<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200028920230729161557550" descrizione="smaltimento Brescia - edilizia - diniego p.d.c. - variante urbanistica intervenuta nella more del procedimento - tempus regit actum" gruppo="20200028920230729161557550" modifica="05/08/2023 09:13:40" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00289"/><fascicolo anno="2023" n="00664"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200028920230729161557550.xml</file><wordfile>20200028920230729161557550.docm</wordfile><ricorso NRG="202000289">202000289\202000289.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\786 Bernardo Massari\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>bernardo massari</firma><data>01/08/2023 19:04:55</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ariberto Sabino Limongelli</firma><data>29/07/2023 17:33:32</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/08/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Luca Pavia,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento prot. n. 2339/2020 del 24 gennaio 2020 con cui il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Concesio ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di costruire presentata da C.S.B. Immobiliare S.r.l.  in data 13 aprile 2016 inerente i lavori di “Realizzazione di nuovo complesso residenziale” in via Madre Teresa di Calcutta s.n.c.;</h:div><h:div>- di ogni altro atto allo stesso conseguente e/o connesso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 289 del 2020, proposto da </h:div><h:div>C.S.B. Immobiliare S.r.l. e Ge-Tra-Pack S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Italo Luigi Ferrari, Francesco Fontana e Valerio Noventa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Fontana in Brescia, via Armando Diaz n. 28; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Concesio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione n. 37; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Concesio;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore il dott. Ariberto Sabino Limongelli nella udienza pubblica di smaltimento del giorno  7 luglio 2023, svoltasi mediante collegamenti da remoto in videoconferenza, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., e così uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con deliberazione 20 gennaio 2011 n. 7, il consiglio comunale di Concesio approvava il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; nell’elenco dei beni oggetto di alienazione era ricompreso anche l’immobile individuato come <corsivo>“Immobile 2”</corsivo> nella Relazione tecnica allegata alla deliberazione; l’<corsivo>”Immobile 2”</corsivo> era qualificato come <corsivo>“area verde incolta”,</corsivo> della consistenza di circa 815 mq, classificata nel Piano delle regole come <corsivo>“verde urbano di salvaguardia”</corsivo>, priva di capacità edificatoria; l’area era inserita all’interno di piano attuativo già convenzionato residenziale. </h:div><h:div>2. Con deliberazione 16 febbraio 2011 n. 28 la giunta comunale approvava l’alienazione dell’area a favore della ricorrente C.S.B. Immobiliare s.r.l. per il corrispettivo di € 150.000,00; l’area, della consistenza di mq. 815, veniva identificata con i mappali 567 e 568 del foglio 17 e 679 del foglio 22. </h:div><h:div>3. Successivamente, in forza di Variante al PGT in vigore dal novembre 2011, la destinazione dell’area veniva modificata e l’area veniva classificata come <corsivo>“Ambito residenziale a blocco isolato”</corsivo> con indice pari a <corsivo>“1,5 mc / mq”</corsivo>, come da estratto del PGT allegato. </h:div><h:div>4. Nell’aprile del 2016 C.S.B. Immobiliare s.r.l. chiedeva al Comune il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un complesso residenziale su terreno indicato in progetto della consistenza di mq. 2.909, che comprendeva anche l’area oggetto dell’alienazione comunale (peraltro, non ancora perfezionata). </h:div><h:div>5. Con provvedimento 24 giugno 2016, l’Ufficio Tecnico chiedeva integrazioni e documenti, ma nel contempo segnalava che i mappali 567, 568 e 679 erano ancora di proprietà del Comune di Concesio e pertanto sarebbero stati autorizzati unicamente i lavori ricadenti sui terreni già di proprietà della richiedente, <corsivo>“in attesa di un Vostro invito a sottoscrivere l’atto di acquisto dei suddetti Mappali e in attesa del pagamento in favore dell’Amministrazione Comunale relativo all’importo del valore di acquisto delle aree in questione così come stabilito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 16/02/2011”</corsivo>. </h:div><h:div>6. Successivamente, in forza di Variante adottata in data 19 settembre 2016, approvata in data 13 giugno 2017 ed entrata in vigore dal 6 settembre 2017 a seguito di pubblicazione sul BURL, la disciplina dell’area veniva modificata: l’area veniva classificata come zona <corsivo>“R2 – Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale identificati con l’edificazione del consolidato costituenti occlusione dei nuclei di antica formazione”</corsivo>, regolata dall’art. 27 delle NTA del Piano delle Regole; tale norma chiariva trattarsi di realtà residenziali facenti parte del tessuto urbano consolidato e costituitesi a ridosso dei nuclei di antica formazione; a dette aree era attribuito un indice edificatorio pari a <corsivo>“1,2 mc / mq”</corsivo> e con intervento soggetto a permesso di costruire convenzionato. </h:div><h:div>7. Con istanza 6 aprile 2017, C.S.B. Immobiliare s.r.l. chiedeva al Comune l’autorizzazione a cedere i diritti edificatori derivanti dalla (non ancora perfezionata) alienazione dell’area a favore di Ge-Tra-Pack s.r.l.</h:div><h:div>8. Con deliberazione 19 aprile 2017 n. 49, la Giunta comunale approvava il progetto per la realizzazione, a cura di Ge-Tra-Pack s.r.l., di interventi di pubblica utilità; la deliberazione autorizzava la cessione dei diritti edificatori da C.S.B. Immobiliare s.r.l. a Ge-Tra-Pack s.r.l.; approvava le modalità di pagamento dell’importo di € 150.000,00, parte mediante dazione di somme e parte mediante realizzazione di opere, meglio identificate in apposito computo metrico estimativo. </h:div><h:div>9. Veniva quindi formalizzata la compravendita del bene tra il Comune e GE-TRAPACK s.r.l. a mezzo di atto per notaio Zichichi del 12 giugno 2018. La compravendita aveva ad oggetto il mappale 679 del foglio 22 ed il mappale 567 del foglio 17; il corrispettivo veniva determinato in € 150.000,00 e si precisava che l’importo veniva pagato parte con dazione della somma di € 30.000,00 e parte a mezzo dell’esecuzione di lavori per un importo di € 120.000,00 (appunto i lavori approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 49/2017). </h:div><h:div>10.  In tale contesto, con avviso del 15 marzo 2019 il Responsabile dell’Area tecnica avvertiva le società C.S.B. Immobiliare s.r.l. e Ge-Tra-Pack s.r.l. che il permesso di costruire poteva essere rilasciato, quantificando il contributo di costruzione e richiedendo talune informazioni. </h:div><h:div>11. Tuttavia con successivo provvedimento del 31 ottobre 2019, il Responsabile del Settore tecnico sospendeva i termini per il rilascio del permesso di costruire. Il provvedimento ricordava che era intervenuta Variante alla disciplina dell’area nel 2017 e che pertanto era necessario accertare l’effettiva <corsivo>“potenzialità volumetrica ammessa sull’intero lotto di proprietà”</corsivo>. </h:div><h:div>12. Con nota del 30 novembre 2019 il tecnico delle Società ricorrenti affermava che doveva applicarsi all’area venduta dal Comune l’indice edificatorio di <corsivo>“1,5 mc. / mq”</corsivo>. </h:div><h:div>13. Con provvedimento 24 gennaio 2020 l’Ufficio opponeva diniego definitivo al rilascio del permesso di costruire; il provvedimento così illustrava le ragioni del diniego: </h:div><h:div><corsivo> “a) I diritti edificatori attribuiti ai soggetti privati in forza dell’atto di compravendita 12 giugno 2018 n. 109060 rep. notaio Zichichi sono quelli contemplati ed attribuiti in forza del predetto atto di compravendita. </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>b) Il suddetto atto di compravendita inequivocabilmente determina i diritti edificatori in conformità alla destinazione urbanistica dell’area, così come risultante dal CDU 12 dicembre 2017 allegato all’atto, che qualifica l’area (in parte) all’interno degli “ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale identificati con l’edificazione del consolidato costituenti occlusione dei NAF”, il cui indice edificatorio è pari a 1,2 mc/mq.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>c) Qualunque altra opinione o argomentazione relativa alla disciplina edificatoria delle aree comunali alienate non ha alcun fondamento atteso che il contenuto dei diritti edificatori attribuiti è soltanto quello derivante dall’atto di compravendita. </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>d) Già con comunicazione 24 giugno 2016 n.ro 18239 prot., il Comune aveva precisato che in quel momento non era ancora stato perfezionato l’atto di compravendita delle aree in allora di proprietà del Comune e che pertanto qualunque permesso di costruire non poteva avere alcuna efficacia e validità se riferito alle predette aree di proprietà comunale; e per scelta della parte privata non è mai stato chiesto in allora il permesso di costruire limitato alla parte di proprietà privata. </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>e) In applicazione del noto principio secondo il quale la legittimità del permesso di costruire va valutata con riferimento alla data del suo rilascio, è evidente che l’eventuale permesso di costruire deve rispettare l’indice edificatorio attualmente in vigore definito nella misura di 1,2 mc/mq in conformità alla seconda variante al PGT approvata definitivamente con deliberazione del Consiglio comunale 17 giugno 2017 n. 33, pubblicata sul BURL 6 settembre 2017. </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>f) L’avviso comunale 15 marzo 2019 non equivale al rilascio di permesso di costruire e d’altro canto sarebbe palesemente illegittimo il rilascio formale di un permesso di costruire che contemplasse un indice edificatorio diverso da quello già illustrato di 1,2 mc/mq … </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>h) Per mera completezza si osserva che l’entrata in vigore di una disciplina urbanistica, assistita da adeguata pubblicità legale, comporta la conoscenza della stessa in capo alla generalità dei cittadini e che in ogni caso i soggetti privati hanno avuto piena e completa cognizione della disciplina urbanistica del comparto interessato in forza dell’atto di compravendita notaio Zichichi sopra richiamato. </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>i) Va infine aggiunto che l’Ambito interessato (individuato dall’art. 28 delle NTA del Piano delle regole vigente al momento della presentazione dell’istanza come Ambito R3 “aree libere da edificare con destinazione residenziale con tipologia b) a blocco isolato e individuato dall’art. 27 delle NTA del Piano delle regole ad oggi vigente come Ambito R2 “Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale identificati con l’edificazione del consolidato costituenti occlusione dei NAF è soggetto a permesso di costruire convenzionato e difetta pertanto la presentazione di apposito schema convenzionale. </corsivo><corsivo/></h:div><h:div>14. In sostanza, il provvedimento evidenziava che Ge-Tra-Pack s.r.l. aveva acquistato nel 2018 dal Comune di Concesio un’area edificabile azzonata come <corsivo>“R2 – Ambiti territoriali a destinazione residenziale”</corsivo> e che in forza di tale classificazione, entrata in vigore in data 6 settembre 2017, l’indice edificatorio dell’area era di <corsivo>“1,2 mc. / mq.”</corsivo>, di modo che non poteva essere accolta l’istanza di permesso di costruire presentata da C.S.B. Immobiliare nel 2016 in relazione ad un progetto edificatorio elaborato in base alla previgente classificazione urbanistica del terreno quale <corsivo>“Ambito residenziale a blocco isolato”</corsivo>, associata ad un maggiore indice edificatorio di <corsivo>“1,5 mc / mq”</corsivo>.</h:div><h:div>15. Con ricorso notificato il 18 maggio 2020 e ritualmente depositato, le società C.S.B. Immobiliare s.r.l. e Ge-Tra-Pack s.r.l. impugnavano il predetto diniego del 24 gennaio 2020 e ne chiedevano l’annullamento sulla base di due motivi, con cui deducevano vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.</h:div><h:div>16. Il Comune di Concesio si costituiva in giudizio con atto di stile, successivamente integrato, in prossimità dell’udienza di merito, dal deposito di documentazione e di memoria difensiva, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di C.S.B. Immobiliare s.r.l. in quanto non più proprietaria dell’area in questione, e nel merito contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.</h:div><h:div>17. La parte ricorrente depositava una memoria di replica, contestando il fondamento delle eccezioni avversarie e chiedendo l’accoglimento del ricorso.</h:div><h:div>18. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 7 luglio 2023, la causa era trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Si può prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di parziale inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva di C.S.B. Immobiliare s.r.l., dal momento che il ricorso è infondato nel merito.</h:div><h:div>1. Con il primo motivo, la parte ricorrente ha dedotto vizi di violazione dell’art. 17 della Legge n. 1150 del 1942 e di eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, illogicità, irragionevolezza e manifesta ingiustizia; secondo la parte ricorrente:</h:div><h:div>- il diniego impugnato sarebbe illegittimo per aver fatto applicazione della nuova disciplina urbanistica di zona (e in particolare del nuovo - e minore -  indice edificatorio di 1,2 mc/mq) introdotta dalla variante generale al PGT approvata con delibera consiliare n. 33 del 17 giugno 2017;</h:div><h:div>- secondo la ricorrente, l’amministrazione avrebbe dovuto fare applicazione della disciplina previgente di cui al Piano Particolareggiato n. 8, convenzionato nel 2004, in gran parte già attuato ed efficace fino al febbraio del 2017 (per effetto delle proroghe legali), il quale prevedeva un indice edificatorio di 1,5 mc/mq; ciò in quanto era questa la disciplina vigente alla data di presentazione dell’istanza di permesso di costruire da parte di C.S.B. Immobiliare (13 aprile 2016) e anche alla data del deposito della documentazione integrativa richiesta dal Comune (8 novembre 2016);</h:div><h:div>- è vero che alla data di scadenza del Piano Particolareggiato (febbraio 2017) il permesso di costruire non era stato ancora rilasciato, ma ciò sarebbe dipeso da fatto imputabile al Comune, impossibilitato a trasferire alla parte richiedente la proprietà del mappale 568 del fg. 17 perché qualificato ancora come bene demaniale, e del mappale 679 del Fg. 22 perché concesso in locazione novennale a società terze;</h:div><h:div>- le condizioni per procedersi alla vendita dei due mappali in favore della ricorrente si sarebbero concretizzate nel giugno 2018, quando in effetti è stato stipulato il rogito di compravendita, senonchè nel frattempo era mutata la disciplina urbanistica dell’area, con l’introduzione dell’indice edificatorio a 1,2 mc/mq;</h:div><h:div>- in tale contesto, secondo la parte ricorrente, dovrebbe trovare applicazione l’art. 17 della L. n. 1150 del 1942 secondo cui “Decorso il termine stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso”; in sostanza, secondo la parte ricorrente, tale norma consentirebbe l'edificazione di nuovi edifici all'interno di Piani Particolareggiati decaduti secondo le prescrizioni urbanistiche ivi previste, qualora come nel caso di specie il Piano Particolareggiato sia stato in gran parte attuato;</h:div><h:div>- l’applicazione di tale principio si giustificherebbe anche in considerazione dell’affidamento ingenerato dal Comune, con il proprio comportamento, nelle società ricorrenti in ordine al rilascio del titolo edilizio, tenuto conto che a fronte della vendita dell’area il Comune ha introitato il prezzo “esorbitante” di € 150.000,00 e successivamente ha emesso l'avviso di rilascio del permesso di costruire e accettato il pagamento del contributo di costruzione per complessivi € 6.732,42 sulla base della potenzialità edificatoria connessa all’indice 1,5 mc/mq.</h:div><h:div>Ritiene il Collegio che l’articolata censura di parte ricorrente non possa essere condivisa.</h:div><h:div>1.1. Ogni titolo edilizio deve essere rilasciato in base alla disciplina urbanistica vigente alla data del suo rilascio, in forza del principio <corsivo>tempus regit actum</corsivo>. Alla data di adozione del provvedimento impugnato (24 gennaio 2020), la disciplina urbanistica dell’area oggetto del progetto edificatorio di parte ricorrente era quella introdotta con la Variante generale al PGT approvata con delibera consiliare n. 33 del 17 giugno 2017, la quale ha previsto un indice edificatorio di <corsivo>“1,2 mc/mq”</corsivo>. Tale variante non è stata impugnata dalle società ricorrenti.</h:div><h:div>1.2. Correttamente, pertanto, l’amministrazione comunale ha denegato il rilascio del permesso di costruire in relazione al progetto di intervento presentato dalla parte ricorrente, sviluppato sulla base del previgente indice edificatorio di <corsivo>“1,5 mc/mq”</corsivo> previsto dal Piano Particolareggiato n. 8, convenzionato nel 2004 e scaduto nel febbraio 2017, per effetto della proroga legale di cui al D.L. 69/2013 (convertito nella legge n. 98/2013).</h:div><h:div>1.3. L’ultrattività dei piani particolareggiati prevista dall’art. 17 della L. 1150/1942 è predicabile solo nel periodo intercorrente tra la scadenza del piano e l’approvazione di una disciplina urbanistica del comparto, intervenuta la quale, peraltro, è solo quest’ultima a trovare applicazione: è stato affermato, al riguardo, che “L'imposizione del termine di dieci anni, per l'efficacia dei piani particolareggiati, va intesa nel senso che le attività dirette alla realizzazione dello strumento urbanistico, sia convenzionale che autoritativo, non possono essere attuate ai sensi di legge oltre un certo termine, scaduto il quale l'autorità competente riacquista il potere — dovere di dare un nuovo assetto urbanistico alle parti non realizzate” (TAR Brescia, sez. II, 05.09.19 n. 795).</h:div><h:div>1.4. Né è rilevabile alcun legittimo affidamento delle società ricorrenti in ordine all’applicazione della previgente disciplina urbanistica, dal momento che, secondo consolidati principi giurisprudenziale, “In sede di pianificazione del territorio, la discrezionalità di cui l'Amministrazione dispone per quanto riguarda le scelte in ordine alle destinazioni dei suoli è talmente ampia da non richiedere una particolare motivazione, al di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali che ispirano il P.R.G., potendosi derogare a tale regola solo in presenza di specifiche situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo, ravvisabili, ad esempio, nell'esistenza di convenzioni di lottizzazione, di accordi di diritto privato intercorsi tra Comune e proprietari, di giudicato di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio - rifiuto su domanda di concessione e, infine, nella modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo. In mancanza di tali eventi non è configurabile un'aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria non peggiorativa o migliorativa di quella pregressa, ma solo un'aspettativa generica analoga a quella di qualunque altro proprietario di aree che aspiri all'utilizzazione più proficua dell'immobile, posizione cedevole rispetto alle scelte urbanistiche dell'Amministrazione” (T.A.R. Brescia, sez. II, 10/03/2022, n.238).</h:div><h:div>1.5. Nel caso di specie tali presupposti non sussistevano; anzi, la società richiedente C.S.B. Immobiliare s.r.l., alla data di presentazione dell’istanza di permesso di costruire, era addirittura priva del diritto di proprietà sull’area (che era ancora in capo al Comune), e anche successivamente, nel corso del procedimento edilizio, essa non ha dato riscontro all’invito rivoltole dall’Ufficio Tecnico del Comune, con la richiesta di integrazioni istruttorie del 24 giugno 2016, a stipulare il rogito di acquisto del terreno; sicchè nessun legittimo affidamento appare seriamente invocabile da C.S.B. Immobiliare; così come nessun legittimo affidamento appare invocabile da Ge-Tra-Pack s.r.l., tenuto conto che nello stesso rogito di vendita del terreno sono stati richiamati e allegati i certificati di destinazione urbanistica dei mappali compravenduti, rendendo quindi consapevole l’acquirente della nuova disciplina urbanistica del bene compravenduto; e anche il prezzo di vendita è stato pattuito consensualmente a fronte di tale consapevolezza.</h:div><h:div>2. Con il secondo motivo, la parte ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge con particolare riferimento all’art. 15 DPR n. 380/2001, e agli articoli 3 e 21 nonies della L. n. 241/1990, nonché vizi di eccesso di potere per vizio di procedura e difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza, difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità; secondo la parte ricorrente, il diniego impugnato sarebbe illegittimo dal momento che sarebbe intervenuto allorchè il permesso di costruire doveva intendersi già perfezionato e rilasciato per effetto dell’avviso di rilascio del 15 marzo 2019, il quale aveva contestualmente liquidato il contributo di costruzione dovuto, prontamente versato dalle ricorrenti; se mai l’amministrazione avrebbe potuto attivare un procedimento di autotutela, ma osservando i principi di cui all’art. 21 nonies L. 241/90, anche in ordine all’obbligo di evidenziare in motivazione la sussistenza di uno specifico interesse pubblico prevalente su quello del privato alla rimozione del provvedimento abilitativo.</h:div><h:div>Anche tale censura, osserva il Collegio, non può essere condivisa.</h:div><h:div>2.1. Il permesso di costruire si perfeziona solo con il suo formale rilascio, e non a seguito del mero avviso di avvenuta predisposizione con invito al pagamento.</h:div><h:div>2.2. Peraltro, come correttamente rilevato nella motivazione dell’atto impugnato, la nuova disciplina urbanistica dell’area assoggetta gli interventi edificatori a permesso di costruire convenzionato, e dunque presuppone l’avvenuta sottoscrizione dell’atto convenzionale, che nel caso di specie non risulta essere stato né predisposto né tanto meno sottoscritto. </h:div><h:div>3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va respinto.</h:div><h:div>4. Peraltro, la complessità delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese di lite compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., con l'intervento dei signori magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>