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<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20190044620190710154217778" descrizione="" gruppo="20190044620190710154217778" modifica="7/11/2019 5:41:38 PM" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2019" n="00446"/>
            <fascicolo anno="2019" n="00676"/>
            <urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20190044620190710154217778.xml</file>
         <wordfile>20190044620190710154217778.docm</wordfile>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Brescia\Sezione 2\2019\201900446\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza breve</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>alessandra farina</firma>
            <data>11/07/2019 17:41:38</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>alessio falferi</firma>
            <data>10/07/2019 19:20:41</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>12/07/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
38            <nuova>38</nuova>
            <ereditata>38</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div>
            <h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Alessandra Farina,	Presidente</h:div>
            <h:div>Mara Bertagnolli,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Alessio Falferi,	Consigliere, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>- del provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza Prot. N. 16807/2019 emesso dal Prefetto della Provincia di Brescia in data 14.3.2019 e notificato al ricorrente in data 3.4.2019;</h:div>
            <h:div>- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 446 del 2019, proposto da </h:div>
            <h:div>Muhammad Naseem, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25 CPA presso la Segreteria del TAR di Brescia, in via Carlo Zima n. 3; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Brescia, via S. Caterina, 6; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Brescia;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2019 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot">
         <h:div>Muhammad Naseem ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di Brescia ha disposto la cessazione delle misura di accoglienza erogate in proprio favore nella struttura di accoglienza sita in Brescia, Via Corsica 341, di pertinenza dell’ente gestore Asilo Notturno Pampuri.</h:div>
         <h:div>Il suddetto provvedimento di cessazione delle misura di accoglienza risulta fondato sui seguenti rilievi: -lo straniero ha ottenuto il 5.12.2018 il riconoscimento della protezione umanitaria ed in data 26.2.2019 gli è stato rilasciato il relativo permesso soggiorno elettronico; -il permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato abolito dall’art. 1 del D.L. 113/2018, convertito con modificazione in legge n. 132/2018, il quale ha consentito l’inserimento in SPRAR ai soli beneficiari di una forma di protezione internazionale, ai minori stranieri non accompagnati, nonché ai titolari dei nuovi permessi di soggiorno temporanei di carattere umanitario ivi contemplati; -la circolare n. 22146/2018 del Ministero dell’Interno ha chiarito che per i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato sulla base della precedente normativa, ancora presenti nei centri di accoglienza di cui agli artt. 9 e 11 del D.Lgs n. 142/2015, deve essere avviato il percorso di uscita dalle strutture.</h:div>
         <h:div>Il ricorrente, premesso che il riconoscimento della protezione umanitaria è del 23.2.2018 (e non del 5.12.2018 come indicato nel provvedimento impugnato) e il permesso di soggiorno è stato rilasciato il 5.12.2018 (e non il 26.2.2019 come indicato nel provvedimento impugnato), ha articolato, in sintesi, le seguenti censure: 1) inesistenza, o in subordine illegittimità, del provvedimento impugnato per carenza dei presupposti di legge, in quanto </h:div>
         <h:div>nessun ruolo nella gestione del Sistema di protezione SPRAR sarebbe riservato alla Prefettura  per cui ad essa non spetterebbe alcun potere di disporre la cessazione delle misure di accoglienza; 2) violazione degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca, violazione degli artt. 14 D.Lgs. 142/2015, 1 comma 8, del D.L. 113/2018, 5, comma 9, del D.Lgs n. 286/1998 e dell’art. 11 delle preleggi, in quanto il diritto alla protezione umanitaria e il conseguente accesso al sistema di protezione è sorto prima dell’entrata in vigore del D.L. 113/2018,  per cui, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. I, n. 4890/2019), devono ritenersi immutati tutti i diritti connessi al rilascio del titolo di soggiorno per motivi umanitari, come confermato, del resto, dall’art. 12, comma 6, del D.L. 113/2018; ogni diversa interpretazione sarebbe incompatibile con il principio di irretroattività di cui all’articolo 11 delle Preleggi.</h:div>
         <h:div>Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità e comunque infondatezza del ricorso.</h:div>
         <h:div>Alla Camera di Consiglio del 27 giugno 2019, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.</h:div>
         <h:div>Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.</h:div>
         <h:div>Come sopra precisato, il provvedimento gravato pone a fondamento della disposta cessazione delle misura di accoglienza il rilievo che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato abolito (<corsivo>rectius</corsivo> la relativa disciplina è stata modificata) dall’art. 1 del D.L. 113/2018, convertito con modificazione in legge n. 132/2018, il quale ha consentito l’inserimento in SPRAR ai soli beneficiari di una forma di protezione internazionale, ai minori stranieri non accompagnati e ai titolari dei nuovi permessi di soggiorno temporanei di carattere umanitario. </h:div>
         <h:div>Come evidenziato dal ricorrente, la S.C. di Cassazione ha chiarito che “La normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall’art. 5, comma sesto, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima della entrata in vigore (5.10.2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione” (<corsivo>Cass. Civ., sez. I, 19 febbraio 2019, n. 4890</corsivo>).</h:div>
         <h:div>Ebbene, il principio espresso dalla Suprema Corte, riferito alla diversa ipotesi dell’incidenza della novella normativa in relazione ai procedimenti per il riconoscimento di permessi di soggiorno per motivi umanitari, non può non avere rilievo –sotto il profilo dei principi applicabili - anche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, in cui l’Amministrazione ha ritenuto di disporre la cessazione delle misure di accoglienza sul presupposto dell’asserita abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari riconosciuto al ricorrente. Invero, se la disciplina di cui al D.L. n. 113 del 2018 non trova applicazione ai procedimenti per il riconoscimento del titolo per motivi umanitari che sono già stati avviati (e non ancora conclusi), tanto più essa non potrà avere rilievo con riferimento ad una ipotesi in cui la protezione umanitaria è già stata riconosciuta al richiedente, al fine di elidere un beneficio – l’erogazione delle misure di accoglienza – collegato al detto riconoscimento.</h:div>
         <h:div>Giova, infatti, ricordare che in relazione al principio di cui all’art.11 delle preleggi (secondo il quale “<corsivo>la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo</corsivo>”) la giurisprudenza, con orientamento del tutto costante, ha più volte affermato, in tema di successione di norme giuridiche nel tempo, che il principio di irretroattività delle leggi “comporta che la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso” (<corsivo>ex multis Cass. Civ., 14 febbraio 2017, n. 3845</corsivo>).</h:div>
         <h:div>Ebbene, dalla documentazione prodotta risulta che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia ha esaminato la domanda del ricorrente nella seduta del 23.2.2018, ben prima, quindi, dell’entrata in vigore della disciplina invocata dall’Amministrazione (5.10.2018). </h:div>
         <h:div>Sotto l’esposto profilo pertanto, le censure formulate dal ricorrente sono fondate e vanno accolte (in senso del tutto conforme cfr. <corsivo>TAR Basilicata, 11 marzo 2019, n. 274 e n. 275</corsivo>).</h:div>
         <h:div>Anche il motivo di ordine formale è fondato.</h:div>
         <h:div>Invero, premesso che le disposizioni di cui agli artt. 7 ss. e 10 bis legge 241/1990 costituiscono principi generali dell’ordinamento, si osserva che ove fosse stato comunicato l’avvio del procedimento di cessazione delle misura di accoglienza, l’interessato avrebbe potuto sottoporre all’Amministrazione le ragioni – come espresse in questa sede - che avrebbero potuto condurre la medesima ad una diversa determinazione da quella che ha invece concretamente assunto. Né, d’altra parte, l’Amministrazione ha evidenziato alcuna ragione di urgenza tale da giustificare l’omissione delle garanzie partecipative. E’ noto, infatti, che ove l’Amministrazione ritenga esistenti i presupposti di celerità che legittimano l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, deve dare riscontro, nel provvedimento finale, dell’urgenza ritenuta sussistente, in quanto le ragioni della speditezza devono essere poste a confronto con le esigenze di tutela del contraddittorio, soprattutto nel caso -come quello in esame - in cui il provvedimento da adottare consista nel ritiro o nella modificazione di un precedente atto favorevole per il destinatario con conseguente venir meno di un effetto positivo.</h:div>
         <h:div>In conclusione, il ricorso è fondato in relazione ai profili sopra esposti, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, potendo restare assorbite le ulteriori doglienze sollevate dal ricorrente. </h:div>
         <h:div>Il ricorrente ha presentato domanda di ammissione al gratuito patrocinio, la quale va accolta, sussistendone i requisiti di legge.</h:div>
         <h:div>La novità della questione trattata giustifica l’integrale compensazione delle spese di causa.</h:div>
      </motivazione>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</h:div>
         <h:div>Accoglie la domanda di gratuito patrocinio e compensa le spese di causa.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="27/06/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Codenotti Mariangela</h:div>
            <h:div>Alessio Falferi</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
