<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20210011520210317125338114" id="20210011520210317125338114" modello="4" modifica="3/17/2021 1:02:51 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="24" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00115"/><fascicolo anno="2021" n="00261"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210011520210317125338114.xml</file><wordfile>20210011520210317125338114.docm</wordfile><ricorso NRG="202100115">202100115\202100115.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Brescia\Sezione 2\2021\202100115\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>bernardo massari</firma><data>17/03/2021 13:02:51</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>bernardo massari</firma><data>17/03/2021 13:02:51</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/03/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Mauro Pedron,	Consigliere</h:div><h:div>Mara Bertagnolli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione,</h:div><h:div>del decreto del Questore di Bergamo, Cat.2°/08391/Immig/II/Sez/2020/CM/1366, notificato il 1° gennaio 2021, recante il rigetto dell’istanza di rinnovo del Permesso di Soggiorno</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 115 del 2021, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Pierfrancesco Pinessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, Questura Bergamo, ciascuno in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Brescia, via S. Caterina, 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Bergamo;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2021 il dott. Bernardo Massari;</h:div><h:div>Dato atto che la controversia è stata trattenuta in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 del d.l. 137/2020 e dell’art. 4 del d.l. 28/2020, ivi richiamato;</h:div><h:div>Precisato che in forza del combinato disposto del secondo comma dell’art. 25 del d.l. 137/2020 e dell’art. 4 del d.l. 28/2020, il giudizio può essere definito ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, anche in assenza di discussione;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Premesso che:</h:div><h:div>- il sig. -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento del 14.12.2020 con cui il Questore della Provincia di Bergamo ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno motivato con riferimento all’esistenza di una condanna, emessa dalla Corte d’appello di Brescia, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed € 11.476 di multa, essendo stato giudicato colpevole del reato di cui all’art. 73 co.1 DPR n. 309/1990 (detenzione illecita a fini di spaccio di sostanze stupefacenti;</h:div><h:div>- a sostegno del gravame il ricorrente deduce di avere interamente scontato la pena, di essere titolare di un regolare rapporto di lavoro e di poter fruire di un’adeguata sistemazione alloggiativa di talché non risulterebbe congruo e proporzionato il giudizio di pericolosità sociale espresso con il provvedimento dall’amministrazione intimata;</h:div><h:div>- la Questura di Bergamo si è costituita in giudizio instando per la reiezione del gravame;</h:div><h:div>- nell’odierna camera di consiglio, sussistendone i presupposti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata;</h:div><h:div>rilevato che:</h:div><h:div>- per pacifica giurisprudenza, in caso di condanna (anche non definitiva) del cittadino extracomunitario per qualsivoglia reato in materia di stupefacenti, il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno, in forza del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 del d.lgs. n. 286/1998, costituisce atto vincolato e non occorre al riguardo alcuna ulteriore valutazione, né riguardo alla pericolosità sociale dell'interessato né riguardo al suo grado di integrazione nel contesto sociale italiano (T.A.R. Toscana, sez. II, 20/10/2020 , n. 1240; T.A.R. Piemonte, sez. I , 06/10/2020, n. 588; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 07/11/2019, n.966);</h:div><h:div>- invero, per i reati inerenti agli stupefacenti il giudizio di pericolosità sociale e di minaccia per l'ordine pubblico è presunto dal legislatore, in considerazione della gravità dei delitti stessi in relazione al particolare allarme sociale che provocano nella comunità nazionale (Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2016 n. 3090; id., 3 maggio 2016 n. 1709);</h:div><h:div>- a tale regola fa eccezione l’ipotesi in cui lo straniero possa dimostrare la sussistenza di legami familiari con soggetti residenti in Italia, imponendosi in questo caso una valutazione comparativa discrezionale tra l'interesse alla sicurezza pubblica e l'interesse dello straniero medesimo alla tutela dei propri rapporti familiari;</h:div><h:div>- nella fattispecie il ricorrente non può vantare l’esistenza di tali legami seguendone che il provvedimento avversato risulta adeguatamente motivato con esclusivo riferimento alla condanna penale inflittagli;</h:div><h:div>ritenuto che:</h:div><h:div>- per le ragioni esposte il ricorso va respinto, accollando al ricorrente, secondo il principio di soccombenza, le spese del giudizio, come in dispositivo liquidate;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in video conferenza da remoto nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/03/2021"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Colombo Maria Grazia</h:div><h:div>Bernardo Massari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>