<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200021620210507225846768" id="20200021620210507225846768" modello="3" modifica="5/7/2021 11:13:44 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00216"/><fascicolo anno="2021" n="00433"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200021620210507225846768.xml</file><wordfile>20200021620210507225846768.docm</wordfile><ricorso NRG="202000216">202000216\202000216.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>alessandra tagliasacchi</firma><data>07/05/2021 23:13:44</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/05/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari:</h:div><h:div>del provvedimento del Comune di Bergamo, Prot. n. ECO/2020/00109/RUM comunicato in data 31 marzo 2020, avente per oggetto autorizzazione alla deroga ai limiti acustici di zona per lo svolgimento di lavori di ristrutturazione di appartamento da parte di -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 216 del 2020, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Diego Piselli, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC diego.piselli@bergamo.pecavvocati.it; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Bergamo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Gritti e Silvia Mangili, con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC vito.gritti@bergamo.pecavvocati.it e silvia.mangili@bergamo.pecavvocati.it; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Sesti e Paolo Provenzano, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC alberto.sesti@bergamo.pecavvocati.it;</h:div><h:div>Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Lombardia - Dipartimento di Bergamo, non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo e di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti e i documento della causa;</h:div><h:div>Relatore la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi nell’udienza di merito del giorno 14 aprile 2021, tenutasi con collegamento da remoto, senza discussione orale, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D,L. n. 137/2020;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.1. La signora -OMISSIS-, la quale agisce in proprio e in nome e per conto dei figli minori su cui esercita la potestà genitoriale, con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del provvedimento con il quale il Comune di Bergamo ha assentito a che i lavori di ristrutturazione dell’appartamento sovrastante a quello in cui essa vive fossero eseguiti in deroga ai limiti acustici di zona. </h:div><h:div>1.2. A sostegno delle domande proposte la ricorrente ha dedotto:</h:div><h:div>- il difetto di istruttoria e di motivazione (primo motivo di impugnazione); </h:div><h:div>- l’incompletezza del provvedimento autorizzatorio, segnatamente quanto a valori limite in deroga, espressi in LAeq, durata del cantiere, limitazioni di orario, prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore (secondo motivo di impugnazione);</h:div><h:div>- la mancata considerazione dell’impatto che il rumore derivante dall’esecuzione dei ridetti lavori di ristrutturazione produce sulla proprie condizioni di salute, ben note all’Amministrazione (terzo motivo di impugnazione); </h:div><h:div>- la mancata considerazione degli apporti collaborativi da essa forniti in fase procedimentale (quarto motivo di impugnazione); </h:div><h:div>- la contraddittorietà del provvedimento impugnato con l’atto del 28.01.2020, con il quale il Comune aveva imposto all’impresa esecutrice dei lavori una serie di incombenti, che tuttavia non sono stati effettuati (quinto motivo di impugnazione). </h:div><h:div>2.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Bergamo, eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili, e precisamente: </h:div><h:div>(i) perché non sono stati evocati in giudizio i proprietari dell’appartamento nel quale si stanno eseguendo i lavori di ristrutturazione;</h:div><h:div>(ii) perché non è stato impugnato l’atto presupposto, ovverosia il Regolamento comunale, sulla scorta del quale è stata assentita l’esecuzione dei lavori in deroga ai limiti acustici valevoli per quella zona del territorio comunale;</h:div><h:div>(iii) per violazione dell’articolo 40, lettera d), Cod. proc. amm., essendo stato adottato il provvedimento impugnato ai sensi dell’articolo 4.1. e non, come sostiene parte ricorrente, dell’articolo 4.2. del Regolamento comunale. </h:div><h:div>2.2. Anche la società -OMISSIS-, appaltatrice dei lavori edili di cui si discute, si è costituita in giudizio per opporsi al ricorso avversario e concludere per la sua reiezione. </h:div><h:div>3.1. Il Tribunale con decreto presidenziale n. 161/2020 ha parzialmente accolto la domanda cautelare urgente presentata dalla ricorrente, disponendo «<corsivo>interinalmente che tutte le attività di cantiere, senza distinzione alcuna circa la loro rumorosità, si svolgano dalle ore 08.00 alle ore 12.30, e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 nei giorni feriali, escluso il sabato</corsivo>». </h:div><h:div>3.2. All’udienza camerale del 13 maggio 2020, fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare, il Tribunale ha preso atto della sopravvenuta rinuncia alla stessa, motivata con la circostanza che l’impresa esecutrice dei lavori si era impegnata a eseguire le lavorazioni più rumorose al mattino tra le 8.00 e le 12.00, e comunque le aveva portate già a termine (in anticipo, cioè, su quanto preventivato), con la conseguenza che erano venute meno le esigenze che erano alla base della richiesta di sospensione interinale dell’atto impugnato. </h:div><h:div>3.3. All’udienza di merito del 14 aprile 2021, svoltasi con collegamento da remoto ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020, la causa è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>4.1. Va premesso che nelle memorie conclusive parte ricorrente ha dato atto che i lavori di ristrutturazione edilizia dell’appartamento sovrastante il proprio sono stati nelle more completati: dichiara nondimeno la signora-OMISSIS-che permane il proprio interesse alla decisione della causa, sia a fini risarcitori (riservato l’esercizio dell’azione a un separato giudizio), sia ai fini della ripartizione delle spese di lite fra le parti qui in causa. </h:div><h:div>4.2. Sull’estensione della previsione del comma 3 dell’articolo 34 del Cod. proc. amm., a mente del quale «<corsivo>quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il Giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori</corsivo>», la giurisprudenza non è univoca. </h:div><h:div>Secondo un primo orientamento la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda caducatoria non determina sempre e necessariamente il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, potendo tale interesse permanere anche solamente in vista della proposizione di una successiva e autonoma domanda risarcitoria, stante il principio di effettività della tutela giurisdizionale che permea il nostro ordinamento (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, sentenza n. 4597/2020). Ne consegue che il Giudice amministrativo deve pronunciarsi sulla illegittimità del provvedimento impugnato anche se la domanda risarcitoria non è stata formulata, perché la domanda di accertamento configura «<corsivo>una segnalazione d’interesse (Cons. Stato, IV, 18 maggio 2012, n. 2916) volta a stimolare - a fronte di un’originaria domanda d’annullamento, che includeva in sé una componente accertativa dell’illegittimità del provvedimento - il giudizio di legittimità in funzione d’una eventuale e (anche) successiva azione risarcitoria</corsivo>» (così, C.d.S., Sez. V, sentenza n. 4253/2020). </h:div><h:div>Secondo un altro orientamento, invece, il Giudice accerta l’illegittimità dell’atto amministrativo impugnato, senza procedere al suo annullamento (essendo venuto meno nelle more del giudizio in capo al ricorrente l’interesse alla pronuncia caducatoria), solamente quando sia stata contestualmente proposta anche la domanda risarcitoria, perché diversamente perderebbe di senso il principio dell’autonomia dell’azione risarcitoria fissato dall’articolo 30 del Codice di rito, e si finirebbe per svalutare il criterio dispositivo che regge il processo amministrativo (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. III, sentenze n. 736/2020 e n. 5771/2018).</h:div><h:div>La Sezione aderisce a questo secondo orientamento (cfr. sentenza n. 838/2020). </h:div><h:div>4.3. Ne consegue che stante la dichiarazione di parte ricorrente di non avere più interesse all’annullamento dell’atto impugnato e in assenza di una domanda risarcitoria, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, Cod. proc. amm. </h:div><h:div>5.1. Ai fini della ripartizione delle spese di giudizio occorre pronunciarsi sulla soccombenza virtuale, muovendo dalle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa comunale (v. infra punto 2.1.). </h:div><h:div>5.2. Orbene, dette eccezioni sono tutte infondate, infatti: </h:div><h:div>- i proprietari dell’appartamento sono sicuramente controinteressati rispetto all’atto impugnato, tuttavia la loro pretermissione non determina l’inammissibilità del ricorso, giusta quanto dispone l’articolo 41, comma 2, Codice di rito, essendo stata evocata in giudizio l’impresa esecutrice dei lavori, anch’essa controinteressata in senso tecnico; </h:div><h:div>- il Regolamento comunale sulla scorta del quale è stata assentita l’esecuzione dei lavori in deroga ai limiti acustici valevoli per quella zona del territorio comunale non doveva essere impugnato, posto che parte ricorrente si duole non della sua lesività, bensì del suo mancato rispetto; </h:div><h:div>- l’erronea individuazione della previsione regolamentare applicata nel caso concreto incide – ove sussistente – sulla fondatezza del ricorso, ma non sulla sua ammissibilità.</h:div><h:div>5.3. Passando al merito, ai limitati fini della soccombenza virtuale, il ricorso risulta fondato quanto meno con riferimento ai profili dedotti nel terzo e quarto motivo di ricorso. </h:div><h:div>Le condizioni di salute della signora-OMISSIS-e la loro incompatibilità con un livello di rumore protratto nel tempo ed eccedenti i limiti acustici delle zone residenziali erano circostanze note al Comune, per essere state tempestivamente rappresentate dall’interessata. Nel rilasciare il nulla osta alla deroga l’Amministrazione ne avrebbe dovuto tenere conto, modulando adeguatamente l’orario di svolgimento delle attività edili. Invece, il Comune ha acconsentito, con una scelta irragionevole avuto riguardo agli interessi coinvolti, a che dette attività fossero eseguite dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dal lunedì al sabato (con la solo esclusione dei giorni festivi). </h:div><h:div>5.4. Per tali ragioni il Comune resistente e la società controinteressata sono condannate a rifondere a parte ricorrente le spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Bergamo e la società Impresa -OMISSIS- S.r.l. a rifondere alla signora-OMISSIS- le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €uro 2.000,00, oltre ad accessori di legge. </h:div><h:div>Al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6 bis 1, D.P.R. n. 115/2002, il Comune di Bergamo provvederà altresì a rifondere alla signora-OMISSIS- il contributo unificato effettivamente versato. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità dei minori, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati riportati nel provvedimento.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi con collegamento da remoto, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/04/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>