<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20210047520210923105357683" id="20210047520210923105357683" modello="3" modifica="9/23/2021 1:01:45 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00475"/><fascicolo anno="2021" n="00810"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>1</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210047520210923105357683.xml</file><wordfile>20210047520210923105357683.docm</wordfile><ricorso NRG="202100475">202100475\202100475.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Brescia\Sezione 2\2021\202100475\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>bernardo massari</firma><data>23/09/2021 13:01:45</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>bernardo massari</firma><data>23/09/2021 13:01:45</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/09/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Mauro Pedron,	Consigliere</h:div><h:div>Mara Bertagnolli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità </h:div><h:div>del provvedimento di diniego parziale di accesso agli atti - Prot. n. -OMISSIS- - emesso dall'Istituto di Istruzione Superiore I.T.G. e Magistrale -OMISSIS- a firma del Responsabile del Procedimento e Dirigente Scolastico Dott. -OMISSIS- in data -OMISSIS- 2021 e del diritto di accesso alla ricorrente e del conseguente obbligo di esibizione e di rilascio di copia dei seguenti documento:</h:div><h:div>a) versione integrale del verbale relativo allo scrutinio finale della classe -OMISSIS- del predetto Istituto, relativo all'anno scolastico 2020/2021, riportante i giudizi relativi a tutti gli studenti della classe medesima;</h:div><h:div>b) pagelle scolastiche di tutti i medesimi studenti, relative allo stesso anno scolastico 2020/2021;</h:div><h:div>c) registro di classe, riportante tutti i voti assegnati, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, agli alunni frequentanti la classe -OMISSIS-;</h:div><h:div>richiesti con istanza della ricorrente -OMISSIS- in data 18/06/2021 e dei difensori Prof. Avv. Paolo Colombo ed Avv. Alberto Previdi, in data 22/06/2021 e per la condanna delle Amministrazioni intimate all'esibizione della documentazione richiesta.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 475 del 2021, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Istituto Istruzione Superiore I.T.G. -OMISSIS-, Ministero dell'Istruzione, ciascuno in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, -OMISSIS- non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto Istruzione Superiore I.T.G. -OMISSIS- e di Ministero dell'Istruzione;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Premesso che:</h:div><h:div>- la ricorrente che ha frequentato nell’a.s. 2020/2021 la classe 5^ dell’Istituto d’Istruzione Superiore I.T.G. e Magistrale -OMISSIS- di -OMISSIS- non veniva ammessa a sostenere l’esame di maturità;</h:div><h:div>- con istanza di accesso agli atti in data 18.6.2021la ricorrente ha chiesto il rilascio di copia delle pagelle scolastiche, nonché del verbale dello scrutinio, motivando espressamente tale richiesta con l’esigenza di proporre azione legale avverso detto provvedimento di non ammissione;</h:div><h:div>- con successiva istanza del 22.6.2021, come la precedente motivata da esigenze di giustizia, la deducente domandava il rilascio di copia degli atti e dei documenti elencati alle lettere a), b) e c) di cui all’epigrafe del presente ricorso, ovvero, versione integrale del verbale relativo allo scrutinio finale della classe 5^ riportante i giudizi relativi a tutti gli studenti della classe medesima, le pagelle scolastiche di tutti i medesimi studenti, relative all’anno scolastico 2020/2021, il registro di classe, riportante tutti i voti assegnati, nel corso dello stesso anno scolastico;</h:div><h:div>- con nota in data 3.7.2021 a firma del Dirigente scolastico l’istanza veniva evasa limitatamente alle pagelle scolastiche e al verbale dello scrutinio finale della ricorrente, mentre non veniva rilasciata copia dei restanti documenti in ragione dell’asserita assenza del necessario interesse diretto, concreto e attuale della richiedente;</h:div><h:div>considerato che:</h:div><h:div>- la ricorrente ha contestato tale diniego parziale chiedendo dichiararsi la sua illegittimità con l’accertamento del proprio diritto all’accesso ai documenti specificati in ricorso e la consequenziale condanna dell’Istituto scolastico al rilascio di copia degli stessi;</h:div><h:div>- l’Amministrazione intimata si è costituita in resistenza eccependo l’inammissibilità del gravame e chiedendone comunque il rigetto;</h:div><h:div>- nella odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto per la decisione;</h:div><h:div>osservato che:</h:div><h:div>- il diritto di accesso ai documenti amministrativi, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con la conseguenza che esso può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante, anche se non sia ancora attuale un giudizio nel corso del quale siano da utilizzare gli atti così acquisiti, assicurando all'interessato trasparenza ed imparzialità, indipendentemente dalla lesione, in concreto, da parte della p.a., di una determinata posizione di diritto o interesse legittimo, facente capo alla sua sfera giuridica (Cons. Stato, sez. III, 17/03/2017, n.1213; T.A.R. Lazio, sez. I, 29/04/2019, n.5365;  T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 02/04/2015, n. 828);</h:div><h:div>- l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi è di per sé un bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo, in contrapposizione al sistema, in vigore sino all'emanazione della l. n. 241 del 1990, fondato sulla regola generale della segretezza dei documenti amministrativi (Cons. Stato, sez. V, 05/08/2020, n. 4930);</h:div><h:div>- sulla scorta di tali principi è palese che la ricorrente vanta un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione degli atti richiesti, non rinvenendosi, come al contrario asserito dalla difesa dell’amministrazione, il tentativo di esperire un controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione e nemmeno potendosi qualificare l’istanza come emulativa o dettata da mera curiosità;</h:div><h:div>- in ogni caso, al momento della proposizione dell’istanza e poi del ricorso, la deducente aveva la possibilità di proporre ricorso per l’annullamento della determinazione del consiglio di classe di non ammissione all’esame di maturità, non essendo possibile sindacare la natura delle censure proponibili in tale eventualità;</h:div><h:div>- tale interesse può essere in astratto rinvenuto anche nell’attualità con riferimento alla proposizione di eventuali azioni risarcitorie;</h:div><h:div>- non ha quindi pregio la tesi difensiva secondo cui “<corsivo>l’esame dei soli voti degli studenti privo del contesto educativo e didattico nel quale vengono assegnati non consente alcun tipo di confronto reciproco</corsivo>”;</h:div><h:div>rilevato che:</h:div><h:div>- l’istanza non presenta i caratteri della genericità recando, invece, la precisa elencazione degli atti richiesti, reiterata con la proposizione del ricorso;</h:div><h:div>- non sono ravvisabili esigenze di riservatezza concernenti gli atti di cui si chiede l’ostensione che, del resto, non sono neppure rappresentati dall’istituto scolastico;</h:div><h:div>ritenuto, pertanto, che:</h:div><h:div>- il ricorso va accolto annullando per l’effetto l’impugnato diniego e ordinando all’amministrazione di consentire alla ricorrente l’accesso a copia degli atti richiesti nel termine di trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza;</h:div><h:div>- le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate;</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato e ordina all’Istituto scolastico di consentire alla ricorrente l’accesso agli richiesti nel termine trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza.</h:div><h:div>Condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona della ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/09/2021"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Colombo Maria Grazia</h:div><h:div>Bernardo Massari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>