<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200075520210916004712725" descrizione="" gruppo="20200075520210916004712725" modifica="9/17/2021 8:41:21 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00755"/><fascicolo anno="2021" n="00806"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200075520210916004712725.xml</file><wordfile>20200075520210916004712725.docm</wordfile><ricorso NRG="202000755">202000755\202000755.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\786 Bernardo Massari\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Mauro Pedron</firma><data>17/09/2021 20:41:21</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/09/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Presidente</h:div><h:div>Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Mara Bertagnolli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>-	del provvedimento del responsabile dell’Area Servizi al Territorio prot. n. 45568/06/09 di data 12 ottobre 2020, con il quale è stato espresso il diniego alla modifica della stazione radio base per telefonia cellulare installata in viale Michelangelo (SCIA congiunta di Wind Tre spa, Telecom Italia spa e Vodafone Italia spa);</h:div><h:div>-	del regolamento comunale per l'installazione di impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, approvato con deliberazione consiliare n. 57 di data 8 aprile 2002, con particolare riferimento all’art. 8 (<corsivo>Localizzazione degli impianti</corsivo>); </h:div><h:div>-	della DGR 11 dicembre 2001 n. 7/7351, con particolare riferimento all'allegato A; </h:div><h:div>-	nonché per l’accertamento del silenzio-assenso ex art. 87-<corsivo>bis</corsivo> del Dlgs. 1 agosto 2003 n. 259 sulla SCIA presentata il 6 agosto 2020; </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 755 del 2020, proposto da </h:div><h:div>WIND TRE SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Romanino 16; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>TELECOM ITALIA SPA, VODAFONE ITALIA SPA, non costituitesi in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Desenzano del Garda;</h:div><h:div>Visti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2021 il dott. Mauro Pedron;</h:div><h:div>Visto l’art. 84 del DL 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall’art. 4 del DL 30 aprile 2020 n. 28, e dall’art. 25 del DL 28 ottobre 2020 n. 137;</h:div><h:div>Considerato quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.	In data 6 agosto 2020 la ricorrente Wind Tre spa, congiuntamente con Telecom Italia spa e Vodafone Italia spa, ha presentato al Comune di Desenzano del Garda e all’ARPA una SCIA ai sensi dell’art. 87-<corsivo>bis</corsivo> del Dlgs. 1 agosto 2003 n. 259, allo scopo di procedere all’adeguamento tecnologico della stazione radio base installata in viale Michelangelo. </h:div><h:div>2.	La suddetta stazione radio base si trova nell’Area 1 del Piano di Zonizzazione Elettromagnetica (<corsivo>Aree edificate con continuità e lotti interclusi</corsivo>). In seguito alla modifica, sommando le antenne di tutti i gestori presenti, la stazione radio base avrà una potenza totale ai connettori d’antenna pari a 1.179,72 Watt. Le antenne di Wind Tre spa avranno una potenza massima erogabile pari a 690 Watt. </h:div><h:div>3.	L’ARPA ha chiesto chiarimenti in data 3 settembre 2020 sulle caratteristiche dell’impianto. Dopo l’invio delle integrazioni da parte di Wind Tre spa (16 settembre 2020), l’ARPA ha dato parere favorevole (17 settembre 2020), attestando il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico. </h:div><h:div>4.	Il Comune, con provvedimento del responsabile dell’Area Servizi al Territorio di data 12 ottobre 2020, ha invece inibito la modifica della stazione radio base, in quanto il regolamento comunale per l'installazione di impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, approvato con deliberazione consiliare n. 57 di data 8 aprile 2002, stabilisce all’art. 8 (<corsivo>Localizzazione degli impianti</corsivo>) che in Area 1 non è consentita l’installazione di impianti fissi con potenza totale ai connettori d’antenna superiore a 1.000 Watt. La norma riproduce la disciplina contenuta nell’allegato A della DGR 11 dicembre 2001 n. 7/7351. </h:div><h:div>5.	Contro il provvedimento di inibizione della SCIA, nonché contro il regolamento comunale e la DGR 11 dicembre 2001 n. 7/7351, Wind Tre spa ha presentato impugnazione, formulando censure che possono essere sintetizzate come segue: </h:div><h:div>(i)	sulla SCIA si sarebbe formato il silenzio-assenso ex art. 87-<corsivo>bis</corsivo> del Dlgs. 259/2003, essendo decorsi più di trenta giorni dalla presentazione del progetto;</h:div><h:div>(ii)	vi sarebbe travisamento della situazione concreta, anche a causa della mancata comunicazione del preavviso di diniego, in quanto il limite di 1.000 Watt non sarebbe applicabile a infrastrutture equiparate alle opere di urbanizzazione, o quantomeno dovrebbe essere applicato solo alla potenza totale di ogni singolo connettore d’antenna;</h:div><h:div>(iii)	l’art. 8 del regolamento comunale e l’allegato A della DGR 11 dicembre 2001 n. 7/7351 dovrebbero comunque essere disapplicati, in quanto, attraverso disposizioni apparentemente urbanistiche, interferiscono con l’esercizio dei poteri riservati allo Stato in materia di protezione dai campi elettromagnetici. </h:div><h:div>6.	Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. </h:div><h:div>7.	Questo TAR, con ordinanza n. 16 del 19 gennaio 2021, ha accolto la domanda cautelare. </h:div><h:div>8.	Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni, in parte anticipate in sede cautelare: </h:div><h:div>(a)	il silenzio-assenso per superamento del termine di trenta giorni ex art. 87-<corsivo>bis</corsivo> del Dlgs. 259/2003 non si è realizzato, in quanto il procedimento è stato interrotto dalla richiesta di integrazioni dell’ARPA. Senza le informazioni chieste dall’ARPA la pratica si deve ritenere incompleta, e come tale inidonea a essere sottoposta a esame sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo urbanistico. Il nuovo termine ha cominciato a decorrere solo il 16 settembre 2020, al ricevimento degli elementi integrativi;</h:div><h:div>(b)	appare del resto evidente che il parere dell’ARPA non è irrilevante rispetto alla decisione degli uffici comunali. Non sarebbe utile, infatti, un pronunciamento in sede amministrativa senza che prima siano state definite le caratteristiche tecniche del progetto, le quali nel confronto con l’ARPA potrebbero variare in modo significativo, sia sotto il profilo delle emissioni sia per altri aspetti, tra cui la localizzazione degli impianti. Il collegamento tra gli atti delle due autorità richiede necessariamente il coordinamento delle procedure; </h:div><h:div>(c)	per quanto riguarda l’interpretazione del limite di 1.000 Watt, la formulazione utilizzata nel regolamento comunale e nella presupposta disciplina regionale non consente di ritenere univocamente che questa soglia si applichi ai singoli impianti, indipendentemente dal numero di impianti ospitati in una stazione radio base;</h:div><h:div>(d)	in realtà, il punto decisivo è se a livello regionale o comunale sussista un potere di regolazione della potenza degli impianti di telecomunicazione; </h:div><h:div>(e)	un simile potere non può essere rinvenuto in via generale all’interno della funzione di governo del territorio. Occorre sottolineare in proposito che gli impianti di telecomunicazione, in quanto assimilati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 86 comma 3 del Dlgs. 259/2003, sono compatibili con qualsiasi zonizzazione. Per effetto di tale assimilazione, le infrastrutture delle reti pubbliche di comunicazione, e parimenti quelle delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica, costituiscono espressione di un interesse pubblico nazionale prevalente rispetto all’interesse locale di natura urbanistica; </h:div><h:div>(f)	ne consegue che la disciplina urbanistica regionale e comunale non può rendere impossibile o più gravoso per i gestori il naturale obiettivo aziendale di assicurare una copertura omogenea del territorio, e di migliorare costantemente le infrastrutture delle reti di telecomunicazione per assicurare all’utenza la piena fruizione dei servizi basati sulle connessioni dati di ultima generazione; </h:div><h:div>(g)	questa impostazione è stata recentemente ribadita dall’art. 8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, come sostituito dall'art. 38 comma 6 del DL 16 luglio 2020 n. 76. Tale norma consente ai regolamenti comunali di disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, ma vieta ai Comuni di introdurre limitazioni alla localizzazione delle stazioni radio base in aree generalizzate del territorio, e di incidere, anche in via indiretta o mediante ordinanze contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, sui valori di attenzione, e sugli obiettivi di qualità, tutte materie che rimangono riservate allo Stato; </h:div><h:div>(h)	già la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 331 del 7 novembre 2003, aveva chiarito che la funzione di governo del territorio è limitata ai criteri localizzativi di cui all’art. 3 comma 1-d.1 della legge 36/2001, e aveva avvertito che la suddetta norma va interpretata restrittivamente, ossia nel senso che la previsione di distanze minime, ove introdotta dagli enti locali a fini urbanistici, è legittima solo in presenza di postazioni alternative per gli impianti di telecomunicazione; </h:div><h:div>(i)	al contrario, i limiti di emissione sono di esclusiva competenza dello Stato, come previsto dall’art. 4 della legge 36/2001. Da questo deriva che gli enti locali non possono basare la propria disciplina sul criterio delle emissioni, interferendo con le disposizioni statali e con le valutazioni dell’ARPA circa la protezione dai campi elettromagnetici; </h:div><h:div>(j)	riformulando quanto esposto ai punti precedenti in termini applicabili al caso in esame, si può affermare che, al di fuori dei siti sensibili, le Regioni e i Comuni hanno unicamente il potere di indicare come preferibile la concentrazione degli impianti di telecomunicazione in alcune aree. Questo può avvenire incentivando le multiutenze dei tralicci ai sensi dell’art. 86 comma 2 del Dlgs. 259/2003, purché in base alla tecnologia disponibile risulti comunque possibile garantire la medesima copertura senza aggravi eccessivi per i gestori del servizio. Sono invece inammissibili le limitazioni riferite a intere zone del territorio comunale, come l’individuazione tassativa dei siti di installazione degli impianti, la fissazione di distanze più ampie di quelle ritenute sufficienti dall’ARPA, o la limitazione della potenza complessiva delle singole stazioni radio base in contrasto con il parere favorevole dell’ARPA sul rispetto dei limiti di campo elettromagnetico;</h:div><h:div>(k)	nello specifico, il regolamento comunale e le direttive regionali contenute nella DGR 11 dicembre 2001 n. 7/7351, fissando il limite di 1.000 Watt in tutta l’Area 1, che copre l’intero centro abitato (v. doc. 8 del Comune), presentano un triplice ordine di criticità, in quanto non si limitano a proteggere particolari siti sensibili, invadono la competenza dello Stato sui limiti di emissione, e ostacolano senza necessità, e in contrasto con il parere dell’ARPA, lo sviluppo delle reti di telecomunicazione; </h:div><h:div>(l)	in relazione a questi profili, pertanto, le disposizioni del regolamento comunale e quelle della DGR 11 dicembre 2001 n. 7/7351, che hanno a loro volta valore di regolamento, devono essere disapplicate. Per quanto riguarda la mancata estensione del giudizio alla Regione, si osserva che la disapplicazione di una norma di regolamento non richiede il contraddittorio con l’ente che ha adottato il regolamento stesso, trattandosi di un’operazione interpretativa sulle fonti del diritto, come tale svolta d’ufficio dal giudice. </h:div><h:div>9.	In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento di inibizione della SCIA, sul presupposto della disapplicazione della disciplina regionale e comunale, come sopra precisato. </h:div><h:div>10.	Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo. </h:div><h:div>11.	Il contributo unificato è a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 13 comma 6-<corsivo>bis</corsivo>.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</h:div><h:div>definitivamente pronunciando:</h:div><h:div>(a)	accoglie il ricorso, come precisato in motivazione;</h:div><h:div>(b)	condanna il Comune a versare alla ricorrente, a titolo di spese di giudizio, l’importo di € 2.000, oltre agli oneri di legge;</h:div><h:div>(c)	pone il contributo unificato a carico del Comune. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 comma 2 del DL 137/2020, nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="30/06/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Colombo Maria Grazia</h:div><h:div>Mauro Pedron</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>