<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180031120210511145723641" descrizione="ordinanza contingibile e urgente - ordinanza ex art. 192 d. lgs. 152/2006 rimozione rifiuti abbandonati - curatela fallimentare - obbligo - sussiste  - Adunanza Plenaria n. 3 del 26 gennaio 2021" gruppo="20180031120210511145723641" modifica="5/13/2021 6:41:30 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Fallimento Mantegna S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="00311"/><fascicolo anno="2021" n="00452"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180031120210511145723641.xml</file><wordfile>20180031120210511145723641.docm</wordfile><ricorso NRG="201800311">201800311\201800311.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ariberto Sabino Limongelli</firma><data>13/05/2021 18:41:30</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/05/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- dell’ordinanza contingibile e urgente prot. n. 16238/2018, P.S. 50/69/2018, emessa dal sindaco di Mantova e notificata alla curatela del Fallimento Mantegna s.r.l. il 28 marzo 2018;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 311 del 2018, proposto da </h:div><h:div>Fallimento Mantegna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulia Mattioli e Corrado Orienti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fiorenzo Bertuzzi in Brescia, via Diaz, 9; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Magotti, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Brescia, in Brescia, via Carlo Zima, 3; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mantova;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore il dott. Ariberto Sabino Limongelli nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, svoltasi con discussione orale mediante collegamenti da remoto in videoconferenza, ex art. 25, I comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, e 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2020, n. 70, e così uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. La società Mantegna s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Modena n. 113 del 26 luglio 2016, è proprietaria, tra gli altri, dell’immobile dismesso sito nel Comune di Mantova, in via Mambrini, un tempo sede del Macello Comunale e successivamente destinato alla realizzazione di un centro commerciale, i cui lavori, avviati nel 2009, sono stati interrotti nel 2013 a causa della crisi economica e, successivamente, del fallimento dell’impresa.</h:div><h:div>2. Con ricorso notificato il 9 aprile 2018 e ritualmente depositato, la dr.ssa Giovanna Manni, agendo nella propria qualità di curatore del Fallimento Mantegna s.r.l., ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente prot. n. 16238/2018, notificata via pec alla curatela il 28 marzo 2018, con cui il sindaco di Mantova ha ordinato al Fallimento della società Mantegna s.r.l., in persona del suo curatore, di provvedere con urgenza e comunque entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento:</h:div><h:div><corsivo> “- all’esecuzione degli interventi necessari per inibire l’accesso all’immobile, al fine di eliminare la situazione di pericolo per l’incolumità delle persone;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- alla rimozione ed allo smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell’immobile, nel rispetto della legislazione e normativa vigente;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- ad adottare, in via immediata, in attesa dell’esecuzione degli interventi di cui ai precedenti punti, tutti i possibili accorgimenti idonei a segnalare e scongiurare le situazioni di pericolo in premessa indicate”.</corsivo></h:div><h:div>3. Il provvedimento è stato adottato in espressa applicazione dell’art. 54 del d. lgs. n. 267/2001 facendo seguito agli accertamenti svolti in loco dalla Polizia Municipale in data 12 marzo 2018, peraltro a seguito della denuncia-querela sporta dallo stesso curatore fallimentare in data 6 marzo 2018; accertamenti dai quali era risultato che:</h:div><h:div>- l’immobile versava da anni in stato di abbandono, era privo di recinzioni che impedissero l’accesso; risultavano accatastati ingenti quantitativi di rifiuti, sia nella parte aperta che all’interno dei locali dell’edificio;</h:div><h:div>- buona parte dei soffitti affaccianti sul cortile erano crollati e un’altra parte versava in gravi condizioni di staticità;</h:div><h:div>- vi era un’apertura sul selciato del cortile non protetta che collegava il piano terra con la sottostante rimessa;</h:div><h:div>- tutti i coperchi dei tombini presenti sia a lato dell’edificio fronte ferrovia sia anteriormente all’intersezione tra via Pioppo e via Rovo erano stati asportati creando quindi una situazione di pericolo;</h:div><h:div>- all’interno dell’immobile, che risultava aperto in ogni suo vano e quindi accessibile da chiunque, si potevano notare segni inconfutabili della presenza di bivacchi e l’utilizzo anche di bracieri di fortuna, nonché un materasso completamente bruciato;</h:div><h:div>- in alcuni vani, oltre alle immondizie, erano presenti un notevole quantitativo di guano di piccioni oltre che feci probabilmente umane;</h:div><h:div>- sul tetto non era presente alcun sistema di protezione e il bordo era alto circa 10-15 cm.</h:div><h:div>4. Alla luce di tali evidenze, il sindaco riteneva che lo stato attuale dell’immobile fosse tale da determinare una <corsivo>“situazione permanente di pericolo e di rischio di incidenti”</corsivo> e giudicava improcrastinabile la necessità <corsivo>“di procedere con urgenza ad impedire l’accesso all’immobile a chiunque e a mettere in sicurezza lo stesso al fine di evitare un imminente pericolo alla pubblica incolumità”</corsivo>.</h:div><h:div>5. A fondamento del ricorso, la parte ricorrente ha premesso che nel corso degli anni precedenti l’immobile era stato oggetto di incursioni, furti e danneggiamenti da parte dei ignoti, ripetutamente denunciati dal curatore, e che lo stato di degrado dell’immobile si protraeva ormai da anni a causa dell’interruzione dei lavori; gli organi del fallimento si erano fatti carico dei compiti di verifica e di accertamento dello stato dei luoghi, contattando i referenti comunali e gli organi di polizia e di tutela ambientale per porre rimedio alla situazione e risanare lo stato dei luoghi, nei limiti delle disponibilità finanziarie della procedura senza però ottenere concreti riscontri; in tale contesto era stato richiesto un incontro al Sindaco al fine di concordare modalità e tempistiche di intervento, ma per tutta risposta era giunta la notifica dell’ordinanza impugnata.</h:div><h:div>6. Ciò premesso, la parte ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso, con cui ha lamentato vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.</h:div><h:div>7. Il Comune di Mantova si è costituito in giudizio con atto di stile, successivamente integrato con il deposito di documentazione e di memoria difensiva, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.</h:div><h:div>8. Con decreto presidenziale n. 144 del 10 aprile 2018 è stata accolta parzialmente l’istanza di misure cautelari monocratiche, limitatamente all’ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti nell’immobile (in base alla considerazione che l’esecuzione della parte residua del provvedimento, precludendo l’accesso incontrollato di terzi all’immobile, avrebbe reso meno urgente provvedere alla rimozione dei rifiuti, nelle more della definizione collegiale dell’incidente cautelare).</h:div><h:div>9. A seguito di tale provvedimento, la Polizia Municipale ha eseguito un sopralluogo in data 13 aprile 2018, in occasione del quale ha accertato che erano state adottate misure di contenimento e di chiusura su tutto il perimetro dell’edificio, utilizzando barriere da cantiere saldamente ancorate al muro, ed erano stati apposti diversi cartelli che segnalavano il pericolo e il divieto di accesso. </h:div><h:div>10. In data 16 aprile 2018 la curatrice fallimentare ha comunicato al Comune di avere ultimato le opere urgenti per la messa in sicurezza dell’edificio (rappresentate dalla chiusura, mediante recinzione, dei punti di accesso dei fabbricati e dall’apposizione di cartelli inibitori), evidenziando altresì che erano in corso di programmazione ulteriori opere di messa in sicurezza del fabbricato.</h:div><h:div>11. Con ordinanza n. 177 del 11 maggio 2018, il Collegio ha respinto la domanda cautelare, con articolata motivazione estesa al merito delle cesure dedotte.</h:div><h:div>12. In prossimità dell’udienza di merito del 10 dicembre 2020, le parti hanno integrato la propria documentazione e depositato memorie conclusive e di replica; in particolare:</h:div><h:div>- la difesa comunale ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che nel corso del giudizio tutte le opere prescritte dal provvedimento impugnato sono state eseguite, con la totale rimozione di rifiuti e il completamento della recinzione dell’intero complesso immobiliare, come accertato dalla Polizia Municipale nell’agosto del 2019; in subordine, nel merito, ha ribadito l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto;</h:div><h:div>- la difesa di parte ricorrente ha contestato la fondatezza dell’eccezione processuale formulata dal Comune, rilevando di aver proceduto all’adempimento non spontaneamente ma solo a seguito del rigetto delle istanze cautelari; nel merito, ha fatto presente di aver proceduto nell’agosto del 2019 alla rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell’immobile e alla disinfezione dell’immobile sostenendo un costo di circa 10 mila euro; inoltre di aver provveduto, a fine 2019, alla chiusura degli accessi al tetto, per una spesa di circa 2 mila euro.</h:div><h:div>13. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2020, il Presidente del Collegio ha disposto il rinvio della discussione all’udienza pubblica del 28 aprile 2021, ritenendo opportuno attendere la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulla questione oggetto dell’ordinanza di rimessione della Sesta Sezione n. 5454 del 15 settembre 2020, ritenendone la rilevanza ai fini del giudicare.</h:div><h:div>14. Con sentenza n. 3 del 26 gennaio 2021 l’Adunanza Plenaria si è pronunciata sulla questione oggetto della predetta ordinanza di rimessione.</h:div><h:div>15. Le parti hanno quindi depositato memorie conclusive (entrambe) e di replica (il Comune) in prossimità dell’udienza di merito del 28 aprile 2021 in cui la causa è stata discussa oralmente dai difensori delle parti e, all’esito, trattenuta dal Collegio per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Va esaminata preliminarmente l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse formulata dalla difesa comunale sul presupposto che nelle more del giudizio la curatela fallimentare avrebbe dato integrale esecuzione al provvedimento impugnato.</h:div><h:div>L’eccezione non può essere condivisa.</h:div><h:div>1.1. Secondo un principio ormai pacifico e ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, nel caso in cui il giudice amministrativo non sospenda  in sede cautelare gli effetti di un provvedimento e la parte ricorrente dia esecuzione, conseguentemente, al provvedimento impugnato, di regola non si verifica l'improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere, dal momento che l’esecuzione non spontanea dell’atto impugnato ha una rilevanza meramente provvisoria, in attesa che la sentenza di merito accerti se il provvedimento non sospeso sia o meno legittimo.</h:div><h:div>1.2. Nel caso di specie, la curatela fallimentare ha dato esecuzione al provvedimento impugnato soltanto dopo il rigetto (dapprima parziale, con il decreto monocratico; e poi integrale, con l’ordinanza collegiale) della domanda cautelare. Nei propri scritti difensivi, la difesa della curatela ha ribadito il carattere non spontaneo – ma processualmente doveroso e coattivo – dell’esecuzione dell’atto impugnato, e l’argomento difensivo appare sufficientemente comprovato dagli atti depositati in giudizio e dalla corrispondenza intercorsa tra le parti.</h:div><h:div>1.3. Deve pertanto ritenersi persistente l’interesse della parte ricorrente alla decisione di merito del ricorso.</h:div><h:div>2. Nel merito, peraltro, il ricorso è infondato sotto entrambi i profili dedotti.</h:div><h:div>2.1. Con il primo motivo, la parte ricorrente ha dedotto l’insussistenza dei presupposti di contingibilità e di urgenza di cui all’art. 54 d. lgs. n. 267/2001, ed in particolare delle condizioni di “straordinarietà”, “urgenza”, “imprevedibilità” e “contingibilità” richiesti dalla normativa di settore e dalla giurisprudenza per l’esercizio dei poteri sindacali <corsivo>extra ordinem</corsivo>; secondo la parte ricorrente:</h:div><h:div>- la situazione di degrado derivante dall’abusiva occupazione del bene avrebbe dovuto essere affrontata con gli ordinari mezzi di cui dispongono le forze di polizia statali e locali, tanto più che la stessa era risalente nel tempo, avendo iniziato a manifestarsi a far data dall’interruzione dell’attività produttiva, verificatasi nel corso del 2013; analogamente, anche la situazione di abbandono incontrollato dei rifiuti avrebbe dovuto essere affrontata con lo strumento tipico ed ordinario di cui all’art. 192 del d. lgs. n. 152/2006;</h:div><h:div>- il provvedimento impugnato sarebbe affetto da difetto di istruttoria e di motivazione, dal momento che l’asserita situazione di pericolo per l’incolumità delle persone non sarebbe stata in alcun modo circostanziata;</h:div><h:div>- il provvedimento sarebbe altresì contrario ai principi di adeguatezza e proporzionalità, sia perché sarebbe stato assegnato un termine incongruo di appena 15 giorni per l’adempimento, tenuto conto delle dimensioni del fabbricato, sia in ragione dei costi occorrenti alla messa in sicurezza del sito, valutati anche in rapporto alla scarsa liquidità della procedura;</h:div><h:div>- sarebbe illegittimo anche l’ordine impartito direttamente alla curatrice fallimentare, a cui non potrebbe attribuirsi alcuna responsabilità, né soggettiva né oggettiva, in ordine allo stato di degrado del fabbricato; al riguardo, la parte ricorrente ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale che esclude la legittimazione passiva della curatela negli obblighi facenti capo all’impresa fallita, limitandosi essa alla mera amministrazione del patrimonio dell’impresa fallita ai fini della liquidazione dell’attivo e del soddisfacimento della massa dei creditori.</h:div><h:div>Il Collegio osserva che l’articolata censura di parte ricorrente non può essere condivisa.</h:div><h:div>2.1.1. L’art. 54 comma 4 del d. lgs. n. 267 del 2000 prevede che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.</h:div><h:div>2.1.2. In forza di tale norma, la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente è condizionata dalla sussistenza di un pericolo concreto, che imponga di provvedere in via d'urgenza, con strumenti extra ordinem, per porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento. </h:div><h:div>2.1.3. La giurisprudenza ha chiarito che, affinchè possa ritenersi sussistente una situazione eccezionale ed imprevedibile,  è indifferente la circostanza (estrinseca) che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma è necessario (e sufficiente) che si determini l’urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità, che, soprattutto, dall’imputabilità (se del caso perfino all’Amministrazione stessa) della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere. In definitiva il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, "perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell’attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l’immediatezza dell’intervento urgente del sindaco va rapportata all’effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell’ordinanza". E, a ben guardare, la circostanza che la situazione di pericolo perduri da tempo può addirittura aggravare la situazione di pericolo (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 22/07/2019, n. 5150; T.A.R. Palermo, sez. III, 23/03/2020, n. 683).</h:div><h:div>2.1.4. Applicando tali principi al caso in esame, deve ritenersi irrilevante che la situazione di degrado del fabbricato - non contestata, anzi denunciata dalla stessa parte ricorrente - fosse risalente nel tempo, essendo rilevante esclusivamente che essa avesse determinato uno stato di pericolo attuale per l’incolumità pubblica. </h:div><h:div>2.1.5. La sussistenza di tale situazione di pericolo è stata sufficientemente comprovata dagli accertamenti istruttori eseguiti dalla polizia municipale, i quali hanno attestato <corsivo>“lo stato di abbandono”</corsivo> dell’immobile, all’interno del quale è stato constatato il crollo di buona parte dei soffitti prospicenti il cortile e lo stato pericolante degli altri, l’esistenza di un’apertura non protetta sul selciato del cortile e di numerosi tombini privi di copertura, con conseguente pericolo di caduta, nonché la mancanza di sistemi di protezione sul tetto; pericoli aggravati, a loro volta, dall’assenza di recinzione dell’immobile, circostanza che ha reso possibile, conseguentemente, il verificarsi di accessi incontrollati e di bivacchi abusivi da parte di ignoti, con pericoli per l’incolumità dei medesimi.</h:div><h:div>2.1.6. Lo stato di fatto ha quindi giustificato l’adozione, in via contingibile e urgente, dell’ordine di provvedere <corsivo>“all’esecuzione degli interventi necessari per inibire l’accesso all’immobile” </corsivo>nonché <corsivo>“ad adottare, in via immediata, in attesa dell’esecuzione degli interventi di cui ai precedenti punti, tutti i possibili accorgimenti idonei a segnalare e scongiurare le situazioni di pericolo in premessa indicate”.</corsivo></h:div><h:div>2.1.7. Gli interventi sono stati eseguiti in pochi giorni dalla curatela fallimentare dopo il rigetto delle domande cautelari, e attraverso esborsi non ingenti, a dimostrazione della esigibilità del comportamento attuativo, sia quanto a tempistica sia quanto a costi.</h:div><h:div>2.1.8. L’ordine è stato correttamente rivolto alla curatela fallimentare, in quanto unico soggetto ad avere la disponibilità fisica e giuridica dell’immobile; infatti, secondo la giurisprudenza, la legittimazione passiva rispetto alle ordinanze <corsivo>extra ordinem</corsivo> è in capo al soggetto che sia in diretto rapporto con il bene, in quanto proprietario o gestore, salva la possibilità di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili. E’ stato affermato, al riguardo, che “ai fini dell'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti da parte del sindaco ex art. 54, T.U.E.L., volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, stante l'indispensabile celerità che caratterizza l'intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal soggetto interessato. L'ordinanza <corsivo>de qua</corsivo>, infatti, non ha carattere sanzionatorio, non dipendendo dall'individuazione di una responsabilità del proprietario, ma solo ripristinatorio, per essere diretta solamente alla rimozione dello stato di pericolo e a prevenire danni alla salute pubblica; pertanto, legittimamente l'ordinanza viene indirizzata al proprietario dell'area, e cioè a chi si trova con questa in rapporto tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché detta situazione non possa essergli imputata” (T.A.R. Napoli, sez. V, 14 ottobre 2013, n. 4603; in senso analogo, più di recente, Consiglio di Stato, sez. II, 22 gennaio 2020, n. 536).</h:div><h:div>3. Con il secondo motivo, la parte ricorrente ha sostenuto che il fine principale perseguito dal Sindaco, ossia il risanamento della struttura e la rimozione di rifiuti abbandonati, avrebbe potuto e dovuto essere realizzato utilizzando il rimedio tipico previsto dalla legge, ossia l’art. 192 del d. lgs. n. 152 del 2006, previa comunicazione di avvio del procedimento e previo accertamento, in applicazione del principio <corsivo>“chi inquina paga”</corsivo>, della colpa o del dolo del proprietario, nella specie insussistenti in capo alla curatela.</h:div><h:div>Nella propria memoria conclusiva, la difesa di parte ricorrente ha ulteriormente precisato:</h:div><h:div>- che in capo alla curatela fallimentare non avrebbero potuto essere imposti obblighi di rimozione e smaltimento dei rifiuti, dal momento che l’abbandono dei medesimi sarebbe avvenuto da parte di ignoti in epoca antecedente al fallimento dell’impresa;</h:div><h:div>-  che l’abbandono incontrollato dei rifiuti non sarebbe nemmeno imputabile ad una condotta omissiva della curatela, essendosi questa attivata nelle forme previste dall’ordinamento mediante denuncia alla Polizia locale delle intrusioni nell’immobile e dei rifiuti ivi presenti;</h:div><h:div>- che mancherebbe, pertanto, l’indefettibile elemento soggettivo previsto dall’art. 192 del d. lgs. 152/2006;</h:div><h:div>- che nemmeno si configurerebbe, nel caso di specie, l’unica ipotesi in cui può essere imposto un obbligo di rimozione dei rifiuti alla curatela, e cioè l’ipotesi in cui l’abbandono incontrollato dei rifiuti sia direttamente imputabile alla curatela, che sia stata autorizzata all’esercizio provvisorio dell’impresa;</h:div><h:div>- che, alla luce di tali considerazioni, sarebbe invocabile dalla curatela la c.d. “esimente interna” analoga a quella del proprietario incolpevole prevista dall’art. 192 comma 3;</h:div><h:div>- che, in ogni caso, sarebbe mancato l’avvio del procedimento e l’esperimento del procedimento in contraddittorio con la curatela.</h:div><h:div>4. Osserva il Collegio che gli argomenti di parte ricorrente non possono essere condivisi.</h:div><h:div>4.1. Certamente è vero, come già osservato dalla Sezione in sede cautelare, che in relazione ai rifiuti l’ordinanza impugnata non possiede un carattere di contingibilità e urgenza, ma è comunque uno strumento idoneo a diffidare la curatela all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla qualità di custode dell’immobile, e ciò proprio in applicazione dell’art. 192 del d. lgs. 15272006 richiamato dalla parte ricorrente; sotto questo profilo, il mancato richiamo di quest’ultima norma nel preambolo dell’atto impugnato rappresenta una mera imprecisione formale, e non un vizio di legittimità dell’atto, sussistendo tutti i presupposti legittimanti previsti dal citato art. 192.</h:div><h:div>4.2. L’art. 192 del d. lgs. n. 152 del 2006 così dispone:</h:div><h:div><corsivo> “1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo (…)”.</corsivo></h:div><h:div>4.3. Di recente il Consiglio di Stato, con ordinanza collegiale n. 5454 del 15 settembre 2020, nel deferire all’Adunanza Plenaria la questione relativa all’applicabilità o meno al curatore fallimentare degli obblighi di cui all’art. 192 d. lgs. n. 152 del 2006 - questione sulla quale era stata riscontrata la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale - ha affermato di condividere, tra i due orientamenti contrapposti, quello secondo cui <corsivo>“la presenza di rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi, acquisita dal curatore al momento della dichiarazione di fallimento dell’impresa, comporta la sua possibile legittimazione passiva all’ordine di rimozione “,</corsivo> e ciò a prescindere da ogni indagine in ordine alla sussistenza di profili di dolo o di colpa della curatela.</h:div><h:div>4.4. L’Adunanza Plenaria si è pronunciata sul contrasto giurisprudenziale con sentenza n. 3 del 26 gennaio 2021, affermando conclusivamente il principio di diritto secondo cui <corsivo>“Ricade sulla curatela fallimentare l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 del d. lgs. n. 152 del 2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare”</corsivo>.</h:div><h:div>4.5. In particolare, l’Adunanza Plenaria ha osservato che:</h:div><h:div>a) quanto alla legittimazione passiva della curatela fallimentare rispetto all’ordinanza sindacale ex art. 192 d. lgs. 152/2006:</h:div><h:div><corsivo>- “(…) la presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi, acquisita dal curatore dal momento della dichiarazione del fallimento dell’impresa, tramite l’inventario dei beni dell’impresa medesima ex artt. 87 e ss. L.F., comportino la sua legittimazione passiva all’ordine di rimozione”</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Nella predetta situazione, infatti, la responsabilità alla rimozione è connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore fallimentare non in riferimento ai rifiuti (che sotto il profilo economico a seconda dei casi talvolta si possono considerare ‘beni negativi’), ma in virtù della detenzione del bene immobile inquinato (normalmente un fondo già di proprietà dell’imprenditore) su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, devono essere smaltiti).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Conseguentemente, ad avviso dell’Adunanza, l'unica lettura del decreto legislativo n. 152 del 2006 compatibile con il diritto europeo, ispirati entrambi ai principi di prevenzione e di responsabilità, è quella che consente all’Amministrazione di disporre misure appropriate nei confronti dei curatori che gestiscono i beni immobili su cui i rifiuti prodotti dall'impresa cessata sono collocati e necessitano di smaltimento</corsivo>.</h:div><h:div><corsivo> “(…) Nell’ottica del diritto europeo (che non pone alcuna norma esimente per i curatori), i rifiuti devono comunque essere rimossi, pur quando cessa l’attività, o dallo stesso imprenditore che non sia fallito, o in alternativa da chi amministra il patrimonio fallimentare dopo la dichiarazione del fallimento”</corsivo></h:div><h:div>b) quanto all’onere economico dello smaltimento dei rifiuti:</h:div><h:div><corsivo>- “(…)  per la disciplina comunitaria (art. 14, par. 1, della direttiva n. 2008/98/CE), i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o ancora dai detentori precedenti dei rifiuti.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Questa regola costituisce un'applicazione del principio "chi inquina paga" (v. il ‘considerando’ n. 1 della citata direttiva n. 2008/98/CE), nel cui ambito solo chi non è detentore dei rifiuti, come il proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi siano collocati, può, in definitiva, invocare la cd. ‘esimente interna’ prevista dall'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La curatela fallimentare, che ha la custodia dei beni del fallito, tuttavia, anche quando non prosegue l'attività imprenditoriale, non può evidentemente avvantaggiarsi dell’esimente di cui all'art. 192, lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall'attività imprenditoriale dell'impresa cessata.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Nella qualità di detentore dei rifiuti, sia secondo il diritto interno, ma anche secondo il diritto comunitario (quale gestore dei beni immobili inquinati), il curatore fallimentare è perciò senz’altro obbligato a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero”.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- (…) Il rilievo centrale che, nel diritto comunitario, assume la detenzione dei rifiuti risultanti dall'attività produttiva pregressa, a garanzia del principio "chi inquina paga", è, inoltre, coerente con la sopportazione del peso economico della messa in sicurezza e dello smaltimento da parte dell'attivo fallimentare dell'impresa che li ha prodotti.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>In altre parole, poiché l’abbandono di rifiuti e, più in generale, l’inquinamento, costituiscono ‘diseconomie esterne’ generate dall’attività di impresa (cd. “esternalità negative di produzione”), appare giustificato e coerente con tale impostazione ritenere che i costi derivanti da tali esternalità di impresa ricadano sulla massa dei creditori dell’imprenditore stesso che, per contro, beneficiano degli effetti dell’ufficio fallimentare della curatela in termini di ripartizione degli eventuali utili del fallimento.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Seguendo invece la tesi contraria, i costi della bonifica finirebbero per ricadere sulla collettività incolpevole, in antitesi non solo con il principio comunitario "chi inquina paga", ma anche in contrasto con la realtà economica sottesa alla relazione che intercorre tra il patrimonio dell’imprenditore e la massa fallimentare di cui il curatore ha la responsabilità che, sotto il profilo economico, si pone in continuità con detto patrimonio”;</corsivo></h:div><h:div>c) quanto, infine, alla prova dell’elemento soggettivo:</h:div><h:div><corsivo>- “(…) come ha chiarito l’Adunanza plenaria, con la sentenza n. 10-2019, che in tema di prevenzione il principio "chi inquina paga" non richiede, nella sua accezione comunitaria, anche la prova dell'elemento soggettivo, né l’intervenuta successione.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Al contrario, la direttiva n. 2004/35/CE configura la responsabilità ambientale come responsabilità (non di posizione), ma, comunque, oggettiva; il che rappresenta un criterio interpretativo per tutte le disposizioni legislative nazionali.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>L’Adunanza plenaria ha in particolare ritenuto che le misure introdotte con il decreto legislativo n. 22-1997 (c.d. “decreto Ronchi”), ed ora disciplinate dagli artt. 239 ss. del codice di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, hanno nel loro complesso una finalità di salvaguardia del bene-ambiente rispetto ad ogni evento di pericolo o danno, ed è assente ogni matrice di sanzione dell’autore.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Entro questi termini, la bonifica costituisce uno strumento pubblicistico teso non a monetizzare la diminuzione del relativo valore, ma a consentirne il recupero materiale.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Ne discende che nella bonifica emerge la funzione di reintegrazione del bene giuridico leso propria della responsabilità civile, che evoca il rimedio della reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c., previsto per il danno all’ambiente dall’art. 18, comma 8, L. n. 349-1986.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Tale impostazione è coerente, d’altra parte, con la giurisprudenza comunitaria, da ultimo espressa con la sentenza della Corte di giustizia UE, sez. II, 13 luglio 2017, C-129/16, Ungheria c. Commissione europea (…)”.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Pertanto, la responsabilità della curatela fallimentare - nell’eseguire la bonifica dei terreni di cui acquisisce la detenzione per effetto dell’inventario fallimentare dei beni (come è già stato messo in luce), ex artt. 87 e ss. L.F. - può analogamente prescindere dall’accertamento dell’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta e il danno constatato”</corsivo></h:div><h:div>4.6. Alle dirimenti considerazioni formulate dall’Adunanza Plenaria può solo aggiungersi che, nel caso di specie, è possibile affermare l’esistenza di una responsabilità diretta, di carattere omissivo, nella causazione dello stato di abbandono dei rifiuti, dapprima della società fallita e, successivamente, della curatela fallimentare, per non aver provveduto tempestivamente a realizzare adeguate opere di recinzione del fabbricato dismesso atte ad impedire l’accesso incontrollato di terzi; opere agevolmente realizzabili e a costi non eccessivi, tant’è che dopo il rigetto delle domande cautelari la curatela ha provveduto ad effettuarle in pochi giorni sostenendo un costo complessivo di circa 12.000 euro, comprensivo sia delle opere di recinzione del fabbricato, che di quelle relative alla rimozione dei rifiuti e, più in generale, alla messa in sicurezza dello stabile e degli spazi pertinenziali prescritte dall’amministrazione comunale.</h:div><h:div>4.7. In tale contesto, appare palesemente sproporzionata la pretesa di parte ricorrente che le Autorità locali si facessero carico di presidiare costantemente e quotidianamente uno stabile di proprietà privata per impedire che lo stesso fosse oggetto dell’accesso incontrollato di terzi, quando lo stesso risultato avrebbe potuto essere ottenuto – come difatti è stato ottenuto – direttamente dalla curatela fallimentare attraverso interventi di agevole esecuzione e dal costo non eccessivo.</h:div><h:div>4.8. Infondata è, infine, anche la censura di carattere formale che fa leva sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento preordinato all’emanazione dell’ordinanza ex art. 192 d. lgs. 152/2006.</h:div><h:div>Gli atti di causa attestano che il provvedimento impugnato è stato adottato all’esito di un procedimento nel corso del quale l’amministrazione comunale si è costantemente relazionata alla curatela fallimentare attraverso incontri, contatti telefonici e scambio di corrispondenza; è documentato che nel corso di tale procedimento l’amministrazione ha sollecitato formalmente un intervento immediato della curatela per rimuovere i rifiuti presenti e recintare lo stabile, ricevendo peraltro un riscontro positivo da parte della curatela, sia in ordine alla rimozione dei rifiuti (per la quale la curatela si era attivata richiedendo preventivi ad imprese specializzate) sia in ordine alla recinzione dello stabile (per la quale la curatela aveva comunicato agli uffici la propria intenzione di procedere all’intervento e di essere soltanto in attesa delle necessarie autorizzazione da parte degli organi della procedura): cfr. doc. doc. 11 parte ricorrente.</h:div><h:div>Ciò dimostra che l’atto impugnato è stato adottato all’esito di un iter procedimentale che, a prescindere dall’invio di formali comunicazioni di avvio del procedimento, si è svolto nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e attraverso una fitta interlocuzione con la parte interessata.</h:div><h:div>D’altra parte, anche alla luce dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria, è possibile ritenere che il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, con conseguente irrilevanza di eventuali vizi di carattere formale e procedimentale, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies comma 2 L. 241/90.</h:div><h:div>5. In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, il ricorso va conclusivamente respinto.</h:div><h:div>6. Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa l’esistenza di oscillazioni giurisprudenziali sulle questioni di diritto oggetto di controversia, solo di recente composte attraverso la citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria intervenuta in corso di causa.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei signori magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/04/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>