<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20210049620210903122756520" id="20210049620210903122756520" modello="4" modifica="9/3/2021 12:33:49 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="24" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00496"/><fascicolo anno="2021" n="00787"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210049620210903122756520.xml</file><wordfile>20210049620210903122756520.docm</wordfile><ricorso NRG="202100496">202100496\202100496.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Brescia\Sezione 1\2021\202100496\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>bernardo massari</firma><data>03/09/2021 12:33:49</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>bernardo massari</firma><data>03/09/2021 12:33:49</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/09/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Mauro Pedron,	Consigliere</h:div><h:div>Mara Bertagnolli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione</h:div><h:div>1) del decreto del Prefetto della Provincia di Brescia prot. N.-OMISSIS-/Area 1^ datato 11 maggio 2021 con il quale si revocava la licenza di porto d'armi per difesa personale nr. -OMISSIS- datata 14.04.2017 e la licenza biennale rinnovata il 14.04.2021 e si faceva divieto al sig. -OMISSIS-di continuare a detenere qualsivoglia tipo di armi e munizioni e materie esplodenti, ingiungendo al medesimo di venderle o cederle a persona non convivente entro il termine di giorni 150 dalla data di notifica del provvedimento […], con incarico di esecuzione alla Questura di Brescia;</h:div><h:div>2) del decreto del Prefetto della Provincia di Brescia prot N.-OMISSIS-/GPG/Area. 1 datato 13 maggio 2021 con il quale si revocava il decreto di attribuzione della qualifica di guardia</h:div><h:div>particolare giurata, rilasciato al sig. -OMISSIS- in data 14.04.2011, con incarico di esecuzione alla Questura di Brescia – entrambi notificati al ricorrente in data 19 maggio 2021 dalla Questura di Brescia;</h:div><h:div>nonché per l'annullamento di ogni atto collegato, connesso, presupposto e/o consequenziale</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 496 del 2021, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Borsadoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Volturno n.8; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Brescia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2021 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Premesso che:</h:div><h:div>- il sig. -OMISSIS-ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, i provvedimenti in epigrafe precisati con cui il Prefetto della Provincia di Brescia ha disposto la revoca della licenza di porto d’armi per difesa personale con il correlato divieto di continuare a detenere qualsivoglia tipo di armi e munizioni, nonché la revoca del decreto di attribuzione della qualifica di guardia particolare giurata;</h:div><h:div>- entrambi i provvedimenti sono motivati con riferimento alla denuncia per il reato di cui agli articoli 56 c.p. e 624 c.p. (tentato furto), avendo l’interessato omesso di corrispondere il prezzo di alcuni generi alimentari (per il valore di circa 33,72 euro) di cui si sarebbe impossessato nel supermercato dove svolgeva il servizio di vigilanza, ed avendo perciò perduto, secondo l’Amministrazione, i requisiti di affidabilità richiesti dalla legge;</h:div><h:div>- la Prefettura di Brescia si è costituita in resistenza instando per il rigetto del gravame;</h:div><h:div>- nell’odierna camera di consiglio, sussistendone i presupposti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata;</h:div><h:div>considerato che:</h:div><h:div>- gli articoli 39 e 43 del r.d. n. 773/1931 dispongono, rispettivamente, che "<corsivo>il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne</corsivo>" e che la licenza di portare armi può essere ricusata, tra l'altro, a chi "<corsivo>non dà affidamento di non abusare delle armi</corsivo>";</h:div><h:div>- in ogni caso, a mente dell’art. 11 dello stesso TULPS <corsivo>“…le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta</corsivo>”</h:div><h:div>- la condotta del ricorrente non può farsi rientrare in alcuna delle fattispecie indicate dal citato art. 11, essendo piuttosto contemplata dal generale potere dell’Amministrazione di vietare la detenzione delle armi a chi non dà affidamento di non abusarne;</h:div><h:div>rilevato che:</h:div><h:div>- la valutazione dell'Autorità di P.S., caratterizzata da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2017 n. 1814; id., sez. III, 10 agosto 2016 n. 3590), fermo restando che l’onere della prova non può essere addossato all’interessato (Corte Cost. n. 440/1993);</h:div><h:div>- nel caso di specie, tenuto conto che non sono rinvenibili i presupposti per l’esercizio vincolato del potere di vietare il possesso di armi (art. 11 TULPS), era onere dell’Amministrazione fornire una adeguata motivazione della valutazione di non affidabilità del ricorrente alla detenzione delle armi e all’esercizio delle funzioni di guardia particolare giurata;</h:div><h:div>- nel motivare il divieto si sarebbe dovuto tener conto, per un verso, della proposta di archiviazione del procedimento penale avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-e, per altro verso, del risarcimento del danno patrimoniale e morale sofferto dalla parte offesa dal reato che, infatti, dichiarandosi soddisfatta ha scelto di riturare la querela/denuncia;</h:div><h:div>- è dunque assente ad avviso del collegio un’adeguata valutazione delle circostanze segnatamente dell’apprezzamento del Giudice penale (secondo cui non era possibile “<corsivo>dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’indagato avesse avuto intenzione di impossessarsi fraudolentemente dei generi alimentari</corsivo>”) e della personalità del ricorrente, a carico del quale non risultano precedenti penali o di polizia;</h:div><h:div>- invero, l'ampio potere dell'Amministrazione, in tema di divieto di detenzione e porto d'armi, deve essere tuttavia esercitato nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale, che sotto il profilo della coerenza logica e ragionevolezza, dovendo evidenziarsi in motivazione l’adeguatezza dell’istruttoria espletata (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 04/12/2020, n. 2393; Consiglio di Stato, sez. III, 20/05/2020, n. 3199);</h:div><h:div>ritenuto che:</h:div><h:div>- per le ragioni esposte i provvedimenti impugnati, giacché viziati per difetto di istruttoria e di motivazione, devono essere annullati accogliendo il ricorso;</h:div><h:div>- le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione della particolarità della controversia;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per l’effetto annullando i provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="02/09/2021"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Colombo Maria Grazia</h:div><h:div>Bernardo Massari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>