<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180037420210305093336468" descrizione="" gruppo="20180037420210305093336468" modifica="3/10/2021 2:59:55 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="00374"/><fascicolo anno="2021" n="00242"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180037420210305093336468.xml</file><wordfile>20180037420210305093336468.docm</wordfile><ricorso NRG="201800374">201800374\201800374.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\786 Bernardo Massari\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>bernardo massari</firma><data>10/03/2021 11:10:09</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>mara bertagnolli</firma><data>05/03/2021 16:00:58</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/03/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Bernardo Massari,	Presidente</h:div><h:div>Mauro Pedron,	Consigliere</h:div><h:div>Mara Bertagnolli,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 dicembre 2017, n. 152 reg. C.C. – n. 97 Prop. Del., pubblicata sul B.U.R.L. – 2 Serie avvisi e concorsi – n. 8 del 21 febbraio 2018, avente ad l’approvazione definitiva della variante urbanistica agli atti del Piano delle Regole e del Piano dei servizi del vigente Piano di governo del territorio (VARPGT10), limitatamente alla parte pregiudica i diritti edificatori dei ricorrenti, con eliminazione della volumetria definita esistente; </h:div><h:div>- della proposta di deliberazione del 28 novembre 2017, della Direzione Pianificazione Urbanistica e ERP n. 97/2017 Prop. Del. – 38/2017 Prop. Dir. avente ad oggetto l’esame delle osservazioni e le relative proposte tecniche di controdeduzione ed approvazione definitiva della variante urbanistica suddetta limitatamente alla parte in cui propone di approvare la proposta tecnica di controdeduzione n. 6, rigettando le richieste formulate in via principale e subordinata dai ricorrenti, relative alla modifica della destinazione urbanistica dell’area di loro proprietà; </h:div><h:div>- della proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 6 (prot. E0306108 presentata dal sig. Cavazzutti Giorgio); </h:div><h:div>- ed occorrendo, della deliberazione del Consiglio Regionale del 23 maggio 2017 (doc. 5) d.c.r. n. X/1523, recante l’approvazione dei “criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo” e, conseguentemente, i criteri medesimi; </h:div><h:div>- ed occorrendo, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, tra cui la deliberazione del Comune di Bergamo n. 187/16 Reg. G.C. del 26 maggio 2016 e la deliberazione del Comune di Bergamo n. 90 Reg. C.C. del 4 luglio 2017;</h:div><h:div> nonché per la condanna ai sensi dell’articolo 30 c.p.a. al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e/o dal mancato esercizio di quella obbligatoria.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 374 del 2018, proposto da </h:div><h:div>Giorgio Cavazzutti e Catina Bianchetti, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Di Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Bergamo, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Gritti e Silvia Mangili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Regione Lombardia, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Dato atto che la controversia è stata trattenuta in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 del d.l. 137/2020 e dell’art. 4 del d.l. 28/2020, ivi richiamato;  </h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2021 la dott.ssa Mara Bertagnolli;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Gli odierni ricorrenti sono proprietari del mappale 7219 sub 702 del foglio 17 del catasto dei fabbricati di Bergamo, sezione BO, di 1427 mq, acquistato nel 2001, con una capacità edificatoria di 1.000 metri cubi, distribuiti su due piani.</h:div><h:div>Dopo l’assenso (nel 2004 e nel 2008) a due progetti mai realizzati, nel 2009 i proprietari hanno presentata un nuovo progetto “sospeso”, in ragione del sopravvenuto regime di salvaguardia rispetto alle nuove previsioni del PGT, che, comunque, classificava il terreno come “tessuto urbano della città consolidata”, appartenente alla “tipologia insediativa con impianto aperto o libero” (e cioè tessuti residenziali a densità fondiaria variabile ove elemento uniformante è l’impianto morfologico di tipo aperto, prevalentemente caratterizzato da localizzazione di insediamenti e manufatti edilizi al centro dei lotti o comunque in posizione arretrata rispetto al fronte stradale) e, più nello specifico, come “tessuto aperto periferico a media densità”.</h:div><h:div>Nessun titolo edilizio è stato mai rilasciato agli odierni ricorrenti sulla scorta di tale regolamentazione edilizia e l’Amministrazione ha dato avvio a un procedimento di revisione del proprio piano urbanistico sfociato nell’avversata variante. </h:div><h:div>L’area di proprietà dei ricorrenti è stata, quindi, classificata (pag. 146 dell’allegato 2b alla variante di piano, recante le schede ricognitive dei lotti liberi) come lotto libero di completamento, ma, in considerazione del fatto che l’adiacenza al tessuto urbanizzato è risultata inferiore al 75 % e “dei criteri di valutazione esplicitati nella relazione tecnica di variante ed in coerenza con gli indirizzi metodologici e operativi, di cui ai punti 5 – 7 della deliberazione di G.C. n. 187 del 26 maggio 2016” ne è stata proposta la qualificazione come verde di valore ecologico.</h:div><h:div>I proprietari hanno presentato osservazioni, sostenendo che, di fatto, le adiacenze al tessuto urbanizzato avessero un perimetro pari al 70 % di quello del lotto. Conseguentemente essi hanno chiesto che fosse confermata la potenzialità edificatoria del PGT o ripristina quella anteriore, di 1000 mc.</h:div><h:div>Mediante l’approvazione della proposta tecnica di controdeduzione n. 6, il Comune ha rigettato tali istanze, ritenendo che, per sensibilità paesaggistica, dimensione, adiacenza rispetto al tessuto urbanizzato e presenza di vincoli sovraordinati (e cioè tutti e quattro i parametri valutati nella relazione tecnica alla variante) l’area in questione non potesse mantenere la destinazione edificabile.</h:div><h:div>Avverso la definitiva approvazione della variante urbanistica e i relativi atti presupposti, i proprietari hanno, quindi, dedotto i seguenti vizi:</h:div><h:div>1. Violazione dell’art. 5 comma 3 della L. R. n. 31/2014, in quanto l’avversata variante urbanistica sarebbe stata approvata per adeguare il PGT comunale alle linee guida dettate dalla L.R. 31/2014 finalizzate al contenimento del consumo dei suoli e che avrebbero dovuto portare a un’integrazione del Piano Territoriale Regionale che, però, non è stata definitivamente approvata entro il termine previsto dalla norma calendata. Come si legge nella sentenza del TAR Brescia, n. 47/2017, “Fino all’adeguamento del PGT, possibile solo dopo l'integrazione del PTR e l'adeguamento del PTCP, la normativa regionale mantiene provvisoriamente efficaci le previsioni e i programmi edificatori del PGT in vigore”, per cui non possono essere cancellati “i piani attuativi previsti dal PGT per la sola ragione che comportano consumo di aree agricole o libere”;</h:div><h:div>2. Eccesso di potere, nella figura sintomatica del difetto di istruttoria e dell’ingiustizia manifesta, in relazione alla genericità del criterio del cd. perimetro contiguo previsto dalla integrazione del P.T.R. ai sensi della L. R. n. 31/2014. Sia la previsione, che l’esame delle osservazioni avrebbero potuto condurre a un esito diverso “se i criteri previsti a livello regionale avessero maggiormente indirizzato le scelte urbanistiche delle singole amministrazioni locali” e l’autonomia esercitata dal Comune nel definire il perimetro contiguo potrebbe condurre a situazioni discriminatorie tra Comuni vicini; </h:div><h:div>3. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, in ragione dell’illegittima introduzione – attraverso la relazione tecnica di variante – di ulteriori criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo, ad integrazione di quelli già previsti con d.c.r. X/1523 del 2017; </h:div><h:div>4. Eccesso di potere, nelle figure sintomatiche della irragionevolezza, della irrazionalità, della illogicità, nonché della ingiustizia manifesta dei criteri di integrazione del P.T.R. di cui alla d.c.r. X/1523 del 2017; violazione di legge, in particolare degli artt. 1 e 2 della L. R. n. 31/2014, in ragione del fatto che l’obiettivo perseguito dalla normativa regionale non sarebbe stato quello di eliminare potenzialità edificatorie già esistenti per il soddisfacimento delle esigenze di un nucleo familiare. Inoltre, non risponderebbe alla <corsivo>ratio</corsivo> della norma il non consentire l’edificazione su di un lotto di dimensioni contenute, come quello in parola, le quali non garantirebbero il reale obiettivo di contenimento del consumo del suolo;  </h:div><h:div>5. irrazionalità, illogicità, nonché ingiustizia manifesta della deliberazione del Comune di Bergamo in data 11 dicembre 2017, n. 152 reg. C.C. – n. 97 Prop. Del., nella parte in cui respinge le osservazioni dei proprietari. Trattandosi di lotto insistente su un’area già urbanizzata, concedere la sua edificabilità non comporterebbe alcun pregiudizio o onere ulteriore a carico dell’Amministrazione Comunale né, tantomeno, pregiudizio per il suolo, mentre, al contrario, le ridotte dimensioni non consentirebbe il raggiungimento dell’obiettivo perseguito con la destinazione a verde; </h:div><h:div>6. contraddittorietà e sproporzione e disparità di trattamento (sperequazione) della deliberazione n. 152/2017 reg. C.C. nella parte in cui pregiudica i diritti edificatori dei ricorrenti. L’applicazione generalizzata del criterio matematico di cui all’integrazione del P.T.R non consentirebbe di tenere nella dovuta considerazione le peculiarità del singolo caso concreto;</h:div><h:div>7. Eccesso di potere, per violazione del principio del legittimo affidamento.</h:div><h:div>I ricorrenti dichiarano, altresì, di agire per il ristoro della posizione patrimoniale che gli stessi avrebbero avuto se l’Amministrazione Comunale non si fosse determinata nei termini di cui alla deliberazione impugnata, chiedendo, in concreto, il rimborso delle somme spese per acquistare l’area (pari a 103.291,38 €, oltre rivalutazione monetaria), per le spese notarili (pari a 13.376,44 €, oltre rivalutazione monetaria), a titolo di ICI (pari a 7.472,00 €) e a titolo di IMU (pari a 12.474,00), nonché  per le spese tecniche relative alla presentazione del progetto di residenza monofamiliare (pari a 6.000,00 euro), per un totale complessivo pari a 142.613,82 € oltre la rivalutazione del capitale investito. </h:div><h:div>Si è costituito in giudizio il Comune, rappresentando come la potenzialità edificatoria dell’area in questione fosse già stata ridotta a seguito della variante al PGT adottata nel 2009 (che ha attribuito a parte della stessa la destinazione a corridoio di salvaguardia stradale, rendendo impossibile assentire il progetto presentato proprio lo stesso anno) e i ricorrenti non abbiano più presentato alcuna istanza edificatoria dopo tale data, negando, in fatto, quell’esigenza abitativa fatta valere in ricorso.</h:div><h:div>Esso ha, quindi, rappresentato le ragioni di infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, anche con riferimento alla domanda risarcitoria, atteso che il mancato soddisfacimento delle esigenze abitative dei ricorrenti sarebbe imputabile esclusivamente agli stessi.</h:div><h:div>In vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha depositato una memoria nella quale, in violazione dei principi di sinteticità degli atti giudiziari, ha pedissequamente riproposto la ricostruzione del fatto e dei motivi di diritto già dispiegata nel ricorso, senza in concreto nulla controdedurre alle eccezioni comunali.</h:div><h:div>A fronte della replica comunale, che ha ribadito la linea difensiva già dispiegata, parte ricorrente ha, quindi, insistito per l’accoglimento del ricorso, sostenendo che la disciplina volta a contenere l’uso del suolo sarebbe destinata ad evitare esclusivamente la destinazione edificabile di aree che non lo siano state mai.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 3 marzo 2021 la causa, vista la richiesta in tal senso formulata da parte ricorrente con apposite note d’udienza, è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Con l’impugnata variante urbanistica, il Comune di Bergamo, nell’ottica di dare riconoscimento al principio del contenimento del consumo del suolo, ha approvato apposite schede relative agli interventi di nuova edificazione a volumetria definita, suddivisi per caratteristica di suolo interessato, in coerenza con gli obiettivi definiti dalla Giunta regionale di contenimento dei carichi insediativi e di riduzione del consumo di suolo libero.</h:div><h:div>Ciò ha condotto all’eliminazione dell’edificabilità del lotto di proprietà dei ricorrenti, che hanno censurato la legittimità della deliberazione di approvazione della variante urbanistica.</h:div><h:div>Fatta tale premessa, prima di entrare nel merito della fondatezza delle doglianze si deve smentire la generica affermazione di parte ricorrente, secondo cui la disciplina volta a contenere il consumo di suolo sarebbe finalizzata esclusivamente a precludere la nuova destinazione edificabile per aree con lo siano mai state, ancorché questo sia indubbiamente l’obiettivo principale perseguito dalla L.R. n. 31/2014.</h:div><h:div>Come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5711/2017: “Il suolo, risorsa non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per l’equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola finalizzata alla alimentazione umana e/o animale, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico” e scopo della legge n. 31/2014, dedicata al contenimento del consumo di suolo è quello di concretizzare il traguardo previsto dalla Commissione europea di giungere entro il 2050 a una occupazione netta di terreno pari a zero.</h:div><h:div>Sebbene, dunque, il “consumo di suolo” in senso tecnico si abbia solo quando vi sia la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola, in tale ottica non può escludersi la rilevanza della scelta di escludere l’edificazione di un suolo che sia già stato classificato come edificabile, ma non sia mai stato edificato.</h:div><h:div>In ogni caso, tale scelta rientra comunque nell’autonomia pianificatoria che deve essere riconosciuta al Comune.</h:div><h:div>Come chiarito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 2019, “la legge reg. Lombardia n. 31 del 2014 persegue innovative finalità generali, consistenti nell’orientare gli interventi edilizi prioritariamente verso aree già urbanizzate, degradate o dismesse e nel prevedere consumo di suolo esclusivamente se la riqualificazione e la rigenerazione di aree già edificate si dimostri tecnicamente ed economicamente insostenibile”. Fissato tale obiettivo, la disposizione transitoria di cui al comma 4 dell’art. 5 di tale legge è stata ritenuta incostituzionale in quanto lesiva della “<corsivo>potestas variandi</corsivo>” riconosciuta al Comune quale ente preposto alla pianificazione territoriale, in primis quando &lt;&lt;intenda svolgerla nella stessa direzione dei principi di coordinamento fissati dal legislatore regionale, ma “in anticipo” rispetto alla prevista applicazione a regime&gt;&gt;. Pertanto, la Corte Costituzionale ha ribadito il principio dell’autonomia dell’ente locale rispetto alla rivalutazione delle esigenze urbanistiche in precedenza espresse, in particolare “quando questa sia rivolta alla protezione degli stessi interessi generali sottostanti alle finalità di fondo della legge regionale e quindi coerenti con queste.”.</h:div><h:div>Conseguentemente, con sentenza n. 906/2020, il Consiglio di Stato, alla luce dei principi affermati dalla Consulta, nel riformare la sentenza di questo Tribunale n. 47/2017 richiamata da parte ricorrente, ha ritenuto che il limite al potere comunale di modificare le previsioni del documento di piano vigente a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 31/2014 “resta circoscritto al divieto (del tutto compatibile con lo scopo della legge regionale suddetta) di prevedere nuove fattispecie comportanti consumo di suolo (come già osservato al punto 3.1.3 della richiamata sentenza non definitiva di questa Sezione n. n. 5711/2017, quale conseguenza dell’accoglimento della questione di illegittimità costituzionale).”. </h:div><h:div>In conformità a tale precedente, del tutto sovrapponibile alla fattispecie in esame, in quanto avente a oggetto la scelta di cancellare taluni piani attuativi previsti dal PGT per la sola ragione che comportavano consumo di aree agricole o di aree libere, dunque, anche nel caso di specie  l’escludere l’edificabilità di lotti che, applicando parametri ancora più restrittivi di quelli già previsti dalla regolamentazione regionale non ancora definitivamente approvata, risultino liberi, ma non suscettibili di essere qualificati come già urbanizzati, deve ritenersi legittima e conforme alla norma.</h:div><h:div>Pertanto, deve giudicarsi legittima, razionale e rispondente allo scopo perseguito, la scelta di valutare l’opportunità di adibire a verde aree precedentemente qualificate come edificabili, ma di fatto rimaste inutilizzate e non suscettibili di essere considerate urbanizzate alla luce degli oggettivi parametri fissati dalla disciplina regionale e, nella fattispecie, integrati dal Comune in un’ottica di maggiore garanzia.</h:div><h:div>Ciò premesso, il Comune di Bergamo, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non ha provveduto a specificare in via autonoma la definizione di lotto interno, ma si è limitato a dare attuazione al criterio individuato dalla Regione con la previsione di modifica del Piano regionale che è stata poi trasfusa alla lettera d) dell’art. 4.2 della deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/411 del 19 dicembre 2018, che, in relazione al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014, ha definitivamente approvato i criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo.</h:div><h:div>A tale proposito, non può ritenersi incidente sulla legittimità della previsione urbanistica comunale il fatto che l’integrazione al Piano Territoriale Regionale a cui il Comune ha inteso adeguarsi sia stata definitivamente approvata solo dopo l’approvazione della variante comunale in questione e, dunque, fuori dai termini procedimentali a tal fine previsti.</h:div><h:div>Le prescrizioni del PGT avversate, infatti, non costituiscono adeguamento alle previsioni del Piano regionale sovraordinato, ma, come già anticipato, il frutto dell’esercizio della discrezionalità riservata al Comune nell’ambito della quale deve ritenersi rientrare anche la possibilità di anticipare linee guida sull’uso del territorio a cui il Comune avrebbe comunque dovuto adeguarsi, tra il resto con previsioni più garantiste, per i proprietari, di quelle regionali.</h:div><h:div>Non può, dunque, ravvisarsi alcuna violazione della legge n. 31/2014, a fronte dell’accertata convergenza degli obiettivi, legittimamente perseguita attraverso una variante urbanistica anticipatrice di scelte comunque preordinate a ridurre il consumo di suolo, con conseguente rigetto della prima doglianza.</h:div><h:div>Ciò premesso, al fine di valutare la legittimità di tale scelta discrezionale deve darsi preliminarmente atto che, nella fattispecie in esame, non risulta fosse pendente, al momento dell’adozione della variante urbanistica, alcuna procedura per il rilascio di un titolo edificatorio e ciò non può non incidere anche sull’affidamento di cui i ricorrenti lamentano la lesione, ma che non può configurarsi a fronte del richiamato, sia dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 179/2019, che dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5711/2020, principio giurisprudenziale secondo cui l’affidamento dei privati al mantenimento di determinate previsioni urbanistiche è tutelabile solo a fronte di convenzioni già stipulate o permessi già assentiti, con conseguente rigetto anche dell’ultima censura di cui al ricorso. I ricorrenti, infatti, hanno liberamente scelto, sin dal 2001, anno in cui sono diventati proprietari dell’area, di non edificarla, nonostante i titoli a tal fine assentiti (nel 2004 e nel 2008) o assentibili (nel 2009 sulla porzione di area comunque rimasta edificabile fino all’avversata variante).</h:div><h:div>Ciò chiarito e ritornando ai limiti del potere pianificatorio, come già anticipato, nella fattispecie in esame si è in presenza di una modificazione del Piano delle regole legittimata dal perseguimento dell’obiettivo di conseguire la riduzione del consumo di suolo, in diretta attuazione dei principi fissati dalla L.R. 31/2014.</h:div><h:div>Lo scopo del perseguimento di tale obiettivo è espressamente dichiarato nella relazione alla variante VARPGT10.</h:div><h:div>Nella stessa, peraltro, si chiarisce il concetto di lotto libero, integrando il requisito previsto dalla Regione (e cioè un perimetro dello stesso confinante con aree urbanizzate inferiore al 75 %) con altri parametri. In essa si legge, infatti: “<corsivo>Nel caso in cui tale parametro risulti maggiore del 75% (e quindi il perimetro dell’area risulti tangente per più del 75% della propria lunghezza ad aree urbanizzate) l’ambito viene considerato come area urbanizzata e la destinazione urbanistica viene assegnata in coerenza con i criteri sopra definiti per gli ambiti già urbanizzati</corsivo>. <corsivo>Nel caso in cui il parametro di adiacenza all’urbanizzato risulti inferiore al 75%, sono stati introdotti i seguenti ulteriori criteri di valutazione: 1) Superficie territoriale del lotto di appartenenza maggiore o uguale a 5.000 mq ; 2) Classe di sensibilità paesistica dell’immobile assegnata dallo studio di settore Studio Paesistico di dettaglio (previsto dall’art. 50 P.T.C.P. e allegato al PGT) corrispondente alle tipologie “Alta” o “Molto alta”; 3) presenza di vincoli di carattere sovraordinato afferenti gli immobili che determinano limitazioni alla possibilità di edificazione. Se sono presenti uno o più criteri tra quelli precedentemente elencati l’area viene classificata come suolo libero e pertanto viene classificata con una destinazione urbanistica a verde (nelle tipologie V4, V5 e V7 definite nelle norme del Piano delle Regole)</corsivo>”.</h:div><h:div>Alla luce di tutto quanto sin qui detto, dunque, la scelta del Comune, che, in attesa della revisione del Documento di Piano (a seguito della revisione del PTR ancora <corsivo>in itinere</corsivo>), ha anticipato obiettivi di contenimento del consumo del suolo attraverso la modifica del Piano delle Regole allo stesso sempre consentita (come chiarito a pag. 36 della relazione tecnica della variante in parola), non può ritenersi affetta dai vizi dedotti nelle censure 1 e 3.</h:div><h:div>Quanto all’insufficiente specificazione del concetto di lotto libero e terreno contiguo da parte della norma regionale e della proposta di revisione del Piano territoriale regionale, il Collegio non può esimersi dal rilevare la genericità della censura. Secondo parte ricorrente, infatti, la mancata specificazione delle indicazioni contenute nella revisione del piano regionale non avrebbe adeguatamente limitato il potere del Comune, ma nulla è detto in ordine alle ragioni per cui deve ritenersi che una maggiore definizione avrebbe indirizzato il potere pianificatorio comunale in senso favorevole ai ricorrenti. Al contrario, basti ricordare che il Comune di Bergamo, ha dettato condizioni più restrittive di quelle previste dalla Regione per escludere la qualificazione delle aree libere come urbanizzate, richiedendo il ricorrere di più condizioni.  </h:div><h:div>Infatti, nella definizione del lotto interno, il Comune non si è limitato ad adeguarsi alla previsione regionale (anticipata della Delibera del Consiglio Regionale n. X/1523 del 03.05.2017, adottata in sede di integrazione del PTR), secondo cui “i lotti si considerano interni alla superficie urbanizzata quando confinano con quest’ultima per almeno il 75% del perimetro”, ma ha escluso la qualificazione dei lotti liberi di completamento come aree urbanizzate sulla base di una più complessa analisi della situazione catastale.</h:div><h:div>Partendo, dunque, dalla definizione di “lotto” di cui all’art. 7.3 delle Norme del piano delle Regole, che definisce come tale “<corsivo>l’unità minima di riferimento per la individuazione delle tipologie di tessuti del piano delle regole, rappresentando porzione di suolo urbano</corsivo> […] <corsivo>nel contesto di un numero minimo di unità simili, anche riconducibili a diverse proprietà o diversi mappali, individuata per fini di utilizzazione urbanistico-edilizia o economico-produttiva</corsivo>”, il Comune di Bergamo ha dettato i criteri per l’individuazione dei lotti ancora suscettibili di mantenere la destinazione edificabile, pur perseguendo l’obiettivo del contenimento del consumo del suolo, tenendo conto non solo del criterio regionale di adiacenza al tessuto urbanizzato, ma anche degli ulteriori parametri di cui all’allegato b2 della variante. </h:div><h:div>Il Comune, dunque, con un atteggiamento di maggior favore, ha voluto operare valutazioni più approfondite e mirate circa la riconduzione o meno dei lotti a destinazione urbanistica a verde, introducendo ulteriori criteri di valutazione oggettivi la cui presenza, per uno o più, determina l’inserimento nel sistema ambientale. Tra di questi la Classe di sensibilità paesistica “Alta” ravvisabile in relazione al terreno in questione.</h:div><h:div>Pertanto, considerato che il terreno di proprietà dei ricorrenti:</h:div><h:div>a) ha una superficie pari a circa 1.430 mq.;</h:div><h:div>b) confina ad est con la destinazione urbanistica “Ve - Viabilità esistente”, a nord con la previsione del corridoio di salvaguardia stradale (Css), a sud con il tessuto della Città Consolidata corrispondente a “MDb - Tessuto aperto periferico a media densità” e ad ovest con un ambito individuato come “V5 - Verde di valore ecologico”;</h:div><h:div>c) non risponde al criterio di adiacenza al tessuto urbanizzato, presentando un parametro di tangenza con aree urbanizzate inferiore al 75%.;</h:div><h:div>d) presenta, come rilevato dallo Studio Paesistico allegato al PGT, un’alta sensibilità paesistica;</h:div><h:div>l’inclusione dello stesso tra le aree verdi risulta essere immune dai vizi dedotti con la censura n. 2 e parte della n. 4.</h:div><h:div>Nella quarta censura, peraltro, i ricorrenti ritengono illegittime le previsioni avversate anche in quanto non avrebbero introdotto un limite di estensione minimo dei lotti stessi, al di sotto del quale non dovrebbero essere coinvolti nelle politiche di riduzione del consumo del suolo e comunque non avrebbero permesso di considerare la limitata incidenza sul perseguimento dell’obiettivo della riduzione del consumo del suolo in relazione a un terreno come quello in questione, di poco superiore ai 1300 mq.</h:div><h:div>La mancata inclusione nel piano di una siffatta previsione appare riconducibile a una scelta di merito sottratta, per ciò stesso, al vaglio del giudice, ancorché l’operare dell’auspicato limite minimo di rilevanza sia comunque garantito dall’applicazione dell’avversata disciplina ai soli terreni che abbiano dimensioni tali da poter essere qualificato come “lotti liberi”. In assenza di tale condizione le aree sono in effetti irrilevanti rispetto al consumo di suolo.</h:div><h:div>Tutto quanto sin qui rappresentato vale ad escludere la fondatezza anche della quinta censura, atteso che la destinazione a verde risulta essere adeguatamente motivata dalla volontà di “mantenere il ruolo di continuità con il verde esistente, funzionale ad assicurare visuali aperte e scandire la percezione delle visuali paesistiche ancora presenti”, oltre che dal ricorrere dei parametri di cui si è più sopra dato conto, che escludono la possibilità del mantenimento della destinazione edificabile.</h:div><h:div>Infine, del tutto infondata risulta essere anche la censura n. 6, nella quale si ravvisano contraddittorietà e sproporzione e disparità di trattamento (sperequazione) generati dalla deliberazione n. 152/2017 reg. C.C. nella parte in cui pregiudica i diritti edificatori dei ricorrenti. Parte ricorrente fa discendere tale effetto dall’applicazione generalizzata del criterio matematico di cui all’integrazione del P.T.R., la quale non consentirebbe di tenere nella dovuta considerazione le peculiarità del singolo caso concreto. In realtà, in disparte ogni considerazione circa il fatto che la disparità non è argomentata con riferimento al caso di specie, ma a possibili applicazioni ad altri e diversi casi con possibili finalità speculative che non potrebbero essere bloccate dalla mera applicazione del criterio matematico, la censura risulta essere, prima di tutto, fondata sull’erroneo presupposto della applicazione di criteri matematici. </h:div><h:div>Al contrario di quanto dedotto, nella fattispecie, ravvisato il mancato rispetto del parametro del 75 %, la destinazione a verde è stata frutto del riconoscimento della rilevanza dell’ulteriore parametro della alta incidenza paesistica e della concreta destinazione delle aree contermini (stradale o verde).</h:div><h:div>Ne risulta un’applicazione del criterio della riconduzione del lotto alla superficie urbanizzata conforme alla legge e idonea proprio ad evitare finalità speculative.</h:div><h:div>Così respinto il ricorso, anche per quanto attiene alla domanda risarcitoria per mancanza del presupposto della condotta illecita, le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione resistente, in misura pari a euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio svoltasi con collegamento da remoto ai sensi del comma 2 dell’art. 25 del d. l. 137/2020 nel giorno 3 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/03/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Colombo Maria Grazia</h:div><h:div>Mara Bertagnolli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>