<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180028420210610135055452" descrizione="" gruppo="20180028420210610135055452" modifica="6/10/2021 3:12:46 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="00284"/><fascicolo anno="2021" n="00538"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>3</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180028420210610135055452.xml</file><wordfile>20180028420210610135055452.docm</wordfile><ricorso NRG="201800284">201800284\201800284.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Elena Garbari</firma><data>10/06/2021 15:06:15</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/06/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario</h:div><h:div>Elena Garbari,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>Quanto al ricorso principale</corsivo>:</h:div><h:div>- del provvedimento prot.n. 0000450, datato 23 – 24.01.2018 del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio del Comune di Casazza, trasmesso in allegato alla lettera di data 19.02.2018 a firma del Direttore Generale della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, avente ad oggetto: “<corsivo>autorizzazione in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 – richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica per movimenti terra per realizzazione piazzale di pertinenza ad attività agricola in località Fontane di Leffe a Casazza</corsivo>”, con il quale il Comune ha dichiarato “<corsivo>che la pratica trasmessa, predisposta per un esame sotto il profilo paesaggistico, è priva dei contenuti necessari allo svolgimento di una corretta istruttoria edilizia / urbanistica</corsivo>”; </h:div><h:div><corsivo>Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti</corsivo>: </h:div><h:div>- del provvedimento a firma del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio del Comune di Casazza prot.n. 5101, di data 18.10.2018, trasmesso in pari data, avente ad oggetto: “<corsivo>istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. 42/2004 depositata dalla ditta ALFONS DAVID di Rossi Davide presso la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi. Convocazione conferenza di servizi</corsivo>”; </h:div><h:div><corsivo>Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti</corsivo>: </h:div><h:div>- del provvedimento del Comune di Casazza di conclusione con esito negativo della Conferenza di Servizi, datato 27.03.2019, Prot. n. 0001833, avente ad oggetto: "<corsivo>Conferenza di servizi decisoria in modalità semplificata (asincrona) per la valutazione: dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 depositata dalla ditta ALFONS DAVID di Rossi Davide presso la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi in data 23.10.2017, prot. n. 14814; dell’istanza di accertamento di conformità edilizia ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 depositata dalla ditta ALFONS DAVID di Rossi Davide presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi in data 27/12/2018 registrata al prot. n. 17759 del 28/12/2018</corsivo>";</h:div><h:div>- del verbale allegato al provvedimento di conclusione con esito negativo della Conferenza di Servizi del 25.02.2019;</h:div><h:div>e, per quanto occorrere possa, del parere favorevole della Comunità montana dei Laghi Bergamaschi e del parere del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio del Comune di Casazza allegati al provvedimento di conclusione con esito negativo della Conferenza di Servizi;</h:div><h:div>- di ogni altro atto antecedente e/o conseguente, presupposto e/o di esecuzione rispetto a quelli indicati;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 284 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Davide Rossi in proprio e in qualità di titolare dell’impresa “Alfons David di Rossi Davide”, rappresentati e difesi dagli avvocati Cristina Buffoli, Giuseppe Calvi, Luigi Levori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Cristina Buffoli in Brescia, corso Magenta n. 43/D; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Casazza, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Rodolfo José Mendez, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, <corsivo>non costituita in giudizio</corsivo>; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casazza;</h:div><h:div>Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore la dott.ssa Elena Garbari nell'udienza di merito del giorno 9 giugno 2021, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Ritenuto e considerato:</h:div><h:div>- che l’odierna controversia concerne la sanabilità di un piazzale sterrato della superficie di circa 1.200 mq realizzato in assenza dei prescritti titoli autorizzatori in località Fontana di Leffe nel comune di Casazza (BG), un’area collinare collocata in zona boscata sottoposta a vincolo paesistico e idrogeologico;</h:div><h:div>- che il 29 aprile 2021 il ricorrente ha depositato istanza di rinvio dell’udienza di trattazione del ricorso, rappresentando di essere addivenuto con l’amministrazione resistente all’individuazione di soluzioni idonee a superare il contenzioso e, più specificatamente, che il comune ha rilasciato i titoli edilizi per la realizzazione di strutture fondamentali per l’esercizio dell’azienda agricola e che è stata valutata la possibilità di un ripristino spontaneo dell’area oggetto della denegata sanatoria ai fini della realizzazione, sulla base di nuovo titolo edilizio, di un piazzale di più modesta superficie;</h:div><h:div>- che l’istanza di rinvio è stata motivatamente respinta con decreto Presidenziale n. 135 del 3 maggio 2021, in relazione alla risalenza del ricorso e ai numerosi provvedimenti monocratici e collegiali già assunti nel corso del giudizio, ritenuto quindi maturo per la decisione;</h:div><h:div>- che in data 19 maggio 2021 le parti hanno depositato dichiarazione congiunta di cessazione della materia del contendere con accordo sulla compensazione delle spese;</h:div><h:div>Rilevato che “<corsivo>la cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5 del Codice del Processo Amministrativo è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente, eventualmente realizzata dalle successive determinazioni assunte dalla parte resistente, sicché: “a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317); b. si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm. che, invece, si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638)” (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 9 luglio 2018, n. 4191)</corsivo>.” (Cons. Stato, Sez. V, 3 marzo 2021, n. 1811);</h:div><h:div>Ritenuto che gli elementi allegati dalle parti non consentono di ritenere pienamente e integralmente soddisfatto l’interesse fatto valere in giudizio, costituente il presupposto per dichiarare cessata la materia del contendere;</h:div><h:div>Ritenuto peraltro che, in ragione del principio di disponibilità dell’azione, la nominata dichiarazione congiunta costituisca argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi degli articoli 35, comma 1, lett. c) e 84, comma 4 c.p.a. (Cons. Stato, sez. II, 12 maggio 2021, n. 3746; 12 aprile 2021, n. 2914);</h:div><h:div>Ritenuto quindi che debba essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, compensando integralmente le spese in conformità all’accordo tra le parti;</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/06/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Elena Garbari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>