<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240065920250223125555463" id="20240065920250223125555463" modello="3" modifica="14/03/2025 13:04:24" pdf="0" ricorrente="Maodo Malick Ndiaye" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00659"/><fascicolo anno="2025" n="00227"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240065920250223125555463.xml</file><wordfile>20240065920250223125555463.docm</wordfile><ricorso NRG="202400659">202400659\202400659.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Angelo Gabbricci</firma><data>14/03/2025 12:43:40</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesca Siccardi</firma><data>14/03/2025 10:29:22</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/03/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Alessandro Fede,	Referendario</h:div><h:div>Francesca Siccardi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento prot. N. K10/0999908 Sez. Citt.za emesso in data 26.03.2024 dal Prefetto di Bergamo, notificato in data 20.06.2024 mediante consegna a mani al ricorrente, con il quale si è dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di cittadinanza</h:div><h:div>nonché di tutti gli atti a comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, ancorché non conosciuti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 659 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Alfa, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Veri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Bergamo, in persona del Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Ambasciata d'Italia a Dakar, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Bergamo e dell’Ambasciata d'Italia a Dakar;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.- Alfa, cittadino senegalese, il 29.7.2003 ha fatto ingresso in Italia per ricongiungersi al padre, ottenendo dalla Questura di Bergamo un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.</h:div><h:div>2.- Lo stesso, in data 9.7.2021, ha richiesto la concessione della cittadinanza italiana per cd. naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), Legge 91/1992.</h:div><h:div>3.- Con provvedimento del 26.3.2024, notificato il successivo 20.6.2024, la Prefettura di Bergamo ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza, in quanto “[…] <corsivo>ESAMINATI gli atti prodotti a corredo di detta domanda; RISCONTRATA la mancata presentazione da parte dell’interessato della prevista, idonea documentazione, in quanto la competente Ambasciata d’Italia a Dakar in data 10.12.2023, su richiesta di quest’Ufficio, ha espresso parere contrario circa la legalizzazione della certificazione estera di nascita e della certificazione dello Stato estero di origine relativa ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti depositate per timbri e percezioni consolari false e non apposte da questa Ambasciata</corsivo>”.</h:div><h:div>4.- Con ricorso notificato al Ministero dell’Interno, alla Prefettura di Brescia ed all’Ambasciata d’Italia a Dakar, successivamente depositato, Alfa ha impugnato il suddetto decreto, chiedendone l’annullamento.</h:div><h:div>5.- Le Amministrazioni si sono costituite con atto di mero stile e successivamente la Prefettura di Bergamo ha depositato una relazione e documenti relativi ai fatti di causa.</h:div><h:div>6.- All’udienza del 12.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>7.- Il ricorso si affida ad un unico motivo di doglianza, rubricato “<corsivo>violazione degli artt. 1, co. 1 e 2 bis, 7, 8 e 10 bis della legge n.241/90; Violazione dei principi di trasparenza e collaborazione</corsivo>”: Alfa lamenta che il provvedimento gravato - basato esclusivamente sul parere negativo reso dall’Ambasciata italiana a Dakar - non è stato preceduto dall’inoltro del preavviso di rigetto, che gli avrebbe consentito di presentare osservazioni eventualmente corredate dalla trasmissione di nuova documentazione.</h:div><h:div>Lo stesso, inoltre, sostiene la propria buona fede, precisando che, al fine di ottenere la certificazione estera di nascita e quella relativa ai precedenti ed ai carichi penali presso il comune d’origine, si sarebbe rivolto, per il tramite dello zio<corsivo>
				</corsivo>Beta, residente in Senegal, a tale Gamma, intermediario presso l’Ambasciata Italiana a Dakar. Tale soggetto, quindi, gli avrebbe fatto pervenire la documentazione richiesta, in una ad una lettera di impegno del seguente tenore “<corsivo>i documenti rimessi a signor Beta CNI 176197800259 dopo legalizzazione a l'ambasciata d'Italia a Dakar sono ben conformi alle norme vigenti dello Stato italiano</corsivo>”, poi trasmesse allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Bergamo.</h:div><h:div>Egli avrebbe appreso della falsità della documentazione – peraltro riferita solo alla legalizzazione e non già al contenuto degli atti - solo a seguito della notifica del provvedimento impugnato, tanto da aver sporto denuncia nei confronti del Diop: a suo dire, quindi, l’Amministrazione gli avrebbe dovuto consentire l’integrazione dell’istanza mediante produzione di nuova documentazione, regolarmente certificata.</h:div><h:div>Il ricorrente, poi, argomenta ampiamente in ordine al proprio radicamento sul territorio italiano, alla perfetta integrazione sociale, sostenendo la lesione del proprio legittimo affidamento, essendo il provvedimento di inammissibilità pervenuto a distanza di oltre due anni dall’istanza.</h:div><h:div>8.- Il ricorso è fondato, cogliendo nel segno la sostanziale censura di omessa attivazione del soccorso istruttorio, anche per il tramite dell’inoltro del preavviso di rigetto.</h:div><h:div>E’ pacifico in causa che la falsità posta a fondamento della pronuncia di inammissibilità riguardi “<corsivo>timbri e percezioni consolari false</corsivo>” apposte sulla certificazione estera di nascita e dei carichi penali pendenti nel Paese di origine e non già il contenuto di tali documenti.</h:div><h:div>In ordine alla doverosità di un soccorso istruttorio, si richiama quanto affermato dal Tar Lazio in caso analogo a quello in decisione, ovverosia che “…<corsivo>Nel contesto di una ipotizzata falsità materiale della documentazione non supportato da idonei elementi probatori anche in ordine al coinvolgimento dell’odierno ricorrente, nulla ostava alla regolarizzazione della domanda…rappresentando un ingiustificato aggravio la declaratoria di inammissibilità con contestuale invito alla ripresentazione della domanda. In termini generali, il soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della legge n. 241/90, in quanto espressione del principio di buon andamento e del dovere di collaborazione esigibile nel procedimento amministrativo (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2020, n.3148) non costituisce una facoltà, ma in un doveroso “modus procedendi” volto a superare inutili formalismi in nome del principio del “favor partecipationis” e della semplificazione, rappresentando quindi un'applicazione legale del principio del giusto procedimento sancito dall'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241 che impone all'Amministrazione di accertare l'esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o dal bando di gara e ricomprende la possibilità di chiedere chiarimenti, purché il possesso del requisito sia comunque individuabile dagli atti depositati e occorra soltanto una delucidazione ovvero un aggiornamento (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 29 aprile 2014, n.1116; T.A.R. Emilia Romagna Bologna sez. I, 10 novembre 2020, n. 709; cfr., con specifico riferimento alle istanze di naturalizzazione: TAR Emilia Romagna, sez. I, 22/02/2021, n.127; TAR Veneto, sez. III, 15/09/2021 n. 1097/2021; TAR Friuli, 26/07/2021 n. 237)</corsivo>” (cfr., Tar Lazio, Sez. V bis, n. 4887 del 21.4.2022).</h:div><h:div>Nel caso di specie, tra l’altro, l’inoltro del preavviso di cui all’art. 10 <corsivo>bis</corsivo> Legge 241/1990 avrebbe consentito al ricorrente, già in quel segmento procedimentale, di produrre nuova documentazione a corredo dell’istanza, in sostituzione di quella falsamente legalizzata.</h:div><h:div>Del resto consentire una tale integrazione documentale è coerente con la natura giuridica del provvedimento di inammissibilità impugnato, per come ricostruita nell’ordinanza n. 13 del 13.7.2021 dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui il decreto di inammissibilità emesso dalla Prefettura, “<corsivo>in alcun modo equiparabile al diniego di cittadinanza</corsivo>”, “<corsivo>non preclude la possibilità, per l’interessato, di ripresentare la domanda anche il giorno successivo all’adozione del decreto prefettizio, mentre il decreto di rigetto, adottato centralmente dal Ministero dell’Interno, preclude allo straniero la riproposizione della domanda per cinque anni</corsivo>”: in assenza di preclusioni temporali, pretendere la presentazione di una nuova istanza confligge con il principio del buon andamento dell’Amministrazione e con il divieto di aggravio procedimentale, tenuto altresì conto dei tempi tecnici di lavorazione.</h:div><h:div>Il decreto impugnato va, quindi, annullato.</h:div><h:div>La Prefettura di Bergamo dovrà, quindi, attivare nuovamente il procedimento mediante apposita comunicazione al ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione, consentendogli la produzione di nuova documentazione entro un termine adeguato alla complessità di ottenerla, in sostituzione di quella originariamente allegata all’istanza di cittadinanza.</h:div><h:div>9.- Le spese di lite meritano compensazione, in considerazione delle peculiarità della vicenda.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, annullando per l’effetto il provvedimento impugnato, con le conseguenze di cui in motivazione.</h:div><h:div>Compensa le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, Beta e Gamma, sostituendoli rispettivamente con Alfa, Beta e Gamma.</h:div><h:div>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/02/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Francesca Siccardi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>