<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250061020250625154926759" descrizione="" gruppo="20250061020250625154926759" modifica="30/06/2025 09:44:16" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00610"/><fascicolo anno="2025" n="00630"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250061020250625154926759.xml</file><wordfile>20250061020250625154926759.docm</wordfile><ricorso NRG="202500610">202500610\202500610.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\822 Mauro Pedron\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Mauro Pedron</firma><data>28/06/2025 23:50:43</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Costanza Cappelli</firma><data>25/06/2025 16:14:29</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/07/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Mauro Pedron,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere</h:div><h:div>Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div><corsivo>per l’accertamento della formazione del silenzio assenso</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>in relazione all’istanza di autorizzazione presentata da Inwit S.p.A. e Vodafone S.p.A. ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259 del 2003;</h:div><h:div><corsivo>per l’accertamento dell’inefficacia ex art. 2, comma 8 bis, l. n. 241 del 1990</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>- dell’atto, avente a oggetto “diniego di Autorizzazione paesaggistica e Decreto ai sensi del P.T.C. per le opere di realizzazione di nuova infrastruttura per telefonia cellulare – Comune di Ponteranica” e trasmesso a Inwit S.p.A. il 14 marzo 2025, con cui il Parco dei Colli di Bergamo ha espresso il diniego sull’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata da Inwit S.p.A. per l’installazione di una stazione radio base;</h:div><h:div>- dell’integrazione al parere contrario del 12 novembre 2024, adottata dalla Commissione per il Paesaggio del Parco dei Colli di Bergamo nella seduta del 26 febbraio 2025, non trasmessa a Inwit S.p.A.;</h:div><h:div>- dell’atto p.g. 459 del 6 febbraio 2025, con cui il Parco dei Colli di Bergamo ha comunicato a Inwit i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione paesaggistica;</h:div><h:div><corsivo>in via subordinata, per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>- dell’atto, avente a oggetto “diniego di Autorizzazione paesaggistica e Decreto ai sensi del P.T.C. per le opere di realizzazione di nuova infrastruttura per telefonia cellulare – Comune di Ponteranica” e trasmesso a Inwit S.p.A. il 14 marzo 2025, con cui il Parco dei Colli di Bergamo ha espresso il diniego sull’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata da Inwit S.p.A. per l’installazione di una stazione radio base;</h:div><h:div>- del parere negativo espresso dalla Commissione per il Paesaggio del Parco dei Colli di Bergamo nella seduta n. 19 del 12 novembre 2024;</h:div><h:div>- dell’integrazione al parere contrario del 12 novembre 2024, adottata dalla Commissione per il Paesaggio del Parco dei Colli di Bergamo nella seduta del 26 febbraio 2025, non trasmessa a Inwit S.p.A.;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ivi compreso l’atto p.g. 459 del 6 febbraio 2025, con cui il Parco dei Colli di Bergamo ha comunicato a Inwit i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione paesaggistica;</h:div><h:div>- dell’art. 17, comma 1, lett. r), delle Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo, adottate con d.g.r. 10 ottobre 2022 n. XI/7067;</h:div><h:div>- di qualsivoglia altra prescrizione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo che possa costituire fondamento degli atti impugnati;</h:div><h:div><corsivo>in via subordinata, per l’annullamento</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>- del punto 4 dell’allegato 1 – “Indirizzi per ambiti di paesaggio” delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo, adottato con d.g.r. 10 ottobre 2022 n. XI/7067;</h:div><h:div><corsivo>in via ulteriormente subordinata, e ove occorrer possa, per la disapplicazione</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>- dell’art. 17, comma 1, lett. r), delle Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo, adottate con d.G.R. 10 ottobre 2022 n. XI/7067;</h:div><h:div>- del punto 4 dell’allegato 1 – “Indirizzi per ambiti di paesaggio” delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo, adottato con d.g.r. 10 ottobre 2022 n. XI/7067;</h:div><h:div>- di qualsivoglia altra prescrizione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo che possa costituire fondamento degli atti impugnati.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 610 del 2025, proposto da </h:div><h:div>INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Ielo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Gemma Simolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA  BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA, SOPRINTENDENZA SPECIALE DEL PNRR, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Brescia, via S. Caterina, 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI PONTERANICA, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia e della Soprintendenza Speciale del Pnrr;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (o, in forma abbreviata, INWIT), società che opera per la fornitura di reti, servizi di comunicazioni elettroniche e telefonia mobile, anche mediante la realizzazione di strutture strategiche, nella qualità di aggiudicataria di lotto del bando denominato “Italia 5G”, presentava unitamente alla società Vodafone S.p.a., componente del RTI, in data 7 novembre 2024, al Comune di Ponteranica, al Parco dei Colli di Bergamo, alla Soprintendenza per le Provincie di Bergamo e Brescia, alla Soprintendenza Speciale per il PNRR, all’ENAV e all’Arpa, un’istanza di autorizzazione per l’installazione di un impianto in via Castello (fg. 909 – part. 9095) nel Comune di Ponteranica.</h:div><h:div>L’area interessata dall’intervento è ubicata nel perimetro del Parco regionale dei Colli di Bergamo ed è dunque gravata da vincolo paesaggistico <corsivo>ex lege </corsivo>ai sensi dell’art. 142, c. 1, lett. f) del D.lgs. n. 42/2004.</h:div><h:div>All’interno del vigente Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, approvato con D.G.R. 10 ottobre 2022 n. XI/7067 (variante generale al PTC del 1991), detta area è classificata in “<corsivo>zona C agricola di protezione</corsivo>”, disciplinata dall’art. 15 delle Norme d’Attuazione, ed è inoltre inserita nei “<corsivo>Centri e nuclei storici di interesse storico, artistico, documentario o ambientale</corsivo>” di cui all’art. 28, nonché tra le “<corsivo>Aree di elevato valore paesistico</corsivo>” di cui all’art. 31.</h:div><h:div>1.1. All’istanza, dandosi atto che l’impianto in oggetto era compreso nel bando PNRR Italia 5G<corsivo>, </corsivo>venivano allegati: l’AIE dell’impianto, il progetto architettonico, la scheda dei vincoli (comprendente il vincolo agricolo boschivo, il vincolo Parco Regionale dei Colli di Bergamo, il vincolo aereoportuale), ed una relazione paesaggistica.</h:div><h:div>In particolare, nella relazione paesaggistica si rappresentava che il palo sarebbe stato realizzato in acciaio con una colorazione verde abete, per mascherarsi meglio con la vegetazione circostante, e che la recinzione di delimitazione della stazione radio base sarebbe realizzata in rete metallica plastificata, sempre di colore verde, in modo tale che apparati posizionati al suo interno non fossero percepiti dall’esterno, anche grazie agli alberi e alla siepe presenti.</h:div><h:div>1.2. A seguito della presentazione dell’istanza, in data 12 novembre 2024, la Commissione per il Paesaggio del Parco dei Colli di Bergamo ha espresso parere contrario alla realizzazione dell’intervento in considerazione del forte impatto dell’opera rispetto al contesto paesaggistico in ragione dell’elevata sensibilità dei luoghi.</h:div><h:div>1.3. In data 2 dicembre 2024 l’ARPA Lombardia rilasciava il parere tecnico favorevole in relazione al rispetto dei limiti previsti per le emissioni elettromagnetiche dal D.P.C.M. 18 luglio 2003.</h:div><h:div>1.4. Con nota del 18 novembre 2024, l’ente Parco dei Colli di Bergamo ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Bergamo e Brescia la documentazione allegata all’istanza ed il parere contrario della Commissione per il Paesaggio del Parco.</h:div><h:div>Il successivo 18 dicembre 2024, INWIT trasmetteva al Comune di Ponteranica, alla Soprintendenza per le Provincie di Bergamo e Brescia e alla Soprintendenza speciale per il PNRR le proprie osservazioni al parere contrario adottato dalla Commissione per il Paesaggio del Parco manifestando altresì la disponibilità all’adozione di ulteriori misure mitigative in sintesi costituite dalla colorazione del palo in verde scuro e dalla piantumazione di arbusti ed essenze arboree autoctone intorno alla recinzione ai fini di mediare l’inserimento della struttura alla base rispetto alla zona rurale.</h:div><h:div>1.5. Nonostante le osservazioni presentate dalla società, il 6 febbraio 2025, il Parco dei Colli di Bergamo ha trasmesso alle istanti il preavviso di rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica, evidenziando altresì che sull’istanza si sarebbe formato tacitamente il parere negativo della Soprintendenza per le Provincie di Bergamo e Brescia per decorso del termine <corsivo>ex</corsivo> art. 17-bis, comma 3 della legge 241/1990.</h:div><h:div>1.6. L’11 marzo 2025, l’ENAC autorizzava la realizzazione dell’impianto, formulando alcune prescrizioni.</h:div><h:div>1.7. Il 14 marzo 2025, il Parco dei Colli di Bergamo adottava il diniego all’esecuzione delle opere richieste, richiamando la valutazione espressa dalla Commissione per il Paesaggio il 26 febbraio 2025 sulle osservazioni presentate da INWIT al parere contrario.</h:div><h:div>2. La società insorge, in via principale, contro il diniego di autorizzazione paesaggistica dell’ente Parco dei Colli di Bergamo sull’istanza di autorizzazione presentata, e contro tutti gli atti ad esso presupposti.</h:div><h:div>In via subordinata, agisce per l’annullamento, e per la disapplicazione, delle prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo che possano costituire fondamento degli atti impugnati.</h:div><h:div>2.1. L’impugnativa è affidata alle seguenti censure:</h:div><h:div><corsivo>1.</corsivo>
				<corsivo>Perfezionamento del silenzio assenso. Violazione dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259 del 2003. Inefficacia degli atti successivi alla formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis , della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 49 ter del d.lgs. n. 259 del 2003;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>2. Quanto all’art. 17, comma 1, lett. r) delle NTA del PTC del Parco e degli atti che ne hanno dato applicazione, violazione degli artt. 1, comma 6, 3 comma 4 e 43 del d.lgs n. 259 del 2003;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>3. Violazione del principio del dissenso costruttivo. Eccesso di potere per violazione degli artt. 1, 2, 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 novembre del 2023;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>4. Violazione dell’art. 3 quater del d.lgs n. 152 del 2006. Violazione dell’art. 1, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>5. Violazione degli artt. 43 e 44 del d.lgs n. 259 del 2003. Eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>6. Violazione per falsa applicazione dell’art. 4.15 della d.g.r. 2727/2011 e della d.g.r. n. VII/7351 dell’11 dicembre 2001;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>7. Violazione per falsa applicazione del punto 4 dell’allegato 1 – “Indirizzi per ambiti di paesaggio” delle NTA del PTC del Parco. In via subordinata, illegittimità del punto 4 dell’allegato 1 – “Indirizzi per ambiti di paesaggio” delle NTA del PTC del Parco per violazione dell’art. 43 del d.lgs. n. 259 del 2003;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>8. Eccesso di potere per violazione degli artt. 1, 2, 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 novembre del 2023, riguardante il Piano 5G.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>3. Si è costituito in giudizio il Parco Regionale dei Colli di Bergamo con atto di stile successivamente integrato dal deposito di memorie e documentazione, insistendo per l’infondatezza del gravame.</h:div><h:div>4. Si sono altresì costituite la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia e la Soprintendenza Speciale del PNRR, tutte con mero atto di stile.</h:div><h:div>5. All’udienza camerale del 4 giugno 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di definirla con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e sentite le parti, che non hanno sul punto sollevato obiezioni né formulato richieste.</h:div><h:div>6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.</h:div><h:div>7. Deve in primo luogo rilevarsi che, nella concreta fattispecie di causa, non si è formato l’invocato silenzio assenso <corsivo>ex</corsivo> art. 44, comma 10, del D.lgs. n. 259/2003, sulla istanza autorizzatoria presentata da INWIT, poiché il Comune di Ponteranica, ente locale competente al rilascio dell’autorizzazione, non ha provveduto alla previa indizione della conferenza di servizi, come prescritto dall’art. 44, comma 7, del D.lgs. n. 259/2003.</h:div><h:div>7.1. Lo specifico meccanismo di formazione tacita del titolo autorizzatorio unico previsto dall’art. 44, comma 10, del D.lgs. n. 259/2003 e ss.mm. (secondo cui “<corsivo>Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali</corsivo>”) costituisce una norma speciale in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.</h:div><h:div>In ragione della pluralità e peculiarità degli interessi sensibili che vengono in rilievo, il legislatore ha previsto un meccanismo di coinvolgimento di tutte le Amministrazioni interessate.</h:div><h:div>Il citato comma 7 infatti impone che “<corsivo>Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36</corsivo>”. La norma delinea una fattispecie di indizione <corsivo/>obbligatoria della conferenza di servizi, quale luogo figurato di necessario confronto.</h:div><h:div>La formazione tacita del titolo autorizzatorio è quindi subordinata all’indizione della conferenza di servizi da parte dell’Amministrazione competente al rilascio del titolo<corsivo/>. </h:div><h:div>Il legislatore ha infatti delineato uno schema operativo nel quale, in mancanza di un provvedimento negativo espresso, la formazione del silenzio-assenso può inverarsi unicamente nel caso in cui manchi una determinazione della conferenza nel termine di sessanta giorni previsti dalla norma e, nel decorso del predetto termine, non sia stata data comunicazione di un parere negativo o di un espresso dissenso.</h:div><h:div>È quindi necessario per la formazione del silenzio-assenso che le Amministrazioni preposte alla tutela di interessi qualificati siano state investite dell’istanza di autorizzazione tramite conferenza di servizi. </h:div><h:div>7.2. Non è invece sufficiente a tal fine che la trasmissione dell’istanza alle Amministrazioni preposte alla tutela di interessi qualificati sia avvenuta a cura del soggetto richiedente (adempimento accessorio previsto dal comma 5 dell’art. 44 del D.lgs. n. 259/2003, in base al quale “<corsivo>Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento</corsivo>”). </h:div><h:div>In realtà, qualsiasi altra forma di trasmissione dell’istanza, sia da parte dello stesso istante, sia da parte di una differente Amministrazione preposta alla tutela di interessi pubblici, non può sostituire il procedimento nella forma accentrata di cui all’art. 44, comma 7 e ss., del D.lgs. 259/2003 (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2024; id., sez. III, 9 luglio 2018 n. 4189 nonché T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 17 maggio 2024 n. 3233 e TAR Liguria, sez. II, 14 ottobre 2024 n. 666).</h:div><h:div>7.3. Ne deriva che, nel caso di specie, essendo mancata l’indizione della conferenza da parte del Comune di Ponteranica, e anche da parte dell’ente Parco, la trasmissione dell’istanza di autorizzazione alla Soprintendenza disposta dall’ente Parco ai fini della valutazione paesaggistica <corsivo>ex </corsivo>art. 146 comma 7 del D.lgs. 42/2004 non provoca <corsivo/>la formazione del silenzio-assenso, come prospettato dalla ricorrente. La Soprintendenza era certamente tenuta a fornire il proprio parere indipendentemente dall’indizione della conferenza di servizi, ma il silenzio mantenuto sull’istanza non produce effetti <corsivo>ex lege</corsivo>. Di talché il diniego del Parco dei Colli di Bergamo non può essere considerato tardivo, né precluso dalla presenza di un’autorizzazione già ottenuta dalla ricorrente <corsivo>per silentium</corsivo>.</h:div><h:div>Il primo motivo di ricorso, di conseguenza, è da ritenersi infondato.</h:div><h:div>8. I restanti motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro intima connessione.</h:div><h:div>La ricorrente deduce, in sintesi, la violazione degli art. 1 comma 6, 3 comma 4 e 43 del d.lgs. 259/2003 per aver il Parco contestato sia la conformità urbanistica sia l’impatto paesaggistico della struttura<corsivo/>, violando la regola del dissenso costruttivo, omettendo di valutare la portata delle misure mitigative proposte e di operare un equo bilanciamento tra i valori in gioco, e incorrendo nel vizio della violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione. </h:div><h:div>Le censure sono fondate.</h:div><h:div>8.1. Il diniego impugnato è motivato con riferimento all’asserita incoerenza dell’opera con il contesto, sul presupposto “<corsivo>dell'elevata sensibilità dei luoghi, del contesto paesaggistico collinare di prioritario interesse ecologico, paesistico e identitario, caratterizzato dal nucleo storico del Castello della Moretta in cui l’obbiettivo del PTC è l’attenzione alla riconoscibilità e leggibilità dei fronti edificati e dei percorsi storici, al mantenimento delle tipologie edilizie, dei materiali (pietra) e delle tecniche costruttive, evitando di perdere il rapporto con le pertinenze agricole e le relazioni visive e funzionali tra gli aggregati, nonché ricomponendo situazioni di incoerenza mediante l’uso di tipologie e giaciture compatibili alle preesistenze storiche</corsivo>”.</h:div><h:div>8.2. Sotto il profilo urbanistico, il provvedimento di diniego afferma l’assenza di conformità rispetto all'art. 17 comma 1 lett. r) del PTC, che in tutto il territorio del parco vieta “<corsivo>l'installazione di ulteriori tralicci per antenne e ripetitori radiotelevisivi</corsivo>”.</h:div><h:div>In definitiva, lo strumento urbanistico vigente non consente tipologie di infrastrutture come quella oggetto della domanda della ricorrente.</h:div><h:div>8.3. Tali previsioni, osserva il Collegio, non sono tuttavia ostative.</h:div><h:div>L’art. 43 comma 4 d. lgs. n. 259 del 2003 (già art. 86, comma 3) prevede che le infrastrutture relative alle reti di comunicazione, ivi inclusi gli impianti radioelettrici, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 D.P.R. n. 380/2001, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori.</h:div><h:div>Sulla scorta di tale previsione, la giurisprudenza è costante nel ritenere che le stazioni radio base siano compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, coerentemente con il principio della necessaria capillarità degli impianti che compongono le reti pubbliche di comunicazione (cfr. Cons. St., Sez. VI, 1 agosto 2017, n. 3853; Cons. St., Sez. VI, 20 agosto 2019, n. 5756; T.A.R. Brescia, Sez. II, 2 novembre 2022, n. 1055; 19 novembre 2021, n. 972; 6 aprile 2019, n. 312; 20 settembre 2021 n. 806).</h:div><h:div>Per conseguenza, secondo la giurisprudenza, è precluso alle Amministrazioni d'introdurre nei piani regolatori e negli altri strumenti pianificatori divieti o limitazioni generalizzati o, comunque, estesi ad intere zone comunali con l'effetto di non assicurare i livelli essenziali delle prestazioni che l'Amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale (Cfr. Cons. St., Sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 444; Cons. St., Sez. VI, 3 agosto 2018, n. 4794).</h:div><h:div>Tale impostazione è stata fatta propria anche da questo T.A.R., il quale ha avuto modo di affermare che, “<corsivo>dall'assimilazione degli impianti di tele radio comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria discende che le infrastrutture di cui trattasi postulano la possibilità che le stesse siano ubicate in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche</corsivo>” (cfr. TAR Brescia, Sez. II, 19 novembre 2021, n. 972; Id., sez. I, 10 novembre 2015, n. 1468; id., Sez. II, 20 settembre 2021, n. 806).</h:div><h:div>In particolare, le Amministrazioni non possono, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia o urbanistica di loro competenza, adottare misure che nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato. </h:div><h:div>Tali, esemplificativamente, devono ritenersi il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in intere zone territoriali omogenee, ovvero l’introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino, poiché tali disposizioni sono funzionali non al governo del territorio ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo, e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche. L'art. 4, l. n. 36 del 2000 riserva invece questa tutela allo Stato attraverso l'individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con d.P.C.M., su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Salute.</h:div><h:div>8.4. Pertanto, le norme e le prescrizioni della pianificazione locale – nel caso di specie inserite nel PTC del Parco -  che escludono intere aree o individuano specifiche aree di installazione devono essere interpretate nel senso che l'indicazione dei siti esclusi e di quelli idonei non è insuperabile, e che, laddove il gestore proponga siti diversi, l'ufficio competente deve comunque svolgere un'istruttoria tecnica per verificarne la compatibilità con gli interessi primari che il piano urbanistico è preposto <corsivo>ex lege</corsivo> a tutelare (cfr. T.A.R. Latina, sez. I, 27/03/2023, n.182; TAR Pescara, sez. I, 3 aprile 2021 n. 196; TAR Marche, sez. I, 25 settembre 2020 n. 560).</h:div><h:div>9. Passando al profilo paesistico, non costituisce argomento idoneo a sostenere un giudizio paesistico negativo la circostanza che le infrastrutture delle stazioni radio base abbiano un’altezza considerevole, e quindi un significativo impatto visivo.</h:div><h:div>9.1. In realtà, l’altezza è una caratteristica ineliminabile, in quanto deve essere adeguata all’area da servire. </h:div><h:div>È evidente che se si considerasse ostativa la percezione del palo o del traliccio da parte di un osservatore collocato a notevole distanza verrebbe introdotta una sorta di opzione zero, in quanto infrastrutture di questo tipo non potrebbero mai essere cancellate dal campo visivo.</h:div><h:div>Una tutela così estesa sarebbe però eccessiva, perché gli impianti di telecomunicazione sono ormai una componente necessaria del paesaggio, e dunque non sono più percepibili come un disturbo alla fruizione estetica, essendovi la consapevolezza collettiva che per ragioni funzionali e di sicurezza nessuna parte del territorio può essere sottratta alle connessioni di rete. </h:div><h:div>La vigilanza dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico si sposta quindi inevitabilmente sulla quantificazione dell’ingombro visivo e sulle modalità di realizzazione, ai fini del contenimento, ma non della cancellazione, dell’effetto sul paesaggio.</h:div><h:div>Si potrebbe ipotizzare un sintomo di sproporzione in relazione all’altezza del palo o del traliccio solo se si potesse dimostrare che la progettazione dell’impianto si discosta dalle soluzioni tecniche normalmente praticate dagli operatori del settore, o prevede strutture aggiuntive che incrementano senza necessità lo spazio aereo occupato. </h:div><h:div>Nei provvedimenti impugnati mancano tuttavia osservazioni specifiche su questo punto.</h:div><h:div>Il Parco non può quindi vietare i lavori, ma può ancora ottenere dalla ricorrente, dopo la realizzazione della stazione radio base, l’esecuzione di interventi di mitigazione sulla base di un’istruttoria sito-specifica.</h:div><h:div>9.2. Negli ambiti sottoposti a vincolo paesistico, o comunque identificati negli strumenti urbanistici quali aree di pregio naturalistico, sarebbe auspicabile che, già in fase di istruttoria, le amministrazioni a vario titolo coinvolte e i soggetti interessati alla realizzazione dell’opera avviassero interlocuzioni anche in ordine alla valutazione di progetti di inserimento paesaggistico – ambientale. </h:div><h:div>Tali progetti, predisposti a cura dell’operatore interessato, sono la sede propria per individuare un bilanciamento tra interessi pubblici e privati. </h:div><h:div>Il bilanciamento può essere raggiunto anche mediante particolari soluzioni estetiche e di <corsivo>design</corsivo> che siano ritenute idonee a favorire l’integrazione delle nuove opere nel sistema paesaggio, inteso come la risultante della varietà degli scambi che avvengono tra componenti ambientali e antropiche.</h:div><h:div>Così intesa la realizzazione dell’opera, benché <corsivo>prima facie</corsivo> valutata come elemento di disturbo che inquina le vedute panoramiche, potrebbe essere rimeditata e considerata invece un elemento di valorizzazione del paesaggio secondo un’idea nuova dello stesso.</h:div><h:div>La sinergia tra i soggetti coinvolti, pur portatori di interessi contrapposti, potrebbe auspicabilmente condurre per successive approssimazioni a una progettazione di infrastrutture in grado di arricchire il paesaggio con un’operazione di salvaguardia nell’innovazione (si pensi, a mero titolo esemplificativo, alle cd. antenne <corsivo>camouflage </corsivo>mimetizzate sotto specie di alberi di vario genere e altezze, o alle torri illuminate a <corsivo>led</corsivo>).</h:div><h:div>Tale approccio va nella direzione di una riqualificazione complessiva del paesaggio, partendo dall’idea che la trasformazione dovuta alla presenza della nuova opera può diventare migliorativa rispetto alla situazione di partenza.</h:div><h:div>9.3. Nel contemperamento degli interessi pubblici e privati connessi alla realizzazione delle stazioni radio base è poi necessario tenere conto dell’effetto moltiplicatore che l’estensione e la modernizzazione dei servizi di rete possono provocare su una serie sempre più ampia di altri servizi pubblici, esplicando rispetto ad essi una funzione servente. </h:div><h:div>Non può non rilevarsi, infatti, come un elevato numero di servizi pubblici essenziali (a titolo esemplificativo, quelli attinenti ai settori della sanità, della sicurezza e della giustizia) sia sempre più dipendente dalla velocità e dall’efficienza dei servizi di rete che operano da vettore. Non va neppure dimenticato il ruolo fondamentale dei servizi di rete nell’attuazione del principio giuridico dell’inclusione sociale, che trae sostanza dai principi costituzionali.</h:div><h:div>Occorre pertanto tenere in debita considerazione la valenza funzionale dei servizi di rete rispetto all’attuazione di altri valori tutelati dal legislatore. Nel più ampio quadro sopra delineato, la valutazione paesistica non può più ritenersi soddisfatta dalla mera constatazione della discontinuità e del forte impatto visivo delle infrastrutture rispetto al contesto di riferimento. L’esame paesistico ingloba ormai necessariamente nella valutazione, accanto ad una componente paesaggistica, un’ineliminabile dimensione sociale.</h:div><h:div>9.4. Nel caso in esame, la motivazione spesa a supporto del diniego non affronta il richiesto bilanciamento, né i profili di effettiva incompatibilità del progetto con il contesto territoriale. È del tutto assente anche qualsiasi indicazione collaborativa per una progettazione di qualità nei termini chiariti sopra. </h:div><h:div>Il corredo argomentativo è in sostanza fondato su affermazioni generiche e stereotipate, e deve pertanto ritenersi insufficiente a sorreggere il diniego impugnato.</h:div><h:div>10. Infine, deve ritenersi che il supporto motivazionale dei provvedimenti impugnati sia carente anche in ragione dei chiari indirizzi eurounitari, che, nella specifica materia, pur riconoscendo la legittimità di un contemperamento fra le esigenze di copertura del territorio con altri interessi generali da realizzarsi mediante previsione di titoli abilitativi da rilasciarsi a cura delle Autorità preposte alla tutela degli stessi, impongono in ogni caso che l’amministrazione sia tenuta «<corsivo>a giustificare il rifiuto del rilascio delle autorizzazioni di loro competenza, secondo criteri e condizioni oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati</corsivo>» (considerando 28 direttiva n. 2014/61/UE) (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2024, n. 2747).</h:div><h:div>11. Le considerazioni che precedono appaiono sufficienti a condurre all’accoglimento del ricorso, assorbita ogni altra censura che non sia stata oggetto di specifica disamina, con il conseguente annullamento dell’impugnato diniego.</h:div><h:div>12. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/06/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Colombo Maria Grazia</h:div><h:div>Costanza Cappelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>