<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200062420210406124440721" descrizione="" gruppo="20200062420210406124440721" modifica="4/6/2021 12:51:52 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00624"/><fascicolo anno="2021" n="00324"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200062420210406124440721.xml</file><wordfile>20200062420210406124440721.docm</wordfile><ricorso NRG="202000624">202000624\202000624.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Brescia\Sezione 2\2020\202000624\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>bernardo massari</firma><data>06/04/2021 12:51:52</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>bernardo massari</firma><data>06/04/2021 12:51:52</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/04/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Mauro Pedron,	Consigliere</h:div><h:div>Mara Bertagnolli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>in parte qua</h:div><h:div>- delle graduatorie definitive provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Bergamo</h:div><h:div>pubblicate in data 01/09/2020 in uno con il provvedimento n. 7019 del 01/09/2020 a mezzo del</h:div><h:div>quale ne è stata disposta la pubblicazione, nella parte in cui non risulta calcolato il punteggio per il</h:div><h:div>servizio svolto dal ricorrente Signorelli Luca;</h:div><h:div>- delle graduatorie definitive provinciali per le supplenze per la provincia di Bergamo rettificate</h:div><h:div>pubblicate in data 04/09/2020 in uno con il provvedimento n. 7239 del 03/09/2020 a mezzo del</h:div><h:div>quale ne è stata disposta la pubblicazione in sostituzione del provvedimento 7019 del 01/09/2020,nella parte in cui non risulta calcolato il punteggio per il servizio svolto dal ricorrente Signorelli Luca;</h:div><h:div>- delle graduatorie definitive provinciali per le supplenze per la provincia di Bergamo rettificate pubblicate in data 08/09/2020 in uno con il provvedimento n. 7769 del 08/09/2020 a mezzo del quale ne è stata disposta la pubblicazione in sostituzione del provvedimento n. 7239 del</h:div><h:div>01/09/2020, nella parte in cui non risulta calcolato il punteggio per il servizio svolto dal ricorrente</h:div><h:div>Signorelli Luca;</h:div><h:div>- nei limiti dell'interesse, di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo</h:div><h:div>con condanna</h:div><h:div>dell'amministrazione resistente a provvedere alla rettifica del punteggio attribuito al sig. Signorelli</h:div><h:div>nelle graduatorie provinciali per le supplenze di interesse per la provincia di Bergamo.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 624 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Luca Signorelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Cacciatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regione Lombardia - Ambito Territoriale per la Provincia di Bergamo, ciascuno in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Brescia, via S. Caterina, 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Giorgio Belotti non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia - Ambito Territoriale per la Provincia di Bergamo;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Dato atto che la controversia è stata trattenuta in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 del d.l. 137/2020 e dell’art. 4 del d.l. 28/2020, ivi richiamato;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2021 il dott. Bernardo Massari;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorrente ha impugnato le graduatorie definitive provinciali per le supplenze (GPS) in epigrafe precisate, nella parte in cui al medesimo non risulta attribuito il punteggio asseritamente spettante, con la condanna dell’amministrazione resistente a provvedere alla rettifica. </h:div><h:div>Il ricorrente, premesso di essere docente precario nella scuola secondaria di II grado, espone di avere prestato diversi anni servizio nella scuola pubblica per la classe di concorso A020 - Discipline meccaniche e tecnologia (attuale classe di concorso A042).</h:div><h:div>Riferisce di avere presentato domanda di inserimento nella seconda fascia delle suindicate graduatorie per la scuola secondaria di II grado indicando, quale titolo di accesso, il precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto del personale docente e chiedendo l’inserimento per le seguenti classi di concorso: A032- Scienze della geologia e mineralogia; A033- Scienze e tecnologie aeronautiche; A036- Scienze e tecnologie della logistica; A037- Scienze e tecnologie delle costruzioni; A038- Scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche; A042- Scienze e tecnologie meccaniche; A043- Sciente e tecnologie nautiche; A047- Scienze matematiche applicate; A060- Tecnologia nella scuola secondaria di I grado; A062- Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali.</h:div><h:div>Con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’USP di Bergamo delle GPS per la provincia di Bergamo, il ricorrente si avvedeva che il punteggio spettante non era stato correttamente computato, essendo stato riconosciuto solo quello relativo ai titoli culturali, mentre era stato del tutto omesso il punteggio relativo ai titoli di servizio.</h:div><h:div>Tanto, ad avviso del ricorrente, a causa di una anomalia del sistema informatico che, tuttavia, nonostante le sollecitazioni a provvedere alla correzione in autotutela, non veniva emendata.</h:div><h:div>Conseguentemente il sig. Signorelli proponeva ricorso per l’annullamento <corsivo>in parte qua</corsivo> delle graduatorie in discorso, deducendo:</h:div><h:div>- Violazione e falsa applicazione dell’O.M. 60 del 10/07/2020. Eccesso di potere. Illegittimità irragionevolezza dell’azione amministrativa; ingiustizia manifesta. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione dei principi di correttezza e di buona amministrazione.</h:div><h:div>Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata instando per la reiezione del gravame.</h:div><h:div>Dopo l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, autorizzata nelle forme stabilite con decreto presidenziale n. 219 dell’11 novembre 2020, il ricorso veniva trattenuto per la decisione nell’udienza pubblica dell’1 aprile 2021.</h:div><h:div><corsivo>In limine litis</corsivo> occorre scrutinare la questione della sussistenza, nella fattispecie, della giurisdizione del giudice amministrativo.</h:div><h:div>Il Collegio osserva che della problematica è consapevole la stessa parte ricorrente che ne ha fatto oggetto di deduzione, sia nelle premesse del ricorso che nelle note d’udienza depositate il 16 marzo 2021. Non appare pertanto necessario sottoporre alla sua attenzione la questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.</h:div><h:div>Si rileva, preliminarmente, che questa Sezione ha di recente più volte ritenuto che la cognizione delle controversie come quella in trattazione spetti al giudice ordinario (T.A.R. Brescia, nn. 898, 900, 902 del 2020).</h:div><h:div>Ad avviso del ricorrente, per contro, sarebbe ravvisabile la giurisdizione di questo giudice trattandosi dell’impugnazione “<corsivo>di atti per i quali sono astrattamente configurabili posizioni di interesse legittimo e che rappresentano la proiezione applicativa di un non corretto esercizio del potere di organizzazione</corsivo>”.</h:div><h:div>A sostegno della tesi viene citato il precedente della sentenza del Consiglio di Stato n. 953/2016 secondo cui le procedure relative alla formazione delle graduatorie rappresentano atti che non possono restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, ex art. 5, comma 2, del D.lgs. 165/2001, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo.</h:div><h:div>La tesi del ricorrente non può, tuttavia, essere condivisa.</h:div><h:div>Il precedente giurisprudenziale citato non appare infatti attagliarsi alla fattispecie all’esame. Nell’occasione, il ricorso aveva ad oggetto anche l’impugnazione del presupposto “<corsivo>decreto ministeriale n. 235/2014, cioè l’atto generale di organizzazione, contestando i criteri generali ed astratti predisposti dall’amministrazione per la formazione e l’aggiornamento delle graduatorie; materia in relazione alla quale è pacifica la giurisdizione del giudice amministrativo</corsivo>”.</h:div><h:div>L’impugnazione concerneva anche “<corsivo>le graduatorie definitive</corsivo> [ad esaurimento], <corsivo>nella parte in cui i ricorrenti non sono stati in esse inseriti</corsivo>” e, prosegue il Collegio giudicante, <corsivo>“… le stesse sono state gravate nel medesimo giudizio con atto di motivi aggiunti e che, in disparte il dato della collocazione dell’impugnativa nel medesimo ambito processuale, la loro contestazione viene effettuata con esclusivo riferimento al fatto che esse costituiscono conseguenza della illegittima regolazione generale operata dall’amministrazione, già prospettata in sede di ricorso originario attraverso l’impugnativa, in via principale, del citato decreto ministeriale</corsivo>”.</h:div><h:div>Pare del tutto evidente che la fattispecie all’esame concerne un problematica del tutto differente.</h:div><h:div>Non viene infatti contestato alcun atto generale dell’amministrazione scolastica, ma solo una graduatoria provinciale in ordine alla quale non viene in rilievo alcun criterio discrezionale di valutazione (né è prevista la costituzione di una commissione giudicatrice), ma solo il riscontro oggettivo e automatico del possesso di alcuni titoli necessari ai fini della determinazione del punteggio da assegnare ai candidati dei quali viene verificata la mera sussistenza, con l’attribuzione di un punteggio già predeterminato, dunque, atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo, poiché le pretesa consiste solo nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, dunque, di gestione della graduatoria.</h:div><h:div>Diversa, come si è detto, è la fattispecie quando oggetto del giudizio sia la regolamentazione stessa della graduatoria, in quanto in tal caso è contestata la legittimità della regolamentazione con disposizioni generali al fine di ottenere l’annullamento di tale regolamentazione.</h:div><h:div>In proposito il Consiglio di Stato, in adesione a quanto statuito dalle Sezioni Unite, ha precisato che<corsivo> "al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”</corsivo> (Cons. Stato, sez. VI, 23 dicembre 2019, <corsivo>n. 8683;</corsivo> Cass., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123, nello stesso senso in fattispecie del tutto sovrapponibile, Cons. Stato, sez. VI 9 marzo 2021, n. 2007<corsivo>).</corsivo></h:div><h:div>Né, del resto, l’indicazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui "<corsivo>Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni</corsivo>”, può condurre a diversa conclusione, essendo evidente che la giurisdizione non può essere individuata sulla scorta della previsione in un atto amministrativo.</h:div><h:div>Segue da quanto esposto che il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, ex art. 11, co. 2, c.p.a.</h:div><h:div>Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto dell’errata indicazione in punto di giurisdizione contenuta nell’atto impugnato.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ex art. 11, co. 2, c.p.a.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in video conferenza da remoto nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="01/04/2021"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Colombo Maria Grazia</h:div><h:div>Bernardo Massari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>