<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20210035420210926153030148" id="20210035420210926153030148" modello="3" modifica="9/26/2021 7:13:28 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="24" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00354"/><fascicolo anno="2021" n="00819"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210035420210926153030148.xml</file><wordfile>20210035420210926153030148.docm</wordfile><ricorso NRG="202100354">202100354\202100354.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\786 Bernardo Massari\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>alessandra tagliasacchi</firma><data>26/09/2021 19:13:28</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/09/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Presidente</h:div><h:div>Mauro Pedron,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento, previa sospensiva,</h:div><h:div>del provvedimento emesso dal Prefetto di Mantova in data 14.05.2021 - fasc. n. 8070/2021 Antimafia - Area I - con il quale si attesta la sussistenza, con riguardo alla data della sua adozione, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’articolo 67 D.Lgs. n. 159/2011, nonché di ogni atto ad esso connesso, presupposto, preparatorio e/o consequenziale, anche non conosciuto, comunque lesivo degli interessi della ricorrente</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex articolo 60 Cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 354 del 2021, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Colombo, Amedeo Grassotti e Bice Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell’Interno – U.T.G. Prefettura di Mantova, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Mantova;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa; </h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2021 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale; </h:div><h:div>Sentita la stessa parte ai sensi dell’articolo 60 Cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La signora -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Mantova in epigrafe indicato, che attesta la sussistenza alla data di adozione delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’articolo 67 D.Lgs. n. 159/2011, con valore anche di comunicazione interdittiva antimafia.</h:div><h:div>Il provvedimento è stato assunto perché la signora -OMISSIS- risulta essere stata condannata per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto e sanzionato dall’articolo 640-bis Cod. pen.. Detto reato rientra tra quelli automaticamente ostativi al rilascio di una comunicazione antimafia liberatoria, giusta quanto dispone il combinato disposto dell’articolo 67, commi 2 e 8, e dell’articolo 84, comma 2, D.Lgs. n. 159/2011.</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con atto di mera forma seguito da memorie difensive, per resistere al ricorso avversario e concludere per la sua reiezione. </h:div><h:div>Ha replicato la ricorrente insistendo sull’accoglimento del ricorso. </h:div><h:div>All’udienza camerale del 14 luglio 2021 questo Tribunale ha ritenuto di rinviare la trattazione della domanda cautelare in attesa di conoscere la decisione assunta dalla Corte costituzionale all’udienza del 6 luglio 2021 nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 67, comma 8, D.Lgs. n. 159/2011, nella parte modificata dall’articolo 24, comma 1, lettera d), D.L. n. 113/2018, convertito in L. n. 132/2018.</h:div><h:div>Alla successiva udienza camerale del 2 settembre 2021 la causa è stata introitata per una decisione in forma semplificata, sussistendo i presupposti di cui al combinato disposto degli articoli 60 e 74 Cod. proc. amm., come da avviso orale dato al difensore presente. </h:div><h:div>È, invero, manifestamente fondato e assume carattere assorbente il terzo motivo di ricorso, ove è dedotto il contrasto con gli articoli 3, 25, 27 e 41 Cost. dell’articolo 67, comma 8, D.Lgs. n. 159/2011, nella parte in cui include tra i reati che vincolano all’emanazione di una comunicazione antimafia interdittiva quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. </h:div><h:div>La Corte costituzionale con sentenza n. 178/2021 ha, infatti, dichiarato incostituzionale l’articolo 24, comma 1, lettera d), D.L. n. 113/2018, nella parte in cui inserisce tra i reati di cui al comma 8 dell’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 quelli previsti e sanzionati dagli articoli 640-bis Cod. pen. e 640, secondo comma, n. 1, sempre Cod. pen., in quanto non sono di per sé soli indicativi dell’appartenenza a una consorteria di tipo mafioso. </h:div><h:div>Per effetto della surricordata decisione della Corte costituzionale il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche non è più automaticamente ostativo al rilascio di una comunicazione antimafia liberatoria. E poiché la condanna per il reato di cui all’articolo 640-bis Cod. pen. costituisce l’unico motivo posto a fondamento del provvedimento gravato, la sopravvenienza comporta che il decreto prefettizio – ancorché conforme alla disciplina vigente al momento della sua adozione - sia divenuto illegittimo. </h:div><h:div>Vero è, infatti, che «le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto “ex tunc”, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Il principio che gli effetti dell’incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui sia formato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità» (così, ex plurimis, Cass., Sez. IV, sentenza n. 14084/2020). </h:div><h:div>Nel caso di specie il rapporto è ancora pendente, proprio in virtù dell’impugnazione promossa dall’interessata contro l’atto emesso ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera d), D.L. n. 113/2018, cosicché la pronuncia della Corte costituzionale rileva anche nel presente giudizio, non potendosi più applicare la norma dichiarata incostituzionale (cfr., C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 732/2019). </h:div><h:div>Per tale ragione il provvedimento impugnato viene annullato. </h:div><h:div>Trattandosi di invalidità sopravvenuta (cfr., T.A.R. Veneto, Sez. I, sentenza n. 1103/2018), le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. </h:div><h:div>Spese compensate. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2021 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="02/09/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Colombo Maria Grazia</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>