<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210014820210715150932034" descrizione="" gruppo="20210014820210715150932034" modifica="7/18/2021 10:38:11 AM" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00148"/><fascicolo anno="2021" n="00690"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210014820210715150932034.xml</file><wordfile>20210014820210715150932034.docm</wordfile><ricorso NRG="202100148">202100148\202100148.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\786 Bernardo Massari\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Elena Garbari</firma><data>18/07/2021 10:38:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/07/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Presidente</h:div><h:div>Mara Bertagnolli,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Garbari,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la revocazione </h:div><h:div>della sentenza del TAR Lombardia - Brescia, Sezione I, 9 febbraio 2021, n. 140.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 148 del 2021, proposto da Attilio Monte, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Metelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Brescia, via S. Caterina, 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, la dott.ssa Elena Garbari;</h:div><h:div>Ritenuto di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., omesso ogni avviso, come consentito dal ripetuto art. 25, II comma;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. Con ricorso depositato in data 10 marzo 2021 il ricorrente chiede la revocazione della sentenza di questa Sezione 9 febbraio 2021, n. 140, che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso per l’esecuzione della sentenza TAR Lombardia - Brescia, n. 1167/1999, che aveva annullato la deliberazione della Commissione centrale per la formazione del registro dei revisori contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia e il conseguente atto ministeriale di recepimento, con i quali gli era stata negata l’iscrizione al medesimo registro. </h:div><h:div>2. La sentenza n. 140/2021 è motivata:</h:div><h:div>a) dalla prescrizione dell’azione di ottemperanza, per decorso del termine decennale dal passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare;</h:div><h:div>b) dalla sua proposizione nei confronti del Ministero dell’Interno, a fronte di una pronuncia resa nei confronti del Ministero della Giustizia;</h:div><h:div>c) dall’assenza del presupposto della mancata esecuzione della sentenza.</h:div><h:div>3. Deduce l’esponente che la pronuncia di inammissibilità è stata adottata in violazione dell’articolo 40 c.p.a., che prescrive tale declaratoria nel solo caso in cui il ricorso sia carente degli elementi prescritti dalla medesima norma, laddove -al contrario- il gravame da lui proposto era completo. La sentenza sarebbe pertanto soggetta a revocazione a termini dell’articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4 c.p.c., perché “<corsivo>è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare</corsivo>”; il Collegio – soggiunge - avrebbe dovuto esaminare il ricorso nel merito e non respingerlo con pronuncia in rito.</h:div><h:div>4. Si è costituita l’amministrazione intimata eccependo l’inammissibilità del ricorso per revocazione e la sua infondatezza nel merito.</h:div><h:div>5. Alla Camera di Consiglio del 14 luglio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione per essere definito con sentenza in forma semplificata.</h:div><h:div>6. Nella medesima data il difensore di parte ricorrente ha depositato, unitamente a nuova documentazione, una memoria nella quale dichiara di aver rinunciato al mandato e che il ricorrente non ha nominato un nuovo difensore.</h:div><h:div>7. Deve rilevarsi, <corsivo>in limine</corsivo>, che la rinuncia al mandato non seguita dalla nomina di un nuovo avvocato non ha effetto interruttivo del processo amministrativo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 301 comma 3, c.p.c. e 79 c.p.a. (Cons. Stato, IV, 23 marzo 2020, n. 2017). Inoltre la documentazione prodotta è tardiva e pertanto non viene considerata ai fini del decidere.</h:div><h:div>8. Il gravame è inammissibile. </h:div><h:div>9. Il ricorso per revocazione ha carattere straordinario ed è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, non potendo essere utilizzato quale ulteriore grado di giudizio (Cons. Stato, Sez. III, 6 luglio 2021, n. 5159).</h:div><h:div>10. L’articolo 106, comma 3 c.p.a. prevede, specificatamente, che “<corsivo>contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l'appello</corsivo>”. </h:div><h:div>11. Per quanto concerne l’invocata ipotesi di revocazione prevista dall’articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4 c.p.c., va evidenziato che, secondo giurisprudenza consolidata, “<corsivo>ribadita dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 24 gennaio 2014, l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall’essere stato un elemento decisivo della sentenza da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa. L’errore deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche; in altre parole, deve trattarsi di un errore tale che, una volta rimosso, ne consegua per necessità logica il capovolgimento del giudizio.</corsivo>” (Cons. Stato, sez. III, 5159/2021 cit.).</h:div><h:div>12. Il vizio dedotto presuppone -quindi- un contrasto tra la realtà desumibile dalla sentenza e quella risultante dagli atti e documenti processuali.</h:div><h:div>13. A dispetto della norma invocata, la domanda di revocazione si fonda unicamente sulla censura di erronea applicazione dell’articolo 40 c.p.a.; il ricorrente lamenta infatti che il Collegio avrebbe assunto una sentenza “in palese violazione della legge”. Il vizio dedotto non è riconducibile -quindi- ad un errore sul fatto a termini del richiamato articolo 395, comma 1, n. 4 c.p.c., ma ad un errore di diritto, ovvero una doglianza che avrebbe dovuto essere fatta valere con la proposizione di appello al Consiglio di Stato.</h:div><h:div>14. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per revocazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</h:div><h:div>Condanna il ricorrente alla refusione alla resistente amministrazione delle spese di lite, che liquida in 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro, oltre oneri di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/07/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Elena Garbari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>