<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230093220240913164642372" descrizione="" gruppo="20230093220240913164642372" modifica="14/09/2024 15:59:29" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Renato Bonassi" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00932"/><fascicolo anno="2024" n="00748"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230093220240913164642372.xml</file><wordfile>20230093220240913164642372.docm</wordfile><ricorso NRG="202300932">202300932\202300932.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Pietro Buzano</firma><data>14/09/2024 15:59:29</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/09/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Marilena Di Paolo,	Referendario</h:div><h:div>Pietro Buzano,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>per quanto riguarda il ricorso introduttivo</corsivo>:</h:div><h:div>della nota prot. n. 46595/2023 del 23 ottobre 2023 con la quale il Comune di Rovato ha negato la richiesta di accesso agli atti presentata dai consiglieri comunali del gruppo consiliare “RovatoW” in data 25-26 settembre 2023;</h:div><h:div><corsivo>nonché per la condanna</corsivo></h:div><h:div>del Comune di Rovato ad esibire i documenti amministrativi e a fornire le informazioni richieste;</h:div><h:div><corsivo>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4/1/2024</corsivo>:</h:div><h:div><corsivo>per l’annullamento</corsivo></h:div><h:div>della nota del Comune di Rovato del 23 novembre 2023 di risposta alla lettera del 9 novembre 2023 inviata dai consiglieri comunali del gruppo consiliare “RovatoW”;</h:div><h:div><corsivo>nonché per la condanna</corsivo></h:div><h:div>del Comune di Rovato ad esibire i documenti amministrativi e a fornire le informazioni richieste.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 932 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Renato Bonassi e Andrea Giliberto, rappresentati e difesi dall'avvocato Mariavittoria Dalaidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Rovato, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Tiziano Alessandro Belotti, Giampaolo Pelati, Studio associato architetti Tiziano Alessandro Belotti e Giampaolo Pelati, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rovato;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con pec del 26.09.2023 i sig.ri Bonassi Renato e Giliberto Andrea, nella loro qualità di consiglieri comunali, hanno presentato al Comune di Rovato istanza di accesso alle informazioni e ai documenti relativi ai procedimenti in materia urbanistica ed edilizia nell’ambito dei quali vi è stato lo svolgimento di attività professionale riferibile all’arch. Tiziano Alessandro Belotti, sindaco del Comune, o allo studio associato degli architetti Belotti e Pelati con sede a Rovato o ai loro collaboratori e dipendenti.</h:div><h:div>In riscontro a tale richiesta, con pec del 23.10.2023 il Comune di Rovato ha comunicato “…<corsivo>che da una verifica effettuata presso l’Ufficio tecnico comunale, non risultano procedimenti istruiti o comunque riferibili all’Arch. Tiziano Alessandro Belotti, Sindaco di questo Ente</corsivo>. <corsivo>In merito all’ulteriore richiesta di procedimenti riferibili ad altri soggetti non individuabili e/o individuati, si comunica il mancato accoglimento della stessa in quanto riguardante soggetti estranei a questa Amministrazione</corsivo>”.</h:div><h:div>A seguito di tale comunicazione, con pec del 9.11.2023 i sig.ri Bonassi e Giliberto hanno rilevato l’incompletezza e l’illegittimità del riscontro fornito dall’Amministrazione e insistito nella richiesta di accesso alle informazioni e ai documenti.</h:div><h:div>Avverso il diniego di accesso del Comune del 23.10.2023, i sig.ri Bonassi e Giliberto hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. davanti a questo Tribunale, notificato in data 22.11.2023, chiedendo l’annullamento del provvedimento e la condanna dell’Amministrazione ad esibire i documenti amministrativi e a fornire le informazioni richieste.</h:div><h:div>Con pec del 23.11.2023 il Comune di Rovato ha dato riscontro alla sopra citata comunicazione dei ricorrenti del 9.11.2023, indicando le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di accesso.</h:div><h:div>Avverso tale ulteriore provvedimento, i sig.ri Bonassi e Giliberto hanno proposto ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 22.12.2023, chiedendo il suo annullamento e la condanna dell’Amministrazione ad esibire i documenti amministrativi e a fornire le informazioni richieste.</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio il Comune di Rovato eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 41 e 116 c.p.a., per mancata notifica dello stesso ai controinteressati, ed in particolare all’architetto Giampaolo Pelati, socio dello studio associato degli architetti Belotti e Pelati, e allo studio professionale stesso, trattandosi di soggetti indicati nella stessa istanza di accesso presentata dai ricorrenti.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 351/2024 questo Tribunale – dopo avere rilevato che nel caso di specie il Comune resistente non ha esteso in sede procedimentale la partecipazione ai soggetti in relazione ai quali, nel presente giudizio, lamenta la mancata notifica del ricorso e che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza, in tali ipotesi il ricorso non va dichiarato inammissibile ma deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio (Cons. di Stato, sent. n. 1118/2022) – ha disposto, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli architetti Giampaolo Pelati e Tiziano Alessandro Belotti (in proprio e non nella sua qualità di sindaco), quali titolari dell’omonimo studio associato, e dello stesso studio associato, con sede a Rovato.</h:div><h:div>I ricorrenti hanno provveduto nei termini all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, che non si sono costituiti in giudizio.</h:div><h:div>All’udienza camerale del 17 luglio 2024 le parti hanno dichiarato in udienza, a verbale, di conciliare alle seguenti condizioni: <corsivo>“- il Comune sarà obbligato a porre in visione dei ricorrenti e, eventualmente ad estrarre copia su loro richiesta, dei soli fascicoli elencati nel file excel denominato “elenco pratiche edilizie seguite dall’arch. Pelati dal 25 agosto 2015 ad oggi”, depositato in giudizio dal comune di Rovato il 26 giugno 2024; - tale attività potrà essere imposta dai ricorrenti agli uffici comunali fino a 20 fascicoli per settimana lavorativa, quale punto di compromesso tra il diritto all’accesso e le esigenze organizzative degli uffici; - saranno comunque esclusi dalla visione e dall’estrazione di copia le tavole progettuali allegate ai predetti fascicoli”</corsivo>.</h:div><h:div>Le parti si sono poi rimesse al Collegio per la condanna alle spese di giudizio secondo la regola della soccombenza virtuale.</h:div><h:div>L’intervenuto accordo determina, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., l’improcedibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione.</h:div><h:div>Residua invece il contendere sulla ripartizione delle spese del presente giudizio, in relazione alla quale le parti hanno chiesto al Collegio di pronunciarsi.</h:div><h:div>In base al criterio della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico del Comune resistente.</h:div><h:div>L’art. 43, comma 2, TUEL prevede che “<corsivo>I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge</corsivo>”.</h:div><h:div>In relazione a tale previsione normativa, la giurisprudenza ha chiarito che “<corsivo>…sui consiglieri comunali non grava alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2014, n. 4525; Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6963). Più in particolare è stato affermato che: - "i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale"; - in siffatta direzione: il diritto di accesso "riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale (Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855) ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 1994, n. 976)"; - di conseguenza: "sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio delle funzioni del consigliere comunale (Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2007, n. 929; 9 dicembre 2004, n. 7900)"; - diversamente opinando, infatti: "la struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad "arbitro" - per di più, senza alcuna investitura democratica - delle forme di esercizio delle potestà pubbliche proprie dell'organo deputato all'individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettività civica" (Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2007, n. 929); - Ne consegue che: "Sul consigliere comunale, pertanto, non grava, né può gravare, alcun onere di motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle e conoscerle ancorché l'esercizio del diritto in questione si diriga verso atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote" (Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2007, n. 929, cit.)</corsivo>” (Cons. di Stato, sent. n. 2189/2023).</h:div><h:div>A fronte di tale quadro normativo e giurisprudenziale, il diniego totale opposto dal Comune resistente alla richiesta di accesso ai documenti e alle informazioni presentata dai ricorrenti in qualità di consiglieri comunali risulta ingiustificato, considerata la sussistenza in astratto di un collegamento tra la predetta richiesta e lo svolgimento del mandato di consiglieri comunali sotto il profilo del controllo e della verifica dell’imparzialità dell’esercizio delle funzioni da parte del sindaco.</h:div><h:div>Del resto, la circostanza che il diniego totale di accesso ai documenti e alle informazioni richieste fosse ingiustificato è dimostrata dal fatto che il Comune resistente nel corso del presente giudizio ha provveduto a depositare l’elenco delle pratiche edilizie presentate a nome dell’arch. Pelati (doc. 8 resistente) ed è addivenuto in udienza ad un accordo con i ricorrenti corrispondente in buona parte al contenuto dell’istanza presentata da questi ultimi.</h:div><h:div>Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione in ragione dell’intervenuto accordo tra le stesse, e le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, devono essere poste a carico del Comune resistente, come liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Rovato a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/07/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Pietro Buzano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>