<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220043520231003133307106" descrizione="Clinicizzazione di strutture ospedaliere - professori straordinari" gruppo="20220043520231003133307106" modifica="09/10/2023 10:26:34" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00435"/><fascicolo anno="2023" n="00731"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220043520231003133307106.xml</file><wordfile>20220043520231003133307106.docm</wordfile><ricorso NRG="202200435">202200435\202200435.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Angelo Gabbricci</firma><data>09/10/2023 09:52:25</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alessandro Fede</firma><data>06/10/2023 09:18:22</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/10/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandro Fede,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della deliberazione del direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII n. 1755 del 23 settembre 2021, pubblicata sull’Albo pretorio online il 24 settembre 2021 per quindici giorni consecutivi, avente ad oggetto “<corsivo>Convenzione con l’Università degli Studi di Milano Bicocca per il finanziamento di n. 3 posti di professore straordinario a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia</corsivo>”; </h:div><h:div>- della suddetta convenzione; </h:div><h:div>- del provvedimento del rettore dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca di autorizzazione alla stipula della predetta convenzione (non noto);</h:div><h:div>- della deliberazione del direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII n. 1810 del 30 settembre 2021, pubblicata sull’Albo pretorio online l’1 ottobre 2021 per quindici giorni consecutivi, avente a oggetto “<corsivo>Convenzione con l’Università degli Studi di Milano - Bicocca per l’attribuzione delle funzioni assistenziali e degli incarichi di direzione al prof. Michele Colledan, al prof. Ferdinando Luca Lorini e al prof. Michele Senni</corsivo>”;</h:div><h:div>- di ogni altro atto, connesso per presupposizione o consequenzialità.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 435 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Unione Italiana del Lavoro – Federazione Poteri Locali Lombardia, in persona del Segretario Regionale <corsivo>pro tempore</corsivo>, e Associazione Sindacale Anpo-Ascoti della Lombardia, in persona del Presidente Regionale <corsivo>pro tempore</corsivo>, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Federico Pagetta e Andrea Scuttari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>ASST Papa Giovanni XXIII, in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Battaglioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Università degli Studi di Milano - Bicocca, in persona del Rettore <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Brescia, via S. Caterina, 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Michele Colledan, Ferdinando Luca Lorini e Michele Senni, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASST Papa Giovanni XXIII e dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.- Con delibera della Giunta Regionale n. X/7119 del 25 settembre 2017 è stata approvata l’integrazione del Polo universitario afferente all’Università degli Studi di Milano – Bicocca (costituito dall’ASST Monza) con l’ASST Papa Giovanni XXIII, quale struttura di riferimento secondaria per le esigenze formative del corso di laurea internazionale in “<corsivo>Medicine and Surgery</corsivo>” in lingua inglese.</h:div><h:div>Su tale presupposto è stata poi stipulata la relativa convenzione tra l’ASST Papa Giovanni XXIII e l’Università degli Studi di Milano - Bicocca.</h:div><h:div>2.- In tale contesto l’ASST Papa Giovanni XXIII, con lettera del 10 giugno 2021, prot. n. 36830, ha proposto all’Università degli Studi di Milano – Bicocca, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 230 del 2005, l’istituzione di tre posti di professore straordinario per lo sviluppo del “<corsivo>Programma per la prevenzione e il trattamento dell’insufficienza d’organo</corsivo>”, per la durata di tre anni, con spese a carico della medesima ASST, e ha indicato per tali posti i nominativi dei dottori Michele Colledan, Fernando Luca Lorini e Michele Senni, tutti e tre dipendenti dell’ASST quali dirigenti medici con funzioni di direzione di Unità Operative Complesse (UOC) e di Dipartimenti, individuati sulla base dell’esame dei loro <corsivo>curricula vitae</corsivo>, che sono stati trasmessi dall’ASST all’Università assieme al programma di ricerca da sviluppare nell’arco del triennio.</h:div><h:div>3.- L’Università ha approvato la proposta e pertanto, con gli atti impugnati indicati in epigrafe, il direttore generale dell’ASST ha deliberato di sottoscrivere, e poi ha effettivamente sottoscritto, con l’Università, la convenzione per il finanziamento dei tre posti di professore straordinario, con una spesa a carico dell’ASST di complessivi € 931.263,00. </h:div><h:div>La convenzione prevedeva, all’art. 6, che “<corsivo>L’attribuzione delle funzioni assistenziali, con conseguente conferimento degli incarichi di direzione di struttura organizzativa presso l’ASST ed espletamento delle relative funzioni già in essere, sarà oggetto di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione, da stipularsi tra le Parti entro la data di presa di servizio</corsivo>”.</h:div><h:div>4.- L’Università ha quindi sottoscritto con i dottori Colledan, Lorini e Senni i rispettivi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per professore straordinario ai sensi del già citato art. 1, comma 12, della legge n. 230 del 2005, con decorrenza dal 1° ottobre 2021 e scadenza il 30 settembre 2024.</h:div><h:div>5.- Inoltre, l’Università e l’ASST hanno sottoscritto – secondo quanto previsto dall’art. 6 sopra citato della convenzione sul finanziamento dei tre posti di professore straordinario, e previa delibera del direttore generale dell’ASST indicata in epigrafe e anch’essa oggetto di impugnazione – tre convenzioni per l’attribuzione ai tre professori straordinari delle funzioni assistenziali nonché delle funzioni di direzione rispettivamente: a) dell’UOC Chirurgia generale 3 – Trapianti addominali e del Dipartimento funzionale insufficienza d’organo e trapianti; b) dell’UOC Anestesia e Rianimazione 2 e del Dipartimento emergenza urgenza e area critica; c) dell’UOC Cardiologia 1 e del Dipartimento cardiovascolare.</h:div><h:div>6.- Le ricorrenti, due sigle sindacali rappresentative degli interessi dei medici ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale, firmatarie del CCNL dell’Area Sanità sottoscritto il 19 dicembre 2019, hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe con ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato il 2 febbraio 2022, lamentando che la c.d. “clinicizzazione” delle tre UOC, trasformate da ospedaliere a universitarie e affidate a professori straordinari, pregiudicherebbe la possibilità per i propri iscritti di ricoprire gli incarichi di direzione delle medesime unità.</h:div><h:div>7.- L’ASST ha tuttavia notificato (tempestivamente, in data 1 aprile 2022) opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, chiedendo che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale.</h:div><h:div>8.- L’11 maggio 2022 le ricorrenti si sono costituite in giudizio e l’11-17 maggio 2022 ne hanno notificato avviso alle altre parti, ai sensi del medesimo articolo.</h:div><h:div>9.- Si sono costituite sia l’ASST sia l’Università, ma mentre la prima ha svolto difese, la seconda si è limitata a depositare una breve relazione nella quale ha evidenziato il proprio ruolo secondario nel giudizio, essendo tutti i motivi d’impugnazione sostanzialmente riferibili all’ASST. I tre controinteressati invece non si sono costituiti. </h:div><h:div>10.- All’udienza pubblica del 27 settembre 2023 il Collegio ha rilevato d’ufficio, <corsivo>ex </corsivo>art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di interesse delle ricorrenti e, dopo discussione, la causa è passata in decisione. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.- L’ASST ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che le ricorrenti da un lato agiscono a tutela dell’interesse dei propri iscritti a ricoprire gli incarichi di direzione delle strutture ospedaliere affidate ai tre professori straordinari, il che atterrebbe alla sfera dei diritti soggettivi nell’ambito del rapporto di pubblico impiego privatizzato, dall’altro lamentano uno scorretto utilizzo dei fondi previsti dai contratti collettivi, il che atterrebbe agli aspetti gestionali del rapporto di impiego e alla materia sindacale; a sostegno dell’eccezione, le ricorrenti invocano la sentenza del TAR Milano, sez. III, 4.1.2023 n. 65, che, come esse stesse affermano, riguarda “<corsivo>una vicenda analoga a quella che ci occupa</corsivo>”.</h:div><h:div>1.1.- L’eccezione è infondata per le ragioni addotte da Cons. Stato, sez. III, 18.7.2023, n. 7051, che ha riformato la suddetta sentenza del TAR Milano, e cioè: </h:div><h:div><corsivo>a)</corsivo> oggetto dell’impugnazione è una convenzione tra due pubbliche amministrazioni, l’Università e l’ASST, e dunque si ricade nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di “<corsivo>formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni</corsivo>” (<corsivo>ex</corsivo> art. 133, comma 1, lett. a, n. 2, c.p.a.), giurisdizione esclusiva che, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non è correlata a una determinata materia, bensì a una determinata tipologia di atto, risultando per tale via conforme ai rilievi di Corte cost. 204/2004; </h:div><h:div><corsivo>b)</corsivo> ai fini della giurisdizione risulta dunque determinante la natura dell’accordo, e non le disposizioni che al suo interno ne disciplinano i diversi aspetti; </h:div><h:div><corsivo>c)</corsivo> ciò è ancor più evidente nel caso di specie, ove in contestazione non è una singola disposizione della convenzione, ma l’intera convenzione, cioè la stessa decisione di procedere alla “clinicizzazione” delle tre UOC, cioè alla loro trasformazione da ospedaliere a universitarie; </h:div><h:div><corsivo>d)</corsivo> tale “clinicizzazione” non è una mera modifica organizzativa tutta interna all’ASST, ma è conseguenza di una “intesa” tra l’ASST e l’Università, finalizzata al perseguimento della finalità prettamente pubblicistica (prevista dal d.lgs. n. 517 del 1999) di compenetrare l’attività sanitaria assistenziale propria di un’azienda sanitaria, che ha un’autonomia privatistica di carattere imprenditoriale, con l’attività didattica e di ricerca propria dell’Università, che è un ente pubblico; </h:div><h:div><corsivo>e)</corsivo> le procedure di “clinicizzazione” rinvengono il loro elemento tipico nell’inscindibile attinenza e compenetrazione tra l’attività didattico-scientifica dei docenti universitari di medicina e l’attività di assistenza medico-sanitaria dagli stessi prestata nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, intreccio di funzioni che giustifica l’instaurazione di rapporti di sostanziale strumentalità, su base convenzionale, delle istituzioni ospedaliere rispetto agli istituti universitari e, in questo quadro, l’investitura di sanitari universitari della direzione e della responsabilità dei reparti clinico-ospedalieri (Corte cost. 16 maggio 1997, n. 134).</h:div><h:div>2.- Sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo, si può procedere all’esame del ricorso, che è infondato nel merito per le ragioni che saranno appresso illustrate: infondatezza che consente di prescindere dalla questione dell’ammissibilità del ricorso stesso per carenza di interesse, essendo i tre controinteressati già direttori di struttura complessa prima dell’adozione degli atti impugnati, ciò che avrebbe precluso agli iscritti alle due sigle sindacali già prima della “clinicizzazione”, e non per effetto di questa, di partecipare alle procedure selettive per l’attribuzione dei relativi incarichi (cfr., per un caso simile, Cons. Stato, sez. I, 10.5.2023 n. 694).</h:div><h:div><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/>3.- Col primo motivo le ricorrenti lamentano uno sviamento di potere e la violazione dell’art. 1, comma 12, della legge n. 230 del 2005, il quale stabilisce che “<corsivo>Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l’istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l’idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. … Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma</corsivo>”.</h:div><h:div>Secondo le ricorrenti, tale disposizione non prevedrebbe l’attribuzione ai professori straordinari così nominati di incarichi di direzione di unità operativa, non legittimerebbe cioè la c.d. “clinicizzazione” di strutture a direzione ospedaliera, e pertanto nel caso di specie sarebbe stata applicata per esercitare in modo sviato il potere di attribuire gli incarichi di direzione delle tre UOC in assenza di qualsivoglia procedura selettiva.</h:div><h:div>Nella memoria <corsivo>ex</corsivo> art. 73 c.p.a., le ricorrenti sostengono che conferma di ciò si trarrebbe dall’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 517 del 1999 (recante la “<corsivo>Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università</corsivo>”), il quale prevede la possibilità che ai professori universitari non venga attribuita la direzione di una struttura ospedaliera: la nomina dei tre professori straordinari dunque non implicava necessariamente l’attribuzione agli stessi della direzione di UOC. </h:div><h:div>3.1.- Il motivo è infondato perché l’art. 1, comma 12, della legge n. 230 del 2005 attribuisce ai professori straordinari, “<corsivo>per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari</corsivo>”, e questi ultimi, nel sistema delineato dall’art. 5 del d.lgs. n. 517 del 1999, sono di regola posti a capo di strutture ospedaliere, salvo che ciò non sia possibile: lo si desume dal comma 4 del medesimo articolo, il quale prevede che, “<corsivo>Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il direttore generale, sentito il rettore, affida, comunque la responsabilità o la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. La responsabilità e la gestione di analoghi programmi può essere affidata, in relazione alla minore complessità e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione semplice o complessa. Gli incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilità rispettivamente di struttura complessa e di struttura semplice</corsivo>”. </h:div><h:div>Di regola, dunque, ai professori straordinari deve essere conferito, come ai professori ordinari, un incarico di direzione di struttura; solo in via subordinata, qualora ciò non sia possibile, sarà loro attribuita la responsabilità o la gestione di programmi finalizzati all’integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca.</h:div><h:div>Il sistema così delineato dal legislatore, che prevede l’investitura di sanitari universitari nella direzione e nella responsabilità dei reparti ospedalieri, si giustifica con l’esigenza di realizzare la necessaria compenetrazione tra l’attività didattico-scientifica dei docenti universitari di medicina e l’attività di assistenza medico-sanitaria, come evidenziato dalla già citata Corte cost. 16 maggio 1997, n. 134; in ambito medico-clinico, infatti, l’attività di didattica universitaria e di ricerca scientifica è inscindibilmente connessa con l’attività di assistenza sanitaria. Tenere separati l’incarico di professore straordinario da quello di direttore di unità operativa ospedaliera, come pretendono le ricorrenti, significherebbe pregiudicare la realizzazione di quell’indispensabile compenetrazione. </h:div><h:div>3.2.- Nella memoria di replica le ricorrenti evidenziano che, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 517 del 1999, la compenetrazione tra attività didattica e di ricerca, da un lato, e attività assistenziale, dall’altro, si realizza di regola nell’ambito delle aziende ospedaliero-universitarie (1° comma), e che solo “<corsivo>qualora nell’azienda di riferimento non siano disponibili specifiche strutture essenziali per l’attività didattica, l’università concorda con la regione, nell’ambito dei protocolli di intesa, l’utilizzazione di altre strutture pubbliche</corsivo>” (4° comma, ultimo periodo). Ne discenderebbe che, al di fuori delle aziende ospedaliero-universitarie, il conferimento ai docenti universitari della direzione di strutture complesse costituirebbe un’eccezione alla regola, che andrebbe congruamente motivata; cosa che nel caso di specie non è avvenuta.</h:div><h:div>Anche questo argomento è infondato, perché non tiene conto che l’ASST Papa Giovanni XXIII è, dal 2017, una struttura di riferimento del Polo universitario afferente all’Università degli Studi di Milano – Bicocca, giusta la delibera della Giunta Regionale e la successiva convezione tra ASST e Università che sono state ricordate sopra nel paragrafo 1 dell’esposizione dei fatti. </h:div><h:div>4.- Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione del combinato disposto degli artt. 3, comma 2, e 5, comma 5, del citato d.lgs. n. 517 del 1999, perché non sarebbe stato rispettato l’iter previsto da tali norme per trasformare la direzione di una UOC da ospedaliera a universitaria.</h:div><h:div>L’art. 3, comma 2, prevede che “<corsivo>Nell’atto aziendale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni</corsivo> [cioè l’atto, espressamente qualificato come di diritto privato, che disciplina l’organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie, ai sensi del comma 1 <corsivo>bis</corsivo> di quell’articolo]<corsivo>, sono altresì disciplinati, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nei protocolli d’intesa tra regione e università, la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata e sono individuate le strutture complesse che li compongono, indicando quelle a direzione universitaria</corsivo>”.</h:div><h:div>Il successivo comma 3 prevede che tale atto aziendale deve essere “<corsivo>adottato dal direttore generale, d’intesa con il rettore dell’università</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 5, comma 5, prevede che “<corsivo>L’attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari dell’incarico di direzione di una struttura, individuata come complessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, è effettuata dal direttore generale d’intesa con il rettore, sentito il direttore di dipartimento</corsivo>”.</h:div><h:div>Dunque, secondo le ricorrenti, per trasformare la direzione di una UOC da ospedaliera a universitaria è necessario dapprima qualificare la struttura come a direzione universitaria, mediante l’adozione dell’atto aziendale, e solo successivamente individuare la persona fisica a cui attribuire l’incarico di direzione. Questo non sarebbe avvenuto nel caso di specie, perché non risulta che sia stato modificato l’atto aziendale ovvero che esso individui le tre UOC in questione quali strutture a direzione universitaria.</h:div><h:div>4.1.- Il motivo è infondato. </h:div><h:div>L’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999, che prescrive l’adozione di un atto aziendale di diritto privato per individuare una struttura complessa a direzione universitaria, è stato rispettato perché la manifestazione di volontà del direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII, volta a costituire le tre strutture complesse a direzione universitaria, si rinviene nella sua delibera che ha preceduto la sottoscrizione delle tre convenzioni tra l’ASST e l’Università, con le quali sono stati attribuiti a ciascuno dei tre medici le funzioni assistenziali e l’incarico di direzione delle UOC. </h:div><h:div>È stato rispettato anche il successivo comma 3, che richiede l’intesa tra direttore generale dell’ASST e rettore dell’Università per l’adozione del suddetto atto aziendale, perché l’intesa tra i due organi è intervenuta a monte della delibera succitata, con la sottoscrizione della convenzione per il finanziamento dei tre posti di professore straordinario. Tale convenzione infatti, all’art. 6, prevedeva che “<corsivo>L’attribuzione delle funzioni assistenziali, con conseguente conferimento degli incarichi di direzione di struttura organizzativa presso l’ASST ed espletamento delle relative funzioni già in essere, sarà oggetto di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione, da stipularsi tra le Parti entro la data di presa di servizio</corsivo>”.</h:div><h:div>È stato rispettato pure l’art. 5, comma 5, che prescrive un’intesa tra direttore generale dell’ASST e rettore dell’Università per l’attribuzione a un professore universitario dell’incarico di direzione di una struttura complessa, perché tale intesa è stata raggiunta con la sottoscrizione da parte di tali organi (in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 della convenzione sul finanziamento dei tre posti di professore straordinario) delle tre convenzioni con le quali sono stati attribuiti a ciascuno dei tre professori le funzioni assistenziali e l’incarico di direzione di UOC. </h:div><h:div>5.- Con il terzo motivo si sostiene che la decisione di clinicizzare le tre UOC, consentendo il conferimento degli incarichi di direzione delle stesse ai tre medici controinteressati, in assenza di una comparazione valutativa tra più candidature aperta anche ai medici ospedalieri, avrebbe comportato la violazione dei principi fondamentali di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, concretamente declinati nell’art. 15, comma 7 <corsivo>bis</corsivo>, lett. a) e b) del d.lgs. n. 502 del 1992. </h:div><h:div>5.1.- Il motivo è infondato perché tale disposizione normativa non si applica al conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa a professori universitari. </h:div><h:div>Infatti l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 517 del 1999 (già ricordato sopra a proposito del secondo motivo), nel prevedere che l’attribuzione ai professori universitari dell’incarico di direzione di struttura complessa in azienda ospedaliero-universitaria avvenga d’intesa tra il direttore generale dell’ospedale e il rettore, precisa che “<corsivo>L'attribuzione è effettuata senza esperimento delle procedure di cui all'art. 15-ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992 fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484</corsivo>” (ossia i requisiti per l’accesso agli incarichi apicali della dirigenza sanitaria, dei quali è incontestato il possesso da parte dei tre controinteressati in questa causa).</h:div><h:div>L’art. 15 <corsivo>ter</corsivo>, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, nella prima parte (che qui rileva), prevedeva che “<corsivo>L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione</corsivo>”, della quale poi regolava la composizione. </h:div><h:div>La disposizione è stata successivamente modificata dall’art. 4, I comma, lett. d), del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con l. 8 novembre 2012, n. 189, il quale ha introdotto l’art. 15, comma 7 <corsivo>bis</corsivo>, del medesimo d.lgs. 502/1992. Tale disposizione (richiamata dalle ricorrenti nel motivo di ricorso in esame) prevede che siano le regioni a disciplinare i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, sulla base di alcuni principi, tra cui che la selezione sia effettuata da una commissione “<corsivo>Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 15, comma 7 <corsivo>bis</corsivo>, è stato poi sostituito dalla legge n. 118 del 2022, ma la nuova versione non è applicabile al caso di specie <corsivo>ratione temporis</corsivo>, essendo gli atti impugnati anteriori alla sua entrata in vigore. </h:div><h:div>Alla luce di tale ricostruzione della disciplina, è dunque da ritenere che l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 517 del 1999, laddove prevede che l’attribuzione ai professori universitari dell’incarico di direzione di struttura complessa in azienda ospedaliero-universitaria “<corsivo>è effettuata senza esperimento delle procedure di cui all'art. 15-ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992</corsivo>”, faccia ora riferimento alle procedure di cui all'art. 15, comma 7 <corsivo>bis</corsivo>, di quest’ultimo decreto. </h:div><h:div>In sostanza il legislatore ha ritenuto non necessario, per conferire ai professori universitari l’incarico di direzione di una UOC in un’azienda ospedaliero-universitaria, esperire tali procedure di selezione mediante colloquio e analisi comparativa di <corsivo>curricula</corsivo>, titoli professionali, volumi di attività svolta e aderenza al profilo ricercato. </h:div><h:div>Questo vale, di riflesso, anche per i professori straordinari, i quali, come già evidenziato, hanno per legge lo stesso trattamento giuridico dei professori ordinari, per il periodo di durata del rapporto. </h:div><h:div>5.2.- Le ricorrenti lamentano che il perpetuarsi della prassi di clinicizzazione delle strutture ospedaliere creerebbe una sperequazione a vantaggio del personale universitario, che si troverebbe in posizione di favore, una volta acquisito lo status di direttore di una divisione o di un servizio ospedaliero, dato che tale personale rimane preposto alle funzioni di direzione, senza il superamento di una selezione valutativa e regole di progressione di carriera, a tutto detrimento dei medici che hanno sempre svolto funzioni nell’ambito della struttura, cui rimarrebbero definitivamente precluse le aspettative di conseguire le funzioni apicali. </h:div><h:div>Questa tesi non è condivisibile, perché non tiene conto che in ambito medico l’integrazione tra attività universitaria di didattica e di ricerca e attività ospedaliera di assistenza è indispensabile, che i professori di ruolo sono selezionati mediante un concorso pubblico, che i professori straordinari non sono nominati unilateralmente dall’azienda sanitaria ma d’intesa con l’Università (la quale valuta il profilo del singolo candidato, che deve avere conseguito l’idoneità per la fascia dei professori ordinari ovvero essere in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale), e che comunque la durata dell’incarico di professore straordinario è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta (secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 12, della legge n. 230 del 2005).</h:div><h:div>La “prassi” che le ricorrenti criticano è dunque consentita dalla legge.</h:div><h:div>6.- Con il quarto motivo le ricorrenti censurano il fatto che, con l’impugnata convenzione sul finanziamento dei tre posti di professore straordinario, l’ASST Papa Giovanni XXIII si è impegnata a corrispondere all’Università le somme necessarie per pagare gli emolumenti dei professori per tre anni, per un importo complessivo di € 931.263,00. In questo modo, secondo le ricorrenti, viene posto a carico del Fondo Sanitario regionale l’intero costo del personale docente, e non solo la quota relativa alle attività assistenziali, il che comporterebbe la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della Costituzione e dell’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 in materia di principi contabili dei bilanci regionali sul finanziamento dei servizi sanitari. </h:div><h:div>Le ricorrenti ricordano infatti che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 132/2021 (relativa alla legge della Regione Veneto con la quale tale ente si era fatto carico delle spese per i docenti per quindici anni al fine di sostenere l’attivazione, da parte dell’Università di Padova, di un corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia presso le strutture messe a disposizione dall’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana), ha affermato l’impossibilità di destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi; inoltre ha chiarito che, solo nel caso in cui le regioni gestiscano in maniera virtuosa ed efficiente le risorse correnti destinate alla garanzia dei LEA, conseguendo sia la qualità delle prestazioni erogate, sia i risparmi nel bilancio, le stesse possano legittimamente destinare i risparmi ottenuti a finalità sanitarie più ampie.</h:div><h:div>Nel caso di specie invece, secondo le ricorrenti, poiché dalla convezione non risulta che le risorse destinate a finanziare i tre posti di professore straordinario provengano da risparmi di bilancio, dette risorse non potranno che provenire dal finanziamento dei LEA. Questo non sarebbe giustificabile, neppure ritenendo che la nomina dei docenti universitari possa considerarsi strumentale all’erogazione dei LEA, perché l’attività assistenziale rappresenta una parte della complessiva attività che i docenti sono tenuti a svolgere, e inoltre non tutta l’attività assistenziale si riferisce all’erogazione dei LEA, come evidenziato nella citata sentenza della Corte costituzionale.</h:div><h:div>6.1.- Il motivo è infondato perché gli atti impugnati non prevedono che alla spesa per i tre professori straordinari si faccia fronte con risorse destinate ai LEA. Il motivo si basa su una mera congettura delle ricorrenti, così articolata: siccome non risulta che alla spesa non si provveda con ricorse destinate ai LEA, allora è da ritenersi che vi si provvede proprio con tali ricorse. In questo modo, però, le ricorrenti invertono l’onere della prova, che è a loro carico: spetta infatti a loro dimostrare, mediante adeguate presunzioni, la fondatezza del motivo di ricorso, secondo il quale la spesa sarebbe illegittimamente finanziata con risorse destinate ai LEA. </h:div><h:div>Il caso esaminato dalla sentenza della Corte costituzionale invocata dai ricorrenti è ben diverso dalla fattispecie di cui al presente giudizio: in quel caso, infatti, la legge della Regione Veneto, che lo Stato aveva impugnato in via principale, prevedeva espressamente che alla copertura della spesa per i docenti universitari si facesse fronte con risorse destinate al “<corsivo>finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA</corsivo>”. Nel caso di specie, invece, non risulta che le risorse allocate in bilancio per finanziare i LEA siano intaccate dagli atti impugnati. </h:div><h:div>7.- Con il quinto e ultimo motivo le ricorrenti sostengono, citando la sentenza del TAR Friuli n. 566 del 30.12.2019, che l’art. 6 d.lgs. n. 517 del 1999, il quale richiama la disciplina dell’art. 102 d.P.R. n. 382 del 1980, è inequivoco nel porre l’onere del finanziamento del trattamento di posizione e accessorio dei docenti universitari in capo esclusivamente ai bilanci delle aziende ospedaliero-universitarie, senza andare ad incidere sui fondi della dirigenza medica del Servizio Sanitario Regionale, che sono destinati a finanziare solo il trattamento accessorio della dirigenza medica e sanitaria ospedaliera, per espressa previsione degli artt. 15 – 15 <corsivo>ter</corsivo> del d.lgs. n. 502 del 1992 (rispettivamente sulla disciplina della dirigenza medica e sugli incarichi di direzione di struttura), degli artt. 24, 40, 40 <corsivo>bis</corsivo> e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 (su trattamento economico e contratti collettivi nazionali e integrativi dei dipendenti pubblici) e delle disposizioni attuative della contrattazione collettiva (artt. 50-52 del CCNL dell’8.6.2000). Le ricorrenti lamentano dunque la violazione e falsa applicazione di tutte le norme sopra citate. </h:div><h:div>7.1.- Il motivo è infondato perché, come giustamente rilevato dall’ASST, le ricorrenti si limitano a una generica asserzione sulla decurtazione dei fondi della dirigenza medica del Servizio Sanitario Regionale, che non viene dimostrata; né viene allegata e dimostrata una concreta contrazione, effettiva e attuale, subita dalla retribuzione dei medici dipendenti dell’ASST. </h:div><h:div>8.- Le spese possono essere compensate in considerazione della novità delle questioni trattate e, rispetto all’Università resistente, anche in considerazione della limitata attività difensiva da essa svolta. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/09/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Alessandro Fede</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>