<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20210018920210415114107894" id="20210018920210415114107894" modello="4" modifica="4/20/2021 12:27:48 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="24" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00189"/><fascicolo anno="2021" n="00358"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210018920210415114107894.xml</file><wordfile>20210018920210415114107894.docm</wordfile><ricorso NRG="202100189">202100189\202100189.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Angelo Gabbricci</firma><data>20/04/2021 11:35:47</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Elena Garbari</firma><data>20/04/2021 08:52:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/04/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario</h:div><h:div>Elena Garbari,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del decreto della Questura di Bergamo datato -OMISSIS-e protocollato al n. -OMISSIS-/II^/2020-P.A.S.I. di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-tramite la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 189 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giambattista Vavassori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bergamo, in persona dei legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi <corsivo>ex lege</corsivo> dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Brescia, via S. Caterina, 6; </h:div><h:div>Questura di Bergamo, <corsivo>non costituita in giudizio</corsivo>;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Bergamo;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza camerale del giorno 14 aprile 2021, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, la dott.ssa Elena Garbari;</h:div><h:div>Ritenuto di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., omesso ogni avviso, come consentito dal ripetuto art. 25, II comma.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Con ricorso depositato in data 1 aprile 2021 il ricorrente impugna il provvedimento puntualmente indicato in epigrafe, con il quale la Questura di Bergamo ha respinto la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, in ragione del “<corsivo>decreto penale di condanna n. -OMISSIS-emesso dal GIP del Tribunale di -OMISSIS- per il reato di cui all’articolo 590 bis, con condanna alla pena di euro 9.000 di multa, pena sospesa, in relazione al grave sinistro stradale nel corso del quale venivano cagionate lesioni superiori a 40 giorni di prognosi a più persone, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale condanna origina dall’episodio occorso il -OMISSIS-, allorché l’esponente, guidando sulla SP -OMISSIS- a velocità non adeguata, ha perso il controllo del suo veicolo e in prossimità di una curva ha invaso la corsia destinata all’opposto senso di marcia, scontrandosi con due veicoli che la percorrevano e causando lesioni agli occupanti, uno dei quali con prognosi superiore a quaranta giorni.</h:div><h:div>Da tale circostanza l’amministrazione ha inferito il venir meno nell’esponente del requisito di affidabilità alla detenzione e all’uso delle armi e, conseguentemente, alla titolarità del relativo titolo di polizia, a termini dell’articolo 43, comma 2 del TULPS.</h:div><h:div>L’illegittimità dell’atto avversato è dedotta per violazione di legge, eccesso di potere e carenza di istruttoria. Evidenzia il ricorrente di aver presentato rituale opposizione al nominato decreto di condanna, con richiesta di messa alla prova, che tale precedente non attiene all’utilizzo o alla detenzione delle armi e che l’amministrazione non ha effettuato alcuna valutazione in concreto sulla sua personalità; soggiunge di aver sempre mantenuto una condotta irreprensibile sotto ogni aspetto ed immune da pregiudizi e di vivere in modo tranquillo sia in famiglia che nelle relazioni in generale.</h:div><h:div>Si sono costituiti per resistere al ricorso, con il Patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bergamo.</h:div><h:div>Il ricorso è stato chiamato alla camera di consiglio del 14 aprile 2021 per l’esame dell’istanza cautelare ed ivi è stato trattenuto in decisione, ravvisando il collegio i presupposti per una sua definizione con sentenza in forma semplificata.</h:div><h:div>Gli articoli 11 e 43 del R.D. 18/06/1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), oltre ad indicare alcune ipotesi tipizzate di diniego vincolato, prevedono che la licenza di portare armi non possa essere rilasciata (e se già rilasciata vada revocata), tra l’altro a “<corsivo>chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi</corsivo>”.</h:div><h:div>L’autorità di pubblica sicurezza, nell’apprezzare se la persona richiedente sia meritevole dell’autorizzazione, gode di ampia discrezionalità, date le significative ricadute dei titoli di polizia sull’ordine e sulla sicurezza pubblica.</h:div><h:div>Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato la licenza di porto d’armi può quindi essere negata non solo per condanne relative a reati che non attengono al corretto uso delle armi, ma anche in ragione di altre vicende e situazioni personali, irrilevanti sotto il profilo penale, che siano tuttavia contrarie a “buona condotta” – fermo che attualmente non è più posto a carico dell'interessato l'onere di provarla (Corte cost. 16 dicembre 1993, n. 440) - o da cui si possa desumere la non affidabilità all’uso delle armi: “ai fini del giudizio di affidabilità e del giudizio circa la capacità di abusare dell'arma non è necessario che sia attribuibile all'interessato una responsabilità penale per fatti riconducibili all'uso delle armi, in quanto la valutazione ai fini amministrativi differisce da quella compiuta in sede penale ed ha finalità non punitiva, ma preventiva del rischio di abusi e del mero pericolo che la detenzione di armi da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso” e il giudizio prognostico “a fondamento del diniego di uso delle armi viene considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 1° luglio 2019, n. 4511; Cons. St., sez. III, 25 luglio 2019, n. 1972; Cons. St., sez. III, 1° aprile 2019, n. 2135)” (così, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 6/12/2019, n.8368).</h:div><h:div>Pur a fronte dell’esercizio di un potere connotato da ampia discrezionalità, sindacabile nei soli limiti dell'irragionevolezza o arbitrarietà, l’amministrazione deve formulare il suo giudizio sulla base di un’adeguata istruttoria e darne conto con una congrua motivazione.</h:div><h:div>In specie la valutazione negativa compiuta dall’autorità di pubblica sicurezza si fonda esclusivamente sul sinistro stradale causato dal ricorrente, dal quale è stato desunto in modo automatico il giudizio di non affidabilità, che non risulta supportato da alcuna istruttoria in concreto né da ulteriori elementi di valutazione della personalità o della condotta dell’interessato tali da giustificare una valutazione prognostica di un possibile abuso delle armi. L’amministrazione non ha infatti evidenziato perché un episodio isolato di violazione del codice della strada sia ritenuto sintomatico dell’inaffidabilità dell’interessato, determinando il diniego del rinnovo della licenza.</h:div><h:div>Né appare <corsivo>ex se</corsivo> indicatore dell’asserita inidoneità ad un corretto uso delle armi la circostanza che dal sinistro siano derivate lesioni a terzi, oppure il fatto che il ricorrente, nell’immediatezza dei fatti, abbia imputato la sua inadeguata condotta di guida ad un probabile colpo di sonno, giustificazione ritenuta eccessivamente vaga e incoerente con la dinamica dei fatti (come sostenuto nella relazione della Questura prodotta in giudizio dalla difesa erariale).</h:div><h:div>L’avversato diniego non appare quindi supportato da adeguata istruttoria e da congrua motivazione.</h:div><h:div>In ragione delle esposte considerazioni il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Condanna l’amministrazione resistente alla refusione al ricorrente delle spese di lite, che liquida nella misura di 1.000,00 (mille/00) euro, oltre oneri di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/04/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Elena Garbari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>