<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200030720210716184240572" id="20200030720210716184240572" modello="3" modifica="7/16/2021 6:50:03 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00307"/><fascicolo anno="2021" n="00675"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200030720210716184240572.xml</file><wordfile>20200030720210716184240572.docm</wordfile><ricorso NRG="202000307">202000307\202000307.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>alessandra tagliasacchi</firma><data>16/07/2021 18:50:03</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/07/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari</h:div><h:div>- del decreto del Questore di Brescia prot. nr. -OMISSIS- 2020 cont. C – PASI gsal avente data del protocollo informatico del -OMISSIS- 2020 e notificato il -OMISSIS- con il quale al ricorrente è stata sospesa fino alla definizione del procedimento penale la licenza di porto di fucile per uso caccia con la previsione che, qualora detto procedimento penale per violazioni in materia di caccia si concludesse con la condanna o per intervenuta oblazione ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera a), L. n. 157/1992, il citato titolo di polizia dovrà ritenersi automaticamente sospeso per il periodo di anni 1 (uno) a far data dalla consegna dello stesso all’Autorità di Polizia;</h:div><h:div>- degli atti tutti ad esso presupposti, connessi e conseguenti, tra cui all’occorrenza della comunicazione della Questura del 10.4.2020 ai sensi degli articoli 7 e 8 L. n. n. 241/1990 con cui al ricorrente è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla possibile sospensione della licenza di porto d’armi.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 307 del 2020, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Melzani e Marica Coccaglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Lara Picconi, in Brescia, via Alessandro Monti n. 20; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell’Interno - Questura di Brescia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti e i documenti della causa;</h:div><h:div>Relatore la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi nell’udienza d merito del giorno 26 maggio 2021, tenutasi da remoto senza discussione orale ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale la Questura di Brescia ha sospeso la licenza di fucile a uso caccia di cui lo stesso è titolare.  </h:div><h:div>Il provvedimento è stato assunto perché il signor -OMISSIS- è stato deferito all’Autorità giudiziaria per avere cacciato avifauna particolarmente protetta mediante l’utilizzo di trappole (reati previsti e sanzionati dalla L. n. 157/1992). La sospensione è stata disposta “fino alla definizione del procedimento penale”, con la precisazione che “qualora il procedimento “de quo” si concludesse con la condanna per l’imputazione più grave […] il titolo di polizia in parola dovrà ritenersi automaticamente sospeso per il periodo di anni 1 (uno) a far data dalla consegna dello stesso all’Autorità di Polizia”. </h:div><h:div>2. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato per i seguenti motivi di illegittimità:</h:div><h:div>1) “Violazione e/o omessa applicazione dell’art 21 quater della L. 241/90 in relazione agli artt. 11 e 43 del TULPS n 773/1931 e/o eccesso di potere per difetto di motivazione”, per avere il Questore sospeso, con provvedimento di natura cautelare, la licenza di porto di fucile per uso caccia per un tempo indefinito, senza la fissazione di un termine finale, in violazione dell’art. 21 quater L. n. 241/1990; </h:div><h:div>2) “Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 32 della L. 157/1992 in relazione all’art. 10 del RD 773/1931 e/o eccesso di potere per carenza di presupposto essenziale”, per avere il Questore errato nell’applicazione dell’articolo 10 R.D. n. RD 773/1931, in quanto sia la condotta penale contestata, che la relativa sanzione sono disciplinate dalla L. n. 157/1990, le cui disposizioni devono trovare esclusiva applicazione alla fattispecie in esame in virtù del principio di specialità, e dunque per non avere il Questore considerato che ai sensi dell’articolo 32 L. n. 157/1990 per l’applicazione della sospensione della licenza di porto d’armi è necessario che sia intervenuta o una condanna definitiva o l’oblazione, non essendo sufficiente un semplice deferimento all’Autorità giudiziaria del titolare della licenza medesima;</h:div><h:div>3) in via subordinata, “Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 11 e 43 del TULPS in riferimento all’art 32 L. 157/1992 e/o comunque eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione e/o violazione dell’art 10 della L. 241/90”, perché l’unico episodio contestato (ovverosia, il prelievo di un pettirosso morto su una trappola) non concretizzerebbe l’abuso delle armi, posto che nell’occasione non solo non si è fatto uso di armi, ma nemmeno il ricorrente le aveva con sé, e perché il ricorrente, che è incensurato, che da trentasei anni esercita la caccia in modo regolare, e che riveste una carica pubblica (esattamente, vice Sindaco del Comune di Gargnano), non può ragionevolmente ritenersi persona non affidabile; </h:div><h:div>4) “violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza di derivazione comunitaria e/o carenza di motivazione”, perché la sospensione cautelare porto d’armi fino alla definizione del procedimento penale (che potrebbe protrarsi per anni) sarebbe eccessiva ed immotivata.</h:div><h:div>3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, per resistere al ricorso avversario, depositando atto di mera forma accompagnato dalla relazione della Questura di Brescia e documentazione pertinente. </h:div><h:div>4. La domanda cautelare è stata respinta dal Tribunale per difetto del requisito normativo del periculum in mora. </h:div><h:div>5. Sulle ulteriori memorie difensive depositate dal ricorrente a sostengo delle proprie tesi, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di merito del 26 maggio 2021. </h:div><h:div>6.1. Prima di passare all'esame dei singoli motivi di impugnazione, il Collegio ritiene opportuno richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale il principio dispositivo, che pure consente al ricorrente di graduare l'ordine di priorità delle domande proposte al Giudice e all'interno di esse i motivi di impugnazione, non osta a che il Tribunale, in assenza di siffatta graduazione, decida autonomamente l'ordine di trattazione delle singole questioni in ragione della loro natura e del rapporto logico-giuridico tra le medesime (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, sentenza n. 1662/2014; T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, sentenza n. 1633/2019). </h:div><h:div>6.2. Nella controversia in esame il ricorrente ha indicato come subordinato esclusivamente il terzo motivo di ricorso, ponendo viceversa sullo stesso piano gli altri tre.</h:div><h:div>Orbene, nei limiti suvvisti, il Collegio ritiene prioritaria la delibazione del secondo motivo di ricorso, che attiene all’esistenza stessa del potere di sospensione del porto d’armi, piuttosto che alle modalità in cui si è estrinsecato detto potere, censurate negli altri motivi di ricorso. </h:div><h:div>7.1. Ciò premesso, muovendo dunque dall’esame del secondo motivo di impugnazione, va osservato che la sospensione della licenza di porto di fucile applicata dall’Amministrazione nel caso di specie non è una sanzione (segnatamente, quella prevista dalla L. n. 157/1992), bensì un provvedimento cautelativo. </h:div><h:div>Può quindi concludersi che non vi è alcun rapporto di specialità tra la disciplina sulla caccia (L. n. 157/1992) e quella sulle armi (TULPS), tale per cui la prima (speciale) escluderebbe l’applicazione della seconda (generale). È infatti irragionevole una interpretazione «che esclude, pur in un’ipotesi di abuso dell’arma da caccia per l’abbattimento di specie non cacciabili, ogni immediata cautela a carico del responsabile, proprio sulla base di norme sulla protezione della fauna (quelle della l. n. 157/1992): ma tali norme, così interpretate, conducono all’attenuazione anziché al rafforzamento della tutela faunistica quale patrimonio indisponibile dello Stato» (così, C.d.S., Sez. III, sentenza n. 8233/2020). </h:div><h:div>La doglianza è pertanto infondata.</h:div><h:div>7.2.1. Passando ora al primo e al quarto motivo di impugnazione, dedotti entrambi in principalità, e suscettibili di esame congiunto in quanto strettamente connessi, va osservato come anche recentemente la Sezione si è occupata della durata dei provvedimenti di sospensione (v. sentenza n. 856/219). </h:div><h:div>Ebbene, dando seguito all’orientamento ivi espresso, va ribadito che il provvedimento di natura cautelare deve avere una durata certa e limitata al solo tempo necessario a fronteggiare situazioni temporanee e deve essere determinato sulla base delle circostanze specifiche contingenti, delle quali l’Amministrazione è tenuta a dar conto con adeguata motivazione. Anche nel caso del porto d’armi trova applicazione la disciplina generale contenuta nell’articolo 21 quater, comma 2, L. n. 241/1990, che limita la sospensione degli effetti dei provvedimenti amministrativi a un lasso di tempo predeterminato, non eccedente quanto strettamente necessario a soddisfare gli interessi pubblici perseguiti, e comunque non superiore a quello normativamente fissato per l’esercizio dell’autotutela decisoria (cfr., T.A.R. Valle d’Aosta, sentenza n. 10/2020). </h:div><h:div>7.2.2 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Questura (nella relazione depositata in data 29 giugno 2020), non è vero che la sospensione del titolo ha durata di 1 anno, posto che il provvedimento parla esplicitamente di sospensione “fino alla definizione del procedimento penale”. Se, poi, il procedimento penale si conclude con una sentenza di condanna o l’ammissione all’oblazione per il capo di imputazione più grave, la sospensione cautelare si trasforma in sospensione sanzionatoria per la durata di 1 anno. </h:div><h:div>Il che rende evidente da un lato che la sospensione cautelativa potrebbe durare anche più a lungo della sanzione applicata al termine del processo penale, e, dall’altro lato, che non vi è predeterminazione del periodo di sospensione, essendo questa ancorato alla durata variabile del processo penale. </h:div><h:div>7.2.3. Né può ritenersi che il riferimento al procedimento penale inserito nel provvedimento in esame sia relativo alla fase che precede l’apertura del processo in senso stretto con l’esercizio dell’azione penale. Non può ritenersi cioè che il provvedimento intenda riferirsi alla fase delle indagini preliminari, fase che ha durata ben precisa, normativamente fissata, cosicché, se anche non direttamente, almeno indirettamente possa determinarsi la durata della sospensione del porto d’armi comminata nel caso di specie. </h:div><h:div>L’espressione “procedimento penale” è utilizzata nella sospensione qui impugnata in senso ampio, siccome comprensiva sia della fase delle indagini preliminari che di quella processuale, atteso che è lo stesso provvedimento a dire che al termine del processo - se interviene la condanna o l’ammissione all’oblazione per il capo di imputazione più grave – la sospensione cautelativa si trasforma in sospensione sanzionatoria della durata di un anno. </h:div><h:div>Questo infatti non può che significare che la sospensione cautelativa dura fino a quando il processo non si sia concluso. E, quindi, per l’appunto per un tempo non predeterminabile, astrattamente anche non commisurato alle esigenze cautelari che si intendono tutelare. </h:div><h:div>8.1. In conclusione, assorbito il terzo motivo di ricorso, in quanto dedotto in via subordinata, il ricorso va accolto con riferimento alla mancata indicazione del termine finale della sospensione adottata, e per l’effetto il provvedimento impugnato è annullato. </h:div><h:div>Spetta alla Amministrazione riattivare il procedimento e determinare, motivatamente, ora per allora la durata del provvedimento cautelativo. </h:div><h:div>8.2. Le ragioni dell’annullamento e la complessità delle questioni giuridiche sottese giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’atto impugnato.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 196/2003 e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi con collegamento da remoto senza discussione orale, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/05/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>