<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180048620211009232410678" descrizione="" gruppo="20180048620211009232410678" modifica="10/11/2021 8:41:57 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="00486"/><fascicolo anno="2021" n="00865"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180048620211009232410678.xml</file><wordfile>20180048620211009232410678.docm</wordfile><ricorso NRG="201800486">201800486\201800486.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\786 Bernardo Massari\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Mauro Pedron</firma><data>11/10/2021 20:41:57</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/10/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Presidente</h:div><h:div>Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Mara Bertagnolli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>-	dell'ordinanza del responsabile del Servizio Edilizia Privata n. 1 di data 23 febbraio 2018, che ha ingiunto l’immediata sospensione dei lavori di costruzione del muretto in pietra in via Lombardia, e il ripristino dello stato dei luoghi, previa demolizione di quanto realizzato, in modo da consentire l'accesso carrale alle abitazioni limitrofe; </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 486 del 2018, proposto da </h:div><h:div>PAZIENTE DOLCI, rappresentato e difeso dagli avv. Ignazio Bonomi ed Enrico Codignola, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il secondo dei suddetti legali in Brescia, via Romanino 16; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>COMUNE DI COSTA DI SERINA, non costituitosi in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>ELIO DOLCI, non costituitosi in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2021 il dott. Mauro Pedron;</h:div><h:div>Visto l’art. 84 del DL 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall’art. 4 del DL 30 aprile 2020 n. 28, e dall’art. 25 del DL 28 ottobre 2020 n. 137;</h:div><h:div>Considerato quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.	Il ricorrente è proprietario di due terreni limitrofi situati nel Comune di Costa Serina, in via Lombardia (mappali n. 4468, 4470 e 4472). I suddetti immobili confinano con la proprietà del Condominio “Residenza Orchidea” (mappale n. 4150), e si trovano a breve distanza dal Condominio “Alpenrose” (mappale n. 4282). </h:div><h:div>2.	La situazione dei luoghi in via Lombardia è definita dal piano di lottizzazione “Costa Est”, approvato con deliberazione consiliare n. 102 di data 10 ottobre 1979, e dalla relativa convenzione urbanistica, sottoscritta il 6 ottobre 1980 e il 27 novembre 1980. Della lottizzazione fa parte il Condominio “Alpenrose”, ma non i terreni del ricorrente, e neppure il Condominio “Residenza Orchidea”. </h:div><h:div>3.	I terreni del ricorrente sono raggiungibili da nord-ovest attraverso via Lombardia, realizzata nell’ambito della lottizzazione, e da sud-ovest attraverso la strada privata del Condominio “Residenza Orchidea”. Su quest’ultima il ricorrente esercita un diritto di passo carrale e pedonale. </h:div><h:div>4.	Nel ricorso si evidenzia che gli accessi carrali su via Lombardia degli edifici della lottizzazione non sono stati realizzati come previsto dalla planimetria allegata alla convenzione urbanistica (v. doc. 5). Di fatto, il mappale n. 4470 di proprietà del ricorrente è divenuto un prolungamento di via Lombardia, a cui si collega la strada privata che serve il Condominio “Alpenrose” e altri edifici della lottizzazione. Questa strada privata è stata autorizzata dal Comune con il permesso di costruire n. 11/2004 di data 12 giugno 2004, senza però che venisse preventivamente o successivamente costituito un diritto di servitù sul mappale n. 4470. La situazione è stata finora tollerata dal ricorrente a titolo di cortesia. </h:div><h:div>5.	Il Comune, con deliberazione consiliare n. 30 di data 18 settembre 2013, ha approvato il PGT, inserendo una nuova strada di collegamento tra via Lombardia e via Terra Promessa, con oneri a carico del proprietario di un lotto a cui sono stati attribuiti diritti edificatori. Peraltro, partendo da via Lombardia, il progetto implica l’occupazione parziale dei mappali n. 4470 e 4472 di proprietà del ricorrente. Quest’ultimo ha impugnato davanti al TAR Brescia la previsione relativa alla nuova strada mediante il ricorso n. 589/2014, che è stato dichiarato perento con decreto presidenziale n. 61 del 13 marzo 2020. </h:div><h:div>6.	Nel contesto sopra descritto, il ricorrente ha effettuato nel corso del 2017, senza titolo edilizio, lavori consistenti nella realizzazione sulla sua proprietà di un muretto in pietra. Il manufatto abusivo impedisce l'accesso carrale alle abitazioni servite dalla strada autorizzata con il permesso di costruire n. 11/2004 di data 12 giugno 2004.</h:div><h:div>7.	Inizialmente, il Comune ha ingiunto al ricorrente la rimessione in pristino sul presupposto del carattere pubblico della strada (v. ordinanze del responsabile del Servizio Edilizia Privata n. 1 di data 27 ottobre 2017 e n. 2 di data 10 novembre 2017). In seguito, con ordinanza del medesimo dirigente n. 1 di data 23 febbraio 2018, la motivazione è stata corretta, in quanto è stato cancellato il riferimento alla strada pubblica, ma l’ordine di rimessione in pristino è stato confermato. </h:div><h:div>8.	Contro l’ordinanza n. 1/2018 il ricorrente ha presentato impugnazione, sostenendo che vi sarebbe travisamento della situazione. I lavori consisterebbero infatti unicamente nella posa di pietre a secco per consolidare il terreno di proprietà, eroso dalle acque meteoriche, le quali provocano un continuo dilavamento, essendo via Lombardia totalmente sprovvista di caditoie di raccolta. Il disagio del dilavamento non potrebbe essere imposto al ricorrente, in quanto la viabilità della zona è stata realizzata in contrasto con la convenzione urbanistica, e si regge in sostanza sull’occupazione senza titolo di una porzione della proprietà del ricorrente stesso. </h:div><h:div>9.	Il Comune non si è costituito in giudizio. </h:div><h:div>10.	Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:</h:div><h:div>(a)	come si è visto sopra, nel disegno originario della lottizzazione (v. planimetria - doc. 5) l’accesso agli edifici situati più a nord avrebbe dovuto avvenire da via Lombardia, ossia scendendo dal lato nord del perimetro della lottizzazione. Solo per l’edificio situato più a est era previsto un percorso stradale lungo il lato est della lottizzazione, e poi un accesso da sud; </h:div><h:div>(b)	confrontando la planimetria della lottizzazione con la mappa catastale (v. doc. 3), si può osservare che subito a est della lottizzazione si trova il mappale n. 4470 di proprietà del ricorrente, il quale sembra coincidere con il percorso stradale al servizio dell’edificio all’estremità est della lottizzazione. Questo percorso è poi divenuto il punto di partenza della strada interna autorizzata con il permesso di costruire n. 11/2004 di data 12 giugno 2004, che raggiunge da sud gli altri edifici della parte nord della lottizzazione; </h:div><h:div>(c)	non è compito del presente ricorso stabilire se e in quale misura il mappale n. 4470 sia stato erroneamente asservito alla lottizzazione, ma è lo stesso Comune, nel provvedimento impugnato, a riconoscere il carattere privato della strada e la proprietà del ricorrente; </h:div><h:div>(d)	la naturale conseguenza di questa situazione dei luoghi è che i privati sono esposti a continui conflitti, la cui origine va individuata nell’imprecisa regolazione degli aspetti viabilistici della lottizzazione. Il Comune non ha infatti insistito per ottenere il rispetto del disegno originario degli accessi, e ha autorizzato la strada interna senza verificare i titoli di proprietà delle aree. È vero che la variazione dei contenuti della lottizzazione rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, ma è sempre necessario tenere conto degli effetti esterni, e della compatibilità con il contesto; </h:div><h:div>(e)	d’altra parte, incombe ai privati l’onere di attivarsi a difesa delle rispettive proprietà davanti al giudice ordinario, allo scopo di impedire ai terzi un’utilizzazione corrispondente al diritto di servitù. Nello specifico sembrerebbe esservi il contenuto di una servitù reciproca, in quanto il corrente subisce il passaggio sul mappale n. 4470, ma allo stesso tempo utilizza una porzione di via Lombardia di proprietà di terzi. I problemi sottostanti sono evidentemente complessi, e in questa sede possono essere esaminati solo incidentalmente; </h:div><h:div>(f)	quello che invece rileva nel presente giudizio è il fatto che il ricorrente abbia deciso di intervenire sulla consistenza materiale della strada. In questo modo, è stato posto in essere un comportamento che non rimane circoscritto alla sfera dei rapporti privatistici, come turbativa del possesso dei terzi, ma incide anche sul piano amministrativo, sia sotto il profilo edilizio sia sotto il profilo viabilistico; </h:div><h:div>(g)	l’alterazione di un terreno occupato da una strada presuppone infatti il permesso di costruire ai sensi dell’art. 3 comma 1-e.3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, non trattandosi di semplice manutenzione o di movimento terra per finalità agricole. Se poi la strada ha acquisito una funzione pubblica, essendo divenuta parte integrante della viabilità comunale pur senza inserimento nel relativo elenco, i privati incontrano un’ulteriore limitazione, in quanto non possono adottare iniziative che rechino intralcio al flusso della circolazione senza chiedere il preventivo assenso dell’amministrazione; </h:div><h:div>(h)	a sua volta, l’amministrazione non può limitarsi a qualificare i conflitti tra i proprietari come liti private, ma deve esprimersi, indicando in quale modo intenda coordinare la viabilità di zona con quella generale. Fermo restando che gli obblighi di cessione delle opere di urbanizzazione contenuti nelle convenzioni urbanistiche rappresentano oneri reali imprescrittibili, vi sono vari strumenti di cui l’amministrazione può motivatamente avvalersi, tra cui la realizzazione di opere pubbliche previa espropriazione per pubblica utilità, e la costituzione di consorzi per la gestione delle strade vicinali ai sensi dell’art. 5 del DL Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446; </h:div><h:div>(i)	con il PGT del 2013 il Comune ha scelto di realizzare un collegamento pubblico tra via Lombardia e via Terra Promessa. La perenzione del ricorso n. 589/2014 ha fatto cadere le obiezioni del ricorrente nei confronti di tale progetto. Le prospettive di soluzione dei conflitti alla base del presente ricorso rimangono quindi collegate a questa previsione urbanistica, salva la facoltà dell’amministrazione di adottare altre iniziative nell’esercizio dei poteri di regolazione della viabilità. Nel frattempo, le modalità di utilizzazione della strada non possono essere modificate, e dunque, a maggior ragione, non possono consolidarsi gli effetti di interventi edilizi abusivi. </h:div><h:div>11.	In conclusione, il ricorso deve essere respinto. </h:div><h:div>12.	La mancata costituzione del Comune esonera dalla pronuncia sulle spese. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</h:div><h:div>definitivamente pronunciando:</h:div><h:div>(a)	respinge il ricorso;</h:div><h:div>(b)	nulla per le spese. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 comma 2 del DL 137/2020, nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/07/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Colombo Maria Grazia</h:div><h:div>Mauro Pedron</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>