<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250121420260805200533667" descrizione="" gruppo="20250121420260805200533667" modifica="05/08/2026 20:12:01" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01214"/><fascicolo anno="2026" n="01164"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250121420260805200533667.xml</file><wordfile>20250121420260805200533667.docm</wordfile><ricorso NRG="202501214">202501214\202501214.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\822 Mauro Pedron\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Costanza Cappelli</firma><data>05/08/2026 20:12:01</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/08/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Mauro Pedron,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere</h:div><h:div>Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della nota del sindaco e del responsabile dell’Area Servizi alla Persona di data 16 settembre 2025, con la quale è stato comunicato il recesso dal contratto di comodato gratuito stipulato in data 25 gennaio 1985 tra il Comune e l’associazione Scuola Materna STI di Crespi d’Adda;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2025, proposto da </h:div><h:div>SCUOLA MATERNA S.T.I., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Monica Follino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Gemma Giuseppina Simolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capriate San Gervasio;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente associazione Scuola Materna STI di Crespi d’Adda impugna la nota del sindaco e del responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Capriate San Gervasio, di data 16 settembre 2025, con cui è stato comunicato il recesso dal contratto di comodato gratuito stipulato in data 25 gennaio 1985. </h:div><h:div>2. La vicenda amministrativa può essere così brevemente ricostruita.</h:div><h:div>2.1. Il contratto di comodato riguarda i locali di proprietà del Comune, siti in Via Marconi, che la ricorrente utilizza per lo svolgimento del servizio di scuola materna.</h:div><h:div>2.2. La decisione di recedere dal contratto è stata adottata con deliberazione della giunta n. 91 di data 16 luglio 2025, e con deliberazione del consiglio comunale n. 28 di data 25 luglio 2025.</h:div><h:div>2.3. In quest’ultima si afferma che, poiché il contratto non prevede un termine (l’art. 6 stabilisce che il comodato avrà durata <corsivo>“fino a quando la Scuola Materna STI non cesserà la sua attività”</corsivo>), l’amministrazione ha la facoltà di esercitare il recesso <corsivo>ad nutum</corsivo> ai sensi dell’art. 1810 del codice civile. Si sostiene poi che la gestione attuale non corrisponde più all’interesse pubblico, in quanto la ricorrente non ha rispettato alcuni impegni assunti con la convenzione stipulata il 7 dicembre 2021, e precisamente: (i) eseguire lavori di adeguamento dell’immobile per € 60.000; (ii) attivare una sezione sperimentale 6 mesi - 3 anni; (iii) rimborsare le utenze intestate al Comune.</h:div><h:div>2.4. Per quanto riguarda la futura utilizzazione dell’edificio in questione, la deliberazione consiliare n. 28/2025 specifica che <corsivo>“l’interesse pubblico attinente al mantenimento di un servizio all’infanzia 0-6 anni nella frazione di Crespi d’Adda rimarrà comunque garantito anche attraverso la valorizzazione del proprio bene patrimoniale disponibile per il tramite di una procedura comparativa ispirata ai principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità volta ad individuare un soggetto interessato ad allocare nell’immobile tale tipologia di servizio”</corsivo>. L’edificio sarà quindi messo a disposizione del soggetto che, in esito a una procedura a evidenza pubblica, presenterà il migliore progetto di gestione della scuola materna.</h:div><h:div>2.5. La decorrenza del recesso è stabilita all’1° luglio 2026, in modo da garantire la continuità del servizio per tutto l’anno scolastico in corso, ed evitare disagi all’utenza.</h:div><h:div>3. Avverso la nota impugnata la ricorrente articola un unico motivo di ricorso con cui eccepisce l’eccesso di potere e la violazione di legge.</h:div><h:div>Più in particolare, impugnando il recesso, la ricorrente sostiene che il termine contrattuale non sarebbe assente, ma implicito. Il comodato avrebbe infatti la stessa durata del servizio di scuola materna, il quale a sua volta dipende dalla volontà della ricorrente di continuare l’attività.</h:div><h:div>4. Si è costituito in giudizio il Comune di Capriate San Gervasio, chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>5. Con ordinanza n. 446 del 12 novembre 2025, veniva respinta l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>6. All’udienza pubblica del 4 giugno 2026 la causa veniva trattenuta in decisione. </h:div><h:div>7. Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>7.1. Vanno qui ribadite le considerazioni già anticipate nella citata ordinanza cautelare, in assenza di ulteriori elementi suscettibili di diversa valutazione.  </h:div><h:div>7.2. Preliminarmente, occorre affermare la giurisdizione amministrativa sulla vicenda contenziosa, in quanto, seppure rivestito di un involucro privatistico quale il comodato, il rapporto tra il Comune e la ricorrente è nella sostanza una concessione di beni pubblici finalizzata a sostenere lo svolgimento di un servizio pubblico da parte di un soggetto privato. L’attribuzione all’edificio della qualifica di bene patrimoniale disponibile non è sufficiente a creare un collegamento con la giurisdizione ordinaria, in quanto sulla classificazione formale del bene, che è solo ricognitiva, prevale la destinazione concreta a un servizio pubblico. D’altra parte, l’immobile dove si trovano i locali concessi in comodato è inserito nell’inventario dei beni patrimoniali indisponibili (v. doc. 19 del Comune).</h:div><h:div>7.3.  In conseguenza della complessità del rapporto, il recesso viene motivato in primo luogo con argomenti privatistici, incentrati sul termine del contratto di comodato. Altri argomenti hanno invece natura pubblicistica, in quanto collegano l’utilizzo dell’immobile a un interesse pubblico. </h:div><h:div>In particolare, viene richiamata la convenzione del 7 dicembre 2021, nella quale si afferma che la ricorrente è riconosciuta come scuola paritaria dal 2001, e svolge un servizio pubblico in campo educativo e sociale.</h:div><h:div>7.4. Sotto il profilo privatistico, in mancanza di un termine esplicito nel contratto di comodato, il solo fatto che le ragioni dell’utilizzo siano ancora sussistenti non impedisce il recesso. </h:div><h:div>L’utilità del comodatario non può infatti diventare predominante all’interno di un rapporto caratterizzato dalla gratuità. L’utilizzazione del bene, pertanto, non può proseguire contro la volontà del comodante, né spostare su quest’ultimo un rischio economico che non era stato né valutato né compensato.</h:div><h:div>7.5. Con il profilo privatistico si intreccia però quello pubblicistico, quando, come nel caso in esame, la funzione svolta dal comodatario sia anche di interesse del comodante. </h:div><h:div>7.6. Poiché il Comune ha riconosciuto (da ultimo con la convenzione del 7 dicembre 2021) che vi è un interesse pubblico a disporre sul territorio comunale del servizio di scuola materna svolto nell’edificio in questione, il recesso <corsivo>ad nutum</corsivo> non è praticabile. Dove è coinvolta la cura di un servizio pubblico non sono infatti ammissibili decisioni arbitrarie, né decisioni non chiaramente finalizzate ad un risultato utile per la collettività.</h:div><h:div>Pertanto, il recesso deve essere sostenuto da una motivazione che illustri, da un lato, le criticità della gestione in corso, e dall’altro le linee organizzative del servizio per il futuro.</h:div><h:div>8. Questi profili sono effettivamente presi in esame nel provvedimento impugnato e negli atti presupposti, come si è visto sopra, e non sono oggetto di specifiche censure. Si può quindi ritenere che il Comune abbia correttamente assunto la decisione di non proseguire nel rapporto con la ricorrente dopo la fine dell’anno scolastico in corso.</h:div><h:div>9. In questa prospettiva, l’aspettativa della ricorrente appare recessiva anche in relazione al parametro di ragionevole durata del rapporto. </h:div><h:div>In proposito, può essere richiamato l’art. 71 comma 2 del Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117 (<corsivo>Codice del Terzo settore</corsivo>), che fissa in trenta anni la durata massima del comodato concesso agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. Trattandosi di una norma sopravvenuta, non è direttamente applicabile al caso in esame, ma vale come dato di confronto. Nello specifico, la durata massima è stata ampiamente superata.</h:div><h:div>10. Occorre poi sottolineare che i rapporti tra le parti sono stati riformulati dalla convenzione del 7 dicembre 2021, la quale riguarda i successivi cinque anni scolastici, con scadenza al 31 agosto 2026. Anche se questa convenzione non si occupa del comodato dell’edificio in questione, è evidente che una volta ultimati i cinque anni scolastici si riespande il potere del Comune di organizzare diversamente il servizio di scuola materna. </h:div><h:div>Ed infatti, nelle more del giudizio, l’individuazione di un nuovo comodatario dell’edificio risulta avviata mediante una procedura ad evidenza pubblica (cfr. documento “BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ONEROSA D’USO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE (C.D. CONCESSIONE MODALE) DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN CRESPI D’ADDA – VIA MARCONI N. 17” di data 19 marzo 2026, depositato in giudizio dal Comune il 23 aprile 2026). In tale contesto risulta più che giustificato il recesso dal vecchio contratto di comodato in giudizio </h:div><h:div>11. In base a quanto sopra esposto, il ricorso va respinto.</h:div><h:div>12. Sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della vicenda, per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Colombo Maria Grazia</h:div><h:div>Costanza Cappelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>