<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240094020250828131142774" descrizione="Autorizzazione unica art. 12 d.lgs. 387/03- Impianto agrivoltaico - Irricevibilità" gruppo="20240094020250828131142774" modifica="28/08/2025 18:29:11" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Comune di Verolanuova" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00940"/><fascicolo anno="2025" n="00784"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240094020250828131142774.xml</file><wordfile>20240094020250828131142774.docm</wordfile><ricorso NRG="202400940">202400940\202400940.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Beatrice Rizzo</firma><data>28/08/2025 17:07:02</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/09/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Francesca Siccardi,	Referendario</h:div><h:div>Beatrice Rizzo,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>dell’atto dirigenziale 8.8.2024 n. 2748 (comunicato in data 21.8.2024), con cui il direttore del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile della Provincia di Brescia ha rilasciato alla società Juwi Energie Rinnovabili s.r.l. l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. n. 387/03 s.m.i. per la realizzazione di un impianto (agri)fotovoltaico, da realizzare nel Comune di Verolanuova (BS), in loc. Cascine Canove (FERA 332972) e di ogni atto connesso, preordinato o conseguente.</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 940 del 2024, proposto da Comune di Verolanuova, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina, Silvano Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli, Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Juwi Energie Rinnovabili Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Sani, Gianluca Zunino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia e di Juwi Energie Rinnovabili Ambientali S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato in data 28.10.2024 e depositato il 21.11.2024, il Comune di Verolanuova ha impugnato il provvedimento n. 2748 del 8.8.2024 con il quale la Provincia di Brescia ha rilasciato alla Juwi Energie Rinnovabili s.r.l. l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. n. 387/03 per per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza nominale di circa 9.680,00 kwp e relativo elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale da realizzare nel Comune di Verolanuova (BS).</h:div><h:div>Il ricorso è affidato a 4 motivi di censura così rubricati: </h:div><h:div><corsivo>1) Autorizzazione alla realizzazione di impianto agrivoltaico rilasciata a soggetto privo dei necessari requisiti soggettivi, in quanto non imprenditore agricolo o in a.t.i. con il medesimo (violazione e/o falsa applicazione art. 12 n. 7 d. lgs. n. 387/2003, art. 20 d. lgs. n. 199/2021, d.m. 10.9.2010 recante le linee guida per gli impianti da fonti rinnovabili, nonche’ delle linee guida 27.6.2022 del m.i.t.e. in materia di impianti agrivoltaici e della deliberazione regionale 15.7.2024 xii/2783);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2) Violazione e/o falsa applicazione art. 12 d. lgs. n. 387/2003, art. 20 d. lgs. n. 199/2021, artt. 3 e 6 l. n. 241/90: difetto di motivazione ed istruttoria per mancata considerazione degli specifici profili problematici evidenziati dal ministero sotto il profilo archeologico e paesaggistico;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3) Piano agronomico del tutto carente e tale da non assicurare l’esercizio dell’attività agricola (violazione e/o falsa applicazione art. 12 n. 7 d. lgs. n. 387/2003, art. 20 d. lgs. n. 199/2021, d.m. 10.9.2010 recante le linee guida per gli 13 impianti da fonti rinnovabili, nonchè delle linee guida 27.6.2022 del m.i.t.e. in materia di impianti agrivoltaici e della deliberazione regionale 15.7.2024 xii/2783 in merito all’installazione degli impianti fotovoltaici e agrivoltaici);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>4) Violazione e/o falsa applicazione artt. 5 e 6 d. lgs. n. 28/2011 e art. 12 d. lgs. n. 387/2003, in quanto la controinteressata non ha la disponibilita’ delle relative aree. difetto di istruttoria e motivazione.</corsivo></h:div><h:div>La Provincia di Brescia e Juwi Energie Rinnovabili Ambientali S.R.L. si sono costituite in giudizio con atto di stile, depositando la documentazione pertinente ed insistendo per il rigetto del ricorso. </h:div><h:div>In prossimità dell’udienza pubblica di trattazione della causa tutte le parti hanno presentato memorie. </h:div><h:div>All’esito dell’udienza pubblica del 25 giugno 2025, con ordinanza n. 623/2025, il Collegio ha rilevato <corsivo>ex officio</corsivo> la possibile irricevibilità del ricorso ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a. in quanto “1<corsivo>) la controversia in esame appare riconducibile a quelle sottoposte a rito abbreviato ex art. 119, comma 1, lett. f) c.p.a., in relazione alle quali tutti i termini del processo sono dimezzati; 2) l’impugnata autorizzazione unica “sostituisce i seguenti atti di assenso, così come definiti nel corso del procedimento: ….apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/asservimento, la dichiarazione di inamovibilità, pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera in oggetto..” e dà espressamente atto che “per le opere di connessione è stata richiesta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/asservimento..”, sicchè essa sembra rientrare tra “i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità” in relazione ai quali trova applicazione il rito abbreviato; 3) pertanto risulterebbe non tempestivo il deposito del ricorso introduttivo, effettuato solo il 21.11.2024, dunque oltre il termine di 15 giorni dall’ultima notifica del 28.10.2024</corsivo>” ed ha conseguentemente assegnato alle parti il termine di 10 giorni per presentare memorie vertenti su quest'unica questione.</h:div><h:div>Entro il termine assegnato, il Comune di Verolanuova ha prodotto memoria con la quale ha argomentato sulle ragioni a sostegno dell’esclusione, nella fattispecie, della disciplina processuale inerente al rito abbreviato. </h:div><h:div>La Provincia di Brescia e la controinteressata hanno depositato proprie note insistendo per la dichiarazione di irricevibilità del ricorso. </h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 16 luglio 2025, la causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il Collegio reputa che la controversia in esame rientri tra quelle sottoposte a rito abbreviato <corsivo>ex</corsivo> art. 119, comma 1, lett. f) c.p.a., con conseguente dimezzamento dei termini processuali, e<corsivo>
				</corsivo>che pertanto il ricorso, come da rituale avviso alle parti, sia irricevibile ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. a) c.p.a. per tardività del deposito. </h:div><h:div>Come affermato dalla prevalente giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 luglio 2022, n. 5567; <corsivo>id.</corsivo>, 28 marzo 2022 n.2243; <corsivo>id</corsivo>. 27 ottobre 2022 n. 284/23; <corsivo>id.</corsivo>, 15 febbraio 2021 n. 1377), alle controversie in materia di impianti per la produzione di energie rinnovabili, come quello oggetto di causa, è in astratto applicabile il dimezzamento dei termini di cui all’art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a., che disciplina i ricorsi contro “<corsivo>i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità</corsivo>”. </h:div><h:div>Ciò in quanto, da un lato, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, “<corsivo>Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti</corsivo>”, e dall’altro, ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza costituisce il presupposto per l’espropriazione dei terreni necessari a realizzare l’opera, qualora gli stessi non siano già nella disponibilità del soggetto autorizzato.</h:div><h:div>La stessa giurisprudenza citata ha tuttavia precisato che l’applicazione concreta della disciplina processuale di cui all’art. 119 c.p.a. richiede di verificare “<corsivo>se, a prescindere dall’avvenuta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, per realizzare le opere progettate occorra o meno l’attivazione di un procedimento espropriativo</corsivo>”. In altri termini, qualora occorra non solo il rilascio del titolo abilitativo, ma anche l’attivazione delle fasi del procedimento espropriativo al fine di acquisire i terreni necessari, che non siano già nella disponibilità del soggetto autorizzato, perché il progetto riguarda un bene immobile altrui, trova applicazione il sopra riportato art. 119, comma 1, lettera f) c.p.a. (C.d.S. sez. IV 15 febbraio 2021 n.1377; sez. IV 28 marzo 2022 n.2243).</h:div><h:div>Tanto premesso in ordine al quadro giurisprudenziale di riferimento, nella fattispecie in esame risulta che l’attivazione del procedimento espropriativo fosse prevista <corsivo>ab origine,</corsivo> sin dall’avvio del procedimento di autorizzazione unica, con riguardo alle aree destinate all’installazione delle opere connesse, aree che non erano nella disponibilità della società proponente, e per le quali è stata richiesta la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (cfr. doc. n. 1 Provincia, istanza di autorizzazione unica, come successivamente integrata anche con il piano particellare - doc. 2 Provincia, pag. 88). La richiesta in questione risulta poi espressamente richiamata nel provvedimento impugnato. </h:div><h:div>Inoltre, come emerge dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla nota provinciale del 12.6.2024 (cfr. doc. n. 9 Provincia, pg. 8 e 9) contenente l’avviso di avvio del procedimento, comunicato anche ai proprietari interessati mediante pubblicazione sull’albo comunale e provinciale, anch’essa espressamente richiamata nel provvedimento finale, il procedimento espropriativo risulta concretamente avviato in quanto necessario per l’acquisizione delle aree, di proprietà altrui, destinate alle opere di collegamento. Il procedimento è poi esitato nell’adozione degli atti dichiarativi della pubblica utilità dell’opera e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio: tali atti, confluiti nell’impugnata autorizzazione unica, costituiscono proprio quei provvedimenti inerenti alle procedure “<corsivo>di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità” </corsivo>in relazione ai quali l’art. 119 lett. f) c.p.a. prevede l’applicazione del rito abbreviato. </h:div><h:div>Il gravato provvedimento di autorizzazione unica, infatti, specifica espressamente nel preambolo che: (i) “<corsivo>la presente autorizzazione unica, così come emerso nel procedimento, comprende i seguenti atti di assenso: … - apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/asservimento, la dichiarazione di inamovibilità, pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera in oggetto, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.</corsivo>”; (ii) “<corsivo>considerato che la presente autorizzazione unica, così come emerso nel corso del procedimento ed ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 387/03 e s.m.i. sopra richiamato, costituisce … apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/asservimento, la dichiarazione di inamovibilità, pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera in oggetto, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 3 della l.r. n. 52/ 82 e s.m.i., d.P.R. n. 327/2001”</corsivo> e dispone, nella parte precettiva, (iii) “<corsivo>di dare atto che la presente autorizzazione unica sostituisce i seguenti atto di assenso, così come definiti nel corso del procedimento: … apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/asservimento, la dichiarazione di inamovibilità, pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera in oggetto, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.”.</corsivo></h:div><h:div>La controversia in esame ricade dunque tra quelle sottoposte a rito abbreviato ex art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.: l’oggetto del presente giudizio, infatti, è costituito dall’autorizzazione unica <corsivo>ex</corsivo> art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, provvedimento che costituisce un atto complesso o pluristrutturato, nel quale confluiscono non solo l’atto abilitativo alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico e delle opere connesse, ma anche la “dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio”. Tale provvedimento, infatti, è in parte diretto ad autorizzare la realizzazione dell’impianto energetico, ed in parte diretto a porre il necessario vincolo preordinato all’esproprio per quei terreni privati che non rientrano nella disponibilità del soggetto che intende realizzare l’opera.</h:div><h:div>Ciò comporta che qualora, così come avvenuto nella specie, il ricorrente impugni l’atto di autorizzazione unica, senza limitare il richiesto effetto demolitorio ad una o più parti di esso, si è in presenza di più domande connesse di annullamento - ciascuna avente ad oggetto i singoli provvedimenti racchiusi nel provvedimento complesso - assoggettate a riti diversi: quello ordinario per quanto riguarda l’autorizzazione dell’impianto, quello abbreviato per i terreni di proprietà altrui soggetti a procedura ablativa, in attuazione dell’art. 119 co. 1 lett. f) c.p.a., il quale stabilisce la applicazione della procedura accelerata qualora si controverta circa “<corsivo>provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità</corsivo>”. </h:div><h:div>In presenza di domande plurime soggette in parte a rito ordinario ed in parte a rito abbreviato, va accordata prevalenza a quest’ultimo, stante l’espressa previsione di cui all’art. 32, comma 1, secondo periodo, c.p.a., ai sensi del quale: “<corsivo>Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV</corsivo>”, all’interno del quale è collocato proprio l’art. 119 c,p.a..</h:div><h:div>Nella memoria depositata il 9.7.2024, il Comune di Verolanuova ha sostenuto che il rito speciale abbreviato riguarderebbe, in applicazione dell’art. 119 lett. l), solo i provvedimenti relativi ad impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, ossia agli impianti con potenza superiore a 300 MW, mentre per quelli con potenza pari o inferiore, come l’opera per cui è causa, si applicherebbe il rito processuale ordinario, stante il carattere di specialità dell’ipotesi regolata dall’art. 119, lettera l) rispetto a quella prevista dalla lett. f). </h:div><h:div>L’intento del legislatore sarebbe quello di sottoporre alla disciplina processuale speciale unicamente gli impianti di potenza rilevante, escludendo invece quelli di potenza inferiore: diversamente, l’art. 119 lett. f) sarebbe “<corsivo>sempre applicabile agli impianti di produzione di energia elettrica FER, in quanto l’art. 12 D. Lgs. n. 387/03 prevede la dichiarazione di pubblica utilità quantomeno per le opere di connessione alla rete, che sono sempre e necessariamente presenti a prescindere dalla dimensione dell’impianto e dunque anche per quelli di dimensioni ridotte</corsivo>”.</h:div><h:div>La tesi non può essere condivisa. </h:div><h:div>Innanzitutto va rilevato che le due disposizioni processuali in argomento non si pongono tra loro in rapporto di genere a specie, presentando un ambito applicativo distinto e per nulla coincidente, posto che, mentre l’art. 119 lett. l) si riferisce ai provvedimenti (<corsivo>rectius</corsivo> alle controversie) relativi ad impianti di generazione elettrica di potenza superiore a 300 MW, l’art. 119 lett. f) riguarda i provvedimenti inerenti a procedure espropriative. È evidente l’assenza, tra le norme in esame, dei tratti tipici del rapporto di continenza, presupposto perché operi il principio di specialità: le due disposizioni non presentano un nucleo comune, né l’una contiene elementi aggiuntivi o specializzanti rispetto all’altra.</h:div><h:div>Ne deriva che le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi ad impianti di potenza inferiore al limite, pur se sottratte al rito abbreviato ai sensi della lett. l), possono tuttavia soggiacere alla disciplina processuale speciale ai sensi della lett. f), laddove, in concreto, si renda necessaria l’attivazione di procedure espropriative per ottenere la disponibilità delle aree.</h:div><h:div>Né può condividersi la deduzione di parte ricorrente, secondo la quale, così argomentando, l’art. 119 lett. f) sarebbe “<corsivo>sempre applicabile agli impianti di produzione di energia elettrica FER, in quanto l’art. 12 D. Lgs. n. 387/03 prevede la dichiarazione di pubblica utilità quantomeno per le opere di connessione alla rete, che sono sempre e necessariamente presenti a prescindere dalla dimensione dell’impianto e dunque anche per quelli di dimensioni ridotte</corsivo>”.</h:div><h:div>In primo luogo, come già evidenziato, il rito abbreviato si applica solo allorchè, in concreto, vengano emessi atti relativi alla sequenza procedimentale espropriativa, in ragione della necessità di conseguire la disponibilità di beni immobili altrui, non essendo altrimenti sufficiente, per l’operatività delle regole processuali speciali di cui all’art. 119 lett. f), la sola dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ex art. 12 d.lgs. 387/2003. </h:div><h:div>La tesi di parte ricorrente sconta inoltre l’erroneità del suo presupposto, non essendo possibile sostenere che, per ottenere le aree destinate alle opere di connessione, sia sempre e comunque necessario il ricorso alle procedure espropriative: nulla esclude, infatti, né il Comune ricorrente ha dimostrato il contrario, che il proponente possa procurarsi preventivamente la disponibilità dei terreni interessati dalle opere di collegamento mediante atti negoziali (ad esempio mediante costituzione volontaria di diritti di servitù). </h:div><h:div>Affermata dunque l’applicabilità alla presente controversia del rito abbreviato, in applicazione dell’art. 119 co. 1 lett. f) c.p.a., nel caso di specie il deposito del ricorso, notificato il 28.10.2024, risulta tardivo, in quanto avvenuto il 21.11.2024, dunque oltre il termine di 15 giorni decorrenti dalla notifica, in violazione dei termini stabiliti dall’art. 119 co. 2 c.p.a..</h:div><h:div>In conclusione, il ricorso va dichiarato irricevibile, ai sensi dell’art. 35 co. 1, lett. a) c.p.a., per tardività del deposito. </h:div><h:div>Le spese di lite, anche in ragione dell’esito in rito della controversia, a seguito di rilievo d’ufficio, possono essere compensate. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Brescia nelle camere di consiglio dei giorni 25 giugno 2025, 16 luglio 2025, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/06/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Beatrice Rizzo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>