<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190077220230224161343065" descrizione="edilizia e urbanistica - PGT - Variante - prescrizione - obblighi di bonifica discarica dismessa di proprietà di terzi" gruppo="20190077220230224161343065" modifica="27/02/2023 11:07:14" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Zd Zobbio Macchine Utensili S.r.l." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="00772"/><fascicolo anno="2023" n="00189"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190077220230224161343065.xml</file><wordfile>20190077220230224161343065.docm</wordfile><ricorso NRG="201900772">201900772\201900772.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Angelo Gabbricci</firma><data>27/02/2023 10:57:52</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ariberto Sabino Limongelli</firma><data>25/02/2023 11:18:10</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/02/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Luca Pavia,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- <corsivo>in parte qua</corsivo>, del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) depositato in data 9.08.2018 (n. Prot. 6056);</h:div><h:div>- <corsivo>in parte qua</corsivo>, del decreto n. Prot. 8425 in data 12.11.2018, recante la dichiarazione di “esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.)”;</h:div><h:div>- <corsivo>in parte qua</corsivo>, della deliberazione di C.C. n. 29 in data 29.11.2018, avente a oggetto “Esame e adozione della variante al Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Paderno Franciacorta e contestuale adozione del Piano Urbano Generale Servizi Sotto Suolo (P.U.G.S.S.)”;</h:div><h:div>- <corsivo>in parte qua</corsivo>, della deliberazione di C.C. n. 11 in data 10.04.2019, pubblicata sul BURL n. 29 in data 17.07.2019, avente a oggetto “Esame osservazioni - controdeduzione e approvazione definitiva della variante al Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Paderno Franciacorta e del Piano Urbano Generale Servizi Sotto Suolo (P.U.G.S.S.) … - Determinazioni conseguenti” e della successiva deliberazione C.C. di integrazione n. 13 in data 29.04.2019;</h:div><h:div>- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, i pareri resi, nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, da ATS Brescia in data 29.09.2018 (n. Prot. 7130) e da ARPA Lombardia in data 8.11.2018 (n. Prot. 8364), nonché del successivo parere di ATS Brescia n. Prot. 384 in data 15.01.2019 (di cui si chiede sin d’ora l’acquisizione agli atti del giudizio), come pure l’atto provinciale di valutazione di compatibilità condizionata al PTCP n. 803/2019 in data 18.03.2019.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 772 del 2019, proposto da </h:div><h:div>ZD Zobbio Macchine Utensili S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Fontana in Brescia, via Armando Diaz n. 28; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Paderno Franciacorta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Ughetta Bini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via Floriano Ferramola n. 14; </h:div><h:div>Provincia di Brescia, ATS Brescia, Arpa Lombardia Dipartimento di Brescia - U.O Bonifiche ed Attività Estrattive, Arpa Lombardia, Regione Lombardia, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Paderno Franciacorta;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato in data 15 ottobre 2019 e ritualmente depositato, la società ZD Zobbio Macchine Utensili s.r.l. ha impugnato le deliberazioni n. 29 del 29 novembre 2018 e n. 11 del 10 aprile 2019 con cui il consiglio comunale di Paderno Franciacorta ha rispettivamente “adottato” e quindi “approvato” la Variante al Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio, e ne ha chiesto l’annullamento  - unitamente agli ulteriori atti prodromici meglio indicati in epigrafe - nella parte in cui, nel disciplinare l’ambito territoriale D1 (<corsivo>“attività produttiva – ambito di trasformazione conformato”</corsivo>) in cui si colloca anche un’area produttiva edificabile di proprietà della ricorrente, sita in via della Bosca, mappali 22, 23, 25 e 53, di mq 14.640, ha confermato le possibilità di trasformazione urbanistica del sito ma subordinandole alla prescrizione che sia previamente sottoposto a bonifica il sito di discarica ormai dismesso, di proprietà di terzi, adiacente a quello di proprietà della ricorrente, denominato “Cascina Croce o ex Immobiliare Franciacorta” e inserito nell’anagrafe regionale dei siti contaminati.</h:div><h:div>2. Ha premesso la ricorrente:</h:div><h:div>-  nell’aprile del 2018, nella prospettiva di concentrare in un unico sito la propria attività produttiva, all’epoca dislocata su diverse sedi, essa si determinava a stipulare un contratto preliminare di acquisto di un’area sita nel Comune di Paderno Franciacorta, località via della Bosca, ricompresa in un ambito classificato nel vigente PGT come ambito produttivo soggetto a trasformazione conformata, nel quale la disciplina del Piano delle Regole (art. 4 comma 3) consentiva - all’epoca - l’edificazione anche per comparti su iniziativa del singolo compartista, previo convenzionamento con il Comune: circostanza, quest’ultima, che avrebbe consentito alla ricorrente di edificare un nuovo capannone industriale  ove concentrare l’intera sua attività produttiva, anche a prescindere dall’edificazione degli altri comparti di proprietà altrui inclusi nello stesso ambito produttivo;</h:div><h:div>- in tale prospettiva la ricorrente, nel maggio del 2018, aveva inoltrato all’amministrazione comunale una richiesta di parere preventivo in ordine alla possibilità di procedere alla edificazione autonoma del comparto di proprietà prescindendo dall’edificazione degli altri comparti inclusi all’interno dell’ambito produttivo, senza però ricevere alcuna risposta;</h:div><h:div>- senonchè, tra la data di stipula del compromesso (6 aprile 2018) e quella del rogito definitivo (19 giugno 2019), l’amministrazione comunale avviava e portava a compimento il procedimento di approvazione di una variante al Documento di Piano del vigente PGT, nell’ambito del quale si procedeva alla verifica preliminare di assoggettabilità a VAS; quest’ultima si concludeva con il decreto dell’Autorità competente per la VAS del 12 novembre 2018 che stabiliva di non assoggettare la Variante in questione alla procedura di VAS, ma nel contempo, sulla base dei contributi partecipativi di ARPA e ATS, inseriva la prescrizione vincolante secondo cui la trasformazione urbanistico-edilizia dell’intero ambito di via della Bosca sarebbe potuta avvenire solo previa realizzazione dei lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente del sito interessato dalla discarica non controllata di Cascina Croce, allo stato ancora oggetto di accertamenti in contraddittorio con ARPA ai fini della sua caratterizzazione e modalità di recupero; </h:div><h:div>- tale prescrizione era poi recepita sia nella delibera consiliare di adozione sia in quella di approvazione della Variante (<corsivo>“Costituisce prescrizione vincolante ai fini dell’attuazione dell’ambito di trasformazione e prordinariamente all’inizio lavori per la trasformazione urbanistico-edilizia dell’intero comparto o degli eventuali sub-comparti, la bonifica e/o messa in sicurezza permanente ai sensi del citato titolo V, parte quarta, del d. lgs. 152/06 dell’intero sito interessato dalla discarica non controllata (sito denominato “Cascina Croce – Immobiliare Franciacorta”</corsivo>);</h:div><h:div>- nella delibera conclusiva di approvazione della Variante, il consiglio comunale controdeduceva all’osservazione (n. 6) presentata dalla società ricorrente (nella quale si chiedeva di poter attuare il Piano Particolareggiato di Via della Bosca per comparti funzionali sottoscrivendo convenzioni autonome e di non legare l’obbligo di bonifica dell’intero sito di discarica alla trasformazione edilizia di eventuali sub comparti estranei alla discarica) ritenendola non accoglibile <corsivo>“in quanto l’obbligo della bonifica discende dalle prescrizioni emerse in fase di Valutazione Ambientale Strategica ed è prerequisito fondamentale all’attuazione dell’ambito”</corsivo>.</h:div><h:div>3. Ciò premesso, la ricorrente ha quindi impugnato le delibere consiliari di adozione e approvazione della Variante, unitamente agli atti prodromici afferenti al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, e ne ha chiesto l’annullamento <corsivo>in parte qua</corsivo> sulla base di tre motivi, con i quali ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.</h:div><h:div>4. Il Comune di Paderno Franciacorta si è costituito in giudizio depositando documentazione e atto di stile, successivamente integrato, in prossimità dell’udienza di merito, da articolata memoria difensiva, eccependo l’inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza nel merito.</h:div><h:div>4.1. In punto di fatto, il Comune ha evidenziato che, diversamente da quanto affermato dalla parte ricorrente:</h:div><h:div>- nel PGT previgente, solo una porzione dei terreni contraddistinti dai mappali 22, 23 e 53 era ricompresa nell’Ambito <corsivo>“D1 Attività produttive – Ambito conformato soggetto a Piano Particolareggiato”</corsivo>, ricadendo la restante parte, così come l’intero mappale 25, in zona Agricola di Salvaguardia;</h:div><h:div>- nel PGT previgente era sì prevista la possibilità di suddividere gli ambiti in sub-comparti ma soltanto nel caso di ambiti per i quali il Documento di Piano prevedesse l’attuazione mediante piani attuativi di iniziativa privata e a condizione che il piano fosse presentato unitariamente da tutti i proprietari delle aree ricomprese nel comparto, in modo tale da garantire una organica attuazione delle previsioni; tale possibilità non era prevista per le aree ricadenti nell’ambito di via della Bosca, essendo queste soggette a piano particolareggiato di iniziativa pubblica;</h:div><h:div>- peraltro, anche nel caso di ambiti soggetti a piani attuativi di iniziativa privata, la possibilità di edificazione per comparti e sub-comparti implicherebbe solo la possibilità di articolare l’attuazione del piano attuativo in fasi e tempi distinti, ma pur sempre sulla base di un piano attuativo complessivo e unitario riferito all’intero ambito e presentato da tutti i proprietari;</h:div><h:div>4.2. Ciò premesso, il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso: </h:div><h:div>a)  per mancata notifica dello stesso al proprietario dell’area contraddistinta dal mappale 24 interessata dalla discarica dismessa, da qualificarsi quale parte controinteressata in quanto portatrice dell’interesse al mantenimento della prescrizione impugnata dalla ricorrente; </h:div><h:div>(b) perché avente ad oggetto un atto non immediatamente lesivo, potendosi la lesione concretizzarsi soltanto al momento della presentazione del piano attuativo (necessariamente esteso all’intero comparto e con previsione di esecuzione per stralci funzionali); </h:div><h:div>c) per mancanza di un interesse attuale e concreto, atteso che la ricorrente, allo stato, è proprietaria soltanto dei mappali 22 e 23 di estensione assai limitata, mentre per i mappali 53 e 25 essa ha stipulato soltanto un contratto preliminare senza la consegna anticipata del bene, circostanza che non la legittimerebbe alla presentazione di piani attuativi né ad impugnare strumenti urbanistici.</h:div><h:div>4.3. Nel merito, il Comune ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto con diffuse argomentazioni.</h:div><h:div>5. La parte ricorrente ha replicato nel termine di rito, contestando la fondatezza delle eccezioni preliminari formulate dalla difesa del Comune e ribadendo, nel merito, le ragioni di fondatezza del gravame.</h:div><h:div>6. All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari formulate dalla difesa del comune, dal momento che il ricorso è infondato nel merito.</h:div><h:div>1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto la violazione di principi generali dell’ordinamento giuridico e dell’azione amministrativa, con particolare riferimento ai principi di legalità, tipicità e proporzionalità dell’agire amministrativo, nonché vizi di eccesso di potere per sviamento, falsa presupposizione, difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza: la prescrizione introdotta dall’amministrazione con la Variante impugnata, nel subordinare l’edificazione dell’intero ambito produttivo D1 alla previa o contestuale bonifica del sito di discarica di Cascina Croce, avrebbe introdotto un vincolo temporaneo di inedificabilità di durata indeterminata e di incerta realizzazione anche sotto il profilo della sostenibilità economica, in pregiudizio anche delle aree adiacenti non intaccate da fenomeni di inquinamento; in tal modo, l’amministrazione avrebbe surrettiziamente imposto l’obbligo di bonifica anche a soggetti – i proprietari delle aree adiacenti al sito inquinato – non responsabili dell’inquinamento medesimo, in violazione del principio comunitario “chi inquina paga”, dei principi di legalità e di tipicità dei provvedimenti amministrativi e del principio di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa.</h:div><h:div>Il Collegio osserva che la censura non può essere condivisa.</h:div><h:div>1.1. Giova premettere che, secondo consolidati principi giurisprudenziali, </h:div><h:div>- le scelte effettuate dalla p.a. in sede di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale sono accompagnate da un'amplissima valutazione discrezionale per cui, nel merito, appaiono insindacabili e sono per ciò stesso attaccabili solo per errori di fatto, abnormità e irrazionalità delle stesse; in ragione di tale discrezionalità, l'Amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate nella sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l'impostazione del piano (T.A.R. Brescia, I, 30 agosto 2021 n. 777; T.A.R. Brescia, I, 29 dicembre 2020 n. 927; T.A.R. Brescia, I, 30 marzo 2020, n. 255; T.A.R. Brescia, sez. I, 20/12/2018, n.1231; Consiglio di Stato, sez. IV, 22/05/2012, n. 2952);</h:div><h:div>- le scelte urbanistiche, inoltre, non sono nemmeno condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico, con il solo limite dell’esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o convenzionato, o quantomeno adottato e tale quindi da aver ingenerato un’aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione (TAR Brescia, I, 20 marzo 2020 n. 252);</h:div><h:div>- nell’ambito del relativo procedimento, le osservazioni dei privati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici, il cui rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (TAR Brescia, I, 5 maggio 2020, n. 331; T.A.R. Brescia, sez. I, 20/12/2018, n.1231; T.A.R. Milano, sez. II, 13/05/2019, n. 1065; Consiglio di Stato, sez. IV, 22/05/2012, n. 2952).</h:div><h:div>1.2. Nel caso di specie, la Variante al Documento di Piano del P.G.T. impugnata <corsivo>in parte qua</corsivo> dalla società ricorrente è stata ispirata dall’obiettivo di fondo dell’amministrazione comunale di favorire l’attuazione degli ambiti di trasformazione già previsti dal P.G.T ma rimasti inattuati a causa della crisi economica generale e di quella afferente al settore delle costruzioni in modo particolare, peraltro nel rispetto dei principi introdotti dalla L.R. n. 31 del 28.11.2014 sulla riduzione del consumo di suolo e delle prescrizioni impartite da ATS e ARPA, in sede di verifica di assoggettabilità d V.A.S., a garanzia del corretto inserimento ambientale dei nuovi interventi edificatori.</h:div><h:div>1.3. Con specifico riferimento all’<corsivo>”Ambito PA di Via della Bosca”  </corsivo>in cui si colloca l’area di proprietà della ricorrente, la Variante impugnata ha confermato l’ambito attuativo già previsto dallo strumento urbanistico previgente, ma ne ha modificato la disciplina normativa, dal un lato prevedendone l’attuazione non più attraverso Piano Particolareggiato (di iniziativa pubblica) bensì attraverso Piano Attuativo di iniziativa privata, e ciò all’evidente fine di agevolare l’attuazione delle previsioni urbanistiche  stimolando l’iniziativa pianificatoria e progettuale privata; dall’altro, e nel contempo, vincolando la futura pianificazione attuativa al rispetto della <corsivo>“prescrizione vincolante”</corsivo> impartita da ARPA e ATS in sede di verifica di assoggettabilità a VAS, ossia prescrivendo, come condizione essenziale ai fini della trasformazione edilizia dell’intero comparto o anche solo di singoli sub comparti, la previa bonifica del sito interessato dalla discarica dismessa di Cascina Croce insistente sul mappale 24 e, allo stato, ancora oggetto di accertamenti in contraddittorio con ARPA nella prospettiva di definire la sua caratterizzazione e le modalità per il suo recupero (cfr. scheda d’ambito n. A 28-b).</h:div><h:div>1.4. La prescrizione in esame si pone in sintonia con i principi generali fissati dalla normativa regionale di settore, la quale attribuisce al documento di piano il compito, tra l’altro, di individuare gli ambiti di trasformazione e di definire <corsivo>“i criteri di intervento preordinati alla tutela ambientale”</corsivo> (art. 8 L.R. n. 12/2005) e, parimenti, di <corsivo>“dettagliare puntuali criteri di intervento per assicurare  l’ottenimento in fase realizzativa di corretto inserimento ambientale”</corsivo>, nonché di <corsivo>“definire i criteri di intervento (…) in riferimento (…) alla tutela di aspetti ambientali (…) qualora la documentazione conoscitiva segnali situazioni di diretta interferenza o comunque l’analisi di contesto evidenzino la necessità di sviluppare particolari attenzioni”</corsivo> (cfr. DGR n. 8/1681 del 28/12/2005, paragrafo 2.1.3).</h:div><h:div>1.5. Il vincolo in questione appare ragionevole e proporzionato considerata l’esistenza, all’interno dell’ambito di trasformazione di via della Bosca, su un mappale prossimo a quelli di proprietà (o comunque nella disponibilità) della ricorrente, di una discarica di rifiuti dismessa e non controllata ancora in fase di caratterizzazione; circostanza che determina l’esigenza di provvedere alla bonifica dell’area prima che si possa procedere alla pianificazione attuativa e alla realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia, in un contesto in cui sono ancora in fase di accertamento lo stato di eventuale contaminazione del sito, l’estensione dello stesso e le vie di possibile migrazione degli inquinanti. Tutti elementi che, una volta accertati, consentiranno di definire gli interventi occorrenti alla bonifica e alla messa in sicurezza definitiva dell’area, e che, in relazione agli esiti della caratterizzazione e alla definizione del modello concettuale del sito potenzialmente contaminato, potrebbero coinvolgere anche terreni vicini a quello oggetto della discarica: interventi che, pertanto, potrebbero essere pregiudicati e resi persino inattuabili dalla previa trasformazione edificatoria dell’area, quand’anche solo parziale; senza ovviamente contare il rischio per la salute umana correlato all’eventuale edificazione di fabbricati produttivi in un contesto territoriale che potrebbe risultare contaminato anche oltre lo stretto perimetro dell’ex sito di discarica.</h:div><h:div>1.6. D’altra parte la prescrizione impugnata non impone – neppure indirettamente -  obblighi di bonifica a carico dei proprietari dei siti adiacenti a quello dell’ex discarica, in violazione del principio di matrice comunitaria “chi inquina paga”, tenuto conto che gli obblighi di bonifica e messa in sicurezza del sito potranno essere posti a carico esclusivamente dei soggetti responsabili dell’eventuale stato di contaminazione del sito, ai sensi dell’art. 244 comma 2 d. lgs. 152/2006, fermo restando che, in caso di mancato adempimento da parte di costoro ovvero di mancata individuazione del responsabile, competerà al comune territorialmente competente o, in subordine, alla regione, l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui al combinato disposto di cui agli artt. 244 comma 4 e 250 comma 1 d. lgs. 152/2006, con diritto di rivalsa sul soggetto proprietario del sito nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi, secondo quanto previsto dall’art. 253 dello stesso testo normativo.</h:div><h:div>In altre parole, la prescrizione impugnata non esonera né i responsabili dell’inquinamento, né, in subordine, le Amministrazioni competenti dalle proprie responsabilità, ovvero dai propri obblighi, ma subordina la trasformazione edilizia del comparto agli interventi necessari di bonifica dell’area: sicché, in rapporto a tale ricostruzione, la censura va quindi disattesa.</h:div><h:div>2. Con il secondo motivo, la parte ricorrente ha dedotto la violazione di principi generali dell’ordinamento e dell’azione amministrativa sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento del privato nella bontà dell’azione amministrativa, nonché vizi di eccesso di potere nelle figure sintomatiche della indeterminatezza, della illogicità e della contraddittorietà procedimentale: le nuove previsioni pianificatorie sarebbero lesive dell’affidamento indotto nella società ricorrente dalla previgente disciplina d’ambito, in forza della quale essa si era indotta ad acquistare il sito produttivo confidando nella possibilità di edificarvi autonomamente il proprio capannone industriale prescindendo dall’edificazione dei comparti limitrofi; la nuova disciplina pianificatoria sarebbe altresì contraddittoria nella misura in cui, pur continuando a prevedere l’edificabilità per stralci funzionali, subordina l’edificazione alla previa bonifica di un’area appartenente ad altro compartista, di cui la ricorrente non ha la disponibilità; né lo strumento attuativo previsto dalla Variante (piano attuativo di iniziativa privata), in sostituzione del previgente piano particolareggiato di iniziativa pubblica, consentirebbe alla ricorrente di disporre di strumenti immediatamente coercitivi della volontà dei restanti compartisti, con conseguente impossibilità di imporre la bonifica del sito; la nuova previsione si porrebbe, in tal modo, in contrasto con gli stessi obiettivi dichiaratamente perseguiti dalla Variante di assecondare le attuali esigenze di sviluppo imprenditoriale e di investimento del comparto.</h:div><h:div>Anche tale censura, osserva il Collegio, è infondata.</h:div><h:div>2.1. Come giustamente osservato dalla difesa comunale, la previgente disciplina pianificatoria non consentiva, in relazione all’ambito produttivo di via della Bosca, l’edificabilità autonoma di singoli sub comparti, essendo gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia subordinati normativamente alla previa approvazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica, sottratto quindi all’iniziativa di singoli compartisti e coinvolgente necessariamente l’intero ambito produttivo.</h:div><h:div>2.2. Tale piano attuativo di iniziativa pubblica non è mai stato approvato (e neppure mai elaborato) dall’amministrazione comunale e ciò esclude, alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra esposti, che la società ricorrente possa fondatamente reclamare la lesione di una legittima aspettativa alla conservazione della previgente disciplina urbanistica, in realtà mai concretizzatasi nell’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo.</h:div><h:div>2.3. La nuova disciplina pianificatoria approvata dall’amministrazione con la Variante impugnata, nel prevedere innovativamente l’attuazione dell’ambito produttivo di Via della Bosca mediante piano attuativo di iniziativa privata, non appare in contraddizione con la prescrizione dell’obbligo della previa bonifica del sito corrispondente all’ex discarica di Cascina Croce, di proprietà esclusiva di terzi, essendo tale previsione finalizzata, come detto, a garantire che la trasformazione dell’ambito, da un lato non pregiudichi o renda più difficoltosi gli interventi di bonifica del sito, imponendosi ad essi con la forza ostativa del “fatto compiuto”, e dall’altro sia realizzata su (o in prossimità di) terreni non contaminati, a tutela della salute di coloro che si troveranno ad operare in quel contesto produttivo.</h:div><h:div>2.4. La circostanza che la società ricorrente non disponga di strumenti coercitivi per imporre ai restanti compartisti di cooperare nella bonifica del sito non ha alcun rilievo ai fini della legittimità della prescrizione impugnata, tenuto conto che alla bonifica del sito dovranno provvedere, come detto, o il responsabile dell’eventuale contaminazione ovvero, in via sostitutiva, le amministrazioni di cui all’art. 244 comma 4 T.U.A., eventualmente sollecitate dai privati interessati con l’attivazione degli strumenti, anche processuali, previsti dalla legge per reagire all’inerzia della P.A.</h:div><h:div>3. Infine, con il terzo e ultimo motivo, la ricorrente ha dedotto vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e per sviamento di potere; le nuove previsioni urbanistiche non sarebbero il frutto di una scelta consapevole del Comune, ma del mero acritico recepimento delle valutazioni fatte da ARPA e ATS, le quali, peraltro, non sarebbero sorrette da alcuna motivazione, né sotto il profilo ambientale né sotto quello sanitario.</h:div><h:div>Anche quest’ultima censura, osserva il Collegio, non può essere condivisa.</h:div><h:div>La prescrizione vincolante introdotta dall’amministrazione comunale nella nuova disciplina pianificatoria,  su sollecitazione di ARPA e ATS, è chiaramente ispirata dall’ esigenza di assicurare un corretto e organico sviluppo urbanistico edilizio dell’intero comparto a destinazione produttiva, tenendo conto della situazione esistente sull’area interessata dalla discarica dismessa (e che insiste su preponderante porzione del comparto), e, quindi, della necessità di impedire interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia che potrebbero pregiudicare il recupero ambientale del comparto ed esporre a pericolo la salute di coloro che si troveranno a dovervi operare.</h:div><h:div>4. In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere conclusivamente respinto.</h:div><h:div>5. Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, tenuto conto della complessità e relativa novità delle questioni esaminate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/02/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>