<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210021020210421130007681" descrizione="" gruppo="20210021020210421130007681" modifica="4/21/2021 1:21:49 PM" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00210"/><fascicolo anno="2021" n="00366"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210021020210421130007681.xml</file><wordfile>20210021020210421130007681.docm</wordfile><ricorso NRG="202100210">202100210\202100210.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\786 Bernardo Massari\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>mara bertagnolli</firma><data>21/04/2021 13:21:49</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/04/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Presidente</h:div><h:div>Mauro Pedron,	Consigliere</h:div><h:div>Mara Bertagnolli,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione </h:div><h:div>- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Zogno n. 49 del 18/12/2020, con cui è stato approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione dell’accesso alla contrada San Cipriano e reiterato il vincolo preordinato all’esproprio, pubblicata all’albo pretorio il 21 gennaio 2021 e la cui approvazione è stata comunicata alle ricorrenti il 5 marzo 2021.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 210 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Michela Caisutti e Jessica Caisutti, rappresentate e difese dall'avvocato Yvonne Messi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Zogno, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Preso atto che la controversia è stata trattenuta in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 del d.l. 137/2020 e dell’art. 4 del d.l. 28/2020, ivi richiamato;  </h:div><h:div>Precisato che il combinato disposto del secondo comma dell’art. 25 del d.l. 137/2020 e dell’art. 4 del d.l. 28/2020, ivi richiamato, riconosce espressamente la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, anche in assenza di discussione;</h:div><h:div>Ravvisati i presupposti previsti da tale norma per l’adozione di una sentenza in forma semplificata;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021 la dott.ssa Mara Bertagnolli </h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Nell’anno 2011 il Comune di Zogno ha approvato il Piano di Governo del Territorio (di seguito PGT), prevedendo, tra le altre opere, la realizzazione di una nuova strada di accesso alla Contrada San Cipriano interessando una porzione della proprietà delle ricorrenti.</h:div><h:div>Dopo l’approvazione del progetto preliminare nel 2011, nel 2014 il Consiglio comunale ha approvato una variante urbanistica contenente la reiterazione del suddetto vincolo.</h:div><h:div>Seguivano una prima approvazione di progetto preliminare (deliberazione n. 214/2015), la contestazione della stessa, l’approvazione di un nuovo progetto (deliberazione della Giunta comunale n. 186/2018) e l’avvio del procedimento espropriativo con nota 18528 dell’11 dicembre 2018.</h:div><h:div>Presa visione di tale progetto, fortemente incidente sulla loro proprietà, le proprietarie hanno presentato osservazioni, proponendo di tracciare la strada a cavaliere delle proprietà antistanti, inglobando l’esistente strada comunale pedonale e conservando l’accesso carrabile al loro fondo.</h:div><h:div>Nonostante le interlocuzioni, però, il 21 marzo 2019 è stata alle stesse comunicata l’intervenuta approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, indifferibilità ed urgenza dei lavori, sulla base della stessa previsione del progetto preliminare.</h:div><h:div>Con nota prot. n. 6663 del 16/04/2019, il responsabile del procedimento comunicava alle sig.re Caisutti che l’accesso sarebbe stato loro garantito mediante un aggiornamento del progetto in fase esecutiva, ancorché ipotizzando una soluzione carente sotto molteplici punti di vista (interessamento della proprietà di terzi, eccessiva pendenza, ridotta larghezza della strada e inidoneità a garantire la sicurezza).</h:div><h:div>Ciò costringeva le ricorrenti a presentare il ricorso sub RG 432/2019, che non ha visto alcun pronunciamento cautelare, atteso il ritiro del progetto da parte del Comune.</h:div><h:div>Proseguiva, quindi, l’interlocuzione con il Comune che, il 2 novembre 2020 comunicava alle sig. Caisuti l’avvio del procedimento preordinato alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, avvenuta con deliberazione n. 49/2020, sulla scorta di un progetto che, però, prevede solo la soppressione dell’accesso alla proprietà delle ricorrenti, ma non la ricostituzione dell’accesso stesso.</h:div><h:div>Per tali ragioni le proprietarie hanno impugnato l’atto deducendo:</h:div><h:div>1.  Violazione dell’art. 9 D.P.R. 327/2001. Difetto di istruttoria e di motivazione. L’art. 9, infatti, subordina la reiterazione del vincolo all’approvazione di un nuovo piano regolatore o una sua variante: presupposto che è mancato nel caso di specie. In ogni caso la reiterazione sarebbe avvenuta in carenza della necessaria motivazione, dal momento che il Comune di Zogno si è limitato semplicemente a riaffermare “la necessità di realizzazione dell’opera” e la conseguente “persistenza dell’interesse pubblico alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio”, senza aggiungere alcunché, in totale assenza di istruttoria;</h:div><h:div>2. Violazione dell’art. 11 D.P.R. 327/2001, in quanto nella comunicazione del 2 novembre 2020 è stato fatto riferimento a un progetto diverso (e cioè a quello rispetto a cui le ricorrenti avevano già formulato le loro osservazioni) da quello poi approvato e oggetto della dichiarazione di pubblica utilità.</h:div><h:div>Tutto ciò premesso, il ricorso merita positivo apprezzamento.</h:div><h:div>Invero, in linea di principio, il Collegio ritiene che la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio possa avvenire anche mediante il procedimento della c.d. variante semplificata, che passa attraverso l’approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale, dando atto della specifica valenza di variante allo strumento urbanistico attribuita all’approvazione stessa. Ciò in ragione della previsione dell’art. 10 del D.P.R. 327/2001, il quale ammette che l’apposizione del vincolo possa essere disposta, oltre che attraverso la previsione dello strumento urbanistico generale (art. 9 del T.U.), anche in forza di atti diversi, aventi valenza di variante, tra cui la suddetta variante semplificata. Ciò a condizione che, oltre alla volontà di reiterare il vincolo, sia dato conto in modo adeguato anche della motivazione di interesse pubblico ad essa sottesa (cfr. Cons. Stato, 3159/2015).</h:div><h:div>Individuato tale principio, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, nella fattispecie in esame la comunicazione di avvio del procedimento dava espressamente atto dell’avvio del procedimento per la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, con la conseguenza che non può di per sé escludersi la legittimità della reiterazione mediante approvazione del progetto.</h:div><h:div>L’atto impugnato non resiste, però, al vaglio di legittimità a causa della mancanza del necessario presupposto di legge rappresentato da un’adeguata motivazione della reiterazione del vincolo in termini di permanenza dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera.</h:div><h:div>Con la sentenza n. 7 del 2007, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito, infatti, che, in sede di reiterazione del vincolo espropriativo, l’autorità competente all’approvazione dello strumento urbanistico è tenuta a compiere un’idonea istruttoria, fornire un’adeguata motivazione, onde escludere il contenuto vessatorio o comunque ingiusto dei relativi atti ed evidenziare l’attualità dell’interesse pubblico da soddisfare.</h:div><h:div>Il principio è stato recentemente ribadito nella sentenza del Cons. di Stato n. 6807 del 2020 (e così anche in Cons. Stato n. 6196/2019 e 3466/2019) e ulteriormente specificato nella sentenza del TAR Firenze n. 1254 del 2020, in cui si afferma che la motivazione circa la permanenza dell’interesse pubblico deve estendersi, nel caso di reiterazioni plurime (come nella fattispecie) anche all’assenza di alternative possibili al suo soddisfacimento.</h:div><h:div>Nella fattispecie in esame tale obbligo motivazionale non può ritenersi rispettato, dal momento che l’unica giustificazione addotta a sostegno della scelta è rappresentata dal riferimento alla &lt;&lt;necessità di realizzazione dell’opera “Accesso contrada San Cipriano” sull’area individuata dalla Variante n. 1 del PGT quale “Rete della viabilità di progetto”&gt;&gt; e dall’apodittica affermazione della “persistenza dell’interesse pubblico alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio”.</h:div><h:div>È evidente l’inadeguatezza di tale apparato motivazionale, che consta, in concreto, di una clausola di stile non corredata da alcuna specificazione in ordine alla reale consistenza e attualità dell’interesse pubblico. Detta carenza, peraltro, è tanto più evidente quanto si considerino i numerosi profili critici evidenziati dalle odierne ricorrenti nel corso degli anni e non minimamente affrontati in occasione della reiterazione del vincolo e dell’approvazione del progetto.</h:div><h:div>Approvazione del progetto rispetto a cui risulta fondata anche la seconda censura, con cui si lamenta il fatto che, mentre nella comunicazione di avvio del procedimento si fa riferimento al progetto già avversato dalle proprietarie, quello approvato è rappresentato da un nuovo progetto, datato 28 ottobre 2020, della cui esistenza le ricorrenti hanno saputo solo a seguito della notifica della sua approvazione. È evidente, dunque, che è stata completamente preclusa la partecipazione delle proprietarie al procedimento che ha portato all’adozione dell’atto direttamente incidente sulla proprietà delle stesse.</h:div><h:div>Ne deriva l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la conseguente imputazione delle spese del giudizio secondo l’ordinaria regola della soccombenza. </h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. </h:div><h:div>Condanna il Comune al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore della ricorrente, in misura pari a euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio svoltasi con collegamento da remoto ai sensi del comma 2 dell’art. 25 del d. l. 137/2020 nel giorno 21 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/04/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Colombo Maria Grazia</h:div><h:div>Mara Bertagnolli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>