<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170111020210312125626966" descrizione="edilizia - accertamento compatibilità paesaggistica - lieve entità - procedura semplificata - prescrizioni" gruppo="20170111020210312125626966" modifica="3/13/2021 12:55:44 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="01110"/><fascicolo anno="2021" n="00251"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170111020210312125626966.xml</file><wordfile>20170111020210312125626966.docm</wordfile><ricorso NRG="201701110">201701110\201701110.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ariberto Sabino Limongelli</firma><data>13/03/2021 12:55:44</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/03/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento del 11.08.2017 prot. n.  14414/17 con cui il Comune di Lovere, vista l'istanza presentata in data 26.04.2017 finalizzata a determinare le prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica degli interventi illustrati in premessa, sussistendone i presupposti di legge, previo parere vincolante della Soprintendenza, determinando altresì l'importo della sanzione pecuniaria da versare, il tutto ai sensi del combinato disposto dell'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 17 del D.P.R. n. 31/2017,  dichiarava  di non dover aprire nessun procedimento in merito all'abuso commesso da parte istante ( doc. 1 ); </h:div><h:div>- nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale degli atti sopra impugnati.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2017, proposto da </h:div><h:div>Zanni Silvano, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Bianchi, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Brescia, in Brescia, via Carlo Zima, 3; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Lovere, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Sarli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lovere;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza di merito del giorno 24 febbraio 2021, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, il dott. Ariberto Sabino Limongelli;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. I coniugi Silvano Zanni e Giuseppina Forzanini sono comproprietari del fabbricato residenziale sito nel Comune di Lovere, indentificato in Catasto al foglio n. 7 mappale n. 2083, sottoposto a vincolo paesaggistico con D.M. del 23 settembre 1960 nonchè in forza dell’art. 136 lett. c) e dell’art. 142 lett. b) del d. lgs. n. 42/2004.</h:div><h:div>2. In data 17 luglio 2008, essi ottenevano dall’amministrazione comunale il permesso di costruire n. 22/2008 per la ristrutturazione del predetto fabbricato, previo rilascio della necessaria autorizzazione paesaggistica n. 4/2008.</h:div><h:div>3. In data 13 ottobre 2008, i medesimi presentavano domanda di variante al permesso di costruire per la modifica della parte nord del tetto, in corrispondenza del terrazzo, nonché istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 159 del d. lgs. n. 42/2004.</h:div><h:div>4. Con provvedimento del 23 aprile 2009, l’amministrazione negava il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sulla base del parere negativo della Commissione Beni Ambientali, secondo cui <corsivo>“l’intervento proposto in variante sull’immobile oggetto dell’intervento crea uno squilibrio nell’impostazione tipologica della copertura a padiglione. Si ritiene fondamentale mantenere il disegno della copertura precedentemente approvata, tale da garantire una simmetria della stessa rispetto ai fronti prospettici. Le linee di gronda proposta non rispettano l’andamento planimetrico delle partizioni perimetrali, snaturando l’originaria impostazione dell’edificio”.</corsivo></h:div><h:div>5. Di conseguenza, con provvedimento del 6 luglio 2009, il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Lovere comunicava agli interessati il diniego definitivo del permesso di costruire in variante.</h:div><h:div>6. Il signor Zanni impugnava il predetto diniego di variante con ricorso straordinario al Capo dello Stato, ma il ricorso era dichiarato irricevibile per tardività.</h:div><h:div>7. Successivamente, in data 16 giugno 2011 l’amministrazione eseguiva un sopralluogo presso l’immobile in questione, e in tale occasione accertava l’avvenuta realizzazione di opere difformi dai titoli autorizzatori del 2008, sostanzialmente corrispondenti a quelle oggetto dell’istanza di variante denegata dall’amministrazione nel 2009 e tali da alterare la pianta e i prospetti dell’intero edificio; in particolare, nel verbale di sopralluogo di attestava che <corsivo>“il tetto è stato portato al livello più alto mentre in precedenza esso presentava ben tre quote differenti in base all’andamento della copertura esistente”.</corsivo></h:div><h:div>8. Pertanto, con ordinanza n. 177/2011, l’amministrazione ordinava al signor Zanni il ripristino dello stato dei luoghi come assentito con il permesso di costruire rilasciato.</h:div><h:div>9. L’intimato impugnava tale provvedimento con nuovo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ma il ricorso era respinto con D.P.R. del 23 febbraio 2016, su conforme parere del Consiglio di Stato, Sezione Prima, n. 1607 del 28 maggio 2015.</h:div><h:div>10. Il 23 dicembre 2016, il signor Zanni presentava una <corsivo>“istanza di apertura del procedimento amministrativo per fiscalizzazione della trasgressione e/o per accertamento della compatibilità paesaggistica”</corsivo>.</h:div><h:div>11. Il Comune respingeva detta istanza con atto n. 919 del 18 gennaio 2017, rilevando in particolare che “<corsivo>la sanzione pecuniaria sostitutiva di quella specifica, prevista dall’art. 34 D.P.R. n. 380/2001 (in materia edilizia), sarebbe – ove mai ne sussistessero i presupposti – irrogata inutilmente dovendo alle medesime opere essere applicata, comunque, la sanzione specifica della demolizione prescritta dall’art. 167 d. lgs. n. 42/2004 (in materia paesaggistica) senza alcuna alternativa, trattandosi di opere valutate paesaggisticamente non computabili, come ricordato a conclusione del parere n. 1607/2015 reso dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato che è andato a far parte del decreto conclusivo (in senso negativo) del procedimento avviato su ricorso dei signori Forzanini e Zanni. Successivamente non sono intervenuti fatti nuovi che consentano una valutazione diversa da quella come sopra consolidata”.</corsivo></h:div><h:div>12. In data 26 aprile 2017, gli interessati, per mezzo del proprio legale, presentavano una istanza ai sensi degli artt. 17 D.P.R. n. 31/2017 (norma sopravvenuta in corso di procedimento) e 167 d. lgs. 42/2004 <corsivo>“di apertura procedimento amministrativo per determinare le prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica degli interventi in questione “, </corsivo>previo parere vincolante della Soprintendenza, determinando altresì l’importo della sanzione pecuniaria da versare.</h:div><h:div>13. Con provvedimento dell’11 agosto 2017, l’amministrazione respingeva l’istanza rilevando <corsivo>“che la recente norma di cui si chiede l’applicazione riguarda interventi soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato”</corsivo> e non è applicabile al caso in esame <corsivo>“in quanto sono state eseguite opere aventi rilevanza tale da non permettere la sottrazione della pratica alla disciplina ordinaria”</corsivo>.</h:div><h:div>14. Ciò premesso, con ricorso notificato il 30.10-03.11.2017 e ritualmente depositato, il signor Zanni Silvano impugnava quest’ultimo provvedimento e ne chiedeva l’annullamento sulla base di un unico motivo, con il quale lamentava vizi di violazione degli artt. 167 d. lgs. 42/2004 e dell’art. 17 D.P.R. 31/2017, nonché di eccesso di potere per difetto di istruttoria, vizio del procedimento, errore nei presupposti di fatto e di diritto e sviamento; secondo la parte ricorrente:</h:div><h:div>- l’amministrazione comunale avrebbe avuto l’obbligo, ai sensi delle norme citate, di trasmettere l’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica alla competente Soprintendenza ai fini della formulazione parere obbligatorio e vincolante;</h:div><h:div>- non avendo adempiuto a tale incombente, l’amministrazione comunale avrebbe impedito alla Soprintendenza di valutare la natura delle opere in questione, consistenti in alcune lievi modifiche apportate al tetto e rientranti tra le c.d. “opere minori” per le quali troverebebro applicazione le norme citate in rubrica, che configurano la demolizione e la riduzione in pristino quale <corsivo>extrema ratio</corsivo>, solo quando non sia possibile dettare prescrizioni idonee a consentire la compatibilità paesaggistica dell’intervento e delle opere;</h:div><h:div>- nel caso di specie, i lievi interventi sul tetto eseguiti dal ricorrente in difformità dal permesso di costruire non avrebbero determinato creazione di superfici utili o incrementi volumetrici, né avrebbero compromesso in maniera significativa l’elemento paesaggistico tutelato dal vincolo, anzi avrebbero determinato un impatto visivo più gradevole, sotto ogni punto prospettico, rispetto al progetto precedentemente assentito.</h:div><h:div>15. Il Comune di Lovere si costituiva in giudizio con atto di stile, successivamente integrato dal deposito di documenti e di memoria difensiva, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.</h:div><h:div>16. In data 27 settembre 2019 la difesa di parte ricorrente depositava una istanza istruttoria, chiedendo al Tribunale di voler disporre consulenza tecnica d’ufficio o verificazione tecnica al fine di: 1) accertare natura e consistenza degli interventi eseguiti in difformità dal titolo edilizio; 2) valutare la riconducibilità dei medesimi alla categoria delle “opere minori” suscettibili di accertamento della compatibilità paesaggistica; 3) valutare l’esistenza di un effettivo impatto paesaggistico pregiudizievole delle modifiche apportate al tetto; 4) valutare la possibilità di dettare prescrizioni atte a consentire la compatibilità paesaggistica del manufatto.</h:div><h:div>17. La difesa di parte ricorrente depositava altresì scritti conclusivi in prossimità dell’udienza pubblica del 24 febbraio 2021, in cui la causa era trattenuta in decisione.</h:div><h:div>18. Ciò posto, il ricorso è infondato.</h:div><h:div>18.1. L’istituto dell’accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167 commi 4 e 5 del d. lgs. 42/2004 è volto a consentire la regolarizzazione postuma, previo pagamento di una sanzione pecuniaria, di manufatti edilizi costituenti opere c.d. “minori “ (e cioè che non abbiano comportato la creazione di superfici utili o di volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati), realizzate in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico in assenza o in difformità dalla relativa autorizzazione e che siano ritenuti, con valutazione ex post dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, compatibili con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento.</h:div><h:div>18.2. La pronuncia di compatibilità paesaggistica di un manufatto presuppone, pertanto, la concorrenza delle seguenti condizioni:</h:div><h:div>1) che si tratti di interventi edilizi “minori” che non abbiamo comportato incrementi di superfici o di volumi rispetto alla stato dei luoghi preesistente;</h:div><h:div>2) che i medesimi siano stati realizzati “in assenza” di autorizzazione paesaggistica o “in difformità” dalla stessa;</h:div><h:div>3) che gli interventi eseguiti siano giudicati dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo come compatibili rispetto allo specifico contesto sottoposto a tutela.</h:div><h:div>In assenza di tali condizioni, l’Amministrazione procedente è tenuta a negare l’accertamento della compatibilità paesaggistica e a disporre la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.</h:div><h:div>Peraltro, qualora vengano in considerazione, non soltanto <corsivo>“opere minori”</corsivo>, ma di interventi <corsivo>“di lieve entità”</corsivo> soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al D.P.R. n. 31/2017, così come elencati tassativamente nell’allegato B) di tale decreto, la rimessione in pristino può essere disposta <corsivo>“solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell’intervento e delle opere” </corsivo>(art. 17 comma 1 D.P.R. 31/2017).</h:div><h:div>18.3. Nel caso di specie, ritiene il Collegio che non sussistesse alcuna delle condizioni che avrebbero potuto consentire l’accertamento della compatibilità paesaggistica, atteso che:</h:div><h:div>1) in primo luogo, l’intervento oggetto delle plurime istanze della parte ricorrente non attiene ad un’opera <corsivo>“minore”</corsivo>, e tanto meno ad un intervento <corsivo>“di lieve entità”</corsivo>, avendo per contro determinato un incremento volumetrico dell’edificio residenziale:</h:div><h:div>- sul punto si è già pronunciato, con autorità di giudicato, il Consiglio di Stato, Sezione Prima, nel parere n. 1695 del 28 maggio 2015 reso sul ricorso straordinario proposto dai ricorrenti avverso l’ordinanza di demolizione e di riduzione in pristino delle opere in questione, e sfociato nel D.P.R. del 23 febbraio 2016 di rigetto del ricorso straordinario; </h:div><h:div>- ha affermato il Consiglio di Stato in tale parere che <corsivo>“Si tratta, peraltro, di difformità che, diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, appaiono tutt’altro che trascurabili, posto che riguardano il prolungamento esterno del tetto con modifica della relativa pendenza per consentire la copertura di un terrazzo sottostante e con l’effetto di ampliare il volume esistente. A tali rilievi devono aggiungersi quelli relativi alle opere di finitura esterna delle facciate (colore, persiane, colorazione del sottogronda, contorni delle finestre)”;</corsivo></h:div><h:div>2) in secondo luogo, l’intervento non è stato eseguito <corsivo>“in assenza”</corsivo> o <corsivo>“in difformità”</corsivo> dall’autorizzazione paesaggistica, bensì in aperta violazione di un <corsivo>“espresso diniego”</corsivo> di autorizzazione paesaggistica”, pronunciato dall’amministrazione con provvedimento del 23 aprile 2009:</h:div><h:div>- la differenza tra le varie fattispecie appena menzionate è che, mentre che nel caso di <corsivo>“assenza”</corsivo> di autorizzazione paesaggistica ovvero di intervento eseguito <corsivo>“in difformità”</corsivo> dalla stessa,  l’intervento o la difformità di cui si chiede la regolarizzazione dal punto di vista paesaggistico non è mai stato sottoposto alla valutazione di merito dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, nel caso invece di intervento eseguito <corsivo>“in violazione di un espresso diniego di autorizzazione paesaggistica”</corsivo> l’intervento è stato già esaminato dalla competente Autorità e ritenuto incompatibile con lo specifico contesto sottoposto a tutela, per cui l’intervento si pone come realizzato in spregio a valutazioni già effettuate dall’Autorità, e come tale non è suscettibile di regolarizzazione postuma;</h:div><h:div>3) in terzo luogo, come già rilevato dal Consiglio di Stato nel citato parere, nel caso di specie <corsivo>“l’incompatibilità paesaggistica delle opere di cui si controverte era già stata dichiarata nel provvedimento di diniego della variante”</corsivo>: ciò sulla base del rilievo per cui <corsivo>“l’intervento proposto in variante sull’immobile oggetto dell’intervento crea uno squilibrio nell’impostazione tipologica della copertura a padiglione. Si ritiene fondamentale mantenere il disegno della copertura precedentemente approvata, tale da garantire una simmetria della stessa rispetto ai fronti prospettici. Le linee di gronda proposta non rispettano l’andamento planimetrico delle partizioni perimetrali, snaturando l’originaria impostazione dell’edificio”;</corsivo> e tanto consegue che, nel caso di specie, è carente anche il presupposto sostanziale per la regolarizzazione postuma del manufatto, ossia la valutazione ex post di compatibilità paesaggistica del medesimo;</h:div><h:div>4) infine, l’assenza di opere di <corsivo>“lieve entità”</corsivo> esclude in radice l’operatività della procedura semplificata di cui all’art. 17 comma 1 D.P.R. n. 31/2017, e, quindi, della previsione che subordina la rimozione dell’intervento abusivo all’impossibilità di dettare prescrizioni conformative.</h:div><h:div>19. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va conclusivamente respinto.</h:div><h:div>20. Va respinta anche l’istanza istruttoria proposta dalla parte ricorrente, in parte perché volta ad accertare circostanze già coperte da giudicato (in ordine alla natura e alla consistenza dell’intervento) e in parte perché diretta a rimettere in discussione profili già valutati da provvedimenti amministrativi inoppugnabili e definitivi (in ordine alla valutazione di (in)compatibilità paesaggistica dell’intervento).</h:div><h:div>21. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Lovere le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei signori magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/02/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>