<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220084920230603163511404" descrizione="" gruppo="20220084920230603163511404" modifica="06/06/2023 12:38:09" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Romano Bianchi" versione="1" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2022" n="00849"/><fascicolo anno="2023" n="00497"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="00150" anno="2023"/></descrittori><file>20220084920230603163511404.xml</file><wordfile>20220084920230603163511404.docm</wordfile><ricorso NRG="202200849">202200849\202200849.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Brescia\Sezione 2\2022\202200849\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>bernardo massari</firma><data>06/06/2023 12:38:09</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>alessandra tagliasacchi</firma><data>03/06/2023 17:20:17</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/06/2023</dataPubblicazione><ricorso NRG="202300150">202300150\202300150.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Presidente</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Massimo Zampicinini,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>quanto al ricorso n. 849 del 2022:</h:div><h:div>per l’annullamento, previa sospensiva, </h:div><h:div>- dell’ordinanza-ingiunzione di remissione in pristino stato n. 18/2022 del 18.07.2022, emessa dal Comune di Zandobbio; </h:div><h:div>- di tutti gli atti o provvedimenti a essa preordinati, conseguenti o comunque connessi; </h:div><h:div>quanto al ricorso n. 150 del 2023:</h:div><h:div>per l’annullamento, previa sospensiva, </h:div><h:div>- del provvedimento del Comune di Zandobbio prot. n. 7023 dell’ 11.11.2022 di esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA presentata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 37 D.P.R. n. 380/2001; </h:div><h:div>- di tutti gli atti o provvedimenti ad esso preordinati, conseguenti o comunque connessi.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 849 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Bianchi Romano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonomi e Paolo Giudici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Zandobbio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Yvonne Messi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi del Comune di Zandobbio;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti e i documenti delle cause; </h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 150 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Bianchi Romano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonomi e Paolo Giudici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Zandobbio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Yvonne Messi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.1. Con ricorso rubricato al n. 849/2022 di R.G. il signor Romano Bianchi ha impugnato l’ordinanza del Comune di Zandobbio n. 18/2022, con la quale gli è stato ingiunto, quale proprietario dell’area, in solido con la società Granulati Zandobbio S.r.l., conduttore della stessa, di demolire il piazzale di mq. 5.072,20 di estensione, realizzato in assenza di titolo edilizio, nel mappale 449 del foglio 9 del CT, tramite scarificazione del terreno coltivo e riporto di <corsivo>tout venant</corsivo> di cava ben rullato, per uno spessore di 50 cm..</h:div><h:div>1.2. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, dell’ordinanza impugnata, ritenendola viziata da: </h:div><h:div>i. “Violazione di legge e in specie dell’art. 3 della Legge 241/90 – Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria – travisamento dei fatti”; </h:div><h:div>ii. “Violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 31 del DPR 380/2001 – Eccesso di potere per difetto di proporzionalità”; </h:div><h:div>iii. “Violazione di legge ed in specie violazione del DPR 380/2001 art. 3 – falsa applicazione”. </h:div><h:div>2.1. Con il successivo ricorso rubricato al n. 150/2023 di R.G. il signor Romano Bianchi ha impugnato, chiedendone parimenti l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia, il provvedimento con il quale il Comune ha esercitato i poteri inibitori sulla SCIA nel frattempo dallo stesso presentata ai fini dell’accertamento di conformità ex articolo 37 D.P.R. n. 380/2001, richiesto del predetto piazzale. </h:div><h:div>2.2. Il provvedimento comunale che denega la sanatoria è così motivato: </h:div><h:div>a. l’intervento non è assentibile con SCIA, ma con permesso di costruire, dunque non è sanabile con il procedimento di cui all’articolo 37 D.P.R. n. 380/2001, ma al più con quello di cui all’articolo 36 del medesimo T.U. Edilizia; </h:div><h:div>b. l’intervento contrasta con il Piano di fabbricazione vigente al momento della sua realizzazione, che qualificava l’area in parte come fascia di rispetto non edificabile e in parte come zona agricola destinata alla coltivazione;</h:div><h:div>c. l’intervento contrasta con il PRG adottato al momento della sua realizzazione, che qualificava l’area come zona agricola di salvaguardia ambientale inedificabile; </h:div><h:div>d. l’intervento contrasta con la disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della SCIA in sanatoria, che assoggetta l’edificazione alla presentazione e approvazione di un Piano Attuativo d’iniziativa privata convenzionato; </h:div><h:div>e. manca la procura da parte del proprietario dell’immobile al professionista che ha presentato la SCIA in sanatoria. </h:div><h:div>2.3. Avverso il diniego di sanatoria vengono sostanzialmente dedotti gli stessi vizi prospettati in relazione all’ordinanza di demolizione. </h:div><h:div>3.1. Si è costituito in entrambi i giudizi il Comune di Zandobbio per resistere ai ricorsi avversari e chiederne la reiezione in rito o nel merito. </h:div><h:div>3.2. In particolare, dopo aver eccepito l’irricevibilità del ricorso R.G. 150/2023, l’Amministrazione resistente ha puntualmente controdedotto a ciascuno dei motivi di impugnazione fatti valere dal signor Bianchi nei due distinti ricorsi. </h:div><h:div>4.1. La domanda cautelare è stata accolta nel giudizio R.G. n. 849/2022 al solo fine di cristallizzare la situazione in attesa dei necessari approfondimenti propri della fase cautelare. </h:div><h:div>4.2. Nel giudizio R.G. n. 150/2023, invece, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare in vista della sollecita fissazione dell’udienza di merito. </h:div><h:div>4.3. E, infatti, entrambe le cause sono state chiamate alla pubblica udienza del 3 maggio 2023 e al termine della discussione sono state entrambe trattenute in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.1. Questo Tribunale Amministrativo Regionale è chiamato a pronunciarsi: </h:div><h:div>- sull’ordinanza di demolizione di piazzale abusivo emessa dal Comune di Zandobbio nei confronti – tra gli altri – del signor Romano Bianchi, quale proprietario dell’area su cui insiste il manufatto medesimo, impugnata con ricorso R.G. n. 849/2022; </h:div><h:div>- sul successivo provvedimento comunale di inibitoria della SCIA in sanatoria ex articolo 37 D.P.R. n. 380/2001 del predetto manufatto, impugnato sempre dal signor Romano Bianchi con ricorso R.G. n. 150/2023.</h:div><h:div>1.2. Va preliminarmente disposta la riunione ex articolo 70 Cod. proc. amm. dei giudizi R.G. n. 849/2022 e n. 150/2023, sussistendo evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva tra le due cause.</h:div><h:div>1.3.1. Ragioni di ordine logico impongono poi di principiare dalla disamina del ricorso R.G. n. 150/2023, il cui esito potrebbe influire sulla permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso R.G. n. 849/2022. </h:div><h:div>2.1. Il Collegio ritiene di soprassedere dall’esame dell’eccezione preliminare di irricevibilità formulata dalla difesa del Comune, stante – come si vedrà – l’infondatezza nel merito del ricorso R.G. n. 150/2023.</h:div><h:div>2.2. Invero, come anticipato nella parte in fatto, il diniego di sanatoria (rectius: l’atto di esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA) adottato dal Comune si fonda sui seguenti motivi: </h:div><h:div>a. l’intervento non è assentibile con SCIA, ma con permesso di costruire, dunque non è sanabile con il procedimento di cui all’articolo 37 D.P.R. n. 380/2001, ma al più con quello di cui all’articolo 36 del medesimo T.U. Edilizia; </h:div><h:div>b. l’intervento contrasta con il Piano di fabbricazione vigente al momento della sua realizzazione, che qualificava l’area in parte come fascia di rispetto non edificabile e in parte come zona agricola destinata alla coltivazione;</h:div><h:div>c. l’intervento contrasta con il PRG adottato al momento della sua realizzazione, che qualificava l’area come zona agricola di salvaguardia ambientale inedificabile; </h:div><h:div>d. l’intervento contrasta con la disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della SCIA in sanatoria, che assoggetta l’edificazione alla presentazione e approvazione di un Piano Attuativo d’iniziativa privata convenzionato. </h:div><h:div>e. manca la procura da parte del proprietario dell’area al professionista che ha presentato la SCIA in sanatoria.</h:div><h:div>Ognuna delle suesposte ragioni è in grado di sostenere, in via autonoma e indipendente dalla altre, la determinazione negativa dell’Amministrazione. </h:div><h:div>2.3. Trattandosi di atto plurimotivato, secondo la pacifica giurisprudenza, l’annullamento giudiziale del diniego è possibile a condizione che ciascuno dei singoli motivi che giustificano il rigetto della sanatoria sia censurato dal ricorrente e che tutte le doglianze prospettate in ricorso siano ritenute fondate dal Giudice adito. </h:div><h:div>È, invero, sufficiente che anche uno solo dei motivi alla base del diniego superi il vaglio di legittimità giudiziale, perché il provvedimento negativo non possa essere annullato, con la conseguenza di privare il ricorrente dell’interesse alla decisione degli ulteriori motivi di impugnazione promossi avverso il provvedimento sfavorevole (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, sentenza n. 738/2023; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III ter, sentenza n. 2206/2023). </h:div><h:div>3.1. Ora, nel caso di specie può prescindersi dalla verifica del rispetto della suvvista condizione di ammissibilità del ricorso (i.e. la contestazione in giudizio di tutti e cinque i motivi del diniego di sanatoria), difettando comunque il requisito essenziale della cd. doppia conformità del manufatto abusivo. Per poter sanare un intervento edilizio realizzato sine titulo – come è noto – è necessario che detto intervento fosse consentito dalla strumentazione urbanistica vigente tanto al momento della sua realizzazione, quanto al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria.</h:div><h:div>Ebbene, il manufatto abusivo per cui è causa, ovverosia un piazzale di mq. 5.072,20 di estensione, realizzato tramite scarificazione del terreno coltivo e riporto di <corsivo>tout venant</corsivo> di cava ben rullato dello spessore di 50 cm., risulta quanto meno non conforme alla disciplina urbanistica comunale vigente alla data della sua realizzazione. </h:div><h:div>3.2. Sul punto il signor Bianchi sostiene che non è vero che vi sia stata una modifica dello stato dei luoghi e, in ogni caso, che non è vero che il manufatto in questione risalga al 1989. </h:div><h:div>Sennonché, tali assunti si scontrano con quanto confessoriamente dichiarato dallo stesso signor Bianchi nella SCIA in sanatoria presentata: si legge, in particolare, nel modulo depositato in Comune che il piazzale de quo era stato completato in data 16.12.1989 (v. doc. 2 fascicolo del Comune nel ricorso R.G. n. 150/2023). </h:div><h:div>Tanto più che il ricorrente non ha indicato una data alternativa per la realizzazione del piazzale, sicché può ritenersi ragionevolmente provata la sua risalenza alla data considerata dalla Amministrazione comunale.</h:div><h:div>3.3. Il signor Bianchi non ha poi contestato che in base alla strumentazione urbanistica vigente alla data del 16.12.1989 l’area di cui si discute ricadesse in parte in fascia di rispetto, nella quale vigeva il divieto assoluto all’edificazione e alla manomissione dei luoghi se non per la sistemazione migliorativa a verde attrezzato, e in parte in zona agricola e montana, destinata alle colture. </h:div><h:div>La circostanza può quindi darsi per ammessa. </h:div><h:div>3.4. Può dunque concludersi che alla data del 16.12.1989 il piazzale per cui è causa non era assentibile, con la conseguenza che oggi non è sanabile. </h:div><h:div>Si tratta, infatti, di un’alterazione permanente dello stato dei luoghi, con funzioni (la sosta e la manovra dei mezzi pesanti e deposito di materiale lapideo e relativi imballaggi) incompatibili con la destinazione agricola e in particolare all’attività di coltivazione del fondo. </h:div><h:div>4. In conclusione il ricorso R.G. n. 150/2023 è infondato e pertanto viene respinto. </h:div><h:div>5. Passando all’esame del ricorso R.G. n. 849/2022, giova precisare che la presentazione da parte del proprietario di una SCIA in sanatoria non ha reso l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. </h:div><h:div>In pendenza del procedimento di sanatoria, l’efficacia dell’ordinanza di demolizione resta sospesa (peraltro, nel caso di specie il provvedimento sanzionatorio era anche sospeso giudizialmente), salvo riespandersi in caso di diniego di accertamento di conformità (tra le tante, si veda, della Sezione I di questo Tribunale, la sentenza n. 320/2020). </h:div><h:div>6.1. Ciò premesso, e passando al merito del ricorso, va considerato che il signor Bianchi in prima battuta contesta che il piazzale per cui è causa sia abusivo, rappresentando a tal fine che sin dal 1989 era stato autorizzato dal Comune lo spianamento, che da allora l’area si trova nell’attuale condizione e che non vi è stato alcun mutamento edilizio-urbanistico dello stato dei luoghi o alcun cambio della destinazione d’uso. </h:div><h:div>6.2.1. La censura è infondata. </h:div><h:div>Come emerge dalla documentazione in atti (v. docc. 4 e 5 fascicolo del Comune nel ricorso R.G. n. 849/2022), l’autorizzazione del 1989 riguardava lo spianamento di terreno agricolo, non certo la realizzazione del piazzale. </h:div><h:div>Un conto, infatti, è l’esecuzione di lavori (lo spianamento, per l’appunto) funzionali alla pratica agraria (come si evince dal fatto che la richiesta è stata presentata, in uno con il proprietario, dall’allora affittuario, signor Giuseppe Baronchelli, coltivatore diretto), un conto è la realizzazione di un piazzale per lo stazionamento e la manovra dei mezzi pesanti di un’impresa (la Granulati Zandobbio S.r.l., subentrata nell’affitto) del materiale lapideo trattato nello svolgimento della propria attività produttiva. </h:div><h:div>Al contempo l’autorizzazione all’aperura di un passo carrabile non ha affatto comportato l’autorizzazione alla modifica della destinazione agricola dell’area in questione (v. doc. 10 fascicolo del Comune), essendo piuttosto funzionale a consentire l’accesso ai campi dei mezzi agricoli da impiegare nelle diverse pratiche agronomiche. </h:div><h:div>Deve dunque concludersi che la realizzazione del piazzale nell’attuale conformazione e consistenza non è mai stato autorizzato dal Comune. </h:div><h:div>6.2.2. Sicché, finisce per risultare irrilevante la circostanza opposta dal ricorrente che lo stato dei luoghi è immutato da anni. </h:div><h:div>Infatti, in presenza di un'opera abusiva non è configurabile alcun legittimo affidamento che possa giustificare la conservazione dello stato di illiceità, nemmeno il lungo tempo trascorso dalla sua realizzazione (cfr., C.d.S, Ad. Pl., sentenza n. 9/2017). </h:div><h:div>7.1. Con il secondo motivo di impugnazione il signor Bianchi nega che per realizzare un piazzale nell’area di sua proprietà sia necessario presentare un piano attuativo, trattandosi di un’opera minore e a sostegno dell’assunto cita un precedente conforme della Sezione (segnatamente la sentenza n. 888/2022). </h:div><h:div>7.2. L’argomento è inconferente, dal momento che il piazzale è stato costruito in assenza di un qualsivoglia titolo autorizzatorio. </h:div><h:div>Qui non è in discussione se fosse necessario un piano attuativo o se potesse bastare un altro titolo edilizio; nel caso in esame manca un provvedimento autorizzatorio di cui vagliare l’idoneità a legittimare la costruzione del piazzale. </h:div><h:div>Quand’anche non fosse stata necessaria la presentazione e l’approvazione di un piano attuativo, comunque un altro titolo edilizio (come meglio si spiegherà in prosieguo) era necessario, con la conseguenza che il piazzale in questione, in quanto mai autorizzato, resta abusivo. </h:div><h:div>8.1. Con il terzo motivo dettato di impugnazione il signor Bianchi sostiene che l’intervento di cui si discute costituisce attività edilizia libera: ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. n. 380/2001, infatti, le opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi comprese le intercapedini interamente interrate e non accessibili, le vasche di raccolta acque e i locali tombati, possono essere realizzati senza titolo edilizio. </h:div><h:div>8.2. La tesi è infondata. </h:div><h:div>Come già osservato in precedenza, la pavimentazione di cui si discute per dimensioni (mq. 5.072,20), materiale (50 cm. di <corsivo>tout venant</corsivo>) e destinazione (stazionamento e manovra di automezzi pesanti e deposito di materiale lapideo e relativi imballaggi) non può essere ascritta alle opere di edilizia libera. </h:div><h:div>Essa costituisce piuttosto una nuova costruzione, sia perché ha comportato consumo di suolo, sia perché ha determinato la trasformazione permanente di un’area agricola in un’area accessoria alla produzione, e come tale doveva essere previamente autorizzata (cfr., T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VIII, sentenza n. 5116/2016; Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 1308/2016). </h:div><h:div>9. In conclusione, anche il ricorso R.G. 849/2022 è infondato e viene respinto. </h:div><h:div>10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del Comune di Zandobbio nella misura indicata in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione dei medesimi, li respinge entrambi. </h:div><h:div>Condanna il signor Romano Bianchi a rifondere al Comune di Zandobbio le spese di lite, che liquida per entrambi i giudizi, in complessivi €uro 3.000,00, oltre ad accessori di legge. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/05/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Colombo Maria Grazia</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>