<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230055720231208083438555" descrizione="" gruppo="20230055720231208083438555" modifica="17/12/2023 10:12:28" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00557"/><fascicolo anno="2023" n="00918"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230055720231208083438555.xml</file><wordfile>20230055720231208083438555.docm</wordfile><ricorso NRG="202300557">202300557\202300557.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Angelo Gabbricci</firma><data>17/12/2023 09:53:35</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Marilena Di Paolo</firma><data>13/12/2023 17:08:36</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/12/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Marilena Di Paolo,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Pietro Buzano,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della determinazione n. 492 del 6 giugno 2023, successivamente pubblicata in data 7 giugno 2023, con cui il Comune di Palazzolo sull'Oglio ha aggiudicato in via definitiva il servizio di igiene urbana, con durata quinquennale, in favore del costituendo r.t.i. tra Linea Gestioni S.r.l. (capogruppo) e Solco società consortile cooperativa a responsabilità limitata (mandante, che indica quali consorziate esecutrici Solidarietà Provagliese coop. Sociale ONLUS e Verso l''Altro cooperativa sociale);</h:div><h:div>- ove occorra, della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice in seno al verbale del 10 maggio 2023 – registrato al prot. n. 18123 dell''11 maggio 2023;</h:div><h:div>- di tutti i verbali di gara e segnatamente del verbale del 3 aprile 2023 prot. 13210 del 4 aprile 2023, del verbale delle sedute del 3/5 aprile 2023 prot. 13420 del 5 aprile 2023, del verbale del 11 aprile 2023 protocollato in pari data al n. 13972, del verbale del 19 aprile 2023 prot. 15489 del 20 aprile 2023, del verbale del 10 maggio 2023 protocollato in pari data al n. 17889 del 10 maggio 2023 e prot. 18123 e del verbale del 30 maggio 2023 protocollato in pari data al n. 20556;  </h:div><h:div>- ove occorra, in parte qua, del paragrafo 7.4 del disciplinare di gara;</h:div><h:div>nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche se non conosciuti;</h:div><h:div>nonché</h:div><h:div>per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente medio tempore stipulato;</h:div><h:div>e per la condanna dell'Amministrazione</h:div><h:div>a disporre la riedizione del segmento di gara relativo alla valutazione delle offerte tecniche secondo i differenti criteri di giudizio previsti dal paragrafo 18.2 per il caso di soli due partecipanti alla gara.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 557 del 2023, proposto da Eco.S.E.I.B. S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG 9651063522, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Fianchino, Salvatore Mole', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Palazzolo Sull'Oglio, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Comune di Gussago, Comune di Rodengo-Saiano, Centrale Unica di Committenza, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Linea Gestioni S.r.l., Solco – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Solidarietà Provagliese Coop. Soc. Onlus, Verso L'Altro Coop. Soc., Servizi Comunali S.p.A., non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palazzolo Sull'Oglio e di Linea Gestioni S.r.l. e di Solco – consorzio di cooperative sociali – società cooperativa sociale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Il Comune di Palazzolo sull’Oglio (d’ora in poi solo Comune), con determina dirigenziale n. 153 del 15 febbraio 2023, ha indetto una gara per l’affidamento del “Servizio di Igiene Urbana classificato come “Verde” ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) in data 23 Giugno 2022” - per la durata di anni 5, e per un importo a base di gara di € 9.428.017,90, oltre oneri per la sicurezza, con opzione di rinnovo per ulteriori anni 4 ed opzione di proroga contrattuale per un periodo massimo di 180 giorni, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</h:div><h:div>2. Le modalità di attribuzione dei punteggi sono previsti al paragrafo 18 del disciplinare di gara, che indica due diverse modalità di valutazione a seconda del numero dei partecipanti alla gara in numero maggiore o inferiore a 3; in particolare, l’art. 18.2 prevede che, ove i concorrenti siano tre o più, a ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie e, in caso contrario, cioè “Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):” ottimo (1 punto), buono (0,75 punti), discreto (0,50 punti), sufficiente (0,25 punti) e insufficiente (0 punti). Si passerebbe così dal confronto a coppie (previsto dal disciplinare in caso di 3 o più partecipanti) ad una valutazione diretta su ciascun servizio offerto secondo giudizi numerici graduati.</h:div><h:div>3. La procedura di gara è stata gestita integralmente mediante la piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia. </h:div><h:div>4. Alla procedura hanno preso parte tre operatori economici: (1) la ECO S.E.I.B. S.r.l. (d’ora in poi ECOSEIB), odierna ricorrente, (2) Linea Gestioni S.r.l (capogruppo) in costituendo RTI orizzontale con Solco, società consortile in forma cooperativa a r.l. (d’ora in poi solo Solco) e (3) Servizi Comunali S.p.A.. </h:div><h:div>5. Le controinteressate Linea Gestioni S.r.l. (mandataria) e Solco (mandante) hanno partecipato alla selezione per cui è causa nella forma dell’ATI orizzontale, dichiarando di suddividere così i servizi oggetto di gara: 50,98 % in capo alla Linea Gestioni e 49,02 in capo a Solco che avrebbe poi indicato come cooperative consorziate esecutrici, per una quota di servizi indistinta, Verso l’Altro soc. coop. e Solidarietà Provagliese coop. onlus.</h:div><h:div>6. Durante la prima seduta di gara del 3 aprile 2023, il RUP ha proceduto alla mera verifica “del regolare caricamento a portale della documentazione amministrativa richiesta dall’art. 15 del disciplinare di gara”, specificando che “l’analisi dettagliata e analitica dei contenuti dei documenti prodotti dagli operatori economici, verrà effettuata dal RUP nel corso di una successiva seduta riservata, del cui esito verrà data comunicazione ai concorrenti a mezzo piattaforma Sintel”. </h:div><h:div>7. In piattaforma veniva caricato, previa comunicazione ai concorrenti, “l’esito della valutazione della documentazione amministrativa”. </h:div><h:div>8. Nelle date del 3-5 aprile 2023 si è dunque svolta la suddetta seduta riservata per lo scrutinio della documentazione amministrativa, nel cui verbale, registrato in data 5 aprile 2023 al prot. n. 13420, si è attestata l’ammissione alla successiva fase della procedura di Linea Gestioni S.r.l in costituendo R.T.I. con Solco e l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio nei confronti dell’odierna ricorrente e di Servizi Comunali s.p.a., entrambi ammessi con riserva alla successiva fase della procedura. </h:div><h:div>9. In data 5 aprile 2023, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, entrambi gli operatori economici sono stati quindi ammessi alla successiva fase della procedura. </h:div><h:div>10. Con Determinazione n. 320 del 12 aprile 2023 è stata nominata la Commissione giudicatrice. Successivamente, in data 19 aprile 2023, come da verbale registrato in data 20 aprile 2023 al prot. n. 15489, si è svolta la seduta telematica pubblica n. 2, in cui il RUP ha consegnato gli atti alla Commissione giudicatrice, la quale ha quindi proceduto all’apertura della busta telematica concernente l’offerta tecnica ed alla verifica formale della presenza dei documenti richiesti dal Disciplinare di gara, disponendo infine l’ammissione alla fase di valutazione delle offerte tecniche di tutti i concorrenti. La suddetta valutazione si è quindi svolta nelle sedute riservate alla sola Commissione giudicatrice nelle date 19, 21, 28 aprile 2023 e 4, 5 maggio 2023, giusta verbale del 10 maggio 2023 prot. n. 17889. </h:div><h:div>11. La commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche secondo il metodo del confronto a coppie, così come disciplinato al paragrafo 18.2 del disciplinare di gara per il caso di partecipanti alla gara in numero pari o superiore a tre.</h:div><h:div>12. In data 10 maggio 2023 si è svolta la seduta telematica pubblica n. 3, in cui, alla presenza del RUP, il Presidente della Commissione giudicatrice ha provveduto:</h:div><h:div>- all’inserimento dei punteggi tecnici assegnati dalla Commissione a ciascuna offerta tecnica, di seguito elencati:</h:div><h:div>ECO S.E.I.B. S.R.L. 38,68</h:div><h:div>RTI LINEA GESTIONI SRL/SOLCO SCS 61,14</h:div><h:div>SERVIZI COMUNALI SPA 50,99</h:div><h:div>- all’apertura delle offerte economiche, dando atto della loro regolarità, attestando i ribassi offerti, di seguito elencati:</h:div><h:div>ECO S.E.I.B. S.R.L. 5,44 %</h:div><h:div>RTI LINEA GESTIONI SRL/SOLCO SCS 4,77%</h:div><h:div>SERVIZI COMUNALI SPA 2,00%</h:div><h:div>e contestualmente assegnando i relativi punteggi sulla base della formula matematica indicata nel disciplinare di gara, tramite l’utilizzo della piattaforma telematica:</h:div><h:div>ECO S.E.I.B. S.R.L. 20</h:div><h:div>RTI LINEA GESTIONI SRL/SOLCO SCS 19,23</h:div><h:div>SERVIZI COMUNALI SPA 14,81</h:div><h:div>- alla definizione della graduatoria provvisoria, ottenuta sommando per ciascuna offerta ai punteggi tecnici attribuiti quelli economici:</h:div><h:div>1) RTI LINEA GESTIONI SRL/SOLCO SCS  80,37 </h:div><h:div>2) SERVIZI COMUNALI SPA 65,80</h:div><h:div>3) ECO S.E.I.B. S.R.L. 58,68</h:div><h:div>13. La Commissione ha quindi formulato la proposta di aggiudicazione in favore del costituendo RTI tra Linea Gestioni e Solco (d’ora in poi solo R.T.I.) e, dopo le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dal concorrente, la Stazione Appaltante, con determinazione n. 492 / 2023 del 6 giugno 2023, ha aggiudicato la gara. </h:div><h:div>14. In data 7 luglio 2023, ECOSEIB ha impugnato l’aggiudicazione deducendo cinque motivi di ricorso, con i quali ha chiesto l’esclusione del R.T.I. e conseguentemente la riedizione del segmento di gara relativo alla valutazione delle offerte, con modifica del criterio di valutazione dell’offerta tecnica secondo giudizi numerici graduati in quanto, con l’esclusione del R.T.I., il numero dei partecipanti passerebbe da tre a due. </h:div><h:div>15. Si sono costituiti in giudizio il Comune e il R.T.I. controinteressato che hanno <corsivo>in primis </corsivo>eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse della ricorrente, e in ogni caso per resistere al ricorso sostenendone la legittimità degli atti impugnati.</h:div><h:div>16. In particolare, il R.T.I. sostiene che il ricorso sarebbe inammissibile per carenza d’interesse della ricorrente, la quale è terza in graduatoria con un distacco di punteggio molto elevato sia dal primo (21,69 punti), odierno controinteressato, che dal secondo operatore (7,12 punti), Servizi Comunali s.p.a.; contesta inoltre la tesi della ricorrente per cui, a seguito dell’auspicata esclusione del R.T.I. aggiudicatario e della conseguente permanenza in gara di due soli concorrenti, sarebbe necessario compiere la rivalutazione delle offerte in relazione ai sub-criteri discrezionali secondo il diverso metodo di attribuzione dei punteggi previsto dal Disciplinare per il caso dell’ammissione di solo due offerte, anziché mediante il “confronto a coppie”, con la conseguente aspettativa che i commissari possano esprimere una valutazione differente da quella già formulata; tesi che – a dire del R.T.I. - non troverebbe conferma in giurisprudenza, la quale ha affermato in più occasioni che “il passaggio dal metodo del raffronto a coppie a quello c.d. scolastico non può variare i rapporti tra le offerte delle imprese rimaste in gara, essendo solo necessario, al venir meno di un concorrente, eliminare i suoi punteggi e quelli conseguiti dagli altri concorrenti nel confronto a coppie con il primo e, in esito a tale eliminazione, procedere alla rinnovazione delle operazioni successive (trasformazione dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente in coefficienti definitivi, assegnando a un concorrente il punteggio più alto e proporzionando a tale valore massimo i punteggi prima calcolati (Cons. Stato, Sez. V, 21 luglio 2017, n. 3622; Cons. Stato, Sez. V, 27 agosto 2014, n. 4358 e, più in particolare, Cons. St., Sez. V, 23 dicembre 2015, n. 5825). Dunque, non si dovrebbe procedere ad una rivalutazione delle offerte ma ad una mera trasformazione dei punteggi già attribuiti ai due concorrenti rimasti. </h:div><h:div>17. Il R.T.I. aggiunge, infine, che in ogni caso l’interesse processuale non sarebbe stato dimostrato dalla ricorrente, che avrebbe fondato la sua azione su un presupposto errato e per la mancata dimostrazione della prova di resistenza. </h:div><h:div>All’udienza pubblica del 6 dicembre 2023 la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse sollevata dal controinteressato R.T.I. e dal Comune.</h:div><h:div>2. L’eccezione non può essere accolta.</h:div><h:div>2.1 Va premesso che nelle controversie aventi ad oggetto gare di appalto trova certamente ingresso anche la tutela del c.d. interesse ad agire “strumentale”, se ed in quanto esso si mostri collegato ad una posizione giuridica attiva, protetta dall’ordinamento, la quale potrà trovare soddisfacimento, in termini necessariamente probabilistici e di “chance” futura, unicamente attraverso il doveroso rinnovo futuro dell’attività amministrativa, a condizione che la realizzazione dell’utilità attesa non assuma una connotazione meramente ipotetica, la quale richieda per la sua compiuta realizzazione il passaggio attraverso una pluralità di fasi e atti ricadenti nella sfera della più ampia disponibilità dell’Amministrazione, per cui “la facoltà di agire in giudizio non è attribuita, indistintamente, a tutti i soggetti che potrebbero ricavare eventuali ed incerti vantaggi dall’accoglimento della domanda” (Consiglio di Stato, sez. V, 2 aprile 2014; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 marzo 2022, n. 3668).</h:div><h:div>2.2. Comunque, l’interesse di tipo strumentale (in quanto diretto, come nel caso di specie, alla riedizione della gara “ex novo”), è pur sempre un interesse di tipo “pretensivo”, giacché non è la rimozione degli atti di gara a determinare la realizzazione satisfattiva di detto interesse che, al contrario, continuerebbe a rimanere frustrato ove alla caducazione della gara non segua la rinnovazione della procedura comparativa nella quale l’impresa interessata vede risorgere le proprie possibilità di aggiudicazione. Da ciò consegue che, come autorevolmente ritenuto, l’interesse al ricorso “resta logicamente escluso quando sia strumentale alla definizione di questioni correlate a situazioni future e incerte perché meramente ipotetiche; sicché in tale frangente la pretesa ostesa in giudizio si rivela per quello che è, ovvero, una mera speranza al riesercizio futuro ed eventuale del potere amministrativo, inidonea a configurare l’interesse ad agire” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 20 aprile 2022, n. 4783; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 4 ottobre 2021, n. 2216).</h:div><h:div>2.3 Per quanto riguarda la prova di resistenza, trattando un caso simile, la giurisprudenza ha affermato che, ove la censura sia strumentale alla riedizione della gara, è palese che la prova di resistenza non ha alcun rilievo (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 10 dicembre 2021, n.12810). La concorrente classificatasi in graduatoria può cioè di regola legittimamente coltivare, attraverso il giudizio, l'utilità dell'aggiudicazione solo in quanto dimostri l'illegittimità del posizionamento delle imprese che la precedono; resta però salva la piena ammissibilità delle censure che tendono ad invalidare l'intera procedura, poiché, attraverso di esse, è coltivato un interesse diverso da quello all'aggiudicazione, sub specie strumentale alla riedizione dell'intera gara. Il principio costituisce espressione di quello più generale dell'interesse ad agire, indefettibile condizione dell'azione che nel processo amministrativo si collega alla lesione della posizione giuridica del soggetto e sussiste qualora sia individuabile un'utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 19 febbraio 2021, n. 308).</h:div><h:div>2.4 Sulla base delle precedenti considerazioni, l’impugnativa de qua è ammissibile, essendo sufficiente l’interesse strumentale del partecipante ad una gara pubblica di appalto ad ottenere la riedizione della gara stessa” (Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2021, n. 972; T.A.R. Lazio Roma sez. V, 4 novembre 2022, n. 14389).</h:div><h:div>3. Quanto infine al passaggio dal metodo del raffronto a coppie a quello c.d. scolastico, si osserva che, contrariamente a quanto affermato dalla controinteressata, tale passaggio può cambiare il punteggio, tenuto conto che, come espressamente affermato dalla sentenza richiamata dalla stessa parte controinteressata, al venir meno di un concorrente, è necessario eliminare i suoi punteggi e quelli conseguiti dagli altri concorrenti nel confronto a coppie con il primo e, in esito a tale eliminazione, procedere alla rinnovazione delle operazioni successive (trasformazione dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente in coefficienti definitivi, assegnando a un concorrente il punteggio più alto e proporzionando a tale valore massimo i punteggi prima calcolati); quindi, una volta escluso dalla gara il concorrente illegittimamente ammesso, si procederà alla rinnovazione del segmento procedurale inficiato dalla illegittima valutazione, attraverso un riconteggio che non tenga più in considerazione i punteggi assegnati sulla scorta dei confronti ottenuti con la concorrente che non doveva essere valutata. Non si tratta dunque di una mera trasformazione dei punteggi già attribuiti ai due concorrenti rimasti.</h:div><h:div>4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 45 e 47 del D. lgs. 50/2016, violazione degli artt. 7- 7.1- 7.3 – 7.4 – 7.5 del disciplinare, la carenza dei requisiti speciali e mezzi di prova; la ricorrente sostiene che la mandante Solco e la consorziata Verso l’Altro non possiedono una parte significativa dei requisiti richiesti, a pena di esclusione, dal paragrafo 7, 7.1. e 7.3 del disciplinare; in particolare: a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto (gestione del servizio di igiene urbana) della procedura di gara; b) Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del D.M. 3 giugno 2014 n. 120 alle seguenti categorie e classi: categoria 1 (compresa attività di spazzamento meccanizzato e gestione centri di raccolta) classe D o superiore; categoria 4 - classe F o superiore; categoria 5 - classe F o superiore”; possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata ai servizi oggetto di affidamento (par. 7.3, lett. b); possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale (…) conforme alle norme di gestione ambientale fondate sula norma europea UNI EN ISO 14001 idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto dell’appalto (par. 7.3, lett.c). </h:div><h:div>A dire della ricorrente il par. 7.4. specificava come gli stessi requisiti (7.1. lett. a e lett. b) dovessero essere così posseduti da: “ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante, consorziate/consorziante”. In ordine a tale paragrafo, la ricorrente sostiene che il disciplinare (a pag. 15) sembra contenere un refuso, ovverosia: viene ripetuta per due volte la lett. a) del par. 7.1. Sotto tale profilo, attesa l’illogica ripetizione dello stesso requisito, la ricorrente deduce che apparirebbe evidente ritenere che il requisito si riferisca alla lett. b) del punto 7.1., altrimenti argomentando, i requisiti di iscrizione all’albo per i costituiti/costituendi RTI rimarrebbero privi di disciplina.</h:div><h:div>Infine, aggiunge la ricorrente che lo stesso paragrafo 7.4 specifica come “I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai precedenti punti 7.3 lettere b) e c) devono essere posseduti da tutte le imprese costituenti il raggruppamento” e che il paragrafo 7.5. prevede analoghe prescrizioni a carico dei consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016. Più nel dettaglio viene ribadito che: - “Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici; - Il requisito di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dalla/e impresa/e consorziata/e indicata/e come esecutrice/i; ed ancora: i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo (…); b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b), dal consorzio (…). </h:div><h:div>Il motivo è fondato.</h:div><h:div>3.1 Vanno innanzitutto richiamati i paragrafi del disciplinare di gara oggetto di censura: </h:div><h:div><corsivo>“7.  REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA </corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e   agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto (gestione del servizio di igiene urbana) della presente procedura di gara.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>(…..)</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>b)  Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del D.M. 03.06.2014 n. 120 alle seguenti categorie e classi:</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>    − categoria 1 (compresa attività di spazzamento meccanizzato e gestione centri di raccolta) - classe D o superiore;</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>− categoria 4 - classe F o superiore; </corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>− categoria 5 - classe F o superiore.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>(…)</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>a) Fatturato specifico minimo medio annuo per gestione del servizio di igiene urbana riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2019-2020-2021) non inferiore per ciascun anno di riferimento ad € 3.800.000,00, IVA esclusa.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>(….)</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE </corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>a) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>(….)</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (valido anche 9001:2008 fino a settembre 2018), idonea, pertinente e proporzionata ai servizi oggetto di affidamento.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>(….) </corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>c) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale al sistema EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all’art. 45 del Reg. CE 1221/2009 oppure conforme alle norme di gestione ambientale fondate sula norma europea UNI EN ISO 14001, idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto dell’appalto.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>(….)</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>(…)</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da:</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante, consorziate/consorziante o GEIE;</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>(…) </corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante, consorziate/consorziante o GEIE;</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>(…) </corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Il requisito di cui al precedente punto 7.2 lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e comunque in misura maggioritaria da parte della mandataria.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e comunque in misura maggioritaria da parte della mandataria.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai precedenti punti 7.3 lettere b) e c) devono essere posseduti da tutte le imprese costituenti il raggruppamento.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Il requisito di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dalla/e impresa/e consorziata/e indicata/e come esecutrice/i.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai precedenti punti 7.3 lettere b) e c) devono essere posseduti quanto meno dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.</corsivo>”</h:div><h:div>3.2 Preliminarmente, passando all’esame delle censure, si osserva che il punto 7 del disciplinare prescrive “a pena di esclusione” i requisiti che i concorrenti devono possedere ai fini della partecipazione alla gara. </h:div><h:div>3.3 Per quanto riguarda il requisito di cui al par. 7.1 lett. a), la censura dedotta dalla ricorrente è smentita dalle visure camerali versate in atti, dalle quali, contrariamente a quanto affermato dalla ECOSEIB, risulta invece che sia Solco (pag. 6 della visura) che la cooperativa Verso l’Altro (pag. 5) hanno come oggetto sociale la raccolta e la gestione dei rifiuti.</h:div><h:div>3.4 Per quanto riguarda invece il requisito di cui al punto 7.1 lett. b), dalla documentazione prodotta e versata in atti risulta che Solco e la società cooperativa Verso l’Altro sono iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali: il primo, con numero MI/073566 per la categoria 8F; la seconda con numero MI/006814 per le categorie 1o C e 2bis. Solo Solidarietà Provagliese Cooperativa Sociale Onlus - una delle due cooperative indicata come esecutrice - soddisfa integralmente il requisito del punto 7.1. b).</h:div><h:div>3.4 Passando ora all’esame della dedotta mancanza dei requisiti di cui alla lett. b) e c) del par. 7.3 rubricato, in sede di gara Solco ha prodotto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, entrambe con scadenza in data 13 dicembre 2024, ma prive dei sigilli, previsti come condizione di validità dei certificati in quanto comprovanti l’esito positivo delle verifiche entro la data prevista.</h:div><h:div>3.5.1. Con memorie depositate il 24 luglio 2023 dal Comune e il 25 luglio 2023 dal R.T.I., questi hanno resistito al ricorso sostenendo che sarebbe infondato nel merito. </h:div><h:div>3.5.2. Innanzitutto, escludendo l’esame della censura relativa all’iscrizione nel registro della Camera di Commercio che, come sopra detto, è chiaramente infondata, essi affermano che il requisito di cui al par. 7.1 lett. b) non sarebbe affatto richiesto dal disciplinare di gara (par. 7.4). Refuso o meno, non essendo richiesto il possesso del requisito, la stazione appaltante non avrebbe potuto escludere, in ogni caso la controinteressata, stante l’assenza del precetto. </h:div><h:div>3.5.3. Inoltre, aggiungono che il motivo risulterebbe infondato, in quanto non sarebbe l’art. 7.4 del disciplinare di gara a trovare applicazione alla fattispecie, ma, semmai, l’art. 7.5 del medesimo, in quanto Solco non è un consorzio ordinario, bensì un consorzio di cooperative, e l’art. 7.5 del disciplinare di gara, a differenza dell’art. 7.4, non prevede affatto che i requisiti siano in capo alla consorziante, ma esclusivamente in capo alla consorziata, indicata come esecutrice. Ciò sarebbe in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale non ritiene che i consorzi di cooperative possano indicare sé stessi come esecutori, stante lo scopo mutualistico, dandosi per scontato che detti consorzi indichino una consorziata esecutrice (cfr. Cons. Stato, V, 2 settembre 2019, n.6024), derivandone che è ai soggetti esecutori che va riferito il possesso dei requisiti (Consiglio di Stato sez. V, 14 aprile 2020, n.2387; Consiglio di Stato sez. V, 23 novembre 2018, n.6632). </h:div><h:div>3.5.4. Per quanto riguarda l’iscrizione all’Albo dei gestori, il Comune richiama l’art. 47, comma 1, del D.lgs. 50/2016  per affermare che, con riferimento ai consorzi di cooperative, i requisiti di idoneità tecnica sarebbero computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate (Consiglio di Stato sez. VI, 20 febbraio 2018, n.1084; Consiglio di Stato sez. IV, 23 dicembre 2013, n. 6203, anzi financo ammettendosi il c.d. cumulo alla rinfusa; T.A.R. Napoli, sez. II, 10 novembre 2017, n.5300) e pertanto l’indicazione delle due cooperative esecutrici, di cui solo Solidarietà Provagliese Cooperativa Sociale Onlus è iscritta all’albo nazionale gestori ambientali per le categorie prescritte dal disciplinare di gara, servirebbe a porre il possesso del requisito nel loro complesso in capo alle esecutrici. </h:div><h:div>3.5.5. Sul punto, il R.T.I. sostiene, inoltre, che sarebbe irrilevante che la consorziata Verso l’Altro non possegga tutte le categorie e classi richieste dal disciplinare in quanto quest’ultimo – con prescrizione che non risulterebbe <corsivo>ex adverso</corsivo> impugnata - non richiederebbe che le stesse debbano essere tutte possedute da ciascuna consorziata esecutrice ma genericamente dalle consorziate esecutrici, e quindi nel loro complesso: del resto, la consorziata Verso l’Altro è l’attuale gestore del centro di raccolta della Stazione Appaltante e continuerà a svolgere tale attività (come da impegno a costituire il RTI, nel quale l’attività di presidio del centro di raccolta viene attribuita a Solco).</h:div><h:div>3.6 Infine, sull’asserita assenza di efficace certificazione di qualità, il Comune e il R.T.I. affermano che la validità temporale delle certificazioni sarebbe da verificarsi nel campo "scadenza certificato". La presenza o meno dei sigilli non andrebbe ad inficiare, quindi, la validità del certificato, tanto più che altri enti di accreditamento rilasciano certificazioni senza alcun riferimento alle verifiche in corso di validità, seppure esse vengano svolte. Si tratta di attività interna, che non avrebbe rilevanza esterna ai fini della validità del certificato. In ogni caso, troverebbe applicazione il par. 7.5 che, nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del Codice, “i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai precedenti punti 7.3 lettere b) e c) devono essere posseduti quanto meno dalle imprese consorziate indicate come esecutrici”. </h:div><h:div>3.7 Preliminarmente occorre rammentare che le controinteressate Linea Gestioni S.r.l. (mandataria) e Solco (mandante) hanno partecipato alla selezione per cui è causa nella forma dell’ATI orizzontale. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in caso di forniture e servizi, il raggruppamento è di tipo è orizzontale se gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. </h:div><h:div>3.8 L'Adunanza Plenaria, nella decisione del 13 giugno 2012, n. 22, ha chiarito: <corsivo>La distinzione tra a.t.i. orizzontali e a.t.i. verticali - oggi enunciata sul piano legislativo dall'art. 37, commi 1 e 2, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce) poggia sul contenuto delle competenze portate</corsivo>
				<corsivo>da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una determinata gara: in linea generale l'a.t.i. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per l'esecuzione delle prestazioni costituenti oggetto dell'appalto mentre l'a.t.i. verticale è connotata dalla circostanza che l'impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nell'a.t.i. di tipo verticale un'impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>La giurisprudenza amministrativa formatasi successivamente alla citata decisione dell'Adunanza plenaria, anche in seguito al d. lgs. 50/2016, <corsivo>è nel senso di ritenere pur sempre necessario, per la peculiarità del raggruppamento orizzontale rispetto a quello verticale, che ciascun componente il raggruppamento sia in possesso di identica specializzazione professionale, ovvero disponga delle competenze necessarie ad eseguire la prestazione oggetto del servizio da affidare</corsivo> (Consiglio di Stato, sez. III, 26 settembre 2019, n. 6459; III, 10 luglio 2019, n. 4866; III, 21 gennaio 2019, n. 517; V, 22 ottobre 2018, n. 6032; V, 4 gennaio 2018, n. 51), quale che sia la percentuale del servizio per la quale si impegna.</h:div><h:div>3.9 Va poi evidenziato che Solco è un consorzio di cooperative di produzione e lavoro, in quanto tale regolamentato dalla speciale disciplina di cui alla l. 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici), la quale all’art. 4 prevede che "Il consorzio di cooperative costituisce persona giuridica e soggiace alle norme del codice di commercio per le sue operazioni commerciali e per tutti gli effetti che ne derivano", dal che si evince che detto consorzio costituisce un soggetto autonomo, giuridicamente distinto dalle singole cooperative consorziate e per tale regolamentato da una normativa speciale di favore (in considerazione dello scopo mutualistico), a partire appunto dalla richiamata legge n. 422 del 1909.</h:div><h:div>La <corsivo>ratio </corsivo>che sorregge la costituzione di detti consorzi e che spiega il favore del legislatore, alla luce dell'incentivazione della mutualità, è data dall'esigenza di consentire, grazie alla sommatoria dei requisiti posseduti delle singole imprese, la partecipazione a procedure di gara di cooperative che, isolatamente considerate, non sono in possesso dei requisiti richiesti o, comunque, non appaiono munite di effettive chances competitive (Cons. Stato Sez. VI, Sent., 22 giugno 2007, n. 3477).</h:div><h:div>Il consorzio tra società di cooperative di produzione e lavoro partecipa alla procedura di gara utilizzando i requisiti suoi propri e, nell’ambito di questi, ben può far valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative consorziate, che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo (ossia i suoi interna corporis). Ciò significa che il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella indicata dell’esecuzione dei lavori, è tale che l’attività compiuta dalle stesse è imputata unicamente al consorzio (Consiglio di Stato sez. V, 02/09/2019, n.6024).</h:div><h:div>Concorrente alla gara è, pertanto, solo il consorzio, mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l’esecuzione della commessa, con la conseguenza che quest’ultima all’occorrenza può sempre essere estromessa o sostituita senza che ciò si rifletta sul rapporto esterno tra consorzio concorrente e stazione appaltante (Consiglio di Stato 2 gennaio 2012, n. 12; Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 aprile 2003, n. 2183). </h:div><h:div>Sulla base di tale premessa, la giurisprudenza afferma che deve ritenersi che le eventuali modifiche soggettive di un consorzio di società cooperative, il quale partecipi ad un R.T.I. con altri operatori economici, hanno un rilievo meramente interno al consorzio medesimo e, per tali, non incidono sul rapporto tra quest’ultimo e la stazione appaltante. Dette modifiche, dunque, non mutano in alcun modo la partecipazione soggettiva del consorzio al raggruppamento temporaneo aggiudicatario (Consiglio di Stato sez. V, 2 settembre 2019, n. 6024)</h:div><h:div>3.10 In punto di fatto si osserva nel caso di specie che:</h:div><h:div>- l’aggiudicataria è un R.T.I. di cui all’art. 45 comma 2, lett. d) del D. lgs. 50/2016, costituito dai soggetti di cui alle lettere a) e b), “i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti”; partecipano al R.T.I. Linea Gestioni s.r.l. (soggetto di cui alla lett. a) e Solco consorzio di cooperative (soggetto di cui alla lett.b); </h:div><h:div>- che in data 24 marzo 2023, Linea Gestioni e Solco hanno dichiarato di partecipare all’appalto impegnandosi alla costituzione di A.T.I. orizzontale;</h:div><h:div>- Solco è soggetto autonomo, giuridicamente distinto dalle singole cooperative consorziate; </h:div><h:div>- il disciplinare, in relazione ai requisiti di partecipazione, prescriveva all'art. 7 che: "<corsivo>I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. ... 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ: a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto (gestione del servizio di igiene urbana) della presente procedura di gara; b) Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del D.M. 03.06.2014 n. 120 alle seguenti categorie e classi: categoria 1 (compresa attività di spazzamento meccanizzato e gestione centri di raccolta) classe D o superiore; categoria 4, classe F o superiore; categoria 5, classe F o superiore.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>(…)</corsivo>”</h:div><h:div>Si osserva che l’incipit del par. 7 definisce i requisiti elencati come da possedersi "ai fini della partecipazione" e sanziona la loro mancanza a pena di esclusione.</h:div><h:div>3.11 Ciò detto, accertata l’iscrizione alla camera di commercio di tutte le imprese del R.T.I. e delle consorziate, il requisito del par. 7.1 b) non fa riferimento alla sola iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ma richiede che essa avvenga "per le seguenti categorie", ivi indicate nel dettaglio. </h:div><h:div>3.12 Relativamente al requisito in esame, va richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale il requisito dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali è un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità professionale degli operatori a norma dell'art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50 del 2016, e costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non, sì che il relativo possesso determina quindi l'abilitazione soggettiva all'esercizio della professione e costituisce, pertanto, un requisito che si pone a monte dell'attività di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell'ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione" (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6032), risultando poi la presenza soggettiva di siffatto requisito per poter concorrere a gare aventi ad oggetto dette attività conforme all'immanente principio di ragionevolezza e di proporzionalità - in specie, quanto a necessarietà e adeguatezza (Consiglio di Stato, V, 19 aprile 2017, n. 1825; Consiglio di Stato, sez. V, 3 giugno 2019, n. 3727).</h:div><h:div>3.13 Giova innanzitutto richiamare le previsioni che regolano i requisiti per la partecipazione alla gara dei consorzi:</h:div><h:div>“L'art. 47, comma 1, prevede che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio se posseduti dalle singole imprese consorziate”</h:div><h:div>L’art. 48, comma 7, prevede inoltre che i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziate concorrono, con divieto delle designate di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla stessa gara. </h:div><h:div>3.14 Le norme, che consentono alle strutture consortili il cumulo dei requisiti delle consorziate in capo al consorzio, il quale, a sua volta, così titolato, può assumere il ruolo di concorrente (con facoltà di indicare per l’esecuzione operatori che da soli non avrebbero la possibilità di competere in mancanza di requisiti di idoneità economica e finanziaria o di idoneità tecnica) attengono ai requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, ma non esplicano effetti in relazione ai requisiti soggettivi, che devono necessariamente riferirsi al concorrente. Il Consiglio di Stato ha, in più occasioni, chiarito che il consorzio è un operatore economico dotato di autonoma personalità giuridica, costituito in forma collettiva, che opera in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate, il quale si può giovare, senza necessità di ricorrere all’avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del cumulo alla rinfusa (Consiglio di Stato, sez. V, 2 febbraio 2021, n. 964; Consiglio di Stato, sez. VI, 13 ottobre 2020, n. 6165).</h:div><h:div>3.15 Tuttavia, come precisato in giurisprudenza, l’avvalimento è finalizzato a soddisfare i requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nel senso che l’impresa ausiliata può far fronte alle proprie carenze, avvalendosi, per l’espletamento dell’appalto dei requisiti posseduti dall’impresa ausiliaria. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, <corsivo>fanno eccezione alla portata generale di tale istituto i requisiti strettamente personali, come quelli di carattere generale ai sensi dell'art. 38 del citato d.lgs. n. 163 del 2006 (c.d. requisiti di idoneità morale), così come quelli soggettivi di carattere personale, individuati nell'art. 39 del medesimo d.lgs. (c.d. requisiti professionali). Tali requisiti, infatti, non sono attinenti all'impresa e ai mezzi di cui essa dispone e non sono intesi a garantire l'obiettiva qualità dell'adempimento; sono, invece, relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del concorrente — e quindi non dell'impresa ma dell'imprenditore — a partecipare alla gara d'appalto e ad essere, quindi, contraente con la P.A. </corsivo>(Consiglio di Stato, Sez. v, 30 aprile 2015 n. 2191, Consiglio di Stato, sez. V, 29 settembre 2015 n. 4505, T.A.R. Sicilia, Catania, 24 ottobre 2013 n. 2503, T.A.R. Lazio, Sez. II, 22 dicembre 2011, n. 10080). </h:div><h:div>3.16 In particolare, nel caso in esame il possesso del requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori in materia ambientale, oltre ad essere previsto obbligatoriamente dall'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, era espressamente richiesto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, che imponeva che i concorrenti dovessero avere l'iscrizione all'Albo in questione per determinate categorie e classi; la clausola in esame si ricollega all’esercizio di un potere discrezionale riconosciuto alla stazione appaltante, che è conciliabile con interessi di primario rilievo come la tutela dell'ambiente che, nel caso di specie, la stazione appaltante ha voluto garantire prevedendo, per i soggetti che gestiscono rifiuti, l'obbligo di iscrizione all'Albo in questione limitatamente a determinate categorie e classi.</h:div><h:div>Si osserva inoltre che il carattere soggettivo di tale requisito si ricava dal divieto di ricorrere all'istituto dell'avvalimento in ordine al requisito in esame, che ha una portata generale, con riferimento anche alle singole classi di iscrizione.</h:div><h:div>Tale indirizzo interpretativo è stato recepito anche dal legislatore, che ha eliminato ogni ulteriore possibilità di equivoco in ordine alla natura del requisito di iscrizione all'Albo gestori ambientali e alla possibilità per i concorrenti alle procedure ad evidenza pubblica di eterointegrare tale requisito: l'art. 89, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, specifica infatti che l'istituto dell'avvalimento « non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ».</h:div><h:div>3.17 Ciò detto, il presumibile refuso contenuto nel par. 7.4 del disciplinare - considerata l’evidente ripetizione dello stesso paragrafo sul requisito di cui al punto 7.1. lett. a) – non elimina la necessità del requisito soggettivo in capo al consorzio, considerato che il requisito di partecipazione di carattere soggettivo non può essere mutuato dalla consorziata esecutrice né dal consorzio né dalla cooperativa Verso l’Altro, non potendo operare il meccanismo del c.d. cumulo alla rinfusa, non vertendosi di requisito professionale di idoneità tecnica o economica. </h:div><h:div>3.18 È quindi chiaro che il presupposto del cumulo dei requisiti è costituito dalla possibilità di ricorrere all’avvalimento, nel senso che sono cumulabili solo i requisiti che possono formare oggetto di avvalimento. </h:div><h:div>4.  Quanto ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai precedenti punti 7.3 lettere b (UNI EN ISO 9001:2015) e c (UNI EN ISO 14001), stando al par. 7.4 essi devono essere posseduti da tutte le imprese costituenti il raggruppamento. </h:div><h:div>Si osserva che per pacifico orientamento della giurisprudenza, ai fini della verifica dei requisiti di qualificazione, atti a comprovare la capacità tecnica e la solidità generale il consorzio può cumulare quelli posseduti dalle imprese consorziate e usufruirne in proprio (Consiglio di Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 244; Consiglio di Stato, sez. V, 19 dicembre 2012, n. 4969; Consiglio di Stato, sez. VI, 13 ottobre 2015, n. 4703; Consiglio di Stato, sez. VI, 20 febbraio 2018, n. 1084). In ragione di ciò si giustifica l’obbligo per il consorzio ai sensi dell’art. 48, comma 7, del d. lgs. 50/2016 di "indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre".</h:div><h:div>4.1 Va detto che, al contrario di quanto ritenuto per l’iscrizione all’albo gestori, qui la clausola che richiede il possesso delle certificazioni di qualificazione in capo al consorzio, non si ricollega all’esercizio di un potere discrezionale riconosciuto alla stazione appaltante nell’ambito dell’indicazione dei requisiti di partecipazione diretti a selezionare gli operatori economici, ma alla modulazione dei requisiti di partecipazione individuati dalla stazione appaltante in capo al consorzio e in capo alle consorziate. L’orientamento giurisprudenziale pacifico afferma infatti che questa modulazione non può essere oggetto di scelta discrezionale ad opera della stazione appaltante, essendo fissata ex lege; conseguentemente la statuizione contraria al disposto del codice dei contratti deve considerarsi nulla per violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 16 ottobre 2020, n.22; Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2023, n. 6777)</h:div><h:div>5. Il ricorso va, in definitiva, accolto.</h:div><h:div>6. Restano assorbiti tutti gli altri motivi non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</h:div><h:div>7. Da quanto sopra deriva l'illegittimità dell'impugnata delibera di aggiudicazione dell'appalto al R.T.I., il quale andava, invece, escluso dalla gara per le ragioni appena considerate. Va correlativamente disposta la rinnovazione del segmento procedurale inficiato dalla illegittima valutazione, applicando dunque il metodo c.d. scolastico, come stabilito dalla lex specialis per il caso di due sole offerte valide.</h:div><h:div>8. Considerato, infine, che il contratto di appalto è stato stipulato il 7 settembre 2023, con inizio del servizio avvenuto il successivo 14 settembre 2023, e che è necessario garantire la continuità del servizio, va dichiarata l’inefficacia del contratto a decorrere dal subentro della nuova aggiudicataria. </h:div><h:div>9. La complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:</h:div><h:div> a) annulla la deliberazione di aggiudicazione del servizio oggetto di gara in favore del costituendo R.T.I. tra Linea Gestioni S.r.l. (mandatario), e SOLCO – Consorzio di Cooperative Sociali (mandante), disponendo la rinnovazione della gara come precisato in motivazione;</h:div><h:div>b) dichiara l’inefficacia del contratto stipulato, con effetto dal subentro della nuova aggiudicataria.</h:div><h:div>Spese compensate. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/12/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Marilena Di Paolo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>