<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200038720240109153541411" id="20200038720240109153541411" modello="3" modifica="09/01/2024 16:51:53" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00387"/><fascicolo anno="2024" n="00011"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200038720240109153541411.xml</file><wordfile>20200038720240109153541411.docm</wordfile><ricorso NRG="202000387">202000387\202000387.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\786 Bernardo Massari\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Pietro Buzano</firma><data>09/01/2024 16:51:53</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/01/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Presidente</h:div><h:div>Mauro Pedron,	Consigliere</h:div><h:div>Pietro Buzano,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento del -OMISSIS-, con il quale il Comune di -OMISSIS- ha rilevato che l'opera oggetto della s.c.i.a. non onerosa presentata dalla ricorrente il -OMISSIS- (piscina al servizio di residenza privata) è assoggettata a permesso di costruire o a s.c.i.a. sostitutiva del permesso di costruire e ha ordinato di non effettuare l'intervento segnalato.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 387 del 2020, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Barilà e Gianfranco Zanetti, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La sig.ra-OMISSIS-ha presentato al Comune di -OMISSIS- una segnalazione certificata di inizio attività, protocollata dall’ente in data -OMISSIS-, per la realizzazione di una piscina interrata (con volumetria lorda pari a 123,28 mc e con una superficie lorda pari a 68,49 mq) al servizio della propria abitazione unifamiliare.</h:div><h:div>Con provvedimento prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS- il Comune di -OMISSIS- – rilevato che “<corsivo>La costruzione di nuova piscina interrata al servizio della residenza privata costituisce opera di nuova costruzione e non di ristrutturazione, ancorché riferita a pertinenza, accessorio, o qualsivoglia definizione del nuovo manufatto interrato venga utilizzata dal Segnalante: per tale motivo è assoggettata a Permesso di Costruire ovvero a SCIA sostitutiva del permesso di Costruire…</corsivo>” – ha ordinato alla sig.ra-OMISSIS-di non effettuare l’intervento segnalato, avvertendo che qualunque opera eseguita sarebbe stata priva di titolo abilitativo.</h:div><h:div>Avverso tale provvedimento, la sig.ra-OMISSIS-ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale chiedendone l’annullamento.</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- depositando memoria e documenti e chiedendo il rigetto del ricorso proposto.</h:div><h:div>In vista dell’udienza pubblica parte ricorrente ha depositato una memoria.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 18 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>La ricorrente, con unico motivo di ricorso, censura il provvedimento impugnato per violazione degli artt. 3, comma 1, lett. e), 17, comma 3, lett. b), D.P.R. n. 380/2001 e 27 l.r. n. 12/2005, in quanto avrebbe erroneamente qualificato l’intervento oggetto di segnalazione quale “nuova costruzione”, soggetta a permesso di costruire o a SCIA ad esso alternativa, e non quale attività edilizia “gratuita” soggetta a semplice SCIA.</h:div><h:div>Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>In primo luogo, parte ricorrente sostiene che la costruzione di una piscina di volume inferiore al 20% dell’edificio principale consisterebbe in un intervento pertinenziale non rientrante tra quelli indicati dall’art. 3, comma 1, lett. e.6), D.P.R. n. 380/2001 (“<corsivo>gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale</corsivo>”), e quindi non qualificabile quale “intervento di nuova costruzione”.</h:div><h:div>La tesi non è condivisibile.</h:div><h:div>Ed invero, in un precedente analogo questa Sezione ha rilevato che “<corsivo>La giurisprudenza nettamente prevalente, che il Collegio condivide, ritiene che la piscina interrata costituisca una nuova costruzione assoggettata al permesso di costruire e non sia qualificabile in termini di pertinenza dell’edificio principale in ragione della significativa trasformazione del territorio giacché “la piscina, in considerazione della sua consistenza modificativa dell'assetto del territorio, rappresenta una nuova costruzione e non può essere ricompresa tra gli interventi di manutenzione straordinaria o minori, di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 380 del 2001” (T.A.R. Piemonte, sez. II, 2/8/2022, n.703; T.A.R. Napoli, sez. VII,16/03/2017, n.1503)</corsivo>” (Tar Lombardia – Brescia, sent. n. 993/2022).</h:div><h:div>In materia, si richiamano altresì i seguenti principi affermati dalla recente giurisprudenza:</h:div><h:div>- “<corsivo>Pure infondata è la terza censura con cui parte ricorrente lamenta che la piscina avrebbe carattere pertinenziale e non richiederebbe il permesso di costruire. E infatti, giova richiamare anche sul punto l’orientamento dominante della giurisprudenza amministrativa secondo cui la realizzazione di una piscina non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, in quanto non è necessariamente complementare all'uso delle abitazioni e non è solo una attrezzatura per lo svago, ma integra gli estremi della nuova costruzione, in quanto dà luogo ad una struttura edilizia che incide invasivamente sul sito di relativa ubicazione, e postula, pertanto, il previo rilascio dell'idoneo titolo ad aedificandum, costituito dal permesso di costruire (TAR Campania, Napoli, sez.III, 7 gennaio 2020, n. 42; TAR Campania, Salerno, sez. II, 18 aprile 2019,n.642) [...] Pertanto, è da escludere che, nella fattispecie, possano trovare applicazione le normative invocate con le censure che prevedono titoli di autoamministrazione (s.c.i.a.) compatibili unicamente con la conservazione delle preesistenze, in funzione della tutela del diritto di proprietà senza alcuna “innovazione” sul territorio e la cui mancanza è sanzionabile solo pecuniariamente. Non appare poi corretta l’affermazione di parte ricorrente secondo cui la realizzazione di una piscina e la sostituzione del suolo agricolo con pavimentazione non immuti lo stato dei luoghi e non abbia impatto paesaggistico, tenuto conto che si tratta di modifiche sostanziali alla configurazione del territorio sul quale tali opere insistono; sotto questo profilo la circostanza che la piscina interrata e la pavimentazione non si sviluppino in verticale, non esclude che esse alterino la consistenza dei suoli e costituiscano interventi edilizi sostanzialmente innovativi e modificativi dell’assetto edilizio del territorio, senza che, come detto, residui alcun margine di ponderazione tra interessi pubblici e privati, come, invece, preteso da parte attrice</corsivo>” (Tar Campania – Napoli, sent. n. 3874/2020);</h:div><h:div>- “<corsivo>6.2. Come è noto, la giurisprudenza amministrativa tende a circoscrivere la nozione di “pertinenza urbanistica”, fornendone una definizione più ristretta rispetto a quella civilistica. […] 6.5. In particolare, è stato condivisibilmente affermato che “le piscine non sono pertinenze in senso urbanistico in quanto comportanti trasformazione durevole del territorio. L’aspetto funzionale relativo all’uso del manufatto è altresì condiviso da altra recente giurisprudenza, secondo cui tutti gli elementi strutturali concorrono al computo di volumetria dei manufatti, siano essi interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell’edificio cui accede. La piscina, infatti, a differenza di altri manufatti, non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, in quanto non è necessariamente complementare all’uso delle abitazioni e non è solo una attrezzatura per lo svago, ma integra gli estremi della nuova costruzione, in quanto dà luogo ad una struttura edilizia che incide invasivamente sul sito di relativa ubicazione e postula, pertanto, il previo rilascio dell’idoneo titolo ad aedificandum, costituito dal permesso di costruire” (T.A.R. Campania, Napoli,sez. III, 09/09/2020, n. 3730; Cons. di Stato, sent. n. 35/2016)” […] 7. Orbene dal momento che la costruzione della piscina, in relazione alla sua consistenza modificativa e trasformativa dell’assetto del territorio (nella specie, trattasi di un’opera interrata, avente una superfice totale di circa 62,50mq.), non può essere ascritta al novero degli “interventi di manutenzione straordinaria” e degli “interventi minori” ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380 del2001, rientrando invece nel novero degli interventi di nuova costruzione, ne deriva che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380cit., per la relativa edificazione è richiesto il permesso di costruire, trattandosi di attività qualificabile come intervento di nuova costruzione, che comporta la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio</corsivo>” (Tar Puglia – Lecce, sent. n. 845/2022).</h:div><h:div>In applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, risulta pertanto corretta la qualificazione da parte dell’Amministrazione comunale dell’intervento oggetto di segnalazione quale “nuova costruzione”.</h:div><h:div>La ricorrente sostiene inoltre che l’esclusione dell’onerosità dell’intervento edilizio in questione dovrebbe desumersi da quanto previsto dall’art. 17, comma 3, lett. b) D.P.R. n. 380/2001, a norma del quale “<corsivo>Il contributo di costruzione non è dovuto: […] b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari</corsivo>”. Secondo la ricorrente, infatti, se la legge, al fine di favorire la piccola proprietà immobiliare, ha escluso in questi casi l’obbligo del pagamento del contributo di costruzione, a maggior ragione dovrebbe esserne esente, a pena di irrazionalità del sistema, la realizzazione di una piscina pertinenziale non eccedente il 20% del volume dell'edificio principale.</h:div><h:div>Anche tale tesi risulta destituita di fondamento.</h:div><h:div>Premesso che l’intervento oggetto di segnalazione, come anche ammesso dalla ricorrente, non può pacificamente qualificarsi né come ristrutturazione né come ampliamento ai sensi della predetta norma (la quale, peraltro, avendo natura eccezionale, non può essere applicata analogicamente), il Collegio ritiene che non sussista la prospettata irrazionalità del sistema paventata da parte ricorrente.</h:div><h:div>Ed invero, secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza, da cui il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, “<corsivo>…l’esenzione dal contributo di costruzione per il caso di interventi di ristrutturazione di edifici unifamiliari entro il limite di ampliamento del 20%, costituisce oggetto di una previsione di carattere eccezionale (applicabile in un ambito di stretta interpretazione ancorato ai parametri predefiniti dal legislatore): la ratio è di natura sociale ed è diretta sostanzialmente ad apprestare uno strumento di tutela e di salvaguardia alla piccola proprietà immobiliare per gli interventi funzionali all’adeguamento dell’immobile alle necessità abitative del nucleo familiare: l’edificio unifamiliare, nell’accezione socio economica assunta dalla norma, coincide in altri termini con la piccola proprietà immobiliare, e soltanto se presenti tali caratteri è meritevole di un trattamento differenziato (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 2/7/2014 n. 1707)</corsivo>” (Tar Lombardia – Brescia, sent. n. 449/2018, cfr. di recente Tar Emilia-Romagna, Bologna, sent. n. 848/2022).</h:div><h:div>Ciò posto, essendo la <corsivo>ratio</corsivo> della citata norma di esclusione dal contributo di costruzione quella di agevolare gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento funzionali all’adeguamento dell’immobile alle necessità abitative del nucleo familiare, non risulta ravvisabile alcuna irragionevolezza nel non contemplare tra le predette ipotesi di esclusione la costruzione di un nuovo manufatto esterno all’abitazione non strettamente connesso alle citate necessità abitative del nucleo familiare. </h:div><h:div>Alla luce di tutte le argomentazioni suesposte, il ricorso risulta infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione dei non univoci orientamenti giurisprudenziali in materia.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/10/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Colombo Maria Grazia</h:div><h:div>Pietro Buzano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>