<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210016220210610175337609" descrizione="" gruppo="20210016220210610175337609" modifica="6/10/2021 5:58:42 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00162"/><fascicolo anno="2021" n="00528"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210016220210610175337609.xml</file><wordfile>20210016220210610175337609.docm</wordfile><ricorso NRG="202100162">202100162\202100162.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Brescia\Sezione 2\2021\202100162\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>bernardo massari</firma><data>10/06/2021 17:58:42</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>bernardo massari</firma><data>10/06/2021 17:58:42</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/06/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Mauro Pedron,	Consigliere</h:div><h:div>Mara Bertagnolli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la declaratoria </h:div><h:div>dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Sulzano sull'istanza di accesso agli atti formulata dai ricorrenti in data 14/1/2021 relativamente alla D.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività 26/2020 presentata dalla controinteressata sig.ra Petronilla Serioli nonché per accertamento e declaratoria del diritto dei ricorrenti ad accedere ai documenti di detto procedimento.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 162 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Cecilia Cominassi, Luca Cominassi, rappresentati e difesi dagli avvocati Cecilia Cominassi, Luca Cominassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Sulzano non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Petronilla Serioli non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021 il dott. Bernardo Massari;</h:div><h:div>Dato atto che la controversia è stata trattenuta in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 del d.l. 137/2020 e dell’art. 4 del d.l. 28/2020, ivi richiamato;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>I ricorrenti, proprietari di un immobile (foglio 6 – part. 1166 del Catasto fabbricati del Comune di Sulzano) e del terreno contiguo posti in località Gole in Sulzano, avvedutisi nel corso del 2020 che, sulla particella confinante di proprietà della sig.ra Petronilla Serioli, sarebbero stati effettuati lavori comportanti un aumento della volumetria, in data 23/7/2020 inviavano una segnalazione al Comune di Sulzano che, in riscontro, trasmetteva loro documentazione concernente l’attività edilizia della controinteressata. </h:div><h:div>In particolare veniva trasmessa copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività 26/2020, avente ad oggetto “Sanatoria per opere di manutenzione straordinaria copertura ed immobile” dal cui esame i ricorrenti traevano il convincimento che l’intervento oggetto di sanatoria fosse privo del requisito della cd. “doppia conformità” (art. 36 del DPR n. 380/2001), nonché eseguito su immobile soggetto a vincolo paesaggistico e perciò non sanabile.</h:div><h:div>A seguito di ulteriore interlocuzione con il Comune, i deducenti, in data 14/1/2021, formulavano richiesta di accesso agli atti al fine di partecipare al procedimento e comunque verificare gli ulteriori atti del procedimento.</h:div><h:div>Formatosi sull’istanza il rifiuto <corsivo>per silentium</corsivo> i ricorrenti adivano questo T.A.R. con il rito dell’art. 116 c.p.a. per sentire dichiarare l’illegittimità del diniego e per la conseguente condanna dell’Amministrazione all’esibizione dei documenti richiesti.</h:div><h:div>Il Comune di Salzano non si costituiva in giudizio limitandosi, in data 31 marzo 2021, a depositare la <corsivo>mail</corsivo> inviata per posta certificata ad uno dei ricorrenti e recante in allegato i documenti richiesti.</h:div><h:div>Nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 il ricorso veniva trattenuto in decisione sulla base degli scritti.</h:div><h:div>Con memoria depositata il 21 maggio 2021 i ricorrenti, preso atto del deposito di cui sopra, dichiaravano essere sopravvenuta la carenza di interesse alla definizione nel merito della controversia, insistendo tuttavia per la condanna alle spese processuali di controparte.</h:div><h:div>Rileva in proposito il Collegio che non vi è dubbio che i ricorrenti avessero titolo ad accedere ai documenti richiesti, attesa la natura pubblica dei titoli rilasciati ai privati in materia edilizia ex art. 20, comma 6, del T.U. n. 380/2001.</h:div><h:div>Si è in proposito ritenuto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990 nel caso di istanza di accesso presentata dal comproprietario di un lotto di terreno attiguo a quelli di proprietà del controinteressato al fine di verificare la presenza di eventuali abusi edilizi o altre similari evenienze che possano ledere la sua proprietà, considerato che, in materia, non può essere affermata l'esistenza di un diritto alla riservatezza in capo ai controinteressati, fatta salva la verifica della non manifesta inutilità della visione degli atti oggetto della richiesta di accesso (T.A.R. Marche, 07/11/2014, n. 923; Cons. Stato, Sez. V, 14 maggio 2010 n. 2966).</h:div><h:div>Ne segue che, avendo il Comune reso necessaria la proposizione del ricorso per conseguire l’accesso agli atti, l’Amministrazione deve ritenersi virtualmente soccombente, con ogni conseguenza sulla regolazione delle spese.</h:div><h:div>Conseguentemente il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con la condanna del Comune alla rifusione delle spese processuali sostenute da controparte, come in dispositivo liquidate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Sulzano alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in video conferenza da remoto nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/06/2021"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Colombo Maria Grazia</h:div><h:div>Bernardo Massari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>