<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170111420210319164528564" descrizione="ambiente - impianto idroelettrico - mancata sottoposizione a VIA - difetto di giurisdizione del g.a. - TSAP" gruppo="20170111420210319164528564" modifica="3/19/2021 5:40:17 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="01114"/><fascicolo anno="2021" n="00279"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170111420210319164528564.xml</file><wordfile>20170111420210319164528564.docm</wordfile><ricorso NRG="201701114">201701114\201701114.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ariberto Sabino Limongelli</firma><data>19/03/2021 17:40:17</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/03/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del decreto dirigenziale n. 10198 emesso in data 22 agosto 2017 dalla Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale Bergamo, con cui è stato deciso di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della l.r 5/2010, l’istanza presentata in data 11/10/2016 dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca relativa al progetto di costruzione e messa in esercizio di un impianto idroelettrico a rilascio istantaneo sul fiume Serio, nei Comuni di Gorle e Pedrengo, denominato Impianto Brusaporto-Patera;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2017, proposto da </h:div><h:div>Zavaritt Carlo, Zavaritt Claudio e Zavaritt Alessandra, rappresentati e difesi dall'avvocato Adalberto Neri, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Brescia, in Brescia via Carlo Zima, 3; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luisella Savoldi in Brescia, via Solferino 67; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Di Vita, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Brescia, in Brescia via Carlo Zima, 3; </h:div><h:div>Iniziative Bresciane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bucello, Andrea Mina e Simona Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Mina in Brescia, via Solferino n. 51; </h:div><h:div>Comune di Gorle e Comune di Pedrengo, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e di Iniziative Bresciane S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza di merito del giorno 10 marzo 2021, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, il dott. Ariberto Sabino Limongelli;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2017 e ritualmente depositato, i signori Zavaritt Carlo, Zavaritt Claudio e Zavaritt Alessandra hanno impugnato il decreto dirigenziale n. 10198 del 22 agosto 2017 con cui la Regione Lombardia ha stabilito di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della L.R. 5/2010, l’istanza presentata in data 22 ottobre 2016 dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, titolare della concessione di derivazione di acque superficiali dal fiume Serio, in relazione al progetto di <corsivo>“Costruzione e messa in esercizio di un impianto idroelettrico a rilascio istantaneo da realizzarsi sul fiume Serio nei Comuni di Gorle e Pedrengo. Denominazione impianto Brusaporto-Patera”</corsivo>.</h:div><h:div>2. I ricorrenti, premesso di essere proprietari di alcuni terreni agricoli, coltivati, situati nel territorio del Comune di Gorle e, in gran parte, nel perimetro del Parco di interesse sovracomunale del Serio Nord, direttamente interessati dall’intervento di realizzazione dell’impianto idroelettrico, hanno chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato sulla base di un unico motivo, con il quale hanno dedotto vizi di eccesso di potere per assenza o palese illogicità della motivazione; in particolare, secondo i ricorrenti, nella motivazione dell’atto impugnato:</h:div><h:div>- sarebbe richiamata <corsivo>per relationem, </corsivo>in modo acritico e apodittico, una non meglio precisata relazione istruttoria del 5 luglio 2017, contenente parere favorevole all’intervento, senza riportarne il contenuto e senza svolgere autonome valutazioni sulla documentazione prodotta dal Consorzio;</h:div><h:div>- non si darebbe conto né sarebbero esaminate le osservazioni presentate in sede procedimentale dai Comuni di Gorle e di Pedrengo e da un privato cittadino;</h:div><h:div>- si rimetterebbe illogicamente all’Autorizzazione Unica di futura emissione la valutazione dell’inserimento paesaggistico dell’intervento e l’individuazione degli interventi di mitigazione e di ripristino ambientale, quando invece si tratterebbe di aspetti da esaminare in sede di Valutazione di Impatto Ambientale;</h:div><h:div>- sarebbe stata omessa ogni valutazione circa la capacità di carico dell’area riparia del fiume Serio;</h:div><h:div>- verrebbe affermata apoditticamente (nello studio preliminare ambientale dell’ing. Castelletti) l’assoluta non interferenza dell’impianto con la zona di protezione speciale, benchè sita a ridosso dell’impianto medesimo;</h:div><h:div>- non sarebbe argomentata in modo adeguato la conclusione circa l’assenza di alterazioni significative del contesto ambientale e paesaggistico, tenuto conto della presenza di vincoli derivanti dalla presenza di un parco di interesse sovracomunale e dal piano territoriale di coordinamento provinciale (che include l’area di intervento all’interno del paesaggio agrario di particolare valore naturalistico e paesaggistico di relazione con i corsi d’acqua principali);</h:div><h:div>- non sarebbe stata valutata in modo adeguato l’incidenza sul contesto naturalistico della previsione di realizzazione di una nuova strada, con conseguente aumento del traffico;</h:div><h:div>- sarebbe stata omessa ogni valutazione sull’incidenza dell’impianto sulla percezione visiva dei luoghi, anche alla luce dell’osservazione formulata dal Comune di Gorle secondo cui l’impianto non sarebbe interamente interrato, ma rimarrebbe visibile da più punti di vista lungo l’asse del fiume Serio.</h:div><h:div>3. Per resistere al ricorso si sono costituiti, con atti autonomi, la Regione Lombardia, il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e la società Iniziative Bresciane s.p.a. (in qualità di <corsivo>“avente titolo alla derivazione idroelettrica”</corsivo> oggetto dell’istanza in forza di convenzione intercorsa con il Consorzio), tutti eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, stante la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; in subordine, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto con articolate deduzioni.</h:div><h:div>4. In prossimità dell’udienza di merito, le parti hanno depositato scritti conclusivi nei termini di rito. In particolare, nella propria memoria di replica la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di aderire all’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalle controparti, anche alla luce di recenti decisioni di questo T.A.R. e in considerazione della pendenza, dinanzi al T.S.A.P., di altro ricorso (proposto dal Comune di Gorle) avverso il medesimo provvedimento qui impugnato.</h:div><h:div>5. All’udienza pubblica del 10 marzo 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>E’ fondata l’eccezione e assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalle difese delle amministrazioni resistenti (e da ultimo condivisa dalla stessa difesa di parte ricorrente).</h:div><h:div>Sussiste, infatti, sulla controversia in esame la giurisdizione di legittimità del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.</h:div><h:div>1. Come già affermato di recente da questa Sezione (sentenza 24 settembre 2020 n. 658):</h:div><h:div>-  “Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a) del r.d. n. 1775 del 1933, sono devoluti alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non propriamente attinente alla materia, riguardino comunque l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche (Cass. civ., s.u., 28 dicembre 2018, n. 33656; C.d.S, V, 8 settembre 2010, n. 6492)”;</h:div><h:div>-  “L'incidenza diretta del provvedimento amministrativo sul regime delle acque pubbliche, che radica la giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, è configurabile non solo quando l'atto provenga da un organo amministrativo preposto alla cura di pubblici interessi in tale materia e costituisca una manifestazione dei poteri attribuiti a tale organo per vigilare o disporre in ordine agli usi delle acque, ma anche quando detto atto, ancorché proveniente da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura degli interessi del settore, finisca tuttavia per incidere immediatamente sull'uso delle acque pubbliche, in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi; di conseguenza appartiene alla giurisdizione del suddetto Tribunale la definizione della controversia avente ad oggetto la richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica per la realizzazione di un impianto idroelettrico” (così C.d.S., V, 8 settembre 2010, n.6492); soluzione poi confermata da Cass. s.u. 28 dicembre 2018, n. 33656, per cui appartiene alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche “la controversia relativa all'impugnazione del decreto amministrativo con cui una Regione assoggetta alla valutazione d'impatto ambientale un progetto per la realizzazione di una mini centrale idroelettrica, atteso che, ai sensi dell' art. 143, comma 1, lett. a) del r.d. n. 1775 del 1933 , sono devoluti alla cognizione di tale tribunale tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non propriamente attinente alla materia, riguardino comunque l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche”.</h:div><h:div>2. È poi vero che il complesso TAR-Consiglio di Stato ha giurisdizione su tutte le controversie “concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, in cui rileva esclusivamente l'interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte all'affidamento di concessioni o di appalti di opere relative a tali acque” (così Cass. s.u. 19 aprile 2013, n. 9534); ma ciò non si può evidentemente affermare per un provvedimento, come quello oggetto del presente giudizio, da cui dipende direttamente, attraverso l’autorizzazione alla realizzazione di una derivazione, l’utilizzo delle acque del fiume Serio e il cui esame presuppone necessariamente la disamina delle caratteristiche strutturali e funzionali dell’impianto in questione al fine di valutarne gli asseriti impatti ambientali e paesaggistici.</h:div><h:div>3. Peraltro, come rilevato dalla stessa parte ricorrente, già pende dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche altra controversia relativa al medesimo provvedimento qui in esame, per cui, in aggiunta alle dirimenti considerazioni di cui sopra, sussistono anche ragioni di opportunità legate alla necessità di evitare il formarsi di giudicati contrastanti.</h:div><h:div>4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo sulla controversia in esame la giurisdizione di legittimità del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nelle forme e nei termini di rito.</h:div><h:div>5. Attesa la natura della decisione, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi precisati in motivazione.</h:div><h:div>Compensa le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei signori magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/03/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>