<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180086420200924205110307" descrizione="" gruppo="20180086420200924205110307" modifica="9/29/2020 8:00:16 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Cogeme Nuove Energie S.r.l." versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2018" n="00864"/><fascicolo anno="2020" n="00673"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>5</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180086420200924205110307.xml</file><wordfile>20180086420200924205110307.docm</wordfile><ricorso NRG="201800864">201800864\201800864.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Brescia\Sezione 2\2018\201800864\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>bernardo massari</firma><data>29/09/2020 20:00:16</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Mauro Pedron</firma><data>26/09/2020 13:54:42</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/09/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Presidente</h:div><h:div>Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Mara Bertagnolli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>-	della deliberazione della giunta n. 50 del 24 luglio 2018, che ha revocato la deliberazione della giunta n. 39 del 13 giugno 2017, con la quale era stata dichiarata di pubblico interesse la proposta relativa alla gestione calore degli immobili comunali e a opere di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico, da eseguire mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50;</h:div><h:div>-	della nota del sindaco di data 26 luglio 2018, con la quale è stata comunicata l’archiviazione della suddetta proposta di finanza di progetto; </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 864 del 2018, proposto da </h:div><h:div>COGEME NUOVE ENERGIE SRL, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Sgobbi e Federico Bulfoni, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Diaz 13/C; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Paderno Franciacorta;</h:div><h:div>Visti gli art. 35 comma 2-c, 84 e 85 cpa; </h:div><h:div>Visti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2020 il dott. Mauro Pedron;</h:div><h:div>Visto l’art. 84 del DL 17 marzo 2020 n. 18;</h:div><h:div>Considerato quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.	La società Cogeme STL srl, gestore uscente del servizio gestione calore del Comune di Paderno Franciacorta, ha presentato al suddetto Comune in data 19 maggio 2017 una proposta per la gestione calore degli immobili comunali e per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico, da eseguire in concessione mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50. </h:div><h:div>2.	Il Comune, con deliberazione della giunta n. 39 del 13 giugno 2017, ha dichiarato di pubblico interesse la proposta di Cogeme STL srl. </h:div><h:div>3.	Di conseguenza, si è aperta la fase di verifica della fattibilità. Il Comune, con note del responsabile dell’Area Tecnica di data 18 e 29 maggio 2018, ha invitato Cogeme STL srl a trasmettere il piano economico-finanziario in formato Excel, con formule di calcolo editabili. Tale richiesta replicava l’identica richiesta formulata dal Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE) presso Presidenza del Consiglio dei Ministri. Rispondendo a una richiesta di consulenza del Comune, il DIPE, con <corsivo>e-mail</corsivo> del 17 maggio 2018, aveva infatti ritenuto necessaria l’acquisizione del piano economico-finanziario in formato Excel editabile. </h:div><h:div>4.	Cogeme STL srl, con <corsivo>e-mail</corsivo> del 24 maggio 2018, ha comunicato il rifiuto della società di consulenza, proprietaria del foglio di calcolo. La motivazione era che la trasmissione del documento in formato Excel editabile avrebbe sostanzialmente comportato la cessione del <corsivo>file</corsivo> sorgente del programma commerciale, e dunque la perdita del <corsivo>know-how</corsivo>. La società di consulenza era disponibile soltanto a fornire specifiche informazioni e a eseguire delle simulazioni. In una nota di data 31 maggio 2018 Cogeme STL srl ha ribadito l’indisponibilità a trasmettere quanto richiesto, evidenziando la necessità di tutelare la propria partecipazione alla futura gara per l’affidamento in concessione del servizio. </h:div><h:div>5.	Con atto notarile di data 29 giugno 2018 Cogeme STL srl si è fusa per incorporazione in Cogeme Nuove Energie srl, a decorrere dal 1 luglio 2018. </h:div><h:div>6.	Preso atto del mancato invio del piano economico-finanziario in formato Excel editabile, il Comune, con deliberazione della giunta n. 50 del 24 luglio 2018, ha revocato la citata deliberazione n. 39/2017. Nella motivazione si afferma che la conoscenza delle formule di calcolo è necessaria per stabilire (i) se l’operazione di partenariato pubblico-privato sia neutra ai fini della contabilizzazione nel bilancio comunale (<corsivo>off-balance sheet</corsivo>), o se al contrario produca indebitamento da riportare in bilancio; (ii) se vi sia un’effettiva allocazione del rischio in capo all’operatore economico; (iii) se il canone annuo a carico del Comune rimanga al di sotto della soglia del 49% del costo dell'investimento complessivo, come previsto dall’art. 180 comma 6 del Dlgs. 50/2016. </h:div><h:div>7.	Sul presupposto della revoca, il sindaco ha comunicato a Cogeme STL srl, con nota di data 26 luglio 2018, l’archiviazione della proposta di finanza di progetto. </h:div><h:div>8.	Contro i suddetti provvedimenti Cogeme Nuove Energie srl ha presentato impugnazione, formulando censure che possono essere sintetizzate come segue: (i) violazione degli art. 180 e 183 del Dlgs. 50/2016, in quanto i dati inseriti nel piano economico-finanziario sarebbero sufficienti a dimostrare la sostenibilità del progetto di concessione, anche senza formule di calcolo visibili ed editabili; (ii) irragionevolezza della richiesta del Comune, in quanto estesa a dati di proprietà della società di consulenza, e idonea a danneggiare la ricorrente nella futura partecipazione alla gara. Oltre all’annullamento dei provvedimenti impugnati, è stato chiesto il risarcimento del danno, in relazione ai costi sostenuti per la predisposizione della proposta di finanza di progetto. </h:div><h:div>9.	Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. </h:div><h:div>10.	Con memoria depositata il 25 giugno 2020 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto la proposta di finanza di progetto dovrebbe essere riformulata per tenere conto degli sviluppi tecnologici intervenuti nel frattempo. </h:div><h:div>11.	Il Comune, con memoria parimenti depositata il 25 giugno 2020, ha preso atto della rinuncia, insistendo però per la condanna alle spese. </h:div><h:div>12.	Il ricorso deve quindi essere dichiarato estinto. </h:div><h:div>13.	Per quanto riguarda le spese di giudizio, appare condivisibile la tesi del Comune circa la soccombenza virtuale della ricorrente. Al riguardo si possono formulare le seguenti considerazioni: </h:div><h:div>(a)	l’esigenza di comprendere il bilanciamento degli oneri tra il partner pubblico e quello privato all’interno della proposta di finanza di progetto giustifica la richiesta di poter analizzare il piano economico-finanziario in formato Excel editabile;</h:div><h:div>(b)	gli accordi tra il proponente e la società di consulenza sulla proprietà del programma con cui è stato realizzato il piano economico-finanziario non sono opponibili al Comune nella fase di verifica della fattibilità del progetto. Una volta ricevuta la proposta, il Comune è tenuto a svolgere un esame approfondito, come dimostra la facoltà di introdurre modifiche ai sensi dell’art. 183 comma 15 del Dlgs. 50/2016, e deve quindi essere messo in condizione di valutare esattamente sia le conseguenze del proprio impegno sia il rispetto dei limiti di legge. Le operazioni di partenariato pubblico-privato possono infatti essere intraprese solo quando ne sia accertata la neutralità rispetto al bilancio dell’ente pubblico, e solo se sia dimostrato che il rischio ricade effettivamente sul partner privato; </h:div><h:div>(c)	le ipotesi di redditività su cui si basa il piano economico-finanziario devono quindi essere rese perfettamente trasparenti nei confronti del Comune, a partire dalle formule di calcolo mediante le quali sono definite le grandezze finanziarie destinate a confluire nell’accordo di partenariato pubblico-privato;</h:div><h:div>(d)	la posizione del proponente nella successiva gara è meritevole di tutela rispetto a eventuali atteggiamenti opportunistici di soggetti economici intenzionati ad appropriarsi delle competenze professionali trasfuse nel <corsivo>file</corsivo> sorgente del piano economico-finanziario. Questo risultato può tuttavia essere conseguito con un accordo di non divulgazione, o di divulgazione parziale, tra il Comune e il proponente in relazione alle formule di calcolo ritenute espressione di <corsivo>know-how</corsivo> aziendale. </h:div><h:div>14.	Le spese di giudizio sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</h:div><h:div>definitivamente pronunciando:</h:div><h:div>(a)	dichiara estinto il giudizio;</h:div><h:div>(b)	condanna la ricorrente a versare al Comune, a titolo di spese di giudizio, l’importo di € 3.000, oltre agli oneri di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in videoconferenza ex art. 84 comma 6 del DL 18/2020, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/07/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maria Grazia Colombo</h:div><h:div>Mauro Pedron</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>