie e contribuisce attraverso l’accesso alla zona di alto valore ecologico a sensibilizzare popolazione e ospiti rispetto ai dintorni di Glorenza. Simili percorsi circolari esistono anche in altri biotopi della provincia. Dopo l’individuazione del biotopo verrà rispettato l’attuale utilizzo dei prati, anche nei casi di sfalcio ripetuto e l’applicazione dei fertilizzanti sulle superfici di gestione. E’ vietato quindi soltanto il dissodamento dei prati, nonché la loro trasformazione in seminativi o altre coltivazioni intensive. In base alle norme vigenti, per questa restrizione potrà essere fatta domanda per un contributo compensativo” (cfr. doc. 1 dei ricorrenti).</h:div><h:div>Dalla piana lettura del testo della deliberazione risulta che non è affatto vero che si sarebbe ripetuta nuovamente la omessa considerazione sull’esistenza dei diritti di uso civico rilevata da questo giudice nella citata sentenza n. 110/2018.</h:div><h:div>Non colgono nel segno neppure le censure riferite alla asserita mancata estrapolazione delle porzioni di superfici sottoposte a vincolo di uso civico.</h:div><h:div>Rileva il Collegio che i terreni gravati da uso civico sono distinti in due categorie ai sensi dell’art. 11 della legge n. 1766 del 1927: “<corsivo>a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente; b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria</corsivo>”.</h:div><h:div>Nel caso specifico i terreni di cui si controverte rientrano nella categoria a), per i quali la destinazione a biotopo è del tutto compatibile con l’utilizzo come bosco o pascolo permanente.</h:div><h:div>Quanto alle piccole superfici occupate dal percorso circolare da dedicare a scopo ricreativo, esse non avrebbero comunque potuto essere estrapolate dagli usi civici nell’ambito del presente procedimento, essendo necessario a tal fine uno specifico e diverso procedimento di sdemanializzazione. </h:div><h:div>Invero, ai sensi dell’art. 6-ter della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, che disciplina l’amministrazione dei beni di uso civico, la cancellazione del vincolo di uso civico è disposta dall’Assessore provinciale competente in materia di beni di uso civico, previo parere positivo da parte dell’Assessore provinciale competente per l’agricoltura (cfr. commi 1 e 7).</h:div><h:div>Si tratta, quindi di un procedimento separato e distinto da quello relativo alla modifica del piano paesaggistico di cui ora si discute, che non rientra nella competenza della Giunta provinciale. Ne consegue che la Giunta non aveva il potere di disporre la cancellazione del vincolo e la sottrazione delle minime porzioni di superfici rivendicate dagli usi civici, né quello di prevedere indennità compensative a tale titolo.</h:div><h:div>In relazione alle censure di cui al terzo motivo va ribadita la compatibilità dell’utilizzo delle superfici rientranti nell’areale del biotopo con le disposizioni sulla conservazione degli usi civici, così come tecnicamente accertato dalla Commissione provinciale per la Natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio. In particolare, con riferimento alla p.f. 661 di cui si tratta, è stato verificato che l’utilizzo della stessa a scopi ricreativi, considerata la sua limitata estensione, “lascia spazio in misura sufficiente per un pascolo indisturbato sulla superficie”. </h:div><h:div>Va aggiunto che la p.f. 661 era già sottoposta a vincolo paesaggistico come “zona di tutela paesaggistica - zona di rispetto/zona agricola di interesse paesaggistico/paesaggio naturale”. Il bene in esame era quindi già tutelato sotto il profilo paesaggistico, ancorché in modo generico. Con gli atti impugnati l’Amministrazione ha sostituito la tutela generica con una tutela specifica di biotopo, per mezzo della modifica del piano paesaggistico, tutela che non intacca gli usi civici, tutt’ora esistenti e non ancora cancellati e riconosciuti compatibili con la nuova destinazione di biotopo.</h:div><h:div>Quanto all’estrapolazione delle limitate porzioni di superficie sottoposte agli usi civici e interessate dal percorso ricreativo e alle competenze in materia, si richiama quanto dedotto in precedenza.</h:div><h:div>3. Con il quinto motivo i ricorrenti affermano che la modifica del piano paesaggistico, introducendo cambiamenti nell’estensione nonché nella consistenza dei diritti reali connessi con il maso chiuso “Sanhoff”, di proprietà del ricorrente Bernhard Prieth, avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzata dalla Commissione locale per i masi chiusi, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17. La superficie del maso, coltivabile e per sua natura destinata a tale scopo, sarebbe stata in gran parte compresa nel biotopo (per oltre tre ettari). A detta superficie dovrebbe aggiungersi la proprietà collettiva oggetto di giudizio, quale diritto reale connesso con il detto maso.</h:div><h:div>In particolare, verrebbero sottratti - mediante estrapolazione - circa 4.500 mq della p.f. 661 C.C. Glorenza, che il proprietario utilizzerebbe a pascolo dei bovini e taglio dell’erba e che l’Amministrazione intenderebbe recintare per realizzarvi opere destinate a scopi ricreativi.</h:div><h:div>Inoltre, l’introduzione del divieto di dissodamento dei prati, nonché di loro trasformazione in seminativi o altre coltivazioni intensive, andrebbe a colpire i beni di proprietà del maso.</h:div><h:div>La censura non coglie nel segno.</h:div><h:div>La legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17 sui masi chiusi, all’art. 4, comma 1, così disciplina le modificazioni della consistenza di un maso chiuso: “<corsivo>Per tutti i cambiamenti nell'estensione di un maso chiuso nonché nella consistenza dei diritti reali connessi con il maso chiuso, che non derivino da espropriazione per pubblica utilità ovvero da operazioni di riordino fondiario approvate dalla Giunta provinciale ai sensi delle vigenti disposizioni, occorre l'autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi; la stessa è pure necessaria per la costituzione del diritto di superficie e per la stipulazione di un contratto d'affitto o di locazione con durata superiore ai 15 anni</corsivo>”.</h:div><h:div>Nel caso di specie, la Giunta provinciale ha chiarito che dopo l’individuazione del biotopo, sarà rispettato l’attuale utilizzo dei prati e che le superfici a prato, circondate dal bosco ripariale, sotto l’aspetto paesaggistico, non possono essere isolate dai loro dintorni. </h:div><h:div>L’unica novità introdotta è quella del divieto di dissodamento dei prati e di trasformazione in seminativi o altre coltivazioni intensive. Si tratta di piccole restrizioni alle facoltà dominicali di sfruttamento agricolo che appaiono giustificate da ragioni di pubblico interesse e che possono farsi rientrare in un concetto lato di espropriazione per pubblica utilità. Non è quindi necessaria la previa autorizzazione della Commissione locale dei masi chiusi, ai sensi della sopra citata disposizione.</h:div><h:div>Osserva ancora il Collegio che le restrizioni e i divieti non integrano in ogni caso gli estremi di applicazione della sopra citata disposizione, non costituendo quei “<corsivo>cambiamenti nell’estensione di un maso chiuso nonché della consistenza dei diritti reali connessi con il maso chiuso</corsivo>”, per i quali la norma richiede la preventiva autorizzazione della Commissione locale dei masi chiusi.</h:div><h:div>Peraltro, per queste piccole restrizioni alle facoltà dominicali, la Giunta provinciale ha previsto un contributo, proprio per compensare gli svantaggi economici determinati dall’adozione del nuovo vincolo a biotopo (volto a tutelare elementi naturali del paesaggio di particolare interesse) rispetto alle imprese agricole che si trovano al di fuori dell’area interessata dal biotopo.</h:div><h:div>4. Le censure di cui al sesto motivo sono rivolte contro la deliberazione del Consiglio comunale di Glorenza n. 17 del 30 aprile 2019.</h:div><h:div>Anzitutto i ricorrenti rilevano che tutti i 12 consiglieri comunali presenti hanno partecipato e votato la modifica del piano paesaggistico in esame nonostante per tre di essi sussistesse l’obbligo di astenersi: in particolare il consigliere M.P sarebbe proprietario di terreni privati individuati come biotopo; la consigliere R.P.P. è moglie del ricorrente Bernhard Prieth e il consigliere A.B. membro dell’Interessenza pascoli di Glorenza, amministratore della p.f. 661, C.C. Glorenza.</h:div><h:div>Inoltre, l’Amministrazione comunale avrebbe violato le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo e sarebbe incorsa nel vizio di difetto di motivazione e di istruttoria, avendo omesso di esprimersi sulle opposizioni presentate dai ricorrenti Bernhard Prieth e Interessenza Pascoli di Glorenza. La deliberazione del Consiglio comunale n. 17/2019 non le menzionerebbe neppure.</h:div><h:div>Anche queste doglianze non sono fondate.</h:div><h:div>L’istituto dell’astensione dalle deliberazioni dei componenti degli organi collegiali del comune è disciplinato dall’art. 65 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, che così recita: “<corsivo>1. I componenti gli organi collegiali del comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti privati, associazioni, comitati, società e imprese con le quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza, dipendenza o prestazione d'opera come pure quando si tratti di interesse immediato e attuale proprio o del coniuge o della persona unita civilmente o del convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223 o di parenti e affini fino al secondo grado. Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2. In materia di pianificazione urbanistica, l'obbligo di astensione di cui al comma 1 sussiste solo per i componenti degli organi deliberanti che abbiano un concreto, immediato e attuale interesse economico, proprio o del coniuge o della persona unita civilmente o del convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223 o di parenti fino al secondo grado o di affini fino al primo grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera e la deliberazione comporti modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente. L'obbligo di astensione non sussiste nel caso di variazione, che determini modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente, delle norme di attuazione del piano, le quali riguardino categorie omogenee di immobili ricompresi nel piano stesso…</corsivo>”.</h:div><h:div>Osserva il Collegio che è pur vero che due consiglieri comunali sono proprietari di terreni inclusi nella nuova zona individuata come biotopo e che un terzo consigliere è membro dell’Interessenza Pascoli di Glorenza, che amministra la p.f. 661, C.C. Glorenza.</h:div><h:div>Tuttavia, ai sensi del comma 1 del citato art. 65, l’obbligo dei consiglieri di astenersi sussiste solo in presenza di un “<corsivo>interesse immediato e attuale proprio o del coniuge” </corsivo>e la prova concreta e persuasiva circa la sussistenza di un nesso teleologico tra l’interesse dei tre consiglieri comunali e il contenuto della deliberazione della cui legittimità si dubita deve essere tale da potersi affermare che la soddisfazione dell’interesse degli amministratori sia stata la ragione determinante dell’approvazione della delibera controversa: “<corsivo>In tema di decadenza dei consiglieri comunali, atteso che l’elettorato passivo trova tutela a livello costituzionale (art. 51 Cost.), le ragioni che, in relazione al modo di esercizio della carica, possono comportare decadenza devono essere obiettivamente gravi nella loro assenza o inconferenza di giustificazione ovvero nella loro estrema genericità, tale da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi stessi, oltre che sfornita di qualsiasi principio di prova</corsivo>” (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, 18 ottobre 2016, n. 1009).</h:div><h:div>Nel caso in esame i ricorrenti si sono limitati ad affermare in termini generali la sussistenza di una “contaminazione” della votazione finale conseguente al fatto che due consiglieri erano proprietari di terreni inclusi nel nuovo biotopo e il terzo membro dell’Interessenza Pascoli di Glorenza. Trattasi di circostanza che, ad avviso del Tribunale, non è sufficiente a dimostrare la relazione causale tra la specifica sussistenza di interessi dei tre amministratori pubblici e il varo del deliberato oggetto di impugnazione.</h:div><h:div><corsivo>Ad abundantiam</corsivo>, va rilevato che il principio di ordine generale sull’obbligo di astensione è in ogni caso temperato nell’ipotesi in cui siano approvati atti generali di pianificazione urbanistico-territoriale o loro varianti - quale deve considerarsi quello di modifica del piano paesaggistico <corsivo>sub iudice</corsivo> - tranne nel caso in cui la relazione tra l’oggetto della deliberazione e gli interessi facenti capo agli amministratori sia particolarmente evidente e la deliberazione comporti modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente.</h:div><h:div>In assenza di puntuali deduzioni al riguardo, non appare plausibile l’esistenza di un interesse personale dei presunti consiglieri comunali in conflitto, atteso che l’imposizione di un vincolo paesaggistico, peraltro molto stringente come quello di biotopo, comprime, piuttosto che favorire, il diritto del proprietario, limitando la possibilità di utilizzo del bene gravato.</h:div><h:div>Per quanto concerne la censura riferita alla mancata presa di posizione sulle osservazioni presentate da due ricorrenti, va anzitutto rimarcato che nel caso specifico il procedimento di modifica del piano paesaggistico è stato avviato dalla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, su proposta elaborata dall’Ufficio Ecologia del paesaggio, non dalla Giunta comunale. </h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 3 della legge provinciale n. 16 del 1970 la Commissione provinciale per la Natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio ha esaminato la proposta e le due osservazioni pervenute in seguito alla pubblicazione della proposta nella deliberazione n. 4/2019 del 14 febbraio 2019. Nella deliberazione, la Commissione fa espressa menzione delle osservazioni esaminate: “La Commissione prende atto delle osservazioni e accerta che l’utilizzo delle superfici all’interno dell’areale del biotopo è possibile, in accordo con le disposizioni d’uso e con gli usi civici di pascolo riservati all’Associazione Agraria Interessenza Pascoli di Glorenza. Il percorso previsto…occupa soltanto poche superfici rivendicate dagli usi civici…”.</h:div><h:div>La successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 17/2019, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, fa riferimento alle osservazioni, anche se le chiama “proposte”: “L’Ufficio Ecologia, in via d’ufficio, ha avviato il procedimento per l’introduzione del vincolo di biotopo. Tale proposta, assieme ai documenti, è stata pubblicata e sono pervenute diverse proposte” (nel testo in tedesco: “Stellungnahmen”). Si dà poi conto dell’ampia discussione, da intendersi riferita sia alle “proposte”, sia al parere espresso dalla Commissione provinciale per la Natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio.</h:div><h:div>Infine, in sede di approvazione definitiva della modifica, anche la Giunta provinciale, nelle premesse della deliberazione n. 447/2019, fa ampio riferimento alle due osservazioni presentate, riassumendone il contenuto (che per brevità di esposizione non si riporta), prima di adottare la decisione finale.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene quindi che non siano state violate in alcun modo le norme sul procedimento amministrativo e che sia stata garantita la partecipazione dei ricorrenti al procedimento.</h:div><h:div>5. Con il settimo motivo i ricorrenti affermano che la zona “Obere Au” non sarebbe solo quella individuata dal biotopo, ma conterrebbe anche altre particelle fondiarie, che non sarebbero però state considerate.</h:div><h:div>In particolare, non sarebbe stata inclusa nel biotopo la p.f. 674/2, situata pochi metri più a nord della p.f. 661, pur avendo le stesse caratteristiche di tutte le altre particelle incluse nel biotopo. In relazione alla p.f. 674/2 sarebbe stato avviato il procedimento “per mutare la destinazione di tutela - che condivideva con le particelle oggi inserite nel biotopo - e inserirla in zona per insediamenti produttivi D1”.</h:div><h:div>Un tanto integrerebbe i vizi di difetto di istruttoria, di disparità di trattamento e di sviamento.</h:div><h:div>La censura è inammissibile, per difetto di interesse attuale e concreto dei ricorrenti a fare valere censure non riferite alle proprie posizioni soggettive.</h:div><h:div><corsivo>Ad abundatiam</corsivo>, nel merito della censura, va osservato che si tratta di scelte di merito dell'Amministrazione, da considerarsi insindacabili qualora, come nella fattispecie, non presentino vizi di logicità macroscopici, che soli possono giustificare un sindacato del Giudice amministrativo su attività riservate alle valutazioni di merito delle Amministrazioni pubbliche (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2008, n. 5159).</h:div><h:div>Inoltre, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento (configurabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse), non può essere dedotto quando viene rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche eventualmente riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 novembre 2019, n. 7886).</h:div><h:div>Per tutte le ragioni espresse il ricorso non è fondato e va quindi rigettato.</h:div><h:div>Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese delle liti, tenuto conto della novità delle questioni trattate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/01/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Schwarzer Klaus</h:div><h:div>Lorenza Pantozzi Lerjefors</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>