<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="armi - nulla osta eredità  -detenzione armi - autocontrollo - euilibrio psicofisico" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20210015920230108112145205" id="20210015920230108112145205" modello="2" modifica="08/01/2023 17:47:43" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00159"/><fascicolo anno="2023" n="00021"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210015920230108112145205.xml</file><wordfile>20210015920230108112145205.docm</wordfile><ricorso NRG="202100159">202100159\202100159.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ariberto Sabino Limongelli</firma><data>08/01/2023 12:15:53</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/01/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del decreto cat. -OMISSIS- con cui il Questore di Bergamo ha respinto l’istanza del ricorrente di rilascio del “Nulla Osta Eredità Armi”.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 159 del 2021, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Mastropietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2022 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Il ricorrente impugna il decreto in data 22 gennaio 2021 con cui il Questore della Provincia di Bergamo ha respinto la sua istanza di nulla osta alla detenzione di armi ereditate dal proprio fratello, deceduto nel 2008.</h:div><h:div>2. Il provvedimento è stato adottato sulla scorta del certificato del Collegio Medico Provinciale Porto d’armi dell’A.S.L. di Bergamo del 26 marzo 2014, nel quale si attesta che l’interessato <corsivo>“non risulta in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 28 aprile 1998”</corsivo>; il provvedimento dà altresì atto che il predetto esito <corsivo>“non risulta superato da ulteriore certificato favorevole rilasciato all’interessato dal medesimo ente”,</corsivo> non avendo il medesimo ottenuto, allo stato, il certificato di idoneità dal Collegio Medico Provinciale del porto d’armi; il provvedimento evidenzia che <corsivo>“seppure nei confronti del -OMISSIS- non sia stato diagnosticato un franco disturbo psichiatrico, allo stesso sono stati riconosciuti aspetti di personalità caratterizzata, da un punto di vista del pensiero, da una tendenza alla sospettosità; da un punto di vista affettivo, da uno scarso contatto col proprio mondo interno e una scarsa capacità a modulare le emozioni intense, con il rischio di slittamenti dell’esame di realtà e agiti impulsivi”</corsivo>; da tali considerazioni, il Questore ha tratto la conclusione che l’interessato non offra sufficienti garanzie di non abusare delle armi.</h:div><h:div>3. Attraverso un unico motivo, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo dell’eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto; il Questore non avrebbe tenuto conto di quanto evidenziato dall’interessato nelle osservazioni presentate in sede procedimentale, dopo la comunicazione del preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis L. 241/90, ed in particolare del contenuto dei certificati medici datati 16.6.2015, 22.1.2016, 4.7.2017, 2.3.2018 e, da ultimo,  21.9.2020, i quali attesterebbero l’idoneità psico-fisica del ricorrente ai fini del rilascio del  porto d’armi.</h:div><h:div>4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio depositando alcuni documenti e resistendo al gravame con atto di stile dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.</h:div><h:div>5. All’udienza pubblica del 21 dicembre 2022, in prossimità della quale la difesa erariale ha prodotto un nuovo documento, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>1. Secondo consolidati principi giurisprudenziali, nel vigente ordinamento giuridico il rilascio del porto d’armi e l'autorizzazione alla detenzione delle armi devono considerarsi eventi eccezionali, dovendo ritenersi prevalenti e prioritarie, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, le esigenze di incolumità di tutti i cittadini, di modo che detenzione e il porto delle armi possono essere consentiti soltanto nell'ipotesi in cui non sussista il pericolo che il soggetto possa abusarne, e quindi richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica; pertanto, il divieto di detenzione delle armi e la revoca o il diniego del porto d’armi possono essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza circa la prevedibilità dell'abuso delle armi, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche se non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse; sono rilevanti, a tal fine, accanto a fattispecie più gravi quali la vicinanza del soggetto ad ambienti della criminalità organizzata o la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia, anche fattispecie di minore gravità in termini assoluti, ma comunque sintomatiche di scarsa affidabilità del soggetto circa il buon uso delle armi, quali manifestazioni di aggressività verso le persone, anche senza l'impiego di armi, e manifestazioni di scarso equilibrio o scarsa capacità di autocontrollo.</h:div><h:div>2. Nel caso di specie, sebbene successivamente al giudizio di non idoneità al porto d’armi formulato nel marzo del 2014 dal Collegio Medico provinciale di Bergamo, il ricorrente abbia ottenuto alcune certificazioni mediche attestanti l’assenza di disturbi psichiatrici e di personalità e la sussistenza dei requisiti visivi e uditivi richiesti dalla normativa di settore ai fini del rilascio del porto d’armi (ci si riferisce, in particolare, alle certificazioni rilasciate dall’ASST Papa Giovanni XXIII  di Bergamo in data 2 marzo 2018 e  21 settembre 2020), appare nondimeno dirimente, ai fini del sindacato di legittimità dell’atto impugnato, quanto attestato dall’ASST Bergamo Est nella relazione psicologico-psichiatrica redatta il 22 gennaio 2016, nella quale, all’esito di articolata disamina, pur escludendosi la sussistenza di disturbi psichiatrici, si segnala <corsivo>“la presenza di aspetti di personalità caratterizzati, da un punto di vista del pensiero, da una tendenza alla sospettosità, da un punto di vista affettivo, da uno scarso contatto con proprio mondo interno e una scarsa capacità di modificare le emozioni intense con il rischio di slittamenti dell’esame di realtà e agiti impulsivi”</corsivo>; evidenziandosi, in particolare, che <corsivo>“La scarsa conoscenza del proprio mondo interno rende il soggetto vulnerabile a sentirsi sopraffatto dalle emozioni quando queste sono intense e non contenibili con i meccanismi di difesa sopra citati. Ne deriva, per la scarsa capacità di modulare e gestire le emozioni, un rischio di agiti impulsivi che potrebbero essere eterodiretti e, con maggiore probabilità, autodiretti”</corsivo>.</h:div><h:div>3. In sostanza il ricorrente, pur non essendo affetto da alcuna patologia fisica o psichiatrica ostativa al rilascio del titolo di polizia, presenta tuttavia aspetti della personalità che si caratterizzano per una scarsa capacità di gestire e controllare emozioni intense, da cui il pericolo che, in condizioni di accentuata emotività, il medesimo possa compire atti impulsivi, sia autodiretti che eterodiretti. </h:div><h:div>4. Tali considerazioni giustificano pienamente il giudizio di inaffidabilità dell’interessato in ordine alla detenzione e all’uso delle armi, formulato dal Questore nell’ottica prettamente preventiva e cautelare che contraddistingue la tipologia di atto adottato. </h:div><h:div>5. Peraltro, l’assenza di sufficiente equilibrio e autocontrollo del ricorrente sembra emergere in modo piuttosto evidente anche dalle condizioni di estremo disagio igienico-sanitario in cui il medesimo vive all’interno del proprio appartamento, così come accertato dalla Questura di Bergamo sia nel marzo del 2013 (All. 1 Ministero del 14.04.2021: <corsivo>“…presenti, nell’intero appartamento ma soprattutto nel corridoio/ingresso, innumerevoli quantità di escrementi lasciati dal cane con il quale il -OMISSIS- vive. Anche il coperchio del bagno era quasi tutto coperto di escrementi umani, mentre sul pavimento di un balcone erano depositati consistenti mucchi di escrementi e piume di piccioni”</corsivo>) sia, da ultimo, nel novembre del 2022 (All. 1 Ministero del 25.11.2022: <corsivo>“numerosi rifiuti accumulati, escrementi umani e animali diffusi in tutte le camere dell’appartamento, tanto che il personale dei Vigili del Fuoco, per poterlo soccorrere era costretto ad indossare le maschere antigas”</corsivo>).</h:div><h:div>6. Va solo aggiunto che la Questura, nella propria relazione del 19 novembre 2022, riferisce di essere venuta a conoscenza che al ricorrente sarebbe stato assegnato di recente un amministratore di sostegno.</h:div><h:div>7. In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere respinto.</h:div><h:div>8. Le spese di lite possono essere compensate considerata l’obiettiva peculiarità della vicenda esaminata.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div><h:div>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/12/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Ariberto Sabino Limongelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>