<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210094820231005104219002" descrizione="" gruppo="20210094820231005104219002" modifica="16/10/2023 18:57:23" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Iliad Italia S.p.A." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00948"/><fascicolo anno="2023" n="00764"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210094820231005104219002.xml</file><wordfile>20210094820231005104219002.docm</wordfile><ricorso NRG="202100948">202100948\202100948.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Brescia\Sezione 2\2021\202100948\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>bernardo massari</firma><data>16/10/2023 18:57:23</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>bernardo massari</firma><data>16/10/2023 18:57:23</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/10/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Mauro Pedron,	Consigliere</h:div><h:div>Luigi Rossetti,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione cautelare, </h:div><h:div>del provvedimento del Comune di Suzzara prot. 98611 del 20 settembre 2021, avente ad oggetto “Avvio del procedimento e diffida all'inizio e/o prosecuzione dei lavori per intervento di Installazione di una Stazione Radio Base per la telefonia in via Don O. Babbini su terreno identificato al fg. 53 mappale 105” e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti, nonché per l'accertamento e la declaratoria del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell'art. 87, comma 9, D.lgs. n. 259/2003, sull'istanza di autorizzazione presentata da Iliad Italia S.p.A. il 5 ottobre 2020 relativa all'installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile su un terreno ubicato nel Comune di Suzzara, in Via Don O. Babbini s.n.c. (N.C.T. Foglio 53, particella 105).</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 948 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Gorlani in Brescia, via Romanino n. 16; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Suzzara, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Cappella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Suzzara;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>In data 5 ottobre 2020 Iliad presentava al Comune di Suzzara e all’ARPA Lombardia, istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 D.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile su un terreno ubicato nel medesimo Comune, in Via Don O. Babbini.</h:div><h:div>L’ARPA Lombardia rilasciava il parere tecnico favorevole in relazione al rispetto dei limiti previsti per le emissioni elettromagnetiche di cui al D.P.C.M. 18 luglio 2003, come pure l’ENAC che assumeva data 28 gennaio 2021, il nulla osta all’installazione dell’impianto, non sussistendo “un interesse di carattere aeronautico”.</h:div><h:div>Nondimeno il Comune di Suzzara, con nota dell’11 dicembre 2020 comunicava a Iliad i seguenti motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, mediante preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990.</h:div><h:div>Secondo il Comune il sito non sarebbe individuato tra le aree indicate dal Piano di Localizzazione in vigore; la società non avrebbe presentato il proprio piano delle installazioni, che descrivesse lo sviluppo o la modificazione dei sistemi gestiti, e inoltre l’area individuata per la realizzazione della SRB sarebbe stata, dal punto di vista urbanistico, soggetta a preventivo piano di attuazione e, in mancanza di esso, nessuna opera potrebbe essere realizzata. </h:div><h:div>Nonostante le articolate osservazioni e le richieste presentate da Iliad, con provvedimento del 5 gennaio 2021 il Comune adottava il provvedimento di diniego definitivo all’installazione, confermando le conclusioni già contenute nel preavviso di diniego.</h:div><h:div>Avverso tale atto insorgeva la ricorrente con ricorso presentato a questo T.A.R. che con sentenza n. 972/2021, lo accoglieva per l’effetto annullando l’atto impugnato.</h:div><h:div>La pronuncia veniva gravata in appello dal Comune di Suzzara e il Consiglio di Stato con la sentenza n. 9985/2022, confermava le statuizioni del T.A.R. respingendo l’appello.</h:div><h:div>Nella sua pronuncia il Giudice di primo grado ha ritenuto che la presentazione del programma delle installazioni non costituisce presupposto per la concessione dell’autorizzazione all’installazione dell’Impianto, considerata la natura semplificata del procedimento di cui all’art. 87 D.lgs. n. 259/2003, e che l’impianto, in quanto opera di urbanizzazione, può essere collocato in qualsiasi parte del territorio comunale e non necessita di titolo abilitativo edilizio, in quanto non è soggetto all’applicazione della normativa edilizia generale, ma solamente alle norme speciali di cui agli artt. 87 e ss. D.lgs. 259/2003, le quali comprendono e assorbono anche le verifiche di tipo edilizio.</h:div><h:div>Ciononostante, il Comune notificava alla società l’avvio “del procedimento e diffida all'inizio e/o prosecuzione dei lavori per intervento di Installazione di una Stazione Radio Base per la telefonia in via Don O. Babbini”.</h:div><h:div>L’atto veniva impugnato con il ricorso all’esame chiedendone l’annullamento e deducendo. </h:div><h:div>1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost., degli artt. 2 e 21 quater della l. n. 241/1990 e degli art. 87 e segg. del d.lgs. n. 259/2003. Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza- difetto di istruttoria e incompetenza.</h:div><h:div>2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e degli art. 86 e segg. del d.lgs. n. 259/2003. Violazione del principio di buon andamento della P.A. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza, difetto di istruttoria e incompetenza.</h:div><h:div>3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e degli art. 86 e segg. del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4 e 8 della l. reg. n. 36/2001. Violazione del principio di buon andamento della P.A. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza, difetto di istruttoria e incompetenza.</h:div><h:div>4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e degli art. 86 e segg. del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4 e 8 della l. reg. n. 36/2001. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza, difetto di istruttoria e incompetenza.</h:div><h:div>Si costituiva in resistenza il Comune di Suzzara instando per la reiezione del gravame.</h:div><h:div>Nella pubblica udienza del 4 ottobre 2023 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.</h:div><h:div>Preliminarmente il Collegio osserva che, nonostante il provvedimento sia dall’amministrazione qualificato come avvio del procedimento e quindi come un atto endoprocedimentale, esso determina un arresto procedimentale inibendo alla ricorrente la prosecuzione dei lavori e minacciando, in caso di inottemperanza, “l’applicazione delle sanzioni previste, in caso di mancato accoglimento”.</h:div><h:div>Il ricorso è dunque procedibile e si manifesta fondato per le ragioni di seguito illustrate.</h:div><h:div>Invero, il provvedimento ribadisce la necessità per Iliad di munirsi di un titolo edilizio al fine di procedere alla realizzazione dell’impianto.</h:div><h:div>Argomenta la ricorrente che gli impianti di trasmissione radiomobile non sono soggetti all’applicazione della normativa edilizia generale, ma solamente alle norme speciali di cui agli artt. 87 [ora art. 43] e ss. D.lgs. 259/2003, le quali comprendono e assorbono anche le verifiche di tipo edilizio</h:div><h:div>La tesi, condivisa dalla giurisprudenza, merita accoglimento.</h:div><h:div>In più occasioni, infatti, si è statuito che gli artt. 86 e 87, d.lgs. n. 259/2003, nel disciplinare il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia mobile, prevedono un procedimento autorizzatorio tendenzialmente unico, capace di assorbire ogni giudizio di conformità urbanistica, assolvendo anche alle funzioni del relativo titolo abilitativo edilizio. Pertanto, il Comune non può pretendere che l'istante sottoponga il progetto a un separato procedimento autorizzatorio ai fini della verifica della conformità edilizia della stazione radio base (cfr. Cons. Stato, sez. VI - 26/03/2018, n. 1887; T.A.R. Milano, sez. II, 10/05/2021, n.1157; T.A.R. Latina, sez. I, 16/05/2013, n.428; TAR Palermo, sez. II, 9 maggio 2012 n. 925; T.A.R. Lecce, sez. I, 12/04/2021, n.528).</h:div><h:div>Come ribadito dal Giudice d’appello proprio nella presente controversia “<corsivo>è pacifico, pertanto, che il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dall'art. 87 d.lg. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale (Cons. Stato, sez. VI - 09/06/2021, n. 3019)</corsivo>” Cons. Stato, sez. VI, n. 9985/2022).</h:div><h:div>Solo nel caso, non ricorrente nella fattispecie, in cui sia necessario, per la presenza di un vincolo paesaggistico, l’azienda interessata è onerata di munirsi del parere della preposta autorità sulla compatibilità paesaggistica (T.A.R. Firenze, sez. I, 20/02/2019, n.2649).</h:div><h:div>Ciò non comporta che non siano applicabili, ai fini della validità dell'autorizzazione, valutazioni edilizie ed urbanistiche da parte del Comune, bensì che queste ultime sono ricomprese nel procedimento unico di cui all’art. 87 D.lgs. n. 259/2003, in concordanza con la semplificazione del procedimento autorizzatorio che caratterizza la fattispecie a tutela dell’interesse pubblico alla sollecita definizione del procedimento.</h:div><h:div>Diversamente argomentando verrebbe meno proprio l’unicità ai fini acceleratori dell’unicità del procedimento di cui si controverte.</h:div><h:div>Poiché questo è l’unico argomento speso dal Comune a sostegno della diffida, il ricorso, assorbite le altre censure, va accolto annullando l’atto impugnato.</h:div><h:div>Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Suzzara al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 3.500,00, oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/10/2023"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Colombo Maria Grazia</h:div><h:div>Bernardo Massari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>