<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210013820210324165506190" descrizione="stranieri - permesso di soggiorno per motivi di familgia - revoca - difetto di giurisdizione g.a.  - giuridizione del g.o." gruppo="20210013820210324165506190" modifica="3/24/2021 6:02:47 PM" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Samiha Lahoua" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00138"/><fascicolo anno="2021" n="00293"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210013820210324165506190.xml</file><wordfile>20210013820210324165506190.docm</wordfile><ricorso NRG="202100138">202100138\202100138.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ariberto Sabino Limongelli</firma><data>24/03/2021 18:02:47</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/03/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del decreto Cat. A12/2020/IMM/271/mz del 14 novembre 2020 notificato il 31 dicembre 2020, con cui il Questore della Provincia di Cremona ha disposto la revoca del permesso di soggiorno per motivi di famiglia intestato alla ricorrente, e, conseguentemente, il rigetto dell’istanza di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 138 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Lahoua Samiha, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Lazar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza camerale del giorno 24 marzo 2021, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, il   dott. Ariberto Sabino Limongelli;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La ricorrente, entrata in Area Schengen in data 25 novembre 2017 con visto per turismo di 45 giorni e successivamente titolare, a far data dall’11 dicembre 2017, di permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano per motivi di famiglia, in quanto sorella di cittadino italiano, con istanza del 19 settembre 2019 ha chiesto la conversione del permesso di soggiorno da <corsivo>“motivi di famiglia”</corsivo> a <corsivo>“lavoro subordinato”</corsivo>.</h:div><h:div>2. Con provvedimento del 14 novembre 2020 notificato il 31 dicembre 2020, il Questore della Provincia di Cremona ha disposto la revoca del permesso di soggiorno per motivi di famiglia e, conseguentemente, il rigetto dell’istanza di conversione in lavoro subordinato.</h:div><h:div>3. Il provvedimento è stato adottato in espressa applicazione dell’art. 28 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 394/1999 sul rilievo che, da accertamenti effettuati, è risultato che l’interessata ha richiesto la prima residenza in Italia, per immigrazione dal Marocco, non presso la residenza del fratello (in Colturno, MI, via OMISSIS), ma altrove (in Monte Cremasco CR, via OMISSIS), per cui non avrebbe mai risieduto con il fratello cittadino italiano e la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di famiglia sarebbe stata <corsivo>“strumentale al solo fine di regolarizzare la propria posizione sul Territorio Nazionale”</corsivo>.</h:div><h:div>4. Con ricorso notificato il 27 febbraio 2021 e ritualmente depositato, l’interessata ha impugnato tale provvedimento dinanzi a questo TAR e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, sulla base di un unico motivo, con il quale ha dedotto vizi di violazione dell’art. 19 comma 2 lett. c) del d. lgs. n. 286/1998 e di eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti: la Questura avrebbe omesso di considerare la circostanza, rappresentata dall’interessata in sede procedimentale (dopo la comunicazione di avvio del procedimento), che la residenza dichiarata dall’interessata a seguito di immigrazione dal Marocco sarebbe quella di sua sorella, anch’essa (come il fratello) cittadina italiana; ha prodotto dichiarazione di ospitalità del marito di sua sorella nonché certificato cumulativo per situazione di famiglia e residenza del 30 dicembre 2020; tale circostanza avrebbe giustificato il rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare, superando il rilievo della mancata convivenza con il fratello.</h:div><h:div>5. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio depositando relazione istruttoria sui fatti di causa, con la pertinente documentazione, e memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.</h:div><h:div>6. Alla camera di consiglio del 24 marzo 2021, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e omesso ogni avviso alle parti costituite, secondo quando previsto dall’art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137.</h:div><h:div>7. In accoglimento dell’eccezione preliminare formulata dalla difesa erariale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo sulla controversia in esame la giurisdizione del giudice ordinario.</h:div><h:div>7.1. L’art. 30 comma 6 d. lgs. n. 286/1998 prevede che <corsivo>“Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato puo' proporre opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”</corsivo>.</h:div><h:div>7.2. Sulla scorta di tale disposizione, è consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “risulta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario l'impugnazione del diniego o della revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, e ciò attesa l'ampiezza della formulazione normativa dell' art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per la quale contro il diniego del nullaosta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede , formulazione da cui si desume che ogni controversia inerente il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo e che, in particolare, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia instaurata in ordine all'impugnazione di un atto di diniego, o di revoca, di permesso di soggiorno per motivi di famiglia” (T.A.R. Palermo, sez. III, 07/02/2019, n. 344; T.A.R. Bologna, sez. I, 26/04/2016, n. 449; T.A.R. Milano, sez. IV, 21/03/2013, n. 742).</h:div><h:div>7.3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, benchè originato da una istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di famiglia in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ha disposto in via principale la revoca del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, e soltanto in via consequenziale e necessitata, il diniego dell’istanza di conversione. Il provvedimento si fonda su ragioni attinenti esclusivamente alla ritenuta insussistenza dei presupposti per il mantenimento del titolo di soggiorno per motivi di famiglia. E lo stesso ricorso deduce unicamente censure afferenti a tale profilo, sul quale è prevista per legge la giurisdizione del giudice ordinario</h:div><h:div>7.4. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nelle forme e nei termini di legge.</h:div><h:div>7.5. Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite, tenuto conto che lo stesso provvedimento impugnato indicava erroneamente il T.A.R. quale Autorità a cui proporre ricorso giurisdizionale.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.</h:div><h:div>Compensa le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei signori magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/03/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>