<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260010120260821102952063" descrizione="appalti - project financing - Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) - art. 200 d. lgs. n. 36 del 2023." gruppo="20260010120260821102952063" modifica="26/08/2026 14:06:38" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="00101"/><fascicolo anno="2026" n="01187"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260010120260821102952063.xml</file><wordfile>20260010120260821102952063.docm</wordfile><ricorso NRG="202600101">202600101\202600101.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\822 Mauro Pedron\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Mauro Pedron</firma><data>24/08/2026 14:21:52</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ariberto Sabino Limongelli</firma><data>21/08/2026 10:47:38</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/08/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Mauro Pedron,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Costanza Cappelli,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento di esclusione adottato dall'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale (ALER) di Bergamo, Lecco e Sondrio in relazione alla procedura di gara avente CIG B900BE65E3 (Lotto BG-02) e relativo verbale del R.U.P. n. 2 del 7 gennaio 2026 (docc. 1 e 2); </h:div><h:div>- del Disciplinare di gara (doc. 3) approvato con determinazione del Direttore generale dall'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale (ALER) di Bergamo, Lecco e Sondrio n. 705 del 6 novembre 2025 (doc. 4); </h:div><h:div>- della determinazione di aggiudicazione n. 49 del 14 gennaio 2026 in favore della società Stea s.r.l. emessa dal Direttore generale dall'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale (ALER) di Bergamo, Lecco e Sondrio (doc. 5); </h:div><h:div>- di ogni atto ad essi presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi inclusi i verbali della Commissione giudicatrice riferiti alle sedute del 2, 7 e 9 gennaio 2026 (docc. 6, 7 e 8) ed i giudizi e provvedimenti adottati all'esito di queste ultime; </h:div><h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia</h:div><h:div>del contratto stipulato <corsivo>inter alios</corsivo> e per il subentro nell’aggiudicazione ai sensi degli artt. 122 e 124 cod. proc. amm.</h:div><h:div>ovvero, in subordine,</h:div><h:div>per il risarcimento del danno per equivalente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 101 del 2026, proposto da </h:div><h:div>Alpha General Contractor S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B900BE65E3, rappresentata e difesa dagli avvocati Cino Benelli e Sandro Guerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>ALER Bergamo Lecco Sondrio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisabetta Mariotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Servizi Tecnologici Energetici Ambientali S.r.l. (“Stea S.r.l.”), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Sansone e Arianna Giovannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di ALER Bergamo Lecco Sondrio e di Servizi Tecnologici Energetici Ambientali S.r.l. (“Stea S.r.l.”);</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Visto il dispositivo di sentenza n. 1087 del 28 luglio 2026;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div><corsivo>1. Il provvedimento impugnato</corsivo>.</h:div><h:div>1.1. Con determinazione dirigenziale n. 705 del 6 novembre 2025, l’ALER di Bergamo, Lecco e Sondrio ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto e tramite il Contratto di rendimento o di prestazione energetica (EPC) di cui all’art. 200 del d. lgs. n. 36/2023, degli interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà ALER, comprensivi di progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia nonché conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda sanitaria, di illuminazione esterna e delle parti comuni, e degli impianti fotovoltaici riferiti al Lotto BG-02, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) presentato dalla proponente Stea s.r.l.</h:div><h:div>1.2. La durata del contratto è stata fissata in anni 22, di cui 2 anni per i lavori di riqualificazione energetica compresa la progettazione esecutiva, e 20 anni per la successiva gestione dell’opera.</h:div><h:div>1.3. Il valore dell’affidamento, costituito dalla sommatoria dei lavori della sicurezza, delle spese tecniche e dei ricavi di gestione attesi per la durata del rapporto, è stato stimato in € 12.346.752,00 al netto dell’IVA.</h:div><h:div>1.4. Il disciplinare ha previsto l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con distribuzione del punteggio complessivo di 100 punti in ragione di 80 punti all’offerta tecnica e 20 punti all’offerta economica.</h:div><h:div>1.5. Alla procedura di gara hanno partecipato due concorrenti, entrambi in possesso della qualifica di ESCo (Società di Servizi Energetici) certificata secondo la norma UNI CEI 11352: la società Stea s.r.l., in qualità di promotore; e la società Alpha General Contractor s.r.l., in qualità di proponente.</h:div><h:div>1.6. Con provvedimento del 7 gennaio 2026, il R.U.P. ha comunicato ad Alpha General Contractor s.r.l. l’esclusione della procedura di gara.  Il provvedimento è stato adottato sulla scorta delle valutazioni svolte dalla Commissione di gara nelle sedute del 2 e del 7 gennaio 2026 (riportate rispettivamente nei verbali nn. 1/2026 e 2/2026), in esito all’esame dell’offerta tecnica presentata dalla concorrente.  In particolare, alla concorrente è stato addebitato di aver inserito nella busta tecnica il documento denominato <corsivo>“Relazione di accompagnamento al PEF BG2”,</corsivo> nel quale <corsivo>“è richiamata l’offerta al ribasso del 38% dei canoni annui addebitati alla concedente in periodo di piano, propria dell’offerta economica”</corsivo>. L’amministrazione ha ritenuto che l’aver inserito all’interno dell’offerta tecnica <corsivo>“l’indicazione dell’offerta al ribasso del 38% dei canoni annui addebitati alla concedente in periodo di piano”</corsivo> abbia integrato la violazione del principio di segretezza dell’offerta economica e del divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica previsto, a pena di esclusione, da diverse norme del disciplinare di gara, e precisamente:</h:div><h:div>- dall’art. 12.1, nel quale <corsivo>“Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura”</corsivo>. </h:div><h:div>- dall’art. 16, nel quale si evidenzia: <corsivo>“NOTA BENE: (…) Resta espressamente inteso che dal contenuto della Busta telematica “B – Offerta Tecnica” non dovrà risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa consentire di individuare, direttamente o indirettamente, il contenuto della Busta telematica “C – Offerta Economica”</corsivo>;</h:div><h:div>- dall’art. 22, nella parte in cui prevede che <corsivo>“L’offerta è esclusa in caso di: - mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica”</corsivo>.</h:div><h:div>1.7. Al provvedimento di esclusione ha fatto seguito la determinazione n. 49 del 14 gennaio 2026 di aggiudicazione della gara alla società Stea s.r.l.</h:div><h:div><corsivo>2. Il ricorso</corsivo>.</h:div><h:div>2.1.  Con ricorso notificato il 22 gennaio 2026 e depositato in pari data, Alpha General Contractor s.r.l. ha impugnato il provvedimento di esclusione del RUP, unitamente ai verbali della Commissione, al disciplinare di gara e alla determina di aggiudicazione, e ne ha chiesto l’annullamento sulla base di un unico articolato motivo, con cui ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, così sintetizzabili:</h:div><h:div>1) la ricorrente, nell’inserire nella busta tecnica il documento denominato <corsivo>“Relazione di accompagnamento al PEF BG2”, </corsivo>si sarebbe limitata ad adempiere alla prescrizione di cui all’art. 18.1 del disciplinare di gara, il quale, con riferimento al criterio n. 4 di valutazione dell’offerta tecnica, prevedeva che il concorrente dovesse allegare una <corsivo>“Relazione che illustri il modello proposto di condivisione con il concedente del valore monetario del EBITDA come ipotizzato nel PEF”</corsivo>;  sicchè sarebbe stato lo stesso disciplinare di gara ad imporre ai concorrenti di fare riferimento ai  <corsivo>“valori monetari” </corsivo>ipotizzati “<corsivo>nel P.E.F</corsivo>.”; rispetto a tale prescrizione, sarebbero contraddittorie le altre previsioni del disciplinare di gara che sanzionavano con l’esclusione l’indicazione all’interno dell’offerta tecnica di elementi propri dell’offerta economica;</h:div><h:div>2) il provvedimento di esclusione si fonderebbe su una interpretazione rigida e formalistica del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, che non terrebbe conto della contraddittorietà intrinseca della legge di gara e della circostanza che per i concorrenti sarebbe stato impossibile allegare all’offerta tecnica una <corsivo>“Relazione esplicativa del modello di condivisione con il concedente del valore monetario del EBITDA ipotizzato nel PEF”</corsivo> senza fare riferimento alla propria offerta economica; peraltro, il parametro del ribasso percentuale sui canoni rappresenterebbe soltanto uno dei molteplici parametri che concorrono a definire l’equilibrio della concessione;</h:div><h:div>3) inoltre, il provvedimento impugnato avrebbe esteso indebitamente alla concessione in finanza di progetto principi (in tema di separazione tra offerta tecnica ed economica) elaborati dalla giurisprudenza in materia di appalti, tenuto conto che la struttura del project financing implica una inevitabile interconnessione tra aspetti tecnici ed economico-finanziari;</h:div><h:div>4) in ogni caso, l’art. 18.1 del disciplinare di gara, nel prescrivere  l’obbligo dei concorrenti di allegare alla propria offerta tecnica una <corsivo>“Relazione che illustri il modello proposto di condivisione con il concedente del valore monetario del EBITDA come ipotizzato nel PEF”, </corsivo>costituirebbe una previsione ambigua e contraddittoria imputabile esclusivamente all’amministrazione; tant’è che in relazione ad altro Lotto della stessa procedura (LC-03) l’amministrazione ha ritenuto necessario inserire all’interno del modello di offerta tecnica indicazioni più specifiche per consentire ai concorrenti di allegare la predetta Relazione di cui al punto 18.1. senza inserire riferimenti numerici al PEF e senza riportare riferimenti numerici alla offerta economica inserita nella busta economica;</h:div><h:div>5) attesa l’ambiguità della clausola in questione, l’amministrazione non avrebbe potuto disporre l’esclusione dalla gara della ricorrente, alla luce dei principi di massima partecipazione e di tassatività delle clausole di esclusione;</h:div><h:div>6)  peraltro, la violazione contestata alla ricorrente non avrebbe avuto alcuna incidenza concreta sulle valutazioni della Commissione, né avrebbe arrecato alla ricorrente alcun vantaggio indiretto rispetto all’altra concorrente, dal momento che la mera indicazione della percentuale di ribasso dei canoni non consentirebbe, di per sé, di ricostruire l’offerta economica, la quale si compone di una molteplicità di altri elementi che non sono evincibili da detta Relazione; la condotta della ricorrente sarebbe, quindi, in concreto, inoffensiva;</h:div><h:div>7) il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, dal momento che per effetto della interpretazione eccessivamente rigorosa e formalistica della legge di gara sarebbe stata disposta l’esclusione della migliore offerta tecnica presentata in gara, ritenuta dalla Commissione meritevole di 53 punti conto i 32,8 assegnati alla controinteressata;</h:div><h:div>8) dai predetti profili di illegittimità del provvedimento di esclusione discenderebbe l’illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata.</h:div><h:div>2.2. Oltre all’annullamento dei provvedimenti impugnati, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro nel rapporto contrattuale ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a.</h:div><h:div>2.3. In subordine, ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla illegittima esclusione, da determinarsi in corso di causa anche in via equitativa.</h:div><h:div><corsivo>3. Svolgimento del processo</corsivo>.</h:div><h:div>3.1. L’ALER di Bergamo, Lecco e Sondrio si è costituita in giudizio con atto di stile, successivamente integrato dal deposito di documentazione e di articolata memoria difensiva, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per la tardiva impugnazione del disciplinare di gara nonché per carenza di interesse, atteso che la ricorrente, avendo allegato alla propria offerta tecnica un documento diverso da quello richiesto dall’art. 18.1 del disciplinare di gara, non ritrarrebbe alcuna utilità da un ipotetico accoglimento del ricorso, dal momento che anche in tal caso dovrebbe essere ugualmente esclusa dalla procedura di gara in ragione di tale omissione, non integrabile con soccorso istruttorio; in subordine, nel merito, l’ALER ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto con articolate deduzioni.</h:div><h:div>3.2. In giudizio si è costituita anche la parte controinteressata Stea s.r.l., anch’essa eccependo con memoria difensiva l’inammissibilità del ricorso per la tardiva impugnazione <corsivo>in parte qua</corsivo> del disciplinare di gara, e in subordine difendendo nel merito la legittimità dei provvedimenti impugnati con diffuse argomentazioni, chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>3.3. In prossimità dell’udienza di merito, tutte le parti costituite hanno depositato memorie conclusive e di replica nei termini di rito.</h:div><h:div>3.4. Dagli atti di causa si evince che in data 9 febbraio 2026 è stato stipulato tra l’Amministrazione concedente e l’impresa aggiudicataria il contratto oggetto della procedura di gara.</h:div><h:div>3.5.  All’udienza pubblica dell’8 luglio 2026, dopo la discussione orale dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>3.6. Il successivo 28 luglio 2026 è stato pubblicato il dispositivo della presente sentenza.</h:div><h:div><corsivo>4. Decisione</corsivo>.</h:div><h:div>Il ricorso è infondato nel merito, il che consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari formulate dalle parti resistenti.</h:div><h:div><corsivo>4.1. Considerazioni di carattere generale</corsivo>.</h:div><h:div>4.1.1. La procedura di gara oggetto del presente giudizio era finalizzata alla stipula di un contratto di rendimento o di prestazione energetica (EPC) di cui all’art. 200 del d. lgs. n. 36 del 2023.</h:div><h:div>4.1.2. L’art. 200 del d. lgs. n. 36 del 2023 prevede che <corsivo>“Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi. La misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata secondo le norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, è resa disponibile all'ente concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici”</corsivo>.</h:div><h:div>4.1.3. In termini generali, il contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica può essere definito come il contratto in forza del quale un soggetto (assuntore o fornitore), tipicamente una società di servizi energetici (Energy Service Company – c.d.  ESCo), si obbliga al compimento di una serie di interventi e all’erogazione di una serie di servizi volti alla riqualificazione e al miglioramento dell’efficienza energetica di un impianto o di un edificio di proprietà di un altro soggetto (cliente o beneficiario), pubblico o privato, verso un corrispettivo correlato all’entità dei risparmi energetici o al livello di miglioramento dell’efficienza energetica preventivamente individuati in fase di analisi di fattibilità, ottenuti in esito all’efficientamento dell’impianto o dell’edificio.</h:div><h:div>4.1.4. Si tratta quindi di un contratto di durata di carattere oneroso e che pone a carico della ESCo una obbligazione di risultato, e non di mezzi.</h:div><h:div>4.1.5. Il mercato ha elaborato varie tipologie di contratti di prestazione energetica, in relazione alle diverse modalità di finanziamento dell’intervento, di ripartizione dei rischi e di remunerazione della ESCo; le principali di tali tipologie sono quelle che la pratica commerciale ha denominato sinteticamente FIRST OUT, SHARED SAVING e GUARANTEED SAVING:</h:div><h:div>- FIRST OUT: in questa tipologia contrattuale, l’intervento di efficientamento energetico è finanziato interamente dalla ESCo con capitali propri o di terzi; la durata contrattuale è solitamente breve (3-5 anni), dal momento che l’intero risparmio energetico conseguito per effetto dell’intervento di efficientamento viene utilizzato per ripagare il finanziamento e remunerare la ESCo; alla scadenza del contratto, la proprietà dell’impianto passa al beneficiario il quale, da quel momento in poi, beneficia interamente del risparmio energetico;</h:div><h:div>2) SHARED SAVING: anche in questa diversa tipologia contrattuale l’intervento di efficientamento energetico è effettuato dalla ESCo con capitali propri o di terzi, tuttavia la parti si accordano variamente sulla condivisione del risparmio energetico ottenuto, nel senso che soltanto una quota di quest’ultimo contribuisce al recupero dell’investimento inziale; la durata del contratto è più lunga (oltre i 10 anni)  e durante questo periodo la ESCo mantiene la proprietà dell’impianto, dopo di che quest’ultima si trasferisce al beneficiario;</h:div><h:div>3) GUARANTEED SAVING: in questa ulteriore tipologia contrattuale, l’intervento può essere finanziato in autonomia dalla ESCo oppure dal cliente, la durata del contratto è di media consistenza (circa 4-8 anni) e durante il periodo contrattuale la ESCo si impegna a garantire che il risparmio energetico non sia inferiore ad un minimo garantito, a fronte del quale il cliente paga un canone fisso che remunera il servizio di gestione e di manutenzione.</h:div><h:div>4<corsivo>.2. Nel caso di specie</corsivo>.</h:div><h:div>4.2.1. Nel caso di specie, il progetto di fattibilità tecnica ed economica selezionato dall’Amministrazione resistente a seguito dell’Avviso pubblicato il 23 maggio 2025 e posto a base della procedura di gara qui in esame, è stato quello elaborato dalla ESCo Stea s.r.l., la quale ha confezionato la propria ipotesi contrattuale secondo il modello del SHARED SAVING.</h:div><h:div>4.2.2. La proposta ha previsto la realizzazione dell’intervento di efficientamento energetico “a costo zero” per l’Amministrazione, in parte attingendo a fondi PNRR (come previsto nell’Avviso pubblico), e in parte con capitali propri o finanziamenti di terzi; la durata contrattuale è stata prevista in anni 22, di cui i primi due 2 per realizzare l’intervento e gli altri 20 per gestire economicamente l’opera attraverso l’erogazione delle forniture energetiche e la realizzazione degli interventi manutentivi;  a fronte del risparmio energetico previsto per effetto dell’intervento di riqualificazione, stimato in una riduzione di circa l’89% della spesa storica sostenuta da ALER nella stagione di riferimento 2023-2024, pari ad € 134.284,19, la proponente ha previsto a carico dell’Amministrazione concedente un canone di investimento annuale di € 97.542,92, finalizzato alla copertura parziale dei costi di investimento. Tale canone, nel corso dell’intera durata contrattuale, è destinato a subire decurtazioni per effetto dell’applicazione di penali nel caso in cui il risparmio energetico non sia conseguito o sia conseguito in misura inferiore a quella minima garantita; invece, nel caso opposto in cui il risparmio energetico conseguito sia superiore a quello minimo garantito, la proposta prevede un <corsivo>“modello di condivisione”</corsivo>, tra l’Amministrazione concedente e il soggetto aggiudicatario, del valore monetario del maggior risparmio così conseguito, denominato <corsivo>“EBITDA”</corsivo> (acronimo di Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) o <corsivo>“M.O.L”</corsivo> (acronimo di Margine Operativo Lordo), tale per cui l’assuntore beneficerà del 90% dei maggiori risparmi conseguiti (sotto forma, sembra di comprendere, di un aumento del canone di prestazione energetica a carico dell’Amministrazione), mentre l’Amministrazione concedente beneficerà del restante 10% (in tal senso, cfr. l’art. 44 del contratto stipulato all’esito della gara).</h:div><h:div>4.2.3. Tale proposta ha costituito l’oggetto della successiva procedura di gara a cui ha partecipato l’odierna ricorrente.</h:div><h:div>4.2.4. In particolare, per ciò che rileva ai fini del presente giudizio, il disciplinare di gara (art. 17.1) ha previsto che l’offerta economica dovesse essere formulata <corsivo>“indicando la percentuale di ribasso, espressa in cifre e in lettere, sulla quota canone di investimento EPC di € 97.542,92 di cui alla proposta posta a base di gara ed equivalente al Risparmio Energetico Riconosciuto al Concedente inteso come Risparmio Energetico Garantito riconosciuto ad ALER”</corsivo>. Quindi, in base al disciplinare di gara, l’offerta economica doveva avere riguardo esclusivamente all’importo, posto a base di gara, del canone annuale di investimento EPC a carico dell’Amministrazione concedente, e consistere nella indicazione di una percentuale di ribasso rispetto a detto importo.</h:div><h:div>4.2.5. Con riferimento invece all’offerta tecnica, nell’illustrare i criteri di valutazione di quest’ultima, il disciplinare di gara (art. 18.1) ha previsto l’attribuzione di max 20 punti discrezionali (su 80) in relazione al seguente criterio di valutazione: <corsivo>“Relazione che illustri il modello predisposto di condivisione con il concedente del valore monetario del EBITDA come ipotizzato nel PEF”. </corsivo>Il criterio era riferito specificamente all’offerta tecnica e concerneva unicamente l’illustrazione del modello di condivisione tra la ditta offerente e la stazione appaltante del valore monetario dell’eventuale maggior risparmio energetico conseguito al termine di ogni annualità rispetto a quello minimo garantito.<corsivo>
				</corsivo>Tale criterio di valutazione era diretto a valutare la qualità tecnica (e non economica) dell’offerta nella misura in cui incentivava l’impresa offerente alla realizzazione di interventi di efficientamento ancora più performativi rispetto alla soglia minima di risparmio energetico garantita, con beneficio immediato per l’inquilino dell’alloggio sociale tenuto a pagare le bollette delle utenze. In sostanza, ciò che il disciplinare di gara richiedeva con la prescrizione in esame era di indicare una misura percentuale di ripartizione dell’EBITDA tra ALER e ESCo, diversa e più favorevole rispetto a quella indicata dal promotore.</h:div><h:div>4.2.6. La ricorrente ha verosimilmente frainteso tale richiesta e ha allegato alla propria offerta tecnica, non già la <corsivo>“Relazione che illustri il modello predisposto di condivisione con il concedente del valore monetario del EBITDA come ipotizzato nel PEF”, </corsivo>bensì un diverso documento denominato<corsivo> “Relazione di accompagnamento al Piano economico finanziario (…)”, </corsivo>nel quale, pur dichiarando di voler <corsivo>“illustrare il modello proposto di condivisione con il concedente dei valori economico finanziari evidenziati nel PEF relativo alla realizzazione in concessione mediante PPP di un progetto di riduzione dei consumi energetici e di riqualificazione energetica del complesso di edifici relativi al lotto Bergamo 5 (BG-05)”</corsivo>, si è spinta ad illustrare i contenuti specifici del P.E.F., in particolare precisando di proporre <corsivo>“Un’offerta al ribasso del 16% dei canoni annui addebitati alla concedente in periodo di piano”, </corsivo>così anticipando in sede di offerta tecnica l’esatto contenuto della propria offerta economica, in palese violazione delle norme dal disciplinare di gara sopra richiamate (assistite da espressa previsione di esclusione).</h:div><h:div>4.2.7. A fronte di tale formulazione della offerta tecnica, l’Amministrazione ha correttamente contestato alla ricorrente la violazione del disciplinare di gara di gara, con particolare riferimento alle norme già sopra richiamate, vale a dire:</h:div><h:div>- art. 12.1, il quale disponeva che <corsivo>“Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura”</corsivo>. </h:div><h:div>- art. 16, in cui si evidenziava: <corsivo>“NOTA BENE: (…) Resta espressamente inteso che dal contenuto della Busta telematica “B – Offerta Tecnica” non dovrà risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa consentire di individuare, direttamente o indirettamente, il contenuto della Busta telematica “C – Offerta Economica”</corsivo>;</h:div><h:div>- art. 22, nella parte in cui prevede che <corsivo>“L’offerta è esclusa in caso di: - mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica”</corsivo>.</h:div><h:div>4.2.8. Tali prescrizioni appaiono in sintonia con il divieto generale di commistione tra offerta tecnica ed economica sancito da risalente giurisprudenza. La giurisprudenza è infatti costante nel ritenere che le procedure di gara siano regolate dal principio generale di segretezza dell’offerta economica. Tale principio postula la netta separazione tra la fase di valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica, con la conseguenza che la stazione appaltante non può esaminare gli elementi economici prima del completamento della valutazione tecnica. In sostanza, le offerte economiche devono rimanere riservate per l’intera durata della fase in cui la Commissione valuta gli aspetti tecnici, al fine di evitare che considerazioni di natura economica possano incidere sulla valutazione degli elementi discrezionali. Secondo la giurisprudenza, nell'offerta tecnica possono anche essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari allo scopo di rappresentare le soluzioni realizzative dell'opera o del servizio oggetto di gara, purché siano elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica (cfr. da ultimo, Cons. di Stato, sez. III, 21/04/2026, n. 3103; T.A.R. Salerno, sez. II, 18/12/2025, n. 2143; T.A.R. Venezia, sez. III, 24/11/2025, n. 2159; T.A.R. Bari, sez. I, 1/04/2025, n. 433).</h:div><h:div>4.2.9. Nel caso di specie, la ricorrente ha inserito nella propria offerta tecnica un documento, non solo diverso da quello richiesto dalla legge di gara, ma soprattutto contenente per intero la propria offerta economica, attraverso l’esplicitazione della percentuale di ribasso rispetto al canone annuale di investimento posto a base di gara: percentuale di ribasso che, come detto, costituiva l’oggetto esclusivo dell’offerta economica, secondo quanto previsto dall’art. 17.1 del disciplinare. In tal modo, la ricorrente ha violato il principio di segretezza dell’offerta economica nonchè le puntuali prescrizioni del disciplinare di gara espressive di tale principio, sanzionate a pena di esclusione.</h:div><h:div><corsivo>4.3. In relazione ai singoli motivi di ricorso</corsivo>.</h:div><h:div>Alla luce delle considerazioni appena esposte, le singole censure formulate dalla ricorrente si appalesano infondate.</h:div><h:div>4.3.1. La ricorrente, inserendo nella busta tecnica il documento denominato <corsivo>“Relazione di accompagnamento al PEF BG2”</corsivo> contenente l’indicazione del ribasso percentuale offerto rispetto al canone annuo di investimento<corsivo>
				</corsivo>indicato nell’offerta del promotore Stea s.r.l.,<corsivo>
				</corsivo>non ha affatto adempiuto alla prescrizione di cui all’art. 18.1 del disciplinare di gara, la quale richiedeva ai concorrenti di allegare all’offerta tecnica un diverso documento, destinato ad illustrare il <corsivo>“modello di condivisione”</corsivo> con l’amministrazione concedente degli eventuali extra-profitti generati da un maggior risparmio energetico prodotto dall’intervento di riqualificazione rispetto a quello minimo garantito dedotto in contratto. La prescrizione del disciplinare non imponeva, quindi, di rivelare elementi dell’offerta economica, tanto meno il ribasso percentuale offerto rispetto al canone annuo di investimento offerto dal promotore; anzi, tale indicazione era espressamente vietata da ben tre norme dello stesso disciplinare di gara, in sintonia con il principio giurisprudenziale di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica. Non vi è quindi alcuna contraddizione tra la prescrizione di cui all’art. 18.1, che si riferiva ad un particolare profilo dell’offerta tecnica, e le diverse prescrizioni di cui agli artt. 12.1, 16 e 22 dello stesso disciplinare, che vietavano ogni commistione tra aspetti tecnici ed aspetti economici dell’offerta.</h:div><h:div>4.3.2. La legge di gara non era formulata in maniera contraddittoria, dal momento che, da un lato prevedeva che l’offerta economica dovesse essere avere ad oggetto unicamente il ribasso percentuale rispetto al canone annuo di investimento offerto dal promotore, e dall’altro vietava di inserire nei documenti illustrativi dell’offerta tecnica riferimenti all’offerta economica, e pena di esclusione. La relazione richiesta dall’art. 18.1 del disciplinare non implicava alcun riferimento necessario all’offerta economica, ma soltanto l’illustrazione del modello di condivisione con l’azienda concedente del margine operativo lordo eventualmente prodotto dall’intervento di efficientamento.</h:div><h:div>4.3.3. Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica si applica sia agli appalti che alle concessioni in finanza di progetto, costituendo un principio di carattere generale finalizzato a garantire la segretezza dell’offerta economica e ad impedire che la valutazione della qualità tecnica del progetto possa essere influenzata dalla conoscenza anticipata della sua (maggiore) convenienza economica.</h:div><h:div>4.3.4. L’art. 18.1 del disciplinare di gara, nel prescrivere  l’obbligo dei concorrenti di allegare alla propria offerta tecnica una <corsivo>“Relazione che illustri il modello proposto di condivisione con il concedente del valore monetario del EBITDA come ipotizzato nel PEF”, </corsivo>non appare previsione ambigua, tanto meno per una ESCo, operatore specializzato del settore, da cui è esigibile una piena conoscenza della distinzione concettuale tra ribasso percentuale rispetto al canone annuo di investimento e modello di condivisione dell’EBITDA. Non vi era quindi motivo per ritenere “scusabile” l’errore commesso dalla concorrente e per omettere l’applicazione delle chiare prescrizioni escludenti del disciplinare di gara.</h:div><h:div>4.3.5. In presenza della violazione di un preciso divieto previsto dal disciplinare di gara e sanzionato con l’espressa previsione di esclusione dalla gara, non era consentito alla Commissione esaminatrice di verificare l’incidenza concreta di tale violazione sulla valutazione dell’offerta. </h:div><h:div>4.3.6. Infine, il provvedimento di esclusione non appare in contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, avendo fatto pedissequa applicazione di una espressa previsione di esclusione prevista dalla legge di gara, a sua volta conforme ai principi generali della materia.</h:div><h:div><corsivo>5. Conclusioni</corsivo>.</h:div><h:div>5.1. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere respinto.</h:div><h:div>5.2. Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, stante la novità e la complessità delle 	questioni esaminate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese di lite interamente compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/07/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Trama Aurelio</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>