<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="antimafia - revoca autorizzazioni commerciali a seguito di interdittiva antimafia . atto vincolato" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20190031920210602160544523" id="20190031920210602160544523" modello="3" modifica="6/2/2021 4:46:15 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="00319"/><fascicolo anno="2021" n="00510"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190031920210602160544523.xml</file><wordfile>20190031920210602160544523.docm</wordfile><ricorso NRG="201900319">201900319\201900319.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ariberto Sabino Limongelli</firma><data>02/06/2021 16:46:15</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/06/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della ordinanza dirigenziale del 15 aprile 2019, notificata in pari data, con cui il Comune di -OMISSIS- ha disposto di divieto di prosecuzione delle attività esercitate dalla società ricorrente presso i locali di -OMISSIS- in forza delle seguenti Scia/Comunicazioni – Pratica IUG n. 02539880209-12092018-1307 – pratica IUG n. 02539880209-05022019-1648;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 319 del 2019, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Scarmato e Nazzareno Latassa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Magotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore il dott. Ariberto Sabino Limongelli nell’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2021, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato il 23 aprile 2019 e ritualmente depositato, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Comune di -OMISSIS- ha disposto, con effetto immediato, il divieto di prosecuzione delle attività di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande esercitate dalla ricorrente in forza di <corsivo>“comunicazioni di subingresso”</corsivo> rispettivamente del 12 settembre 2018 e del 5 febbraio 2019.</h:div><h:div>2. Il provvedimento è stato adottato in espressa applicazione degli artt. 67 e 94 comma 2 del d. lgs. 159/2011, in considerazione dell’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di -OMISSIS- nei confronti della società ricorrente con provvedimento del 10 aprile 2019, sul presupposto dell’accertata esistenza di rischi di condizionamento dell’attività di impresa da parte della criminalità organizzata; in particolare, nella motivazione del provvedimento impugnato l’amministrazione comunale ha rilevato che l’esistenza della informazione antimafia interdittiva costituisce causa di divieto, decadenza o sospensione delle autorizzazioni commerciali ai sensi dell’art. 67 del d. lgs. 159/2011 e obbliga l’amministrazione a disporre la revoca delle autorizzazioni medesime ai sensi dell’art. 94 comma 2 dello stesso testo normativo.</h:div><h:div>3. Il ricorso è stato affidato ad un unico motivo, con il quale la parte ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili:</h:div><h:div>- la chiusura dell’esercizio commerciale sarebbe stata disposta senza che sia stata previamente revocata la licenza commerciale in presenza dei presupposti tipizzati dalla normativa in materia di commercio (art. 22 commi 5-7 d. lgs. 114/98), quali la sospensione dell’attività per oltre un anno, la perdita del possesso dei requisiti soggettivi, la recidiva nella violazione delle prescrizioni igienico-sanitarie, l’abusività dell’esercizio;</h:div><h:div>- il provvedimento impugnato sarebbe affetto da vizio di incompetenza relativa, in quanto l’amministrazione comunale avrebbe esercitato poteri interdittivi per ragioni di tutela dell’ordine pubblico in assenza di una espressa richiesta in tal senso da parte del Prefetto in calce all’informativa antimafia; </h:div><h:div>- sussisterebbe anche il vizio di illegittimità derivata, dal momento che la stessa informativa antimafia si fonderebbe su presupposti errati e travisati, e comunque non sufficientemente istruiti e immotivati;</h:div><h:div>- in ogni caso, il Comune avrebbe omesso di svolgere una autonoma valutazione dei fatti.</h:div><h:div>4. Il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio depositando documentazione e resistendo al gravame con memoria difensiva, rilevando in particolare il carattere vincolato del provvedimento impugnato alla luce dell’interdittiva antimafia adottata dal prefetto.</h:div><h:div>5. La domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente è stata respinta, dapprima con decreto presidenziale e poi con ordinanza collegiale (quest’ultima confermata in appello).</h:div><h:div>6. In prossimità dell’udienza di merito, la difesa comunale ha depositato una memoria conclusiva, tra l’altro richiamando la recente sentenza di questo TAR n. -OMISSIS-con cui è stato respinto il ricorso della società ricorrente avverso l’informativa antimafia del 10 aprile 2019.</h:div><h:div>7. All’udienza pubblica del 26 maggio 2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>8. Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>8.1. Il provvedimento impugnato è stato adottato dal Comune di -OMISSIS- facendo corretta e doverosa applicazione dell’art. 92 comma 2 del d. lgs. 159/20112, secondo cui “(…) qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91 comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti (…)”.</h:div><h:div>8.2. Sulla scorta di tale disposizione, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “a seguito della emanazione di una informativa antimafia, la pubblica amministrazione non può rilasciare alcun atto abilitativo per lo svolgimento di una qualsiasi attività economica o commerciale e, se è stato già emanato un tale atto abilitativo, deve esservi il suo ritiro”, trattandosi di tipologie di atti “i cui effetti sono radicalmente incompatibili con lo status di destinatario di una interdittiva antimafia” (T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 10/08/2017, n. 751).</h:div><h:div>8.3. In sostanza, in presenza di una interdittiva antimafia la revoca delle autorizzazioni commerciali di cui sia titolare il soggetto attinto dalla medesima costituisce per l’amministrazione un atto dovuto.</h:div><h:div>8.4. Sulla legittimità dell’interdittiva antimafia adottata nei confronti della società ricorrente, questo Tribunale si è già pronunciato con sentenza n. -OMISSIS-, alle cui ampie argomentazioni si rinvia per brevità espositiva, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a.</h:div><h:div>8.5. In tale contesto, le censure dedotte in ricorso sono tutte parimenti infondate, atteso che:</h:div><h:div>- non è pertinente il richiamo alle fattispecie di revoca della licenza tipizzate dalla normativa in materia di commercio, dal momento che nel caso di specie l’amministrazione comunale ha fatto corretta applicazione della disciplina speciale contenuta nel Codice Antimafia, che impone la revoca di ogni autorizzazione o concessione rilasciata a soggetti che siano successivamente attinti da interdittive antimafia;</h:div><h:div>- l’amministrazione comunale non ha esercitato poteri di ordine pubblico delegati dal prefetto, ma poteri propri e vincolati, in ossequio alla normativa statale in materia di documentazione antimafia e di effetti conseguenti alle informazioni antimafia interdittive adottate dal prefetto;</h:div><h:div>- non è riscontrabile alcun vizio di illegittimità derivata, dal momento che con la citata sentenza n. -OMISSIS-questo TAR ha già accertato la legittimità della presupposta interdittiva antimafia; </h:div><h:div>- infine, stante il carattere doveroso e vincolato del provvedimento impugnato, nessun margine residuava al Comune per operare valutazioni di carattere discrezionale.</h:div><h:div>9. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va respinto. </h:div><h:div>10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di -OMISSIS- le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/05/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>