<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200073720211022122311971" descrizione="" gruppo="20200073720211022122311971" modifica="10/22/2021 12:25:59 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00737"/><fascicolo anno="2021" n="00892"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200073720211022122311971.xml</file><wordfile>20200073720211022122311971.docm</wordfile><ricorso NRG="202000737">202000737\202000737.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Brescia\Sezione 2\2020\202000737\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>bernardo massari</firma><data>22/10/2021 12:25:59</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>bernardo massari</firma><data>22/10/2021 12:25:59</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/10/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Mauro Pedron,	Consigliere</h:div><h:div>Mara Bertagnolli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione,</h:div><h:div>- del provvedimento prot. n. 5484 cat. 6/3 del 30 ottobre 2020 inviato a mezzo posta ordinaria in pari data (doc. n. 1), avente ad oggetto “Avvio del procedimento prot. n. 3514 del 15/07/2020. Determinazioni a seguito delle controdeduzioni depositate”, mediante il quale si è intimato alla ricorrente a provvedere “… entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente” alla “completa eliminazione di qualsivoglia struttura presente (baracche di cantiere/capanni in lamiera)” sull'area di proprietà sita in Castel Rozzone all'incrocio tra le Vie San Carlo e Nazioni Unite, nonché al “riordino dell'area interessata dal procedimento” ed a “sanare le difformità riscontrate tra lo stato dell'arte e lo stato autorizzato, per quanto concerne la recinzione …”;</h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinati, conseguenti e/o comunque connessi al suddetto provvedimento, anche ove allo stato non conosciuti e nei confronti dei quali si spiega, sin d'ora, riserva di motivi aggiunti, ivi compresi, ove occorra: la “comunicazione sopralluogo” prot. n. 2806 del 9 giugno 2020, il verbale prot. n. 3120 del 24 giugno 2020 del sopralluogo effettuato il 12 giugno 2020 e la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 3514 del 15 luglio 2020 (doc. n. 2).</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 737 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Sofia Locatelli, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Manganiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Castel Rozzone, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castel Rozzone;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Espone la ricorrente di essere proprietaria, per acquisto fattone con atto notarile in data 18 luglio 2017, di un appezzamento di terreno di circa 2.000 mq. sito in Comune di Castel Rozzone (BG), tra la Via San Carlo e la Via Nazioni Unite, catastalmente contraddistinto al foglio 9, mappale 1101, già mappale 122/a.</h:div><h:div>Una porzione di tale area di circa 740 mq., oggetto dei provvedimenti in questa sede impugnati, è stata interessata da vincoli preordinati all’esproprio, più volte reiterati, e ora decaduti, circostanza dalla quale la ricorrente fa discendere che l’area sarebbe sottoposta alla disciplina delle cosiddette “zone bianche”.</h:div><h:div>Secondo la narrazione della ricorrente, l’area in parola è stata utilizzata dal dante causa della ricorrente quale spazio adibito ad usi accessori per il deposito di materiali e macchinari edilizi. Tale area era stata, peraltro, anche recintata e pavimentata.</h:div><h:div>Il precedente proprietario, infatti, dopo aver ottenuto nell’anno 1988 un titolo per lo sbancamento del terreno e per la sistemazione con ghiaia dell’area, nell’anno 1991, aveva segnalato che l’area veniva utilizzata per il deposito all’aperto di materiali e macchinari edilizi e che la pavimentazione sarebbe stata realizzata “<corsivo>di touvenant o in calcestruzzo</corsivo>”. Nell’anno 1996 veniva poi ottenuta una autorizzazione per la sostituzione della recinzione in precedenza installata ulteriormente precisata nell’anno 2001.</h:div><h:div>All’esito di un sopralluogo effettuato in data 12 giugno 2020, l’Amministrazione comunale con atto del 15 luglio 2020 dava comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato alla “remissione in pristino dell’area” medesima avendo rinvenuto l’esistenza di opere eseguite in assenza di titolo.</h:div><h:div>La ricorrente faceva pervenire rituali osservazioni, ma con decreto del 30 ottobre 2020, il Comune di Castel Rozzone, dopo aver confermato la decadenza del citato vincolo espropriativo ordinava alla ricorrente di procedere alla “<corsivo>completa eliminazione di qualsivoglia struttura presente (baracche di cantiere/capanni in lamiera)</corsivo>” sull’area di proprietà, al “<corsivo>riordino dell’area interessata dal procedimento</corsivo>” e, con riferimento alla recinzione, a “<corsivo>sanare le difformità riscontrate tra lo stato dell’arte e lo stato autorizzato …</corsivo>”, assegnando il termine di 30 giorni dal ricevimento del medesimo provvedimento per provvedere a quanto intimato.</h:div><h:div>Avverso tale atto insorgeva la sig.ra Locatelli chiedendone l’annullamento, previa sospensione, e deducendo:</h:div><h:div>1.Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione; 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, del difetto della motivazione e del travisamento dei fatti. Illogicità. Sviamento.</h:div><h:div>2.Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della Costituzione; degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990; dell’art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187; dell’art. 9 del D.P.R. n. 327/2001; dell’art. 4 della legge n. 10/1977; dell’art.  9 della legge regionale n. 12/2005; degli artt. 9, 9-bis, 27 e 31 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere sotto il profilo della erroneità della motivazione, travisamento dei fatti. Difetto dei presupposti e Sviamento.</h:div><h:div>3.  Violazione e falsa applicazione dell’art.  2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187; dell’art. 4 della legge n. 10/1977; dell’art. 7 del decreto legge n. 9/1982; degli artt. 2, 3, 6, 9, 9-bis, 27 e 31 del D.P.R. n. 380/2001, 9 del D.P.R. n. 327/2001 e 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 18 del Piano delle Regole del P.G.T. comunale. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, del difetto della motivazione e del travisamento dei fatti. Difetto dei presupposti.</h:div><h:div>L’amministrazione intimata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 10 del 15 gennaio 2021 veniva respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 972/2021 accoglieva la domanda cautelare esclusivamente sotto il profilo del <corsivo>periculum in mora</corsivo>.</h:div><h:div>Nella pubblica udienza del 20 ottobre 2021 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.</h:div><h:div>Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione in tema di buon andamento della P.A. e tutela del diritto di proprietà assumendo che la reiterazione, senza indennizzo, dei vincoli preordinati all’esproprio avrebbe comportato il sostanziale svuotamento del diritto dominicale, imponendo all’amministrazione un rigoroso onere motivazionale e una valutazione delle ragioni d’interesse pubblico concrete ed attuali al ripristino, tenuto conto anche dei titoli edilizi rilasciati in passato al precedente proprietario.</h:div><h:div>Inoltre, l’ordine di procedere al “riordino dell’area” comporterebbe l’esercizio di un insussistente potere e/o diritto sull’area stessa, oramai non più assoggettata, dopo più di trent’anni, ad alcun vincolo espropriativo.</h:div><h:div>La tesi è destituita di fondamento.</h:div><h:div>In primo luogo è del tutto evidente l’inconferenza dell’argomentazione volta a contestare l’inesistenza del potere dell’amministrazione una volta che il vincolo preordinato all’esproprio sia decaduto.</h:div><h:div>Non è, infatti, di questo che si controverte, bensì di una attività edilizia posta in essere in assenza o difformità di titoli edilizi legittimi.</h:div><h:div>Quanto al preteso articolato onere motivazionale che incomberebbe sull’amministrazione è sufficiente rilevare che, per pacifica giurisprudenza, il provvedimento demolitorio è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività. L'ordinanza di demolizione, infatti, non necessita di specifica motivazione sull'interesse pubblico, né una valutazione in ordine alla conformità o meno delle opere abusive agli strumenti urbanistici, posto che, una volta accertata l'esecuzione di interventi privi del permesso di costruire, ne deve essere disposta la demolizione indipendentemente dalla verifica della loro eventuale conformità allo strumento urbanistico e della loro ipotetica sanabilità (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. St., sez. VI, 28 settembre 2020 n. 5669; T.A.R. Lazio, sez. II, 10/05/2021, n.5404; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 03/06/2021, n. 3702). </h:div><h:div>Superata si palesa poi la questione relativa alla parte di provvedimento in cui si affermerebbe che l’occupazione della sede viaria avrebbe interessato il mappale di proprietà della ricorrente dal momento che, attraverso successivi accertamenti, il Comune non ha dato seguito a tale profilo, prospettato solo al momento della comunicazione di avvio del procedimento.</h:div><h:div>Deduce ancora la ricorrente che non avrebbe fondamento la richiesta dell’amministrazione di procedere alla sanatoria di asserite difformità relative alla recinzione, atteso che la posa di una recinzione è diretta a far valere lo <corsivo>ius excludendi alios</corsivo>, che costituisce il contenuto tipico del diritto dominicale, non essendo necessario munirsi di un titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di recinzioni senza opere murarie, come nella specie.</h:div><h:div>La tesi non persuade.</h:div><h:div>Invero, la realizzazione di una recinzione non richiede un idoneo titolo edilizio solo laddove si tratti di una trasformazione che, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell'intervento, non comporti un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, con la conseguenza che la distinzione tra esercizio dello <corsivo>ius aedificandi</corsivo> e dello <corsivo>ius excludendi alios</corsivo> ex art. 831 c.c. va rintracciata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto (Cons. Stato Sez. VI, 03/08/2020, n. 4900).</h:div><h:div>Qualora la recinzione si sostanzi nell'apposizione di reti e paletti infissi al terreno, o si avvalga di altri materiali leggeri pur non essendo necessario il permesso di costruire è d’uopo che l’interessato si munisca di una specifica autorizzazione da parte del Comune (T.A.R. Campania, Napoli Sez. VIII, 18/08/2020, n. 3607, T.A.R. Abruzzo Pescara, 21/01/2020, n. 29).</h:div><h:div>Nel caso di specie è rinvenibile, in data 27 luglio 1991 solo il rilascio di un’autorizzazione edilizia “<corsivo>necessaria alla realizzazione di una recinzione provvisoria da costruire sul mappale n. 122/a, area vincolata ad attrezzature pubbliche, parcheggio ed attualmente usata come deposito all’aperto di materiali e macchinari edilizi</corsivo>”, corredata dalla precisazione che ”<corsivo>Dato il carattere provvisorio della recinzione, il sottoscritto</corsivo> [ovvero il dante causa della ricorrente] <corsivo>si impegna a rimuoverla su semplice richiesta dell’Amministrazione comunale</corsivo>”.</h:div><h:div>Nell’anno 1996 la predetta autorizzazione veniva integrata con l’assenso alla la sostituzione della recinzione in precedenza installata rimanendo fermo il carattere precario dell’opera.</h:div><h:div>E’ infondato anche il secondo motivo con cui si lamenta l’esiguità del termine – 30 giorni - assegnato alla ricorrente per provvedere alla rimessione in pristino.</h:div><h:div>Invero l’apposizione di un termine non conforme alla legge o comunque ritenuto non congruo non inficia la legittimità del provvedimento rilevando solo in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione ai fini dell’acquisizione gratuita del sedime su cui sorge l’opera abusiva (Cons. Stato Sez. VI, 10/06/2021, n. 4469).</h:div><h:div>Deduce infine la ricorrente che giacché le opere contestate si collocherebbero in una cosiddetta “zona bianca”, sarebbe consentiti espressamente interventi a destinazione produttiva una volta decaduti i vincoli preordinati all’esproprio e dunque sarebbe necessaria specifica valutazione delle ragioni d’interesse pubblico concrete ed attuali al ripristino imposto.</h:div><h:div>L’assunto appare intrinsecamente contraddittorio dal momento che se non fosse necessario alcun titolo edilizio nemmeno si porrebbe il problema di motivare in merito alle ragioni d’interesse pubblico concrete ed attuali al ripristino imposto.</h:div><h:div>In ogni caso, fermo restando che non risulta il rilascio di titoli edilizi per la realizzazione di baracche, capanni o tettoie, come presenti sull’area, l'applicazione della disciplina delle "zone bianche" se può consentire l'utilizzabilità economica del fondo, in primo luogo a fini agricoli, non comporta che l’edificazione possa avvenire senza titolo (Cass. civ. Sez. V, 12/05/2010, n. 11433).</h:div><h:div>D’altro canto l'applicabilità del regime previsto dall'art. 4, ultimo comma, legge 28 gennaio 1977, n. 10 per le c.d. zone bianche (cioè quelle aree prive di destinazione urbanistica) postula l'inesistenza di un regime pianificatorio idoneo a consentire l'esame e la definizione delle istanze intese ad ottenere il rilascio di concessioni edilizie e serve solo ad offrire parametri edilizi alla cui stregua verificare l'assentibilità di interventi costruttivi in zone prive della necessaria disciplina urbanistica ed edilizia (Cons. Stato Sez. IV, 09/08/2005, n. 4232).</h:div><h:div>E ciò fermo restando che all’interno del perimetro del centro abitato non è possibile e legittima alcuna costruzione, in assenza di titolo, ma sono ammessi solo interventi manutentivi.</h:div><h:div>Quanto alla pavimentazione la difesa del Comune evidenzia condivisibilmente che non è mai stata presentata da alcuno un’istanza volta a conseguire il diritto di pavimentare l’area, non rilevando a tal fine che, in sede di richiesta di rilascio di autorizzazione per la recinzione, il precedente proprietario abbia affermato che l’area è “attualmente utilizzata come deposito all’aperto di materiali e macchinati edilizi”.</h:div><h:div>Peraltro non può non rilevarsi che l’art. 6, comma 1, lett. e-ter del DPR n. 380/01, invocato dalla ricorrente, presuppone la conformità dell’intervento allo strumento urbanistico, tenuto anche conto che nella fattispecie il piazzale è destinato all’esercizio di una attività commerciale e integra una trasformazione edilizia che determina un nuovo assetto urbanistico per il quale si rende necessario il rilascio di un’autorizzazione (Cons. Stato, sez. VI, 03.07.18, n. 4066).</h:div><h:div>Da ultimo vale osservare che il carattere precario di un manufatto, come rivendicato dalla deducente, va valutato avendo riguardo all'uso cui lo stesso è destinato; se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti deve escludersi la natura precaria dell'opera (giurisprudenza costante; tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 19.03.20, n. 1951). </h:div><h:div>Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso per infondatezza.</h:div><h:div>Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/10/2021"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Colombo Maria Grazia</h:div><h:div>Bernardo Massari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>