<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200055420210616210841613" descrizione="" gruppo="20200055420210616210841613" modifica="6/21/2021 10:46:00 AM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00554"/><fascicolo anno="2021" n="00581"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200055420210616210841613.xml</file><wordfile>20200055420210616210841613.docm</wordfile><ricorso NRG="202000554">202000554\202000554.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Brescia\Sezione 2\2020\202000554\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>bernardo massari</firma><data>21/06/2021 10:46:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>bernardo massari</firma><data>21/06/2021 10:46:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/06/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Mauro Pedron,	Consigliere</h:div><h:div>Mara Bertagnolli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione,</h:div><h:div>del provvedimento di ingiunzione a demolire P.G. 31202-2020 in data 10 febbraio 2020 emesso dal Comune di Brescia nei confronti del sig. Cataldo Francesco, del quale si è avuta conoscenza in data 8 luglio 2020; di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 554 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Anna Maria Voltolini, rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Barila', Enrico Bertoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Brescia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Moniga, Andrea Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Francesco Cataldo non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Brescia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2021 il dott. Bernardo Massari;</h:div><h:div>Dato atto che la controversia è stata trattenuta in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 del d.l. 137/2020 e dell’art. 4 del d.l. 28/2020, ivi richiamato;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Riferisce la ricorrente di aver alienato, con atto del 14 dicembre 2006, al sig. Francesco Cataldo l’unità immobiliare sita in Brescia, Vicolo del Moro n. 15 di cui al foglio 2, mapp. 2174, sub 18.</h:div><h:div>Tra la sig.ra Voltolini ed il sig. Cataldo pende, avanti il Tribunale di Brescia, il giudizio civile volto a sentire dichiarare, su domanda di quest’ultimo, la nullità o l’annullabilità della compravendita, in quanto uno dei vani facenti parte dell’unità immobiliare ceduta sarebbe stato realizzato senza titolo edilizio.</h:div><h:div>L’immobile in parola è altresì oggetto di pignoramento (con procedura pendente avanti al Tribunale di Brescia) per la soddisfazione di un credito derivante da condanna definitiva del sig. Cataldo al rimborso di spese processuali e risarcimento danni per la demolizione di parte di unità limitrofa di proprietà della medesima sig.ra Voltolini. </h:div><h:div>Nel giudizio civile è stata disposta una CTU, già esperita, dalla quale è emerso, sulla base di fotografie e documenti, che il vano in oggetto sarebbe stato realizzato presumibilmente dopo il 13/07/1957 ed entro l’aprile del 1959. La circostanza rivestirebbe secondo la ricorrente valore decisivo (e non solo nella controversia civile) in quanto “<corsivo>fino all’entrata in vigore del P.R.G. del 1961 cd. PIANO MORINI, l’Amministrazione Pubblica concedeva la sanatoria di immobili realizzati in assenza o in difformità delle autorizzazioni edilizie</corsivo>”.</h:div><h:div>Evidenzia, ancora, la ricorrente che l’amministrazione comunale negli anni abbia assentito vari interventi sull’immobile in questione, in parte richiesti con DIA dal controinteressato (per sistemazione interna e per sistemazione interna e creazione nuovo soppalco e per variante in corso d’opera) senza alcuna contestazione in merito alla regolarità edilizia dell’unità immobiliare.</h:div><h:div>Da ultimo la ricorrente apprendeva, nel corso del giudizio civile di cui si è fatto cenno, che il Comune di Brescia, aveva avviato un procedimento volto alla demolizione del vano contestato. L’occasione era stata determinata dalla presentazione, da parte del tecnico del sig. Cataldo, di un permesso di costruire in sanatoria in data 15.1.2019, con cui si dichiarava come non assentito l’aumento volumetrico e richiesta una tardiva sanatoria.</h:div><h:div>La sig.ra Voltolini ha prodotto una memoria al Comune in data 10 marzo 2020 volta a richiedere copia dei provvedimenti e a evidenziare le ragioni per le quali non avrebbe dovuto farsi luogo ad alcuna demolizione di parte dell’immobile venduto al sig. Cataldo.</h:div><h:div>Successivamente, a seguito di formale richiesta di accesso agli atti, la ricorrente acquisiva conoscenza del provvedimento in epigrafe con cui il Comune di Brescia ingiungeva al sig. Cataldo la demolizione del vano di cui si discute.</h:div><h:div>Avverso tale atto la sig.ra Voltolini proponeva ricorso chiedendone l’annullamento, previa sospensione, e deducendo:</h:div><h:div>- Eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria. Violazione art. 32 l. n. 1150/1942 e falsa applicazione art. 31 DPR n. 380/2001; Violazione art. 3 l. n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione.</h:div><h:div>Si costituiva in resistenza il Comune intimato instando per la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 349 del 19 novembre 2020 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.</h:div><h:div>Nella pubblica udienza del 10 giugno 2021 il ricorso veniva trattenuto in decisione.</h:div><h:div>Va premesso che il sig. Cataldo non ha presentato osservazioni alla comunicazione di avvio del procedimento per la rimozione dell’abuso, né ha impugnato il provvedimento conclusivo e così pure il presupposto atto di diniego della sanatoria.</h:div><h:div>Ancora in via preliminare, si rileva che la difesa del Comune ha contestato il difetto di legittimazione a impugnare l’ordine di demolizione in quanto emesso nei confronti di un edificio di proprietà altrui, oltre che l’irricevibilità del ricorso per tardività.</h:div><h:div>E’ indubbio che la ricorrente abbia un interesse mediato e riflesso alla contestazione dell'ordine di demolizione posizione che, secondo la giurisprudenza, non può legittimare la proposta impugnazione.</h:div><h:div>Il Collegio che pure, nella fase cautelare del giudizio, aveva avanzato dubbi sulla posizione di parte ricorrente e sulla predetta eccezione, ritiene di poterne prescindere in quanto il ricorso è infondato nel merito.</h:div><h:div>Lamenta la ricorrente che, non attribuendo alcun rilievo all’epoca di commissione dell’abuso (risalente, secondo detta prospettazione, presumibilmente al periodo 1957-1959) il Comune sarebbe incorso nella violazione dell’art. 32 l. n. 1150/1942, norma che assegnava all’ordine di demolizione carattere discrezionale, con la conseguenza che il provvedimento avrebbe dovuto essere sorretto da una adeguata motivazione in ordine alla scelta di procedere alla riduzione in pristino.</h:div><h:div>La tesi non può essere condivisa.</h:div><h:div>Si osserva in proposito che, in primo luogo, la ricorrente dà per scontata (l’epoca di commissione dell’abuso) una circostanza che non è provata, sussistendo al più un principio di prova consistito nella relazione del CTU del processo civile il quale peraltro non giunge ad univoche conclusioni sul punto.</h:div><h:div>Si è peraltro osservato che l'art. 2 della l. n. 47 del 1985 stabilisce che “<corsivo>le disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui all'art. 32, l. 17 agosto 1942, n. 1150, ed agli art. 15 e 17, l. 28 gennaio 1977 n. 10</corsivo>” rendendo chiaro l'intento di estenderne l'applicazione anche agli abusi eseguiti nel vigore delle leggi n.1150 del 1942 e 10 del 1977, senza che ciò trovi ostacolo nel principio di irretroattività della legge, che è inderogabile soltanto in materia di sanzioni penali (T.A.R., Liguria, sez. I, 18/05/2012, n. 705).</h:div><h:div>Conclusione che, del resto, si pone si allinea alla consolidata tesi della natura permanente dell’illecito costituito dalla realizzazione di interventi edilizi senza titolo o in difformità dello stesso.</h:div><h:div>In continuità con detta linea interpretativa si pone il Supremo Consesso amministrativo secondo cui,  relativamente all'applicazione delle sanzioni urbanistiche di cui alla l. 28 gennaio 1977 n. 10, è superfluo l'accertamento della data in cui l'illecito edilizio si è verificato in quanto, anche laddove quest'ultimo sia avvenuto prima dell'entrata in vigore di detta legge, il relativo provvedimento resta pur sempre legittimo sia perché ha il medesimo contenuto della diffida a demolire ex art. 32, l. 17 agosto 1942 n. 1150, sia perché, alla stregua di tale norma, le modificazioni apportate alla licenza edilizia costituiscono fattispecie sicuramente sanzionabili (Consiglio di Stato, sez. V, 30/08/2013, n. 4331; nello stesso senso, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 09/06/2004 n. 3540).</h:div><h:div>D’altro canto una differente opzione ermeneutica si porrebbe in contrasto con l’arresto dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato secondo cui il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e non assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso, neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino (Consiglio di Stato ad. plen., 17/10/2017, n. 9).</h:div><h:div>Interpretazione che, per altro verso, è coerente con la natura non solo sanzionatoria, ma prevalentemente ripristinatoria dell’ordine di demolizione (<corsivo>ex multis</corsivo>, T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 09/12/2020, n. 5940; T.A.R. Emilia Romagna, Parma 26/03/2019, n. 72).</h:div><h:div>Questo Tribunale ha invero già avuto modo di rilevare che la demolizione ha natura ripristinatoria e mira a colpire una situazione di fatto obiettivamente antigiuridica, cioè la realizzazione di opere edilizie in contrasto con la disciplina urbanistica, ed ha l'obiettivo di ripristinare l'ordine urbanistico violato, attraverso appunto la demolizione dell'opera stessa; la sanzione demolitoria può essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario del bene anche se diverso dal responsabile dell'abuso e anche se estraneo alla commissione dell'abuso (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 24/03/2020, n. 241; conforme, T.A.R. Toscana, sez. III, 03/04/2015, n.548)</h:div><h:div>Di qui l’irrilevanza non solo della personale responsabilità del soggetto intimato, ma anche del tempo in cui fu commesso l’abuso, nonché l’assenza di contrasto (eccepito dalla ricorrente) dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 CEDU (Cass. civ., sez. III , 17/01/2020 , n. 844).</h:div><h:div>Vale osservare, inoltre, a prescindere dall’omessa impugnazione del diniego di sanatoria, che l’abuso di cui si controverte non potrebbe essere sanato per un duplice ordine di considerazioni evidenziate dalla difesa del Comune.</h:div><h:div>Innanzitutto perché l’ampliamento volumetrico si pone in contrasto con l’art. 73 delle NTA del PGT, in secondo luogo giacché la nuova costruzione, realizzata su una superficie in precedenza a terrazza o solaio di copertura del fabbricato sottostante, si pone in violazione delle distanze tra fabbricati fissate dal D.M. n. 1444/1968 le quali, come è noto, hanno natura pubblicistica e inderogabile, in quanto dirette, più che alla tutela di interessi privati, a quella di interessi generali in materia urbanistica (tra le tante, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 17 febbraio 2020, n.134).</h:div><h:div>Si è in proposito affermato che la disposizione contenuta nell'art. 9 del d. min. n. 1444 del 1968 sulla distanza di dieci metri che deve sussistere tra edifici antistanti ha carattere inderogabile, poiché si tratta di norma imperativa, la quale predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza; tali distanze sono coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal codice civile (Consiglio di Stato, sez. VI, 10/06/2020, n. 3710).</h:div><h:div>Le argomentazioni sopra rassegnate conducono, in conclusione, al rigetto del ricorso, potendo peraltro compensarsi le spese di lite in considerazione della particolarità della vicenda.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in video conferenza da remoto nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/06/2021"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Colombo Maria Grazia</h:div><h:div>Bernardo Massari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>