<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20210012120210928191838690" id="20210012120210928191838690" modello="3" modifica="9/29/2021 10:20:55 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="24" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00121"/><fascicolo anno="2021" n="00835"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210012120210928191838690.xml</file><wordfile>20210012120210928191838690.docm</wordfile><ricorso NRG="202100121">202100121\202100121.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\786 Bernardo Massari\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Mauro Pedron</firma><data>29/09/2021 22:20:55</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/10/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Presidente</h:div><h:div>Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Mara Bertagnolli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>-	del decreto del Questore di Brescia di data -OMISSIS- 2020, notificato il -OMISSIS-, con il quale è stato revocato al ricorrente il permesso di lungo periodo, senza contestuale rilascio di un permesso di soggiorno ordinario;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cpa;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 121 del 2021, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanna Bellini e Andrea Facella, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso i medesimi legali in Brescia, piazza della Vittoria 11; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI BRESCIA, QUESTURA BRESCIA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Brescia e della Questura Brescia;</h:div><h:div>Visti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2021 il dott. Mauro Pedron;</h:div><h:div>Visto l’art. 84 del DL 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall’art. 4 del DL 30 aprile 2020 n. 28, e dall’art. 25 del DL 28 ottobre 2020 n. 137; </h:div><h:div>Considerato quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.	La Questura di Brescia, con decreto di data -OMISSIS- 2020, notificato il -OMISSIS-, ha revocato al ricorrente il permesso di lungo periodo, senza contestuale rilascio di un permesso di soggiorno ordinario. </h:div><h:div>2.	La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 9 commi 4 e 7-c del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286, sulla base della seguente motivazione:</h:div><h:div>(a)	il GIP presso il Tribunale di Brescia, in data 22 giugno 2020, ha convalidato l'arresto del ricorrente per spaccio di stupefacenti ex art. 73 comma 5 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309. Il fatto, commesso a -OMISSIS- il -OMISSIS- 2020, consiste nella detenzione a fini di spaccio di circa 0,80 grammi di metanfetamina (<corsivo>shaboo</corsivo>). Il ricorrente è stato inoltre indagato in stato di libertà per il reato ex art. 73 comma 1 del DPR 309/1990, per aver acquistato e detenuto in plurime occasioni a fini di spaccio circa 1 grammo di metanfetamina, vendendone singole dosi da 0,05 grammi al prezzo di € 20-30 ciascuna;</h:div><h:div>(b)	mentre era agli arresti domiciliari, il ricorrente è evaso in data -OMISSIS- 2020, e conseguentemente è stato condannato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione (<corsivo>Trib. Brescia 6 luglio 2020</corsivo>);</h:div><h:div>(c)	nei confronti del ricorrente la Questura ha emesso in data 13 luglio 2020 un provvedimento di ammonimento per reiterati episodi di violenza domestica ai danni della moglie. Anche il Tribunale di Brescia, con decreto di data 14 luglio 2020, ha ordinato al ricorrente di interrompere ogni condotta pregiudizievole nei riguardi della moglie e del figlio, e di non avvicinarsi alla casa familiare e ai luoghi frequentati abitualmente dagli stessi.</h:div><h:div>3.	Contro il decreto di revoca il ricorrente ha presentato impugnazione, lamentando il fraintendimento della situazione di fatto, ed esponendo quanto segue: (i) il soggiorno regolare in Italia è iniziato nel 1995 per ricongiungimento familiare con i genitori; (ii) in Italia risiedono la moglie e i due figli, di cui uno minorenne, oltre a numerosi parenti; (iii) il nucleo familiare dipende economicamente dall'attività lavorativa del ricorrente; (iv) dal 2012 è documentato lo svolgimento di attività lavorativa regolare in qualità di portinaio in un condominio, come risulta dall’estratto conto INPS; (v) tutte le ipotesi di reato relative agli stupefacenti sono state classificate nella fattispecie lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 del DPR 309/1990, come risulta dal decreto di citazione a giudizio di data 10 dicembre 2020; (vi) il procedimento penale è stato sospeso in data 5 febbraio 2021 per messa alla prova; (vii) le accuse di maltrattamenti domestici si basano unicamente su quanto dichiarato dalla moglie. </h:div><h:div>4.	L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. </h:div><h:div>5.	Questo TAR, con ordinanza n. 101 del 19 marzo 2021, ha concesso una misura cautelare sospensiva e propulsiva, sulla base delle seguenti considerazioni:</h:div><h:div>(a)	la condanna per un grave reato è incompatibile con la concessione e la conservazione del permesso di lungo periodo (v. considerando n. 8 della Dir. 25 novembre 2003 n. 2003/109/CE). Alla condanna può essere equiparata la messa alla prova, quando non vi sia incertezza sul fatto penalmente rilevante; </h:div><h:div>(b)	i reati relativi agli stupefacenti superano la soglia di attenzione che giustifica l’allarme sociale (v. art. 4 comma 3, nonché art. 9 comma 4, del Dlgs. 286/1998);</h:div><h:div>(c)	tuttavia, una volta revocato il permesso di lungo periodo, le autorità di pubblica sicurezza non possono automaticamente disporre l’espulsione. Si presenta infatti l’alternativa tra adottare una misura di allontanamento dal territorio nazionale, in presenza di gravi rischi per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, o concedere un titolo di soggiorno di contenuto più ridotto, qualora i suddetti rischi non siano gravi, e siano soddisfatte le altre condizioni di diritto interno. Dispongono in questo senso tanto la normativa europea (v. art. 9 par. 7, nonché art. 12, della Dir. 2003/109/CE) quanto la normativa nazionale (v. art. 9 commi 9 e 10 del Dlgs. 286/1998);</h:div><h:div>(d)	la scelta tra le due opzioni deve essere svolta applicando i parametri della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (v. CEDU GC 23 giugno 2008, <corsivo>Maslov</corsivo>, punto 71; CEDU Sez. II 15 novembre 2012, <corsivo>Shala</corsivo>, punto 45). In particolare, prima di adottare una misura con conseguenze espulsive si devono considerare (1) la natura e la gravità dei reati commessi dal cittadino straniero, (2) la durata del soggiorno, (3) il tempo trascorso dalla commissione dei reati e la condotta mantenuta nel frattempo, (4) la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il Paese ospitante e con quello di origine; </h:div><h:div>(e)	applicando questi parametri, si osserva che i reati in materia di stupefacenti, anche nella fattispecie lieve, sono idonei a provocare allarme sociale. Nel caso del ricorrente l’allarme è ancora maggiore, se si tiene conto della tendenza a non rispettare le regole, manifestatasi con il reato di evasione, e del comportamento riprovevole nei confronti della moglie; </h:div><h:div>(f)	la durata del soggiorno è molto ampia, e dunque tutelabile, ma la commissione di reati in tempi recenti rivela la regressione, o comunque il blocco, del percorso di inserimento sociale; </h:div><h:div>(g)	l’elemento che collega più saldamente il ricorrente all’ordinamento italiano è la presenza in Italia dei figli; </h:div><h:div>(h)	questo profilo richiede un ulteriore approfondimento in sede amministrativa, in quanto la permanenza in Italia di uno straniero che abbia commesso gravi reati può essere considerata ammissibile, secondo una valutazione caso per caso, qualora tale soggetto costituisca un punto di riferimento morale ed economico per i propri familiari, e in particolare per i figli minori. In questo modo, infatti, l’interesse privato alla prosecuzione del soggiorno potrebbe coincidere con l’interesse economico della collettività, in quanto ne deriverebbe un contributo al benessere del Paese ospitante (v. CEDU 21 giugno 1988, <corsivo>Berrehab</corsivo>, punti 25-26; CEDU Sez. I 11 luglio 2000, <corsivo>Ciliz</corsivo>, punto 65; CEDU Sez. II 31 gennaio 2006, <corsivo>Rodrigues da Silva</corsivo>, punti 30 e 44);</h:div><h:div>(i)	è quindi necessario che la Questura ripeta la valutazione di pericolosità sociale, valutando se i legami familiari possano prevalere sulle esigenze di ordine pubblico, ai fini dell’eventuale rilascio di un titolo di soggiorno ordinario (v. anche C.Giust. GS 13 settembre 2016 C 165/14, <corsivo>Rendón Marín</corsivo>, punti 83-84). Nel riesame dovranno essere acquisiti i risultati della messa alla prova. Dovrà inoltre essere accertato se, nonostante gli episodi oggetto di ammonimento, il ricorrente fornisca effettivamente un insostituibile contributo materiale e morale ai bisogni dei familiari, e particolarmente dei figli. Per quanto riguarda l’interesse di questi ultimi, potrà essere chiesta una relazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti. </h:div><h:div>6.	La Questura non ha effettuato il riesame disposto dall’ordinanza cautelare. Di tale comportamento occorre tenere conto agli effetti dell’art. 64 comma 4 cpa. </h:div><h:div>7.	In data 10 luglio 2021 il ricorrente ha depositato il verbale dell’accordo raggiunto con la moglie il -OMISSIS- 2021, nell’ambito del procedimento di separazione davanti al Tribunale di Brescia, con riguardo in particolare all’ordine al mantenimento dei figli e alla revoca dell’ordine di protezione. Il giudice delegato ha incaricato i Servizi Sociali di svolgere approfondimenti sui rapporti familiari, chiedendo tra l’altro di verificare “<corsivo>l’atteggiamento del padre verso la minore anche e soprattutto in riferimento alla figura materna e, reciprocamente, […] quello della madre anche in riferimento alla figura paterna</corsivo>”, nonché “<corsivo>l’attuale rapporto fra i due coniugi e la capacità di ciascuno, nell’ambito della reciproca relazione, di realizzare, mantenere e consolidare la unità genitoriale nei riguardi della minore</corsivo>”. Il ricorrente è stato invitato a rivolgersi al Sert al fine di avviare un percorso di riabilitazione. </h:div><h:div>8.	Da quanto sopra esposto emerge il collegamento tra le valutazioni di competenza della Questura in vista del rilascio di un titolo di soggiorno e quelle proprie del giudice ordinario nella regolazione dei rapporti familiari. </h:div><h:div>9.	Come anticipato in sede cautelare, i precedenti penali del ricorrente giustificano la revoca del permesso di lungo periodo. La possibilità di evitare l’espulsione, e di ottenere un permesso di soggiorno ordinario, dipende invece da due fattori, e precisamente da una valutazione aggiornata della pericolosità sociale, che escluda la persistenza di rapporti con ambienti criminali, e dal beneficio che i figli potrebbero ottenere grazie alla presenza del ricorrente. Il beneficio si misura in termini morali ma anche economici, ossia come capacità di produrre reddito da destinare alle esigenze familiari. </h:div><h:div>10.	Il ricorso deve quindi essere accolto, con il conseguente annullamento del decreto impugnato, ai fini del riesame della posizione del ricorrente. </h:div><h:div>11.	Nel riesame, la Questura dovrà verificare l’esito dei procedimenti penali e della messa alla prova, acquisire le relazioni dei Servizi Sociali, controllare se venga rispettato l’obbligo di mantenimento dei figli, e accertare se sia stato intrapreso il percorso di riabilitazione presso il Sert. Per raccogliere questi dati e adottare un nuovo decreto si ritiene ragionevole il termine di 90 giorni dal deposito della presente sentenza. Fino al suddetto pronunciamento, il ricorrente potrà comunque rimanere in Italia e proseguire l’attività lavorativa. </h:div><h:div>12.	La particolarità della controversia e la necessità di un nuovo esame in sede amministrativa consentono la compensazione delle spese di giudizio. </h:div><h:div>13.	Il contributo unificato è a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 13 comma 6-<corsivo>bis</corsivo>.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</h:div><h:div>definitivamente pronunciando:</h:div><h:div>(a)	accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione;</h:div><h:div>(b)	compensa le spese di giudizio;</h:div><h:div>(c)	pone il contributo unificato a carico dell’amministrazione. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti indicati dall'art. 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e dall’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare il ricorrente. </h:div><h:div>Così deciso in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 comma 2 del DL 137/2020, nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/07/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Colombo Maria Grazia</h:div><h:div>Mauro Pedron</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>