<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170014720230609104114752" descrizione="" gruppo="20170014720230609104114752" modifica="29/06/2023 13:43:30" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="00147"/><fascicolo anno="2023" n="00226"/><urn>urn:nir:tar.trentino.alto.adige;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170014720230609104114752.xml</file><wordfile>20170014720230609104114752.docm</wordfile><ricorso NRG="201700147">201700147\201700147.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\73 Lorenza Pantozzi Lerjefors\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Fabrizio Cavallar</firma><data>29/06/2023 13:43:30</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa</h:div><h:div>Sezione Autonoma di Bolzano</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Lorenza Pantozzi Lerjefors,	Presidente</h:div><h:div>Edith Engl,	Consigliere</h:div><h:div>Michele Menestrina,	Consigliere</h:div><h:div>Fabrizio Cavallar,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia</h:div><h:div>- della pronuncia di decadenza dell'autorizzazione alla raccolta del gioco lecito presso i locali posti in Bolzano, piazza Verdi n. 16/A, prot. n. 7.1/73.09/350124/BE/GT, emessa dalla Provincia autonoma di Bolzano il 30 maggio 2017, notificata alla ricorrente a mezzo PEC il 15 giugno 2017;</h:div><h:div>- di ogni altro atto ad essa presupposto e conseguente, ivi compresa la “lettera dd. 6.12.2016” del Comune di Bolzano richiamata <corsivo>per relationem</corsivo> dalla suddetta pronuncia.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 147 del 2017, proposto da </h:div><h:div>Massimo Argnani, Matteo Terrabusi e Romagna Giochi S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dagli avvocati Cino Benelli e Gianfranco Fiorentini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Ferretti, in Bolzano, corso Italia n. 30; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Lukas Plancker e Gianluigi Tebano, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago n. 1; </h:div><h:div>Comune di Bolzano, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Gudrun Agostini, Alessandra Merini e Bianca Maria Giudiceandrea, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale, in Bolzano, vicolo Gumer, n. 7; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Istituto Rainerum Maria Ausiliatrice, in persona del legale rappresentante, non costituito;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e del Comune di Bolzano;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Fabrizio Cavallar e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>(<corsivo>Salva diversa specificazione i documenti di seguito indicati sono quelli depositati nel presente giudizio dai ricorrenti)</corsivo></h:div><h:div>1. Il signor Massimo Argnani, legale rappresentante della società Romagna Giochi s.r.l., dichiara di condurre, per conto del concessionario dello Stato Gamenet S.p.A., presso i locali posti in Bolzano, piazza Verdi n. 16/A, una sala dedicata alla raccolta delle giocate tramite apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S., in forza di autorizzazione al medesimo rilasciata dalla Provincia autonoma di Bolzano in data 11 giugno 2013 (doc. 2).</h:div><h:div>2. Con provvedimento emesso in data 30 maggio 2017 (prot. n. 7.1/73.09/350124/BE/GT), notificato a mezzo PEC in data 15 giugno 2017, il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano ha pronunciato la decadenza della suddetta licenza in attuazione dell’art. 5-bis, comma 1, L.P. 13 maggio 1992, n. 13, così come modificata dalla L.P. n. 13/2010 e dalla L.P. n. 15/2011.</h:div><h:div>Lo stesso Presidente ha altresì vietato l’esercizio della suddetta attività, ordinando all’odierna ricorrente di restituire la menzionata autorizzazione entro giorni 7 (sette) dalla notifica del medesimo provvedimento (doc. 1).</h:div><h:div>3. Contro queste determinazioni, in data 22.6.2017, il sig. Massimo Argnani e la società Romagna Giochi s.r.l. hanno presentato ricorso avanti a questo Tribunale con istanza di misure cautelari monocratiche ed istanza cautelare per i seguenti motivi di diritto:</h:div><h:div>4. 1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 bis l.p. n. 13/1992; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti; eccesso di potere per carenza di motivazione; eccesso di potere per carenza di istruttoria; questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 bis l.p. n. 13/1992.</h:div><h:div>4. 2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5-bis l.p. n. 13/1992. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis l.p. n. 13/1992.</h:div><h:div>4.3. Violazione e/o falsa applicazione della direttiva 2015/1535/UE. Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.</h:div><h:div>5. In data 24.6.2017 il Presidente del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano, con il decreto n. 74/2017, ha accolto l’istanza cautelare interinale monocratica, in attesa che la stessa fosse esaminata dal Collegio nella camera di consiglio del 18 luglio 2017.</h:div><h:div>6. In data 14.7.2017 si è costituito e difeso in giudizio il Comune di Bolzano.</h:div><h:div>7. In pari data si è costituita e difesa in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano.</h:div><h:div>8. Con ordinanza cautelare n. 90/2017, pubblicata il 19 luglio 2017, il Collegio “considerato che l’esercizio è tuttora in attività e tenuto conto, riguardo al <corsivo>periculum in mora,</corsivo> del grave pregiudizio indotto dalla sospensione dell’attività stessa”, ha accolto l’istanza cautelare e, per l'effetto, ha sospeso l’efficacia dell’impugnato provvedimento, fissando, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 7 marzo 2018.</h:div><h:div>9. A seguito di tale udienza, con ordinanza collegiale n. 85/2018, pubblicata il 19.3.2018, il Collegio, pronunciando in via interlocutoria, rinviava la discussione del merito del presente ricorso all’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2019.</h:div><h:div>10. L’udienza del 23.1.2019 veniva successivamente più volte rinviata con i decreti presidenziali nn. 60/2020, 85/2021, 66/2022 e 122/2022 e con ordinanza collegiale n. 92/2020, in attesa della definizione dei ricorsi per la revocazione della sentenza n. 1618/2019 del Consiglio di Stato, che aveva portata dirimente ai fini della decisione del presente gravame. </h:div><h:div>11. Infine, in data 23.11.2022 veniva depositata la sentenza del Consiglio di Stato n. 10322, che dichiarava l’inammissibilità del ricorso per revocazione proposto contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 1618/2019, che, per cause analoghe alla presente, aveva statuito la legittimità dei relativi provvedimenti di decadenza di autorizzazioni alla conduzione di attività di gioco, con effetti dirimenti per la decisione dell’odierno ricorso.</h:div><h:div>12. All’udienza pubblica del 7 giugno 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>13. Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>14. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che il provvedimento impugnato non indichi rispetto a quale distanza si troverebbero i locali di esercizio condotti dai ricorrenti rispetto ai c.d. luoghi sensibili.</h:div><h:div>14.1. Rileva il Collegio che il provvedimento impugnato indica esattamente i luoghi sensibili che rientrano nel raggio di 300 m dalla sala giochi in contestazione (doc. n. 1). </h:div><h:div>Vero è che i ricorrenti non contestano che tali luoghi rientrino nella superficie delimitata dalla circonferenza anzidetta.</h:div><h:div>Il codice del processo amministrativo impone alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. Spettava pertanto ai ricorrenti contestare che nessuno di tali luoghi rientrasse nella superficie delimitata dalla circonferenza anzidetta. In questi termini si è già espresso questo Tribunale con la sentenza n. 200/2020.</h:div><h:div>14.2. I ricorrenti lamentano che l’art. 5-bis della L.P. n. 13/1992 sembrerebbe individuare, al comma 1, nel “raggio”, ovverosia in una semplice misurazione cartografica in linea retta, l’unico criterio valido per stabilire le distanze delle sale da gioco dai c.d. “luoghi sensibili” dalla medesima enucleati. Tale previsione si paleserebbe affetta da incostituzionalità per violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., dal momento che, in contraddizione con gli obiettivi perseguiti dal legislatore provinciale, la stessa contemplerebbe un criterio puramente virtuale (e, pertanto, non reale, come ad esempio quello del percorso pedonale più breve), come tale non in grado di offrire adeguata ed effettiva tutela alle c.d. “fasce deboli”, protette dalla citata L.P..</h:div><h:div>14.3. Anche queste doglianze sono infondate, così come la sollevata questione di costituzionalità della norma provinciale.</h:div><h:div>La distanza dai luoghi sensibili prescritta dalla Provincia autonoma di Bolzano non è diversa da quella individuata da altre Regioni, oscillante fra i 300 e i 500 metri, e non determina ex sé un divieto generalizzato di apertura di esercizi dedicati al gioco. Anche sul metodo di calcolo, la Provincia di Bolzano si colloca nella media delle Regioni che hanno scelto il criterio della distanza calcolata non secondo il metodo del “più breve tragitto pedonale”. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che una distanza ben superiore, pari a 500 mt, risulta essere sufficientemente ragionevole, adeguata e proporzionata, rispetto ai fini di prevenzione della ludopatia e di tutela della salute dei soggetti più deboli (cfr. Sez. V, 6 settembre 2018, n. 5237; Sez. IV, 27 novembre 2018, n. 6714; Sez. III, 10 febbraio 2016, n. 579; Sez. V, 6 luglio 2018, n.4145; Sez. III, n. 8563/2019).</h:div><h:div>15. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.</h:div><h:div>15.1. I ricorrenti lamentano che il provvedimento impugnato sarebbe parimenti illegittimo in quanto non preceduto, né accompagnato, da una neppur minima previa valutazione riferita alle caratteristiche dei c.d. “luoghi sensibili” in esso identificati, delle categorie di persone vulnerabili che sarebbero aduse a frequentarli e del concreto contesto di riferimento. Un tanto, ove direttamente conseguente ai vincoli imposti dal legislatore provinciale, determinerebbe un nuovo profilo di manifesta incostituzionalità della disciplina provinciale <corsivo>de quo.</corsivo></h:div><h:div>15.2. Anche queste censure sono infondate, così come la relativa eccezione di incostituzionalità sollevata. La resistente Provincia con la propria memoria difensiva ha eccepito che nel caso di specie la sala giochi è ubicata nel raggio di 300 metri dal laboratorio di ergoterapia Hands in Piazza Verdi n. 23, dal centro giovanile “Juvenes” in via Carducci n.7, dalla casa di ospitalità per uomini senza fissa dimora in via Trento n. 11, dal Liceo scientifico “Rainerum-Salesiani” in via Carducci n. 7, nonché da altri “luoghi sensibili” specificatamente indicati nel provvedimento di decadenza (vedansi i doc.ti. nn. 2 e 4 della Provincia).</h:div><h:div>15.3. In merito i ricorrenti non hanno contestato alcunchè. Pertanto, la lamentata specificazione delle caratteristiche dei c.d. “luoghi sensibili” e delle categorie di persone vulnerabili identificabili in base al provvedimento impugnato è superata dai chiarimenti offerti dall’amministrazione resistente, non contestati dai ricorrenti ai sensi dell’art. 64, comma 2, del c.p.a..</h:div><h:div>16. Pure il terzo motivo di ricorso è infondato.</h:div><h:div>16.1. I ricorrenti si dolgono che il provvedimento impugnato risulterebbe, infine, illegittimo per contrasto con la Direttiva 98/34/CE, così come modificata dalla Direttiva 98/48/CE (oggi “Direttiva 2015/1535”), e recepita con D. Lgs. n. 427/2000, che ha modificato la L. n. 317/1986. Come noto, la menzionata Direttiva prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.</h:div><h:div>16.2. Anche queste critiche sono destituite di fondamento.</h:div><h:div>È sufficiente al Collegio richiamare l’orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza amministrativa che, in recepimento di sistematiche pronunce della Corte costituzionale (sentenza n. n. 300/2011, cui adde, sotto ulteriori profili, Corte cost. n. 220/2014, quale richiamata da Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2018, n. 4201, e sentenza Corte cost. n. 108/2017 ), ha ripetutamente affermato la legittimità delle discipline, regionali e delle Province autonome, che pongono limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale (vedansi, <corsivo>ex plurimis</corsivo>, oltre alla sentenza da ultimo citata, Cons. Stato, Sez. IV, 27 novembre 2018; Cons. Stato, Sez. V, 6 settembre 2018, n. 5237 ed infine la dirimente Cons. Stato, Sez. VI, 19 marzo 2019, n. 1806/2019, confermata da Cons. Stato, Sez. VI, 23 novembre 2022, n. 10323,  che ha determinato i numerosi rinvii del presente processo), affermandone, altresì, la compatibilità con il diritto eurounitario.</h:div><h:div>17. Conclusivamente, le considerazioni svolte conducono il Collegio ad affermare l’infondatezza dei motivi di ricorso prospettati dai ricorrenti, così come delle questioni di costituzionalità sollevate.</h:div><h:div>Ne discende la legittimità del provvedimento comunale impugnato.</h:div><h:div>18. All’infondatezza del ricorso fa seguito la condanna alle spese di lite, nella misura liquidata nel dispositivo, secondo il criterio della soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna i ricorrenti a rifondere alla Provincia autonoma di Bolzano e al Comune di Bolzano le spese di lite che liquida in € 2.000,00 (duemila,00) per ciascuna parte, oltre agli accessori di legge.</h:div><h:div>Nulla per le spese alla parte non costituita in giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/06/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Klaus Schwarzer</h:div><h:div>Fabrizio Cavallar</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>