<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20210016720210422124055417" id="20210016720210422124055417" modello="4" modifica="4/23/2021 11:07:47 AM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="24" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00167"/><fascicolo anno="2021" n="00375"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210016720210422124055417.xml</file><wordfile>20210016720210422124055417.docm</wordfile><ricorso NRG="202100167">202100167\202100167.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Brescia\Sezione 2\2021\202100167\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>bernardo massari</firma><data>23/04/2021 11:07:47</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>bernardo massari</firma><data>23/04/2021 11:07:47</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/04/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Mauro Pedron,	Consigliere</h:div><h:div>Mara Bertagnolli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione,</h:div><h:div>del decreto Cat.A.12/2021/Immig/II Sez/-OMISSIS-, emesso dal Questore di Brescia in data -OMISSIS- 2021, con il quale veniva rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 167 del 2021, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Capra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, Questura Brescia, ciascuno in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo>, in Brescia, via S. Caterina, 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Brescia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021, tenutasi con le modalità previste dagli artt. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il dott. Bernardo Massari e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Visto l’art. 60 c.p.a.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Premesso che:</h:div><h:div>- il signor -OMISSIS-, cittadino di nazionalità egiziana, giungeva in Italia nel 2014 ancora minorenne, accompagnato dalla famiglia composta da -OMISSIS- e gli veniva rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; </h:div><h:div>- in data -OMISSIS- 2020 presentava istanza di rinnovo del predetto titolo alla Questura di Brescia che, con il provvedimento in epigrafe, respingeva la domanda;</h:div><h:div>- il rigetto era motivato dall’asserita pericolosità sociale dell’interessato avuto riguardo alle imputazioni allo stesso ascritte per i reati di cui agli artt. 612 bis c. 1° e 2°, 582, 583 e 585, 576 c. 1°, n. 5, 61 n. 1 n. 2, 110 cod. pen., oltre all’art.  4 l. n. 110/1975, reati per i quali, dopo l’arresto, veniva associato Casa Circondariale di -OMISSIS- in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere del GIP del Tribunale di -OMISSIS-, successivamente modificata in arresti domiciliari;</h:div><h:div>considerato che:</h:div><h:div>- il ricorrente ha impugnato il decreto questorile chiedendone l’annullamento, previa sospensione, lamentando la violazione dell’art. 5, co. 5, d.lgs. n. 286/1992 in relazione all’art. 27 della Costituzione;</h:div><h:div>- l’Amministrazione intimata si è costituita in resistenza instando per le reiezione del gravame;</h:div><h:div>- nell’odierna camera di consiglio, sussistendone i presupposti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata;</h:div><h:div>rilevato che:</h:div><h:div>- l’art. 5, co. 5, TU sull’immigrazione, stabilisce che “<corsivo>Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato</corsivo>” con riferimento alla regolazione dei presupposti per l’ingresso e il rilascio del titolo fissati dall’art. 4, co. 3 dello stesso decreto;</h:div><h:div>quest’ultima norma dispone che “<corsivo>Non è ammesso in Italia lo straniero…che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ….o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati…</corsivo>”;</h:div><h:div>- contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente, il giudizio di pericolosità sociale dello straniero, automaticamente connesso alla commissione, penalmente accertata, dei reati di cui all'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p., può essere motivatamente ritratta anche da ulteriori elementi, purché adeguatamente provati, che per la loro gravità conducano a una valutazione complessiva di inaffidabilità dell’interessato e al suo mancato inserimento sociale;</h:div><h:div>- mentre nel primo caso la valutazione sulla pericolosità sociale è stata eseguita a monte dallo stesso legislatore, nel secondo la Questura può porre in essere il necessario apprezzamento di meritevolezza anche dalla complessiva condotta dello straniero, pure se non sfociata in condanne del giudice penale;</h:div><h:div>- si è in tal senso ritenuto che dal combinato disposto degli artt. 4, c. 3 e 5, c. 5 del d.lgs. n. 286/1998 emerge un quadro normativo nel quale il giudizio di pericolosità sociale dello straniero richiedente il titolo di soggiorno, lungi dall'essere esso circoscritto e limitato alla sussistenza di condanne penali anche non definitive per i reati elencati dall'art. 380 commi 1 e 2 cod. proc. pen., per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza del reo, può essere desunto dall'Autorità procedente anche da fatti ed elementi diversi da tali condanne e anche da mere denunce e, infine, anche da elementi non aventi rilevanza penale ma ugualmente denotanti comportamenti socialmente pericolosi (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 23/05/2020, n. 390; id.  26/10/2019, n. 924; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna Sez. I, 21/11/2019, n. 894);</h:div><h:div>- nel caso di specie le condotte ascritte al ricorrente (e da questi sostanzialmente non contestate) si palesano di notevole gravità e tali da destare rilevante allarme sociale, connotate altresì dalla verosimile possibilità della loro reiterazione, nonché da una decisione del giudice delle indagini preliminari articolata e motivata al punto da determinare un provvedimento di custodia cautelare in attesa del processo;</h:div><h:div>- in particolare, risulta dagli atti che lo straniero, una volta cessata per volontà del partner una relazione sentimentale, “<corsivo>poneva in essere una serie di condotte di seguito specificate e da ultimo l’aggressione in danno del nuovo fidanzato, cosi ingenerando nella ragazza e nella sua famiglia un grave stato di ansia e forte timore per l’incolumità propria e dei propri cari, inducendola a rinchiudersi in casa per timore di aggressioni</corsivo>”;</h:div><h:div>- il ricorrente, oltre ad indirizzare alla ex fidanzata numerosi messaggi persecutori e intimidatori (attraverso <corsivo>whatsapp</corsivo>, sms e chiamate vocali), si rendeva protagonista di un’aggressione fisica ai danni del nuovo compagno della medesima colpendolo “<corsivo>più volte con un'arma da taglio (tipo machete) procurandogli profonde ferite in sede toracolombare destra e mediale, arti superiori e inferiori nonché colpendolo alia gamba con una pistola lanciarazzi cui conseguiva il ricovero in ospedale reparto terapia intensiva</corsivo>”;</h:div><h:div>osservato che:</h:div><h:div>- d‘altro canto, non può apoditticamente ritenersi che la durata del soggiorno e la presenza di legami familiari ostino, di per sé, alla revoca del titolo di soggiorno una volta che sia dimostrato che l’inserimento in un ordinario contesto lavorativo e familiare non abbiano costituito un valido elemento di dissuasione dalla messa in atto di una condotta criminosa, a conferma di un mancato inserimento sociale dello straniero (T.A.R. Veneto, sez. III, 20/02/2019, n. 235; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 19/05/2017, n. 166; T.A.R. Piemonte, sez. I, 05/06/2015, n. 939);</h:div><h:div>- per altro verso, la circostanza che lo straniero abbia svolto o svolga una regolare attività lavorativa costituisce non una preclusione, bensì una circostanza aggravante e confermativa dell'indole dell'interessato e della sua proclività alla commissione di reati, dal momento che il possesso di adeguati mezzi di sostentamento non ha costituito elemento di dissuasione al porre in essere condotte illecite tali da costituire un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico;</h:div><h:div>- in conclusione, l'amministrazione appare avere correttamente eseguito il bilanciamento con gli altri valori contemplati dal citato art. 5 D.lgs. n. 286 del 1998 con una motivazione che non elide i profili dell'inserimento dello straniero nel tessuto sociale e dei suoi vincoli familiari, risultando eseguita una corretta e adeguata ponderazione tra i contrapposti interessi in gioco;</h:div><h:div>ritenuto pertanto che:</h:div><h:div>- il ricorso vada rigettato giacché infondato regolando le spese secondo soccombenza, come in dispositivo liquidate;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in video conferenza da remoto nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/04/2021"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Colombo Maria Grazia</h:div><h:div>Bernardo Massari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>