<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180096520210721163738961" descrizione="" gruppo="20180096520210721163738961" modifica="8/3/2021 8:49:23 AM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="00965"/><fascicolo anno="2021" n="00724"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="00463" anno="2019"/></descrittori><file>20180096520210721163738961.xml</file><wordfile>20180096520210721163738961.docm</wordfile><ricorso NRG="201800965">201800965\201800965.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Elena Garbari</firma><data>03/08/2021 08:49:23</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/08/2021</dataPubblicazione><ricorso NRG="201900463">201900463\201900463.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario</h:div><h:div>Elena Garbari,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>Per l’accertanento</h:div><h:div><corsivo>Quanto al ricorso n. 965 del 2018</corsivo>:</h:div><h:div>dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 38, comma 10, della l.r. Lombardia n. 12/2005 (nonché, per quanto occorra, dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001), sull’istanza di permesso di costruire prot. n. 49989/2017 del 26.09.2017, presentata dalla ricorrente al Comune di Mantova per i lavori di “<corsivo>nuova costruzione di due capannoni industriali adibiti a magazzino materia prima, ubicati uno a nord e uno a sud dello stabilimento industriale, realizzati in struttura prefabbricata in cemento armato</corsivo>”, nonché, in ogni caso, dell’esistenza e del perfezionamento del permesso di costruire giusta atti del Comune di Mantova del 27.07.2018, prot. n. 0048254/2018 e del 02.08.2018 prot. n. 0049447/2018;</h:div><h:div>e per il conseguente annullamento, <corsivo>in toto e/o parte qua</corsivo>,</h:div><h:div>- dell’atto avente ad oggetto “Avviso di rilascio provvedimento” del Responsabile del Procedimento Settore Sportello Unico per le imprese e i cittadini del Comune di Mantova del 27.07.2018, prot. n. 0048254/2018, trasmesso alla società ricorrente con PEC di pari data;</h:div><h:div>- dell'atto avente ad oggetto “Comunicazione conteggio contributo di costruzione e rettifica” a firma del Responsabile del Procedimento Settore Sportello Unico per le imprese e i cittadini del Comune di Mantova di data 2.08.2018, prot. n. 0049447/2018, trasmesso alla società ricorrente con PEC il 3.08.2018;</h:div><h:div>- dell'atto del Dirigente dello SUAP del Comune di Mantova del 4.09.2018, prot. n. 0055355/2018, trasmesso alla società ricorrente con PEC di pari data, con il quale si comunica che “<corsivo>le determinazioni in ordine all’eventuale rilascio del permesso di costruire sono sospese fino al termine degli accertamenti in corso</corsivo>”;</h:div><h:div>- dell’ordinanza del Dirigente del Settore Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini, Unità Operativa Edilizi e Territorio del Comune di Mantova del 17.09.2018, prot. n. 0058364/2018, con la quale sono stati sospesi, tra l’altro, i lavori relativi all’intervento di “<corsivo>Nuova costruzione di due capannoni industriali adibiti a magazzino materia prima, ubicati uno a nord e uno a sud dello stabilimento industriale, realizzati in struttura prefabbricata in cemento armato</corsivo>”, trasmessa alla società ricorrente con PEC di pari data;</h:div><h:div>- della comunicazione del Dirigente del Settore Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini, Unità Operativa Edilizi e Territorio del Comune di Mantova dell’8.10.2018, prot. n. 0063248/2018, di avvio del procedimento amministrativo “<corsivo>finalizzato all’applicazione delle sanzioni previste dal Titolo IV del DPR n. 380/2001</corsivo>”, trasmessa via PEC in data 8.10.2018;</h:div><h:div>- nonché, per quanto occorrer possa, dei verbali del Comune di Mantova dell’8.08.2018 e del 28.08.2018 (atti ad oggi non conosciuti), nonché dell’atto del Comune di Mantova prot. 37255/2018 datato 11 giugno 2018, comunicato alla parte ricorrente in data 12 giugno 2018;</h:div><h:div>- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, anche non conosciuto.</h:div><h:div><corsivo>Quanto al ricorso n. 463 del 2019</corsivo>:</h:div><h:div>per l'annullamento </h:div><h:div>- dell'ordinanza prot. n. 80590/2018 del 21 dicembre 2018 assunta dal dirigente dello Sportello unico per le imprese e i cittadini - Unità operativa Edilizia e Territorio del Comune di Mantova avente ad oggetto “<corsivo>opere di demolizione di fabbricato e nuova costruzione di magazzino cartaccia già in parte eseguite presso lo stabilimento Cartiere Villa Lagarina in via Poggio Reale, 9 - ingiunzione di ripristino ex art. 31 DPR n. 380 del 2001e s.m.i. - eliminazione delle opere abusivamente realizzate e ripristino dello stato preesistente delle aree (rif. prot. 42247/17 e 49989/17</corsivo>)”;</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti, ivi compresi, per quanto occorrer possa e con specifico riferimento all'intervento in esame, i verbali e le relazioni tecniche allegate riferiti agli accertamenti compiuti da personale della Polizia Locale e del Comune di Mantova nei sopralluoghi del 1, 9, 18, 22, 23, 25 e 28 ottobre 2018 e 28 novembre 2018, richiamati quale atti presupposti istruttori dell'ordinanza 21 dicembre 2018, prot. n. 80590/2018 qui gravata.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 965 del 2018, proposto da Cartiere Villa Lagarina S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Mascotto, Vincenzo Pellegrini e Diego Signor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Mantova, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gianolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona Lodi e Mantova, in persona dei legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Brescia, via S. Caterina, 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mantova, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore la dott.ssa Elena Garbari nell'udienza di merito del giorno 23 giugno 2021, svoltasi con discussione orale mediante collegamenti da remoto in videoconferenza, ex art. 25, I comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, e 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2020, n. 70, e così uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 463 del 2019, proposto da Cartiere Villa Lagarina S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Mascotto, Vincenzo Pellegrini e Diego Signor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gianolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona Lodi e Mantova, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Brescia, via S. Caterina, 6; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Provincia di Mantova, non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. L’odierno contenzioso riguarda un intervento edilizio realizzato da Cartiere Villa Lagarina S.p.A. all’interno del suo complesso industriale denominato “Cartiera ex Burgo”, sito nel comune di Mantova, ed in particolare la costruzione, nell’ambito di un più ampio intervento di ammodernamento dello stabilimento, di due nuovi capannoni industriali adibiti a magazzino per le materie prime. </h:div><h:div>1.1. L’area del compendio è soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lett. c) del d.lgs. 42/2004 in ragione del vincolo imposto con D.M. 26 maggio 1980 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli spondali del lago di Mezzo ed inferiore) e dell’articolo 142, comma 1, lett. b) del medesimo d.lgs., relativo ai “<corsivo>territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi</corsivo>”.</h:div><h:div>2. In data 21 settembre 2017 la società ha presentato al Comune di Mantova l’istanza di permesso di costruire per i nominati edifici, cd. “Magazzini cartaccia”, da realizzare in struttura prefabbricata in cemento armato, uno a nord e uno a sud dello stabilimento, già indicati -sotto il profilo paesaggistico- nella domanda di autorizzazione paesaggistica presentata il precedente 11 agosto 2017.</h:div><h:div>2.1. L’amministrazione civica in data 5 dicembre 2017 ha notiziato all’istante il preavviso di diniego, evidenziando l’impossibilità di rilasciare tali atti di assenso prima della conclusione del procedimento, pendente presso la Provincia di Mantova, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA/AIA di cui all’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, connesso al previsto aumento della capacità produttiva dell’impianto di produzione di carta.</h:div><h:div>2.2. La società ha presentato le proprie osservazioni, richiedendo all’amministrazione comunale di rilasciare i provvedimenti autorizzativi limitatamente agli interventi edilizi di sua esclusiva competenza e, a tal fine, di consentire la modifica delle domande già presentate in modo da stralciare quelli connessi o funzionali all’istanza di autorizzazione unica ex art. 27 bis.</h:div><h:div>2.3. Esaminate tali osservazioni il Comune di Mantova, con comunicazione del 2 febbraio 2018, ha rappresentato la necessità, per l’istante, di dimostrare l’effettivo intervento migliorativo connesso alla realizzazione dei magazzini cartaccia, anche in relazione alla gestione del depuratore ma soprattutto rispetto alla maggiore impermeabilizzazione del suolo, nonché di integrare la documentazione già prodotta ai fini del rilascio del titolo edilizio, precisando che “<corsivo>ai fini della valutazione istruttoria, è comunque necessario verificare la qualità dei terreni sottostanti e circostanti l’area di intervento mediante indagini di caratterizzazione, e dimostrare attraverso documenti e/o elaborati grafici idonei ed opportuni la distanza tra l’area interessata dall’intervento ed i potenziali centri di pericolo, nonché la loro eventuale interferenza</corsivo>”.</h:div><h:div>2.4. Nel frattempo, previo parere della commissione comunale per il Paesaggio e della compente Soprintendenza, il Comune di Mantova ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica n. 17/2018 per l’intervento di cui è qui questione.</h:div><h:div>2.5. In data 26 marzo 2018 e in data 11 aprile 2018 la deducente ha trasmesso al comune i documenti richiesti nel mese di febbraio, incluse -da ultimo- le analisi dei terreni. </h:div><h:div>2.6. Con comunicazione datata 11 giugno 2018, ricevuta dalla ricorrente il giorno seguente, il Comune ha chiesto alla società un’integrazione delle indagini ambientali, sulla scorta della valutazione - da parte di ARPA-  dell’insufficienza dell’indagine preliminare condotta all’interno dello stabilimento; la società ha inviato le analisi integrative il successivo 16 luglio 2018.</h:div><h:div>2.7. Il 27 luglio 2018 il dirigente del SUAP ha quindi avvisato la ricorrente che il provvedimento finale era stato predisposto, che il contributo di costruzione era quantificato in 663.621,80 euro e che tale importo doveva essere versato entro trenta giorni e comunque entro il rilascio del provvedimento, salvo rateizzazione. Dopo interlocuzione e parziale rettifica dell’importo indicato, la società ha effettuato il pagamento in data 27 agosto 2018.</h:div><h:div>2.8. Cartiere Villa Lagarina nel frattempo aveva peraltro già avviato i lavori, come riscontrato dal comune nel corso dei sopralluoghi condotti l’8 agosto 2018 e il 28 agosto 2018. </h:div><h:div>2.9. Per tale ragione, con comunicazione di data 4 settembre 2018, l’amministrazione ha sospeso le proprie determinazioni sul rilascio del titolo edilizio “fino al termine degli accertamenti in corso”.</h:div><h:div>2.10. Il 17 settembre 2018 il Comune di Mantova ha poi notificato alla ricorrente l’ordinanza di sospensione dei lavori, contestando la realizzazione di opere in assenza del necessario titolo edilizio e, quindi, ha comunicato l’avvio del procedimento per l’applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.</h:div><h:div>3. Con un primo ricorso, assunto al N.R.G. 965/2018, la società insta per l’accertamento del silenzio-assenso formatosi sulla domanda di rilascio del titolo edilizio per la realizzazione dei magazzini cartaccia. Individuando il <corsivo>dies a quo</corsivo> per il computo dei termini di legge nella data di presentazione delle integrazioni documentali, quindi nel 26 marzo 2018 o -al più- nell’11 aprile 2018, l’esponente assume che -in assenza di contestazioni da parte dell’amministrazione nei successivi sessanta giorni- il titolo edilizio si è formato <corsivo>per silentium</corsivo>. </h:div><h:div>3.1. L’intervento, sostiene, era stato autorizzato sotto il profilo paesaggistico in data 16 marzo 2018 e la richiesta di ulteriori integrazioni -pervenuta solo il 12 giugno 2018-  non osta alla formazione del silenzio-assenso- sia perché tardiva, essendo pervenuta decorsi i sessanta giorni, sia perché inammissibile, considerato che il termine ex articolo 38, comma 5 della Legge regionale 12/2005 per il rilascio del permesso di costruire può essere interrotto una sola volta e tale possibilità era già stata utilizzata dal comune con la richiesta del 2 febbraio 2018.</h:div><h:div>3.2. Prosegue la difesa di Cartiere Villa Lagarina che comunque alla data dell’avviso di rilascio del permesso di costruire del 27 agosto 2018, quindi anche prima della richiesta di corresponsione dei relativi oneri, il titolo edilizio era pienamente efficace. Soggiunge che l’atto da ultimo citato, da intendersi come meramente confermativo del titolo tacito già formatosi, è comunque viziato per difetto di motivazione, non recando alcun riferimento al precedente utile decorso del termine di 60 giorni e che, pertanto, va annullato.</h:div><h:div>3.3. Parimenti illegittimi sono, secondo l’esponente, i successivi provvedimenti comunali di sospensione dei lavori, in quanto fondati su presupposti erronei, ovvero che le opere siano state realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica e di permesso di costruire. </h:div><h:div>4. Si sono costituiti per resistere al gravame il Ministero per i beni e le attività culturali e il Comune di Mantova.</h:div><h:div>5. Con successivo ricorso assunto avanti a questo TAR al N.R.G. 463/2019, in riassunzione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a seguito di opposizione del Comune di Mantova, la società ricorrente ha impugnato poi l’ordinanza adottata il 21 dicembre 2018 dal dirigente comunale competente, che ha ingiunto alla proprietà ex articolo 31 del D.P.R. 380/2001 l’eliminazione entro novanta giorni delle opere relative al magazzino cartaccia abusivamente realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi.</h:div><h:div>6. L’esponente deduce l’illegittimità dell’ordinanza per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione, sostenendo che: </h:div><h:div>- difettano i presupposti previsti dall’articolo 31 del D.P.R. 380/2001, ovvero la sostanziale trasformazione del territorio e la realizzazione di opere in assenza dei titoli abilitativi, perché sull’istanza di permesso di costruire si è formato il silenzio assenso e l’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata;</h:div><h:div>- il provvedimento non specifica le difformità rilevate rispetto ai titoli rilasciati né le ragioni per le quali le stesse sono da considerarsi essenziali, limitandosi a contestare del tutto genericamente una differenza di quote e strutture;</h:div><h:div>- le difformità rispetto ai titoli edilizi sono in realtà limitate a due colonne portanti la tettoia aggiuntive rispetto a quelle previste e allo spostamento di altre due colonne rispetto alle previsioni di progetto; la differenza di quota è di circa 30 cm su un’altezza del manufatto di 12,70 metri, ossia poco oltre il 2% di tolleranza, e quindi è del tutto marginale;</h:div><h:div>- l’intervento, inoltre, non va considerato isolatamente, ma nell’ambito della ristrutturazione complessiva dello stabilimento; il comune avrebbe quindi dovuto applicare l’articolo 33 del D.P.R. 380/2001 anziché la più gravosa misura prevista dall’articolo 31 del medesimo D.P.R.;</h:div><h:div>- l’ordinanza non distingue le difformità rilevate rispetto al profilo edilizio e a quello paesaggistico;</h:div><h:div>- l’ordinanza viola il comma 3 dell’articolo 31 del D.P.R. 380/2001 in punto di puntuale individuazione del bene e dell’area di sedime da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale in caso di inottemperanza, precludendo ogni verifica sulla correttezza dei calcoli effettuati.</h:div><h:div>7. Si sono costituiti per resistere al ricorso il Ministero per i beni e le attività culturali ed il comune di Mantova.</h:div><h:div>8. Con memoria datata 15 aprile 2021 Cartiere Villa Lagarina S.p.A. ha dato conto degli sviluppi successivi al ricorso in relazione all’intervento edilizio oggetto del contenzioso, e in particolare:</h:div><h:div>- della presentazione, in data 25 ottobre 2018, di istanza di sanatoria ex articolo 36 D.P.R. 380/2001;</h:div><h:div>- del rilascio, da parte del comune di Mantova, sulla base del parere favorevole della Soprintendenza, del provvedimento n. 7/2019 di accertamento della compatibilità paesaggistica e dell’emissione dell’ordinanza 149/2019, con la quale l’amministrazione ha ordinato alla società di pagare entro trenta giorni la sanzione pecuniaria alternativa al ripristino ai sensi dell’articolo 167 d.lgs. 42/2004;</h:div><h:div>- della comunicazione comunale, del 22 gennaio 2020, di rilascio del permesso di costruire in sanatoria per la porzione del 50% dell’edificio magazzino con funzione di stoccaggio della materia prima, con l’invito alla società di versare le somme dovute a titolo di oneri e di oblazione;</h:div><h:div>- del versamento, da parte della società, di quanto dovuto, scomputando i maggiori oneri già in precedenza versati e quindi del rilascio, il 7 aprile 2020, del permesso di costruire in sanatoria.</h:div><h:div>9. L’esponente ha dichiarato peraltro che, nonostante le vicende intervenute in corso di giudizio, permane l’interesse a veder giudizialmente accertato il formarsi del titolo edilizio anche per silenzio-assenso, al fine di poter ripetere dal comune i maggiori oneri versati a titolo di sanzione per l’asserito inizio dei lavori in assenza di titolo edilizio.</h:div><h:div>10. L’amministrazione comunale ha eccepito preliminarmente l’improcedibilità del ricorso N.R.G. 965/2018 per carenza di interesse, in ragione delle vicende sopravvenute dopo la proposizione del gravame, atteso che il bene della vita rivendicato risulta presidiato dal successivo ricorso N.R.G. 463/2019, nonché la sua inammissibilità laddove investe atti endoprocedimentali non direttamente lesivi (ordinanze di sospensione dei lavori). Ulteriormente, perché l’oblazione è stata determinata successivamente al rilascio del permesso di costruire in sanatoria e avverso tale atto la ricorrente non ha esteso il gravame, sicché l’accoglimento dei ricorsi in epigrafe non consentirebbe comunque la ripetizione di quanto versato. Nel merito l’infondatezza di entrambi i ricorsi.</h:div><h:div>11. I due gravami sono stati chiamati all’udienza di merito del 23 giugno 2021 e ivi trattenuti in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe, stante la loro evidente connessione soggettiva e oggettiva, attenendo gli stessi al medesimo intervento edilizio, ovvero l’edificazione dei “magazzini cartaccia” all’interno del compendio produttivo/industriale della società ricorrente.</h:div><h:div>2. Con il primo gravame la deducente chiede accertarsi e dichiararsi la formazione del titolo edilizio per silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire presentata al Comune di Mantova per i lavori di costruzione dei due capannoni industriali adibiti a magazzino materia prima, nonché, in ogni caso, dell’esistenza e del perfezionamento del permesso di costruire alla data del 27.07.2018 e 02.08.2018, annullando gli atti comunali contrastanti con detto accertamento.</h:div><h:div>3. La ricorrente ha ribadito il proprio interesse al ricorso, nonostante il successivo rilascio del titolo edilizio a seguito di istanza di sanatoria, in ragione alla ventilata possibilità di chiedere la ripetizione dei maggiori importi corrisposti all’Amministrazione comunale per sanzioni connesse all’asserito inizio dei lavori in assenza di titolo edilizio.</h:div><h:div>4. Per contro l’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’improcedibilità del gravame per il sopravvenuto difetto di interesse, evidenziando tra l’altro che l’oblazione è stata quantificata da un successivo provvedimento, non impugnato dalla società e quindi oramai consolidato.</h:div><h:div>5. Il Collegio ritiene di prescindere dallo scrutinio delle questioni in rito, stante l’infondatezza nel merito del ricorso. </h:div><h:div>6. La ricorrente assume che il titolo edilizio si sarebbe formato per silenzio assenso ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. 380/2001 e dell’articolo 38 della legge regionale 12/2005.</h:div><h:div>6.1. Ai sensi dell’articolo 20 del d.P.R. 380/2001, che regola il procedimento per il rilascio del permesso di costruire:</h:div><h:div>“<corsivo>3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241</corsivo>. (…)</h:div><h:div><corsivo>5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa</corsivo>. <corsivo>(…)</corsivo></h:div><h:div><corsivo>6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. (…)</corsivo></h:div><h:div><corsivo>8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241</corsivo>.”</h:div><h:div>6.2. La corrispondente norma della legge regionale della Lombardia n. 12/2005, all’articolo 38, reca previsioni analoghe, ancorché con dimezzamento dei termini.</h:div><h:div>Tale disposizione prevede infatti che:</h:div><h:div>“<corsivo>3. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce avvalendosi dello sportello unico i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. Il termine ricomincia a decorrere, per intero, dalla data di ricezione della documentazione integrativa. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 32, comma 5, il competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, lo sportello unico per l'edilizia, convoca, nel termine di cui al comma 3, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14 ter e 14 quater della legge n. 241/1990. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l'articolo 25 del D.Lgs. n. 42/2004. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>7. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per l'edilizia, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuta emanazione del permesso di costruire è dato immediato avviso agli interessati, nonché notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio</corsivo>.</h:div><h:div>(…) <corsivo>10. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter.</corsivo>”</h:div><h:div>6.3. Deve essere rilevato, anzitutto, che entrambe le normative precisano che il silenzio assenso non trova applicazione nel caso in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.</h:div><h:div>6.4. Inoltre va ricordato come, sulla valenza generale dell'istituto del silenzio assenso in materia edilizia, la giurisprudenza abbia chiarito che “<corsivo>In materia di permesso di costruire, la formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia presa in esame e sia intervenuta risposta dall'Amministrazione, ma la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l'avvenuto perfezionamento, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista</corsivo>." (Cons. Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2019, n. 113; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2020, n. 96).</h:div><h:div>6.5. Quindi “"<corsivo>perché possa ritenersi formato il provvedimento implicito di assenso, occorre verificare che, oltre all'inutile decorso del tempo necessario alla conclusione del procedimento, la domanda sia stata presentata dal soggetto legittimato alla richiesta (ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 380 del 2001), nonché corredata dalle attestazioni, dagli elaborati grafici e dalle asseverazioni espressamente richieste e che, infine, non sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientale, paesaggistici o culturali" (T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 23 ottobre 2019, n. 12194)"</corsivo>.” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 2 dicembre 2020, n. 2371).</h:div><h:div>6.6. Tali condizioni non potevano ritenersi sussistenti, come sostenuto dalla ricorrente, alla data dell’11/12 giugno 2018.</h:div><h:div>6.7. Cartiere Villa Lagarina ha presentato l’originaria istanza di permesso di costruire il 26 settembre 2017. Come chiarito dalla resistente amministrazione e dalla stessa preannunciato all’esponente nel preavviso di rigetto ex articolo 10 bis della legge 241/90, tale domanda, così come proposta, non poteva essere accolta, perché alcuni degli interventi previsti interferivano con il procedimento per il rilascio della VIA/AIA provinciale per l’aumento della capacità produttiva dell’impianto.</h:div><h:div>6.8. Il comune con nota del 2 febbraio 2018 ha poi ammesso la possibilità di rilasciare i permessi di costruire per gli interventi di completamento dei fabbricati e di adeguamento migliorativo dell’impianto già autorizzato, precisando peraltro, per i “magazzini cartaccia”, che “<corsivo>ai fini della valutazione istruttoria è comunque necessario verificare la qualità dei terreni sottostanti e circostanti l’area di intervento mediante indagini di caratterizzazione, e dimostrare attraverso documenti e/o elaborati grafici idonei ed opportuni la distanza tra l’area interessata dall’intervento ed i potenziali centri di pericolo, nonché la loro eventuale interferenza</corsivo>”.</h:div><h:div>6.9. In data 26 marzo 2018 la società ricorrente, ai fini del rilascio del permesso di costruire, ha trasmesso tutti gli elaborati di progetto integralmente sostitutivi di quelli originariamente prodotti, chiedendo di considerare solo i nuovi documenti e precisando che “<corsivo>seguirà indagine di caratterizzazione per la verifica della qualità dei terreni, in corso di esecuzione</corsivo>”.</h:div><h:div>6.10. In data 11 aprile 2018 è stata inviata l’indagine di caratterizzazione per la verifica della qualità dei terreni. Sicché solo a tale data può ritenersi che la domanda di titolo edilizio, come riformulata a seguito dello stralcio degli interventi comunali e completa dei documenti prescritti, sia stata presentata al comune. </h:div><h:div>Quest’ultimo, sulla base delle valutazioni tecniche di ARPA, che ha valutato come non sufficientemente esaustiva l’indagine preliminare condotta all’interno dello stabilimento, ha rappresentato alla ricorrente l’insufficienza della documentazione presentata rispetto alla rappresentata necessità di verificare la qualità dei terreni sottostanti e circostanti l’intervento e i potenziali centri di pericolo, e a tal fine ha indicato la necessità di effettuare una serie di ulteriori indagini.</h:div><h:div>6.11. L’amministrazione, in tale sede, ha rilevato invero la sussistenza di carenze sostanziali della documentazione già prodotta, tanto che ha indicato all’istante la necessità non solo di eseguire un numero di sondaggi equivalente ad una maglia 50x50, ossia realizzando almeno 4 sondaggi, in quanto, in relazione all’estensione della superficie interessata dall’intervento, pari a circa 10.000 mq, il numero di sondaggi effettuati (S1 e S2) è stato ritenuto non sufficientemente rappresentativo, ma anche di eseguire campionamenti specifici in corrispondenza dei potenziali centri di pericolo, in ragione dei precedenti utilizzi dell’area, la ricerca di ulteriori sostanze contaminanti, la sottoposizione del materiale rinvenuto al test di cessione per la verifica della conformità alle CSC previste per le acque sotterranee relativamente ai parametri inorganici.</h:div><h:div>6.12. Sulla scorta di quanto premesso, la domanda di accertamento della formazione del silenzio-accoglimento non può quindi essere accolta, perché l’istanza presentata dalla ricorrente -alla data del 12 giugno 2018- era incompleta, sicché non poteva essere implicitamente assentita. Deve invece essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse la subordinata domanda caducatoria, in quanto avente ad oggetto provvedimenti interlocutori o comunque la cui efficacia si è già esaurita.</h:div><h:div>7. Con il secondo dei riuniti gravami (N.R.G. 463/2019) l’esponente deduce l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione e ripristino. </h:div><h:div>7.1. In disparte ogni considerazione in punto di persistenza dell’interesse al ricorso, atteso che nelle more del giudizio gli interventi sono stati sanati sia dal punto di vista paesaggistico che edilizio, il gravame è infondato e va respinto.</h:div><h:div>7.2. L’ordinanza avversata è stata assunta all’esito dei sopralluoghi compiuti da personale della polizia locale e del comune di Mantova nei giorni 8 e 28 agosto 2018. Pur non essendo stato rilasciato, a tali date, il titolo edilizio per la realizzazione dei magazzini cartaccia, i lavori erano già stati eseguiti, come ammesso dalla stessa parte ricorrente. I verbalizzanti hanno indicato puntualmente le opere realizzate in assenza del titolo edilizio:</h:div><h:div>“<corsivo>1. Costruzione di metà fabbricato destinato al ricovero della carta, prima del trasferimento nell’edificio “pulper” per la lavorazione della stessa con incremento del numero di pilastri costituenti la struttura portante dell’edificio;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2. Realizzazione di una parte di platea di fondazione in cls, relativamente alla porzione non ancora realizzata del magazzino “cartaccia” dotata dei necessari impianti meccanici;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3. Realizzazione di soletta in cls antistante il magazzino “cartaccia” al posto della previsa area verde di mitigazione delle dimensioni pari a mt. 96,20 X 2,85;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>4. Realizzazione di platea in cls di dimensioni pari a mt. 15,50 X 4,00 e posizionamento di cabina di controllo e impianto “Fiber Tester</corsivo>””.</h:div><h:div>7.3. Il verbale ha precisato inoltre non solo che gli interventi sub. 1 e sub. 2 sono stati realizzati anche in difformità all’autorizzazione paesaggistica n. 17 del 16 marzo 2018, ma anche che non risultano autorizzate sotto il profilo edilizio le demolizioni preordinate agli interventi realizzati e che tali demolizioni non sono nemmeno state comprese nella richiesta di permesso di costruire in sanatoria. Rilevando, poi in via generale, che “<corsivo>la richiesta di sanatoria presentata, e quindi le opere edilizie realizzate, differiscono in quanto a quote, strutture e superfici anche rispetto alla richiesta di permesso di costruire di cui al PG 49989/17, per la quale si è dichiarata, in sede di presentazione di permesso di costruire in sanatoria, l’acquisizione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 del DPR 380/2001</corsivo>”.</h:div><h:div>7.4. Conseguentemente gli interventi contestati sono stati realizzati in assenza di titolo edilizio e in difformità rispetto all’autorizzazione paesaggistica, come specificato nel provvedimento, sicché sussistevano tutti i presupposti per ordinarne la demolizione e il ripristino.</h:div><h:div>7.5. Vanno quindi respinte le censure articolate nei confronti dell'ordinanza avversata; considerata l’esecuzione delle opere in mancanza di titolo edilizio e quindi il loro carattere abusivo, la sanzione demolitoria, oggetto di impugnazione, era atto doveroso, espressione di attività vincolata.</h:div><h:div>7.6. Né ha pregio la doglianza relativa alla mancata precisa individuazione dell’area oggetto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ingiunzione.</h:div><h:div>7.7. Infatti costituisce principio consolidato quello per il quale “<corsivo>la mancata esatta individuazione dell’area di sedime da acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi del citato art. 31, comma 3, cit. TU Edilizia, non costituisce ragione di illegittimità dell’ingiunzione a demolire</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. VI, 23 novembre 2017 n. 5471).</h:div><h:div>7.8. Ciò in quanto “"<corsivo>L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione è normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l'effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l'ingiunzione stessa; l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate è infatti una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all'inottemperanza dell'ordine di demolizione; ne consegue, data la natura dichiarativa dell'accertamento dell'inottemperanza, che la mancata indicazione dell'area nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con l'indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2020, n. 3330)</corsivo>” (Cons. Stato Sez. II, 24 luglio 2020, n. 4725).</h:div><h:div>8. In conclusione, per le considerazioni esposte, i riuniti gravami devono essere respinti.</h:div><h:div>9. Le spese sono liquidate in dispositivo secondo soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite alle amministrazioni resistenti, che liquida in 5.000,00 (cinquemila/00) euro in favore del Comune di Mantova e di 2.000,00 (duemila/00) euro complessivi in favore della Soprintendenza e del Ministero dei beni per i beni e le attività culturali, oltre oneri di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/06/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Elena Garbari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>