<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190077120200502091945027" descrizione="appalto - rilevamento velocità veicolare - iscrizione Albo agenti riscossione - procedura telematica" gruppo="20190077120200502091945027" modifica="5/5/2020 5:03:12 PM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="00771"/><fascicolo anno="2020" n="00334"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190077120200502091945027.xml</file><wordfile>20190077120200502091945027.docm</wordfile><ricorso NRG="201900771">201900771\201900771.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Brescia\Sezione 1\2019\201900771\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Angelo Gabbricci</firma><data>05/05/2020 17:03:12</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ariberto Sabino Limongelli</firma><data>02/05/2020 16:37:17</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/05/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>A) con il ricorso introduttivo:</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>- della determinazione del responsabile dell’Area 6 – Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Terre di Zara e Po n. 16 del 17.9.2019 avente ad oggetto la presa d’atto della proposta di aggiudicazione a Maggioli s.p.a. della gara per l’affidamento della rilevazione automatica della velocità veicolare in postazione fissa in due posizioni e servizi complementari;</h:div><h:div>- della determinazione del RUP della CUC del Consorzio Oltrepò Mantovano n. 100 del 30 luglio 2019 recante la proposta di aggiudicazione a favore di Maggioli s.p.a.;</h:div><h:div>- di tutti gli atti e i verbali di gara;</h:div><h:div>- del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto nella parte in cui non richiedono il requisito dell’iscrizione all’albo degli Agenti della Riscossione, nonché delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice sulle offerte dei concorrenti e della graduatoria pubblicata sulla piattaforma Sintel;</h:div><h:div>- delle note in data 3 ottobre 2019 con cui il Rup della CUC Oltrepò Mantovano ha negato l’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria Maggioli s.p.a.;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso ai provvedimenti impugnati;</h:div><h:div>- nonché per il risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione del contratto alla ricorrente o per equivalente economico e per la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove eventualmente concluso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a.;</h:div><h:div><corsivo>B) con i motivi aggiunti depositati il 13 novembre 2019:</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>- della determinazione del Responsabile dell’Area 6 – Polizia Locale dell’Unione di Comune Terre di Zara e Po n. 17 del 9 ottobre 2019 recante l’aggiudicazione definitiva della gara a Maggioli s.p.a.;</h:div><h:div>- degli artt. 10, 11 e 13 del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto, nella parte in cui dovessero essere interpretati nel senso che parte delle operazioni di gara, per quanto riguarda le attività della commissione e l’apertura delle offerte economiche, avrebbero potuto svolgersi con modalità diverse dalla forma di gara telematica indetta prescelta per la procedura;</h:div><h:div>- nonché per il risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione del contratto alla ricorrente o per equivalente economico e per la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove eventualmente concluso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a.;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 771 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Fintel Engineering S.r.l. e Project Automation S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Gabriele Bicego e Maria Ughetta Bini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Ughetta Bini in Brescia, via Floriano Ferramola n. 14; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Unione di Comuni Terre di Zara e Po, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Colombo, Flavia Manerba e Gianluca Berni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Flavia Manerba in Brescia, via Solferino n. 53; </h:div><h:div>Consorzio Oltrepò Mantovano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Colombo, Flavia Manerba e Gianluca Berni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Flavia Manerba in Brescia, via Solferino n. 53; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Maggioli S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Galli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione di Comuni Terre di Zara e Po, del Consorzio Oltrepò Mantovano e di Maggioli S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore il dott. Ariberto Sabino Limongelli nella camera di consiglio decisoria del giorno 22 aprile 2020, sostitutiva dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 84, commi V e VI, del d.l. 18/2020;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con determina a contrarre n. 3 del 25.02.2019 l’Unione dei Comuni Terre di Zara e Po deliberava lo svolgimento di una gara, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 d. lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di rilevazione automatica della velocità veicolare in postazione fissa e servizi complementari, nel Comune di Pegognaga (Mn), tramite Centrale Unica di Committenza istituita presso il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano.</h:div><h:div>Con determina della C.U.C. n. 24 del 28.02.2019 erano approvati il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto, che venivano pubblicati tramite la piattaforma telematica SINTEL. </h:div><h:div>L’importo dell’appalto era stimato pari ad € 212.125,44 IVA esclusa, di cui:</h:div><h:div>a)	€ 2.937,00 mensili per il noleggio, l’installazione e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di due sistemi di rilevazione della velocità istantanea in postazione fissa, per un totale di € 105.732,00;</h:div><h:div>b)	€ 3,00, per ciascun atto gestito, stampato e postalizzato, per un totale di € 90.000,00;</h:div><h:div>c)	aggio del 12%, esclusa IVA, sull’incassato delle sanzioni messe a ruolo; per un totale stimato di € 16.393,44.</h:div><h:div>La durata dell’affidamento era stabilita in 36 mesi a decorrere dal 1.7.2019.</h:div><h:div>Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d. lgs. 50/2016, da valutarsi in ragione dei criteri e dei punteggi specificati nel disciplinare, con distribuzione del punteggio complessivo di 100 punti in ragione di 70 punti all’offerta tecnica e 30 all’offerta economica; con l’obbligo per i concorrenti di presentare le proprie offerte attraverso la piattaforma informatica Sintel.</h:div><h:div>2. Entro il termine di presentazione delle offerte stabilito dal disciplinare di gara (12 giugno 2019), pervenivano le offerte di tre operatori economici: 1) Cross Control s.r.l; 2) Fintel Engeneering s.r.l., in raggruppamento temporaneo con Project Automation s.p.a.; 3) Maggioli s.p.a..</h:div><h:div>3. All’esito dell’esame della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, la commissione di gara disponeva l’esclusione della concorrente Cross Control s.r.l. per mancato raggiungimento della soglia minima di sbarramento prevista per l’ammissibilità delle offerte tecniche e attribuiva i punteggi alle offerte dei concorrenti, che, all’esito della riparametrazione prevista dalla legge di gara, risultavano i seguenti: Maggioli punti 91 (di cui 70 per l’offerta tecnica e 21 per l’offerta economica); Fintel punti 82,32 (di cui 58,25 per l’offerta tecnica e 24,07 per l’offerta economica); sulla base di tali punteggi, la commissione di gara formulava conclusivamente proposta di aggiudicazione in favore di Maggioli.</h:div><h:div>4. Con determina n. 100 del 30 luglio 2019, la C.U.C. approvava la <corsivo>“proposta di aggiudicazione”</corsivo> dell’appalto in favore di Maggioli.</h:div><h:div>5. Con successiva determina n. 16 del 17 settembre 2019, il Responsabile dell’Area 6 Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Terre di Zara e Po prendeva atto della <corsivo>“proposta di aggiudicazione”</corsivo> della C.U.C. del 30 luglio 2019.</h:div><h:div>6. Infine, con successiva determinazione n. 17 del 9 ottobre 2019 del medesimo responsabile, pubblicata in pari data all’Albo Pretorio on line dell’Unione, era disposta l’aggiudicazione <corsivo>“definitiva”</corsivo> della gara a Maggioli s.p.a.</h:div><h:div>7. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 21 ottobre 2019 e depositato il 30 ottobre 2019, Fintel Engeneering e Project Automation, componenti il costituendo raggruppamento collocatosi in seconda posizione, impugnavano la predetta determina di aggiudicazione <corsivo>“provvisoria”</corsivo> n. 16 del 17 settembre 2019, mentre con motivi aggiunti notificati l’11 novembre 2019 e depositati il 13 novembre 2019 impugnavano la successiva determina di aggiudicazione <corsivo>“definitiva”</corsivo> n. 17 del 9 ottobre 2019. </h:div><h:div>7.1. Il ricorso introduttivo era fondato su tre motivi: il primo, dedotto in via principale, diretto a conseguire l’annullamento dell’aggiudicazione a favore di Maggioli ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto al raggruppamento ricorrente; il secondo, dedotto in via subordinata, diretto a conseguire l’annullamento dell’intera procedura di gara ai fini della sua riedizione; il terzo, infine, diretto a conseguire l’accesso alle offerte tecnica ed economica dell’aggiudicataria, negato dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>7.2. Con i motivi aggiunti, proposti contro il provvedimento di aggiudicazione definitiva, la parte ricorrente, oltre a riproporre, i primi due motivi del ricorso introduttivo, aggiungeva un terzo motivo finalizzato - come il secondo, ma sotto un diverso profilo - a conseguire l’annullamento dell’intera procedura di gara ai fini della sua riedizione; inoltre, con una quarta censura ribadiva la domanda di accesso all’offerta tecnica ed economica della concorrente aggiudicataria, con condanna della stazione appaltante all’ostensione; e infine, con un quinto motivo, deduceva l’illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara per il caso in cui il Tribunale valutasse come atto immediatamente lesivo quello di aggiudicazione provvisoria del 30 luglio 2019, impugnato con il ricorso introduttivo.</h:div><h:div>8. Per resistere al ricorso si costituivano in giudizio l’Unione di Comuni Terre di Zara e Po e il Consorzio Oltrepò Mantovano, svolgendo difese autonome ma di contenuto analogo, nonchè la parte controinteressata Maggioli s.p.a., tutti eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza di autonoma lesività dell’atto impugnato, e in subordine, nel merito, contestando la fondatezza dell’atto introduttivo e dei motivi aggiungi con articolate deduzioni.</h:div><h:div>9. Con ordinanza n. 403/2019 del 8 novembre 2019, la Sezione respingeva la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo, rilevando il carattere non immediatamente lesivo dell’atto di aggiudicazione <corsivo>“provvisoria”</corsivo>.</h:div><h:div>10. Con successiva ordinanza n. 446/2019 del 9 dicembre 2019, la Sezione accoglieva invece la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti avverso il provvedimento di aggiudicazione <corsivo>“definitiva”</corsivo>, fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito.</h:div><h:div>11. La misura cautelare era confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza n. 282/2020 del 24 gennaio 2020, con motivazione limitata all’assenza di <corsivo>periculum,</corsivo> tenuto anche conto dell’imminenza dell’udienza di merito fissata in primo grado.</h:div><h:div>12. Con successiva ordinanza collegiale n. 36/2020 del 16 gennaio 2020, la Sezione definiva l’incidente processuale relativo all’istanza di accesso della parte ricorrente, accogliendo la domanda e ordinando per l’effetto al responsabile del procedimento di rilasciare alla parte ricorrente la documentazione richiesta (l’offerta tecnica di Maggioli s.p.a.) entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla data di comunicazione o di notificazione dell’ordinanza; rinviando al definitivo la regolazione delle spese dell’incidente processuale.</h:div><h:div>13. In prossimità dell’udienza di merito, tutte le parti costituite depositavano memorie conclusive e di replica nei termini di rito.</h:div><h:div>14. Alla camera di consiglio decisoria del 22 aprile 2020, svolta secondo le modalità di cui all’art. 84 comma 5 del d.l. n. 18/2020, la causa era trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.<corsivo> Quanto alla domanda di accesso.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Sulla domanda di accesso proposta dalla parte ricorrente con il terzo motivo del ricorso introduttivo e riproposta con il quarto motivo aggiunto, la Sezione si è già pronunciata con ordinanza collegiale n. 36/2020 del 16 gennaio 2020, accogliendola e condannando il responsabile del procedimento all’ostensione della documentazione richiesta, riservando alla decisione definitiva la regolazione delle spese dell’incidente processuale.</h:div><h:div>Nelle memorie conclusive, la parte ricorrente ha lamentato che l’ordinanza non sarebbe stata ancora eseguita dall’Amministrazione con l’ostensione, in particolare, dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, ma a tale doglianza non si è accompagnata la formulazione di formale domanda di ottemperanza, per cui il rilievo appare inconferente ai fini del giudicare.</h:div><h:div>Le spese della fase processuale afferente all’accesso saranno regolate in dispositivo, come statuito in ordinanza.</h:div><h:div><corsivo>2. Quanto al ricorso introduttivo.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>2.1. Il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, avendo ad oggetto un atto, la determinazione di aggiudicazione provvisoria della gara del 17.9.2019, avente natura di atto endoprocedimentale, inidoneo a produrre la definitiva lesione dell'interesse dell'impresa che non sia risultata vincitrice, lesione che si verifica soltanto con l'aggiudicazione definitiva (T.A.R. Milano, sez. III, 03/12/2013, n. 2681).</h:div><h:div>Peraltro, la parte ricorrente ha impugnato ritualmente con motivi aggiunti anche il provvedimento di aggiudicazione definitiva, riproponendo le medesime censure dedotte con l’atto introduttivo, oltre a formularne di nuove, di modo che la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo non incide in alcun modo sulla posizione processuale della parte ricorrente, dovendo comunque il Collegio pronunciarsi sull’intero complesso di censure formulate nel presente giudizio.</h:div><h:div>2.2. L’inammissibilità del ricorso introduttivo per assenza di immediata lesività dell’atto di aggiudicazione provvisoria determina altresì l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del quinto motivo aggiunto, con cui la parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, per il caso in cui il Tribunale individuasse nel provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara l’atto principale già immediatamente lesivo della sfera giuridica della ricorrente: ipotesi non ricorrente nel caso di specie, alla luce di quanto detto.</h:div><h:div>3.<corsivo> Quanto ai motivi aggiunti.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>3.1. Con il primo motivo aggiunto, dedotto in via principale, la parte ricorrente, muovendo dal presupposto che tra le attività oggetto dell’appalto vi sarebbero anche quelle di accertamento e di riscossione coattiva delle sanzioni (per la violazioni accertate del Codice della Strada), ha dedotto l’illegittimità del bando e del disciplinare di gara per non aver previsto, tra i requisiti di idoneità professionale dei concorrenti, anche l’iscrizione nell’apposito Albo tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui al d. lgs. 446/1997, in violazione, in particolare, dell’art. 52 comma 5 di quest’ultimo testo normativo, in forza del quale l’attività di accertamento e di riscossione dei tributi e di <corsivo>“tutte le entrate”</corsivo> – tra le quali la giurisprudenza ricomprende pacificamente anche le sanzioni per violazioni del Codice della Strada - può essere affidata in concessione soltanto ai soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 comma 1; conseguentemente, sarebbe illegittima anche l’aggiudicazione della gara in favore di Maggioli s.p.a., essendo tale concorrente sprovvista di tale requisito; d’altra parte, ha osservato la parte ricorrente, la necessità del possesso di tale requisito era stata puntualizzata in sede di gara dalla stessa stazione appaltante in risposta ad una richiesta di chiarimenti formulata da uno dei concorrenti <corsivo>(“…si conferma che il requisito dell’iscrizione in apposito Albo tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui al D. Lgs. 446/97 e del Regolamento D.M. 289/2000 dovrà essere presentato e che in caso di RTI verticale dovrà essere posseduta dalla società che all’interno del raggruppamento stesso effettuerà il servizio”</corsivo>).</h:div><h:div>3.1.1. Osserva il Collegio che la censura è infondata, perché muove da presupposti di fatto errati e travisati.</h:div><h:div>Come precisato dall’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, l’appalto in questione ha ad oggetto:</h:div><h:div>a) il noleggio, l’installazione e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di due sistemi omologati per la rilevazione della velocità istantanea dei veicoli in transito in postazione fissa nel Comune di Pegognaga, senza la presenza degli organi di Polizia Stradale; con rilevamento digitale memorizzato delle immagini e dei dati relativi alle violazioni accertate, successiva trasmissione del tutto ad una centrale operativa e invio a distanza dei dati e delle immagini accertate, compatibili e leggibili dal sistema e programma informatico già in uso presso il Comando di Polizia Locale;</h:div><h:div>b) la gestione delle prove fotografiche di ciascuna infrazione dell'art. 142 del Codice della Strada da accertare a carico dell'agente dl Polizia Locale con la fornitura in uso di un hardware e della piattaforma software di validazione, di archiviazione e repertorio delle prove fotografiche registrate dai sistemi di campo; la fornitura in uso, inoltre, di un <corsivo>data center</corsivo> per l'archiviazione fisica in sicurezza di ciascuna immagine e di tutti i verbali notificati tramite PEC;</h:div><h:div>c)	la gestione delle procedure relative alla “stampa e postalizzazione” delle violazioni del codice della strada accertate dalla polizia locale;</h:div><h:div>d)	la gestione delle operazioni a supporto per la riscossione coattiva dei crediti inesatti del Comando, esercitata in forma diretta dall’Ente, con fornitura in uso di specifico applicativo software gestionale con servizi di assistenza, manutenzione e formazione al personate preposto dell’Ente.</h:div><h:div>3.1.2. In sostanza, l’<corsivo>”accertamento”</corsivo> delle infrazioni è effettuato, sia pure a distanza, direttamente dal Comando di Polizia Municipale (<corsivo>”ciascuna infrazione…da accertare a carico dell’agente di Polizia Locale”; “violazioni…accertate dalla polizia locale”)</corsivo>, avvalendosi, a tal fine, dei sistemi informatici forniti dall’aggiudicataria, vale a dire: </h:div><h:div>- due sistemi di rilevazione della velocità dei veicoli che consentono la rilevazione e la memorizzazione digitale dei dati e delle immagini, la successiva trasmissione ad una centrale operativa e il successivo invio a distanza al programma informatico gestito dalla Polizia Municipale, che procede all’accertamento formale delle infrazioni con la redazione del verbale di contestazione;</h:div><h:div>- un programma informatico per la gestione e l’archiviazione delle prove fotografiche delle infrazioni e di tutti i verbali redatti dalla Polizia Municipale e notificati via PEC ai trasgressori.</h:div><h:div>3.1.3. Analogamente, l’attività di <corsivo>“riscossione coattiva”</corsivo> delle sanzioni è <corsivo>“esercitata in forma diretta dall’ente”, </corsivo>avvalendosi dei servizi di supporto forniti dall’aggiudicataria, quali:</h:div><h:div>- la fornitura di un programma hardware e software per la stampa e la postalizzazione delle violazioni accertate dalla polizia locale; attività che comprende, tra l’altro, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato, la produzione di supporti cartacei conformi agli originali dei verbali elaborati dal comando di polizia locale e conservati presso il Comune, il successivo invio di copia conforme dei verbali al trasgressore mediante servizio postale e l’acquisizione delle cartoline di ricevimento;</h:div><h:div>- la rendicontazione elettronica dei pagamenti effettuati relativi agli atti postalizzati, attività limitata alla verifica “di chi ha pagato e chi no”, senza gestione e introito di somme da parte dell’aggiudicatario, dal momento che i flussi di denaro intercorrono esclusivamente tra i trasgressori e le casse comunali, come peraltro chiarito dalla stazione appaltante in risposta a specifici quesiti formulati dai concorrenti (risposta al quesito n. 6: “<corsivo>Si conferma che tutti gli incassi inerenti la riscossione coattiva saranno effettuati direttamente su conto corrente intestato all’Ente”</corsivo>; risposta al quesito n. 8 <corsivo>“Si conferma che l’Ente provvede alla riscossione diretta mediante ingiunzione firmata dal responsabile del servizio”.</corsivo></h:div><h:div>3.1.4. In definitiva, come precisato dall’art. 2 capitolato: <corsivo>“II sistema complessivo dovrà essere gestito direttamente ed esclusivamente dal Comando Polizia Locale e rimanere nella piena disponibilità dello stesso per tutto il periodo contrattuale”.</corsivo> Le attività giuridiche di accertamento delle infrazioni e di riscossione coattiva delle sanzioni restano di competenza dell’amministrazione e non sono oggetto di concessione all’aggiudicatario. A quest’ultimo competono unicamente attività materiali di supporto (informatico e non) all’accertamento e alla riscossione. </h:div><h:div>Pertanto, dal momento che l’aggiudicatario non è destinato a gestire i flussi di denaro pubblico pertinenti alla riscossione, non c’era motivo di prevedere nella legge di gara, quale requisito di idoneità professionale, l’iscrizione nell’Albo ministeriale di cui all’art. 52 comma 5 del d. lgs. 446/1997, la cui finalità è quella di verificare previamente i requisiti di onorabilità e di affidabilità dei soggetti che, in qualità di concessionari di pubblici poteri, siano chiamati a gestire entrate pubbliche.</h:div><h:div>3.1.5. In tale contesto appare errato e giuridicamente irrilevante, perché contrario alla normativa di riferimento e alla legge di gara, il chiarimento reso dalla stazione appaltante in risposta al quesito di un concorrente, nella parte in cui “<corsivo>conferma(va) che il requisito dell’iscrizione in apposito Albo tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui al D. Lgs. 446/97 e del Regolamento D.M. 289/2000 dovrà essere presentato (…)”</corsivo>; al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui “le uniche fonti della procedura di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati, e i chiarimenti autointerpretativi della S.A. non possono né modificarle né integrarle e, quindi, non possono essere vincolanti per la Commissione aggiudicatrice” (T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 18/09/2019, n. 11067; T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 11/12/2019, n. 14241; T.A.R. Napoli, sez. IV, 28/08/2018, n. 5292).</h:div><h:div>3.2. Con il secondo motivo aggiunto, dedotto in via subordinata, la parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’intera procedura di gara per violazione dei principi di trasparenza e pubblicità propri delle procedure di gara telematiche; ciò in quanto il verbale della seduta pubblica della commissione di gara del 2 luglio 2019, deputata all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, e il verbale della seduta pubblica del 16 luglio 2019, deputata alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, sono stati pubblicati soltanto il successivo 2 agosto 2019, e non subito dopo le due sedute, e per di più esclusivamente in formato .pdf, ossia tramite mera scansione fotografica dei verbali redatti su supporto cartaceo; ciò, secondo la ricorrente, determinerebbe la violazione dei principi sopra richiamati, in primo luogo perché tale modalità di pubblicazione degli atti avrebbe reso impossibile verificare se siano state rispettate le varie “fasi” della procedura di gara; e in secondo luogo, perché la pubblicazione dei predetti verbali esclusivamente in formato .pdf non darebbe alcuna garanzia in ordine all’effettivo contenuto delle buste dei concorrenti e in ordine al fatto che non siano state portate alterazioni alle valutazioni della commissione; in particolare, non vi sarebbe alcuna garanzia “telematica” che la valutazione delle offerte tecniche abbia preceduto la valutazione delle offerte economiche, e che, quindi, l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche non sia stata influenzata dalla conoscenza delle offerte economiche; secondo la ricorrente, se la gara fosse stata condotta correttamente, l’anteriorità della valutazione tecnica rispetto a quella economica avrebbe trovato un riscontro telematico oggettivo e indiscutibile; il “dubbio” circa una possibile commistione tra valutazione delle offerte tecniche e valutazione delle offerte economiche e circa una “possibile” modifica dei verbali di gara troverebbe conferma nel fatto che la graduatoria pubblicata sulla piattaforma Sintel conteneva dati discordanti rispetto a quelli riportati nel verbale di gara e nella proposta di aggiudicazione; in tale graduatoria, infatti, a Maggioli erano stati assegnati solo 88 punti (e non 91) di cui 67 (e non 70) per l’offerta tecnica e 21 per l’offerta economica; mentre a Fintel erano assegnati 81,07 punti (e non 82,32), di cui 57 (e non 58,25) per l’offerta tecnica e 24,07 per l’offerta economica; in tal modo, sarebbe stato violato anche il principio di digitalizzazione di tutti gli atti di gara di cui all’art. 40 del Codice Appalti, dal momento che tutti i verbali sarebbero stati confezionati su mero supporto cartaceo e senza firma digitale o marcatura temporale, quindi senza alcuna garanzia circa il loro contenuto e l’epoca di formazione.</h:div><h:div>Anche tale censura, osserva il collegio, è destituita di fondamento.</h:div><h:div>3.2.1. E’ noto che i verbali delle gare per l'aggiudicazione di un pubblico appalto hanno natura di atto pubblico facente piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale, sotto la propria responsabilità, attesta essere avvenuti in sua presenza. Pertanto, il contenuto di quanto la Commissione giudicatrice ha dichiarato essere avvenuto in occasione delle sedute di gara può essere messo in discussione soltanto per il tramite dello strumento della querela di falso, secondo la disciplina dell'art. 2699 c.c. e del seguente art. 2700 c.c.: in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 24/10/2019, n. 7270; T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 21/11/2019, n. 13363; T.A.R. Cagliari, sez. I, 15/01/2008, n. 31.</h:div><h:div>3.2.2. Nel caso di specie, i verbali contestati dalla parte ricorrente danno atto che la seduta pubblica e quella riservata deputate rispettivamente all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e alla successiva valutazione delle stesse si sono svolte il 2 luglio 2019, mentre la seduta pubblica in cui si è proceduto al caricamento dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche sulla piattaforma telematica Sintel, all’esclusione del concorrente Cross Control s.r.l., all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla lettura e alla valutazione delle offerte medesime, nonchè alla verifica delle offerte anomale si è svolta il successivo 16 luglio 2019. Pertanto, fino a querela di falso, la circostanza che le due sedute si siano svolte in giorni diversi è coperta dalla fede privilegiata propria degli atti pubblici; con la conseguenza che, allo stato degli atti e alla luce della forza fidefacente propria dei verbali di cui si discute, deve ritenersi comprovato che le diverse fasi della procedura di gara sono state rispettate dalla commissione di gara, risultando smentita, fino a querela di falso, la congettura di parte ricorrente che la valutazione delle offerte tecniche possa essere stata influenzata dalla previa conoscenza del contenuto delle offerte economiche.</h:div><h:div>3.2.3. La fede privilegiata che assiste i verbali della commissione giudicatrice, in quanto atti pubblici, prescinde dal formato (cartaceo o digitale) utilizzato; in entrambi i casi, per contestare la veridicità dei fatti che la commissione afferma essere avvenuti in sua presenza o essere stati da essa compiuti, è necessario proporre querela di falso (dinanzi al giudice competente), restandosi altrimenti nel campo delle mere congetture e delle affermazioni suggestive, prive di ogni rilievo giuridico.</h:div><h:div>3.2.4. La discordanza tra i punteggi risultanti dal verbale del 16 luglio 2019 e quelli inseriti nella piattaforma telematica Sintel è dipesa da un mero errore materiale, agevolmente verificabile attraverso l’esame del verbale-atto pubblico, consistente nel fatto che i punteggi inseriti in Sintel non tenevano conto della riparametrazione prevista dalla legge di gara; anche in tal caso, peraltro, si tratta di un profilo privo di ogni concreta incidenza sulla procedura di gara, tenuto conto che la stessa ricorrente non ha contestato la correttezza del punteggio finale riparametrato (cfr. ricorso, pag. 7, penultimo capoverso), ma si è limitata a formulare sospetti <corsivo>(“più che fondati dubbi”</corsivo>) circa l’esistenza di irregolarità nella verbalizzazione delle operazioni di gara, in realtà insussistenti alla luce di quanto sopra esposto, almeno fino all’accertamento da parte del giudice competente di ipotetiche falsità documentali, allo stato del tutto congetturali in mancanza di querela di falso.</h:div><h:div>3.3. Con il terzo motivo aggiunto, anch’esso dedotto in via subordinata, la parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità della procedura di gara per violazione dell’art. 58 comma 1 del d. lgs. n. 50/2016, il quale prevede l’obbligo delle stazioni appaltanti di ricorrere a procedure di gara gestite <corsivo>“interamente”</corsivo> con sistemi telematici; nel caso di specie, la commissione di gara avrebbe operato in gran parte <corsivo>“off line”</corsivo>, con particolare riferimento ai verbali delle operazioni relative all’apertura delle offerte tecniche, alla lettura dei punteggi e alla successiva apertura delle offerte economiche, i quali sono stati redatti in forma cartacea e non pubblicati sulla piattaforma telematica, con conseguente violazione dei principi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di gara elaborati dalla giurisprudenza con riferimento alle gare telematiche; per lo stesso motivo, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità delle norme del disciplinare di gara (artt. 10. 11 e 13) che prevedevano la possibilità per la commissione di operare in modalità <corsivo>off line</corsivo>.</h:div><h:div>Anche tale censura è infondata.</h:div><h:div>3.3.1. L’art. 58 comma 1 del d. lgs. 50/2016 dispone che <corsivo>“Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice (…)”</corsivo>.</h:div><h:div>3.3.2. Nel caso di specie, la stazione appaltante ha stabilito di gestire la procedura di gara attraverso il sistema telematico Sintel, nel rispetto, quindi, della norma citata; tuttavia, non tutte le operazioni di gara hanno potuto essere gestite attraverso il sistema telematico, per cause non imputabili all’amministrazione ma alla stessa piattaforma prescelta; di ciò il disciplinare ha dato espressamente atto negli artt. 10, 11 e 13; ci si riferisce, in particolare, alla fase relativa verbalizzazione delle operazioni relative alla valutazione delle offerte economiche.</h:div><h:div>3.3.3. A questo riguardo, va osservato che il disciplinare di gara prevedeva che le offerte economiche fossero predisposte con distinto riferimento ai tre criteri, indicati come B 1, B 2 e B 3:</h:div><h:div>- B1: ribasso su € 2.937,00 mensili, esclusa IVA, per il noleggio, l’installazione e la manutenzione dei due sistemi di rilevazione della velocità istantanea in postazione fissa;</h:div><h:div>- B2: ribasso su € 3,00 per ciascun atto gestito e postalizzato, esclusa IVA;</h:div><h:div>- B3: percentuale di aggio sull’incassato delle sanzioni messe a ruolo, esclusa IVA.</h:div><h:div>Il disciplinare precisava che, per ragioni tecniche, la citata piattaforma Sintel consentiva l’indicazione di un solo criterio economico, di modo che era stato possibile inserire sulla stessa il solo importo posto a base di gara di cui al criterio B1 (che i concorrenti avrebbero dovuto indicare utilizzando l’apposita funzionalità <corsivo>“Invio offerta economica”</corsivo>, presente su detta piattaforma); in relazione ai criteri B2 e B3, invece, il disciplinare precisava che le offerte economiche avrebbero dovuto essere inserite nell’apposito Modulo Offerta Economica (MOE) di cui all’Allegato 2 del disciplinare, caricato dalla Stazione appaltante sulla piattaforma stessa (cfr. art. 15, pag. 18).</h:div><h:div>Di seguito, il disciplinare dettagliava i coefficienti di valutazione e i criteri di calcolo e da ultimo, in neretto, riportava la seguente precisazione: “<corsivo>N.B. La piattaforma telematica Sintel provvederà ad elaborare una graduatoria solo sulla base del criterio economico B 1, pertanto la S.A. opererà in modalità offline al fine di elaborare le graduatorie riferite ai criteri economici B 2 e B 3, nonché quella finale complessiva.”</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>In termini del tutto coerenti con quanto sopra riferito, il successivo art. 13 disciplinava lo <corsivo>“Svolgimento della procedura”</corsivo>; e qui, dopo avere previsto l’apertura e l’analisi delle <corsivo>“buste amministrative telematiche”</corsivo> e delle <corsivo>“buste tecniche telematiche”</corsivo> e la successiva valutazione delle medesime con l’attribuzione dei relativi punteggi, prevedeva, quanto alle offerte economiche, la <corsivo>“lettura dei ribassi di ciascuna offerta come indicata nei modelli di offerta economica allegati”</corsivo>, con ciò confermando il parziale svolgimento della gara “<corsivo>off line”</corsivo>, secondo modalità tradizionali.<corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>3.3.4. In sostanza, nel contesto di una gara che si è svolta interamente in forma telematica attraverso la piattaforma Sintel prescelta dalla stazione appaltante, alcune limitate operazioni di gara hanno dovuto necessariamente essere svolte in modalità tradizionale <corsivo>“off line”</corsivo> per l’incapacità del sistema telematico prescelto di gestire offerte economiche articolate su più criteri; circostanza di cui il disciplinare di gara ha dato espressamente atto, autorizzando la gestione offline della procedura <corsivo>in parte qua </corsivo>e regolamentandone le modalità.</h:div><h:div>3.3.5. Nè sussistono i profili di illegittimità dedotti dalla parte ricorrente con riferimento al disciplinare di gara nella parte in cui ha autorizzato lo svolgimento della procedura in forma non telematica, tenuto conto che, secondo condivisibili principi giurisprudenziali, “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi debbano collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni, nei reciproci rapporti” (Cons. Stato, Sez. III, 25.1.2013, n. 481; in senso analogo TAR Milano, I, 9.1.2019, n. 40).</h:div><h:div>3.4. Il quarto motivo aggiunto attiene alla domanda di accesso, già definita dalla Sezione nei termini anzidetti, mentre il quinto motivo aggiunto è improcedibile alla luce di quanto già esposto nella disamina del ricorso introduttivo (paragrafo 2.2.della presente decisione).</h:div><h:div>4. In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile per difetto di interesse, mentre i motivi aggiunti vanno respinti perché infondati sotto tutti i profili dedotti. </h:div><h:div>5. Tenuto conto dell’esito complessivo della lite, che ha visto la parte ricorrente soccombere sulle domande principali di merito e prevalere, invece, su quella strumentale di accesso agli atti di gara, si reputa equo porre le spese di lite a carico della parte ricorrente nella misura dei due terzi, compensando il terzo residuo. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti:</h:div><h:div>a) dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;</h:div><h:div>b) respinge i motivi aggiunti;</h:div><h:div>c) pone le spese di lite, liquidate per l’intero in € 12.000,00 (dodicimila/00), a carico della parte ricorrente nella misura di due terzi, di cui 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri accessori in favore solidale dell’Unione di Comuni Terre di Zara e Po e del Consorzio Oltrepò Mantovano, ed € 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri accessori in favore di Maggioli s.p.a.; </h:div><h:div>d) compensa il terzo residuo.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/04/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>