<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170063920210531193057663" descrizione="" gruppo="20170063920210531193057663" modifica="6/14/2021 1:12:19 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="00639"/><fascicolo anno="2021" n="00554"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170063920210531193057663.xml</file><wordfile>20170063920210531193057663.docm</wordfile><ricorso NRG="201700639">201700639\201700639.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Elena Garbari</firma><data>14/06/2021 13:12:19</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/06/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario</h:div><h:div>Elena Garbari,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>dell’ordinanza contingibile e urgente emanata dal Sindaco di Berzo Demo in data 13 aprile 2017, n. 3, ai sensi degli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, per interventi di messa in sicurezza delle acque sotterranee del sito Selca, in località Forno Allione nel Comune di Berzo Demo, notificata via p.e.c. al Curatore in pari data;</h:div><h:div>e, in caso di mancata sospensione cautelare, la prestazione <corsivo>medio tempore</corsivo> di cauzione da parte del resistente Comune e da parte dell’Unione dei Comuni della Valsaviore a favore dei Ricorrenti in applicazione dell’art. 55, comma 2, del c.p.a., per l’importo non inferiore ad € 400.000,00, corrispondente all’importo preventivato per l’intervento ordinato dal Comune;</h:div><h:div>nonché la condanna del Comune alla rifusione delle spese di causa.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 639 del 2017, proposto da Fallimento Selca S.p.a., in persona del Curatore <corsivo>pro tempore</corsivo> Giacomo Ducoli, anche ricorrente in proprio, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Mariuzzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Diaz, n. 28; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Berzo Demo, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Diaz n. 13/C; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Unione dei Comuni della Valsaviore, <corsivo>non costituita in giudizio</corsivo>; </h:div><h:div>Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gisella Donati, Magda Poli, Raffaella Rizzardi, con domicilio eletto presso la sede dell’avvocatura provinciale in Brescia, piazza Paolo VI n. 29; </h:div><h:div>Corbat S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Ambrosio, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Vittorio Emanuele II, n. 60; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Berzo Demo, della Provincia di Brescia e di Corbat S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza di merito del giorno 26 maggio 2021, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, la dott.ssa Elena Garbari;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. L’odierno contenzioso riguarda una porzione dell’esteso sito industriale dismesso ubicato nel comune di Berzo Demo (BS), un’area di circa 280.000 mq sita in località Forno Allione, ove fino al 1930 era attiva un’acciaieria con forno di fusione, successivamente sostituita da un’attività di produzione di elettrodi di grafite e carbone operata dalla Società Elettrogafite, cui sono subentrate dal 1966 Union Carbide e, quindi, Ucar S.p.a.</h:div><h:div>2. Nell’ex stabilimento Ucar si sono insediate successivamente due società, Graftech S.p.a., che produceva manufatti in grafite, e Selca S.p.a., che occupava una parte dell’area industriale, estesa circa 60.000 mq, ove aveva insediato un’attività di messa in riserva R13 e di recupero R4 e R5 di rifiuti speciali pericolosi e non. La società è stata attiva dal 1998 fino al 2010, quando il Tribunale di Brescia ne ha dichiarato il fallimento. </h:div><h:div>3. Nell’area di Graftech è stata poi realizzata una discarica, sottoposta nel 2013 a interventi di messa in sicurezza permanente. Nell’area adiacente (cd. Collina dei Veleni), che invece non è mai stata oggetto di interventi di messa in sicurezza, era insediata l’ex discarica comunale. </h:div><h:div>4. Dopo il fallimento di Selca S.p.a. sull’area della società sono rimasti depositati enormi cumuli di rifiuti, in relazione ai quali sono state assunte dal Comune di Berzo Demo una serie di ordinanze finalizzate alla rimozione, allo smaltimento e al recupero, provvedimenti che sono stati impugnati dagli odierni ricorrenti con precedenti gravami. La curatela ha effettuato la caratterizzazione dei rifiuti e ha presentato un piano di rimozione, ma il materiale non è mai stato rimosso. </h:div><h:div>5. Il comune è intervenuto in via sostitutiva solo nel 2016, affidando a Corbat S.r.l., per il tramite dell’Unione dei comuni della Valsaviore e con l’utilizzo dei fondi regionali, gli interventi di messa in sicurezza dei rifiuti.</h:div><h:div>6. Nei giorni 23 e 29 maggio 2014 ARPA Lombardia ha effettuato alcuni campionamenti nelle acque di falda corrispondenti allo stabilimento ex Selca, che hanno evidenziato, nei piezometri Pz-2 e Pz-10, il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla tabella 2 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del d.lgs. 152/2006 per i parametri ferro e fluoruri. Con relazione del 27 giugno 2015 ARPA ha indicato nei cumuli di rifiuti contenenti fluoruri collocati sull’area ex Selca la causa dell’inquinamento rilevato in falda.</h:div><h:div>7. Sulla base di tali rilievi la Provincia di Brescia, con provvedimento del direttore del settore ambiente n. 1959/2015 del 19 marzo 2015, ha diffidato ex articolo 244 comma 2 TUA i soggetti ritenuti responsabili dell’inquinamento – ovvero le persone fisiche che avevano avuto specifiche cariche nella società Selca nonché il fallimento – alla messa in sicurezza di emergenza e alla presentazione di un piano di caratterizzazione.</h:div><h:div>8. Il provvedimento è stato avversato dalla Curatela con ricorso assunto al NRG 1339/2015, che è stato respinto con sentenza di questa Sezione 3 dicembre 2016, n. 669.</h:div><h:div>9. La pronuncia è stata impugnata con tre distinti appelli avanti al Consiglio di Stato, che con sentenza della IV sezione, 4 dicembre 2017, n. 5668, riuniti i ricorsi, li ha accolti, annullando l’ordinanza impugnata. In particolare il Consiglio di Stato ha ritenuto che la curatela fallimentare non possa essere ritenuta responsabile con riferimento né a misure strutturali né a misure emergenziali di intervento sull’area.</h:div><h:div>10. Prima della pronuncia di appello, intervenuta nel corso del presente giudizio, il Comune di Berzo Demo ha assunto l’ordinanza contingibile e urgente 13 aprile 2017, n. 3, qui avversata, con la quale ha ordinato al Fallimento Selca di effettuare tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza delle acque sotterranee finalizzate a garantire il contenimento del pennacchio inquinante e scongiurare la diffusione della contaminazione verso valle idrogeologico, comprensivo anche del fiume Oglio, nonché ad eseguire il monitoraggio delle acque sotterranee con frequenza trimestrale per almeno due anni, al fine di valutare e controllare possibili evoluzioni della contaminazione, in funzione del regime stagionale e delle oscillazioni piezometriche della falda.  Il Comune ha previsto la possibilità di realizzare la MISE attraverso una sbarramento idraulico opportunamente dimensionato e posizionato rispetto al plume dell’inquinante. </h:div><h:div>11. Tale provvedimento è stato assunto a seguito della comunicazione del 28 febbraio 2017 con cui ARPA ha segnalato che sia la campagna di monitoraggio quantitativo e qualitativo eseguita il 5 ottobre 2016 sulle acque sotterranee dell’area ex Selca secondo il piano di caratterizzazione approvato dalla conferenza di servizi del 13 luglio 2016, sia i risultati analitici prodotti dal laboratorio privato Theolab S.p.a. incaricato dal soggetto interessato, “<corsivo>confermano la presenza di un plume di contaminazione nelle acque sotterranee da Fluoruri, la cui estensione corrisponde indicativamente alla posizione meridionale dell’area, con valore di concentrazione massimo in corrispondenza del PZ05 (31.000 mg/l), posizionato idrogeologicamente a valle dell’insediamento</corsivo>”.</h:div><h:div>ARPA ha contestualmente e conseguentemente evidenziato la necessità, in attesa dei necessari interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dell’area, di eseguire il monitoraggio delle acque sotterranee con frequenza trimestrale per almeno due anni ai fini della comprensione del fenomeno inquinante, nonché l’urgenza di procedere alla messa in sicurezza delle acque sotterranee per garantire il contenimento del pennacchio inquinante e scongiurare la diffusione della contaminazione verso valle idrogeologico.</h:div><h:div>12. Con l’odierno gravame il Fallimento Selca ed il suo curatore, anche in proprio, hanno impugnato l’ordinanza comunale n. 3/2017, denunciandone l’illegittimità per i seguenti motivi:</h:div><h:div>I. Violazione e falsa applicazione degli articoli 50, comma 5 e 54, comma 5 del d.lgs. 267/2000, anche in relazione all’art. 244 del d.lgs. 152/2006, perché il picco di contaminazione rilevato nell’ottobre 2006 sarebbe un evento isolato e comunque ascrivibile esclusivamente all’intervento di messa in sicurezza sui piazzali Selca eseguito da Corbat S.r.l., incaricata dall’Unione dei Comuni della Valsaviore per conto del comune o, in alternativa, all’ingresso nel sito di Selca di acque contaminate provenienti dalla collina su cui insiste la discarica comunale. Gli esponenti deducono, inoltre, l’assenza dei presupposti di contingibilità e urgenza necessari per l’adozione dell’atto, il difetto di istruttoria e di motivazione, la carenza di approfondimento tecnico. In ogni caso, soggiungono, il picco di contaminazione sarebbe già rientrato, come attestato dal certificato di analisi del campione di acqua prelevato in contraddittorio con ARPA in data 10 maggio 2017 dal Piezometro Pz05. Non sussisterebbe, pertanto, alcuna emergenza sanitaria o di igiene pubblica né alcun grave pericolo legittimante l’intervento sindacale.</h:div><h:div>II. Violazione della dichiarazione di manleva dell’Unione dei comuni della Valsaviore e del Comune di Berzo Demo rilasciata al Curatore fallimentare, che lo ha esonerato da ogni responsabilità in relazione ai lavori di messa in sicurezza temporanea di materiali stoccati presso lo stabilimento ex Selca eseguiti da Corbat, violazione dei principi di correttezza e buona fede, dei principi del procedimento amministrativo, dell’articolo 97 della Costituzione, dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.</h:div><h:div>III. Violazione dell’articolo 244 del d.lgs. 152/2006 anche in riferimento alla legge fallimentare, con conseguente esclusione della legittimazione passiva del curatore fallimentare per obblighi di messa in sicurezza, violazione del principio chi inquina paga. Il picco di contaminazione sarebbe infatti legato al fatto che durante i lavori eseguiti da Corbat S.r.l. i piazzali del sito Selca sono rimasti coperti da fanghiglia che la pioggia ha poi convogliato verso la porzione meridionale del sito. Nessun obbligo sarebbe quindi esigibile nei confronti dei creditori della società fallita.</h:div><h:div>IV. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge 241/90 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, difettando in specie i requisiti di contingibilità ed urgenza che avrebbero legittimato tale omissione.</h:div><h:div>V. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della causa tipica. L’emissione dell’ordinanza sarebbe in realtà occasionata dalla intervenuta conoscenza, da parte del Comune, della significativa entità del saldo attivo del fallimento e quindi dalla capienza fallimentare.</h:div><h:div>VI. Violazione del principio di proporzionalità, principio generale del diritto comunitario di cui all’articolo 1 della legge 241/90, atteso che - secondo gli esponenti - il picco di contaminazione è rientrato, e quindi l’ordine di mettere in sicurezza le acque con l’ipotizzato sbarramento idraulico risulta del tutto sproporzionato rispetto al fine pubblico dichiarato. </h:div><h:div>13. La società inoltre ha riepilogato tutti gli eventi che nel tempo hanno riguardato l’area, evidenziando le problematiche di inquinamento che interessano le altre porzioni dell’ex sito industriale e stigmatizzando i ritardi che ritiene imputabili alle amministrazioni coinvolte e in particolare al Comune di Berzo Demo, competente agli interventi in via sostitutiva. </h:div><h:div>14. Su richiesta della ricorrente il Comune, con ordinanze sindacali n. 6 del 18 maggio 2017, n. 11 dell’11 agosto 2017 e n. 16 del 9 novembre 2017, ha concesso tre proroghe, ciascuna della durata di 90 giorni, del termine per l’esecuzione delle opere ordinate.</h:div><h:div>15. Si sono costituiti per resistere al ricorso la Provincia di Brescia, il comune di Berzo Demo e Corbat S.r.l.</h:div><h:div>16. La Provincia ha sottolineato che il provvedimento impugnato è la conseguenza dell’inerzia serbata dalla curatela fallimentare rispetto ai precedenti provvedimenti comunali e provinciali finalizzati a rimuovere le 60.000 tonnellate di rifiuti rimaste depositate in modo incontrollato nell’area dell’ex stabilimento per oltre un decennio nonchè a mettere in sicurezza le matrici ambientali dall’inquinamento dalle stesse generato.</h:div><h:div>17. Corbat ha contestato la sua qualificazione quale controinteressato, eccependo di non essere titolare di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto censurato.</h:div><h:div>18. Nel corso del giudizio il Comune di Berzo Demo ha avviato un confronto con gli altri enti pubblici (Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comunità Montana, Unione dei Comuni, Consorzio del Bacino imbrifero locale) ai fini della stipula di un accordo di programma per la bonifica e riqualificazione dell’area ex Selca e la sua valorizzazione sul mercato. La Regione Lombardia, con D.G.R. 1311 del 25 febbraio 2019 ha inserito tra gli interventi strategici del Fondo per i comuni confinanti il progetto di riconversione industriale dell’area, con conseguente stanziamento di fondi. In questo nuovo quadro il Comune di Berzo Demo ha formulato al Fallimento una proposta irrevocabile di acquisto del complesso industriale interessato dal presente contenzioso; a seguito del bando di vendita il curatore in data 8 luglio 2019 ha aggiudicato provvisoriamente all’amministrazione il compendio a valore negativo e con previsione del versamento, da parte della procedura fallimentare, della somma di 1.327.842 euro, da effettuare a seguito della prova dello smaltimento di tutti i rifiuti presenti sul sito e della messa in sicurezza delle acque sotterranee. La cessione non si è però perfezionata con il rogito notarile.</h:div><h:div>19. All’udienza di merito del 10 dicembre 2020 la causa è stata rinviata in relazione al previsto pronunciamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulla questione relativa alla legittimazione passiva del fallimento rispetto agli obblighi di rimozione rifiuti e di ripristino ambientale (ordinanza Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2020, n. 5454).</h:div><h:div>20. Con memoria del 23 aprile 2021 il Fallimento ha rappresentato di aver incaricato il dott. Geol. Leoncini di effettuare una nuova campagna di monitoraggio delle acque; questi ha eseguito il campionamento in data 19 marzo 2021, esponendone i risultati nella relazione del 12 aprile 2021. Le analisi avrebbero rilevato superi delle CSC nei piezometri Pz18 e Pz22, che si collocano a monte geologico dell’area di cui è questione, con ciò dimostrando – secondo l’esponente – che la contaminazione rilevata da ARPA proviene molto probabilmente da monte, ove è collocata l’ex discarica comunale mai messa in sicurezza e -conseguentemente- l’infondatezza dei presupposti tecnici dell’ordinanza sindacale e l’inutilità di un intervento sull’area ex Selca fino a che la zona sovrastante non verrà bonificata o messa in sicurezza.</h:div><h:div>21. Con memoria di replica del 5 maggio 2021 la difesa del Fallimento ha poi contestato le conclusioni dell’Adunanza plenaria n. 3/2021, eccependo che a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 5668/2017, che ha annullato la precedente ordinanza comunale, la Curatela è liberata da ogni dovere di intervento sul sito per precisa pronuncia passata in giudicato e che il principio del “ne bis in idem” preclude una nuova statuizione sul punto.</h:div><h:div>22. In data 14 maggio 2021 la Curatela ha depositato copia dell’istanza rivolta in data 23 aprile 2021 al giudice delegato ai fini dell’applicazione dell’articolo 104 ter, comma 8 della legge fallimentare, con rinuncia alla liquidazione degli immobili del compendio e conseguente modifica del programma di liquidazione. La rinuncia è stata comunicata ai creditori con successiva nota datata 14 maggio 2021.</h:div><h:div>23. Con note d’udienza del 25 maggio 2021 il Comune di Berzo Demo ha eccepito la tardività di tale deposito.</h:div><h:div>24. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di merito del 26 maggio 2021.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Con l’odierno gravame il Fallimento Selca e il suo curatore instano per l’annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente n. 3/2017 adottata dal sindaco del Comune di Berzo Demo ai sensi degli articoli 50, comma 5 e 54 comma 4 del d.lgs. 267/2000, che ha disposto l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza in emergenza e di monitoraggio periodico delle acque sotterranee del sito ex Selca, in località Forno Allione.</h:div><h:div>2. In accoglimento dell’eccezione formulata dalla resistente amministrazione comunale deve essere in primo luogo dichiarata - a norma dell’articolo 73 c.p.a. - l’inammissibilità della produzione documentale di data 14 maggio 2021 del fallimento ricorrente, in quanto del tutto tardiva. Della stessa non si terrà perciò conto ai fini del decidere.</h:div><h:div>3. Va invece respinta l’eccezione sollevata dalla difesa di parte ricorrente, secondo cui il giudicato formatosi sulla nominata sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato 5668/2017 precluderebbe un nuovo sindacato sulla esigibilità dal fallimento di un intervento di messa in sicurezza dell’area ex Selca, pena violazione del principio <corsivo>ne bis in idem</corsivo>.</h:div><h:div>L’applicazione di tale principio presuppone -infatti- l'identità nei due giudizi delle parti, della <corsivo>causa petendi</corsivo> e del <corsivo>petitum</corsivo>, laddove nella controversia di cui oggi è questione l’atto impugnato è un provvedimento del Sindaco del Comune di Berzo Demo che si fonda su presupposti normativi nonché, almeno in parte, su presupposti fattuali diversi da quelli che hanno originato l’ordinanza provinciale annullata nel precedente contenzioso.</h:div><h:div>4. Nel merito il ricorso è infondato.</h:div><h:div>5. Con i primi due motivi i ricorrenti contestano la stessa esistenza di una situazione di inquinamento della falda nonché la sua imputabilità al Fallimento, sostenendo che il picco rilevato nel piezometro 5 nell’ottobre del 2016 costituisce un episodio isolato e del tutto superato e che la responsabilità del rilevato inquinamento è da ascrivere ad altri fattori causativi e, in particolare, all’intervento di messa in sicurezza dei rifiuti realizzato da Corbat nonché al materiale presente nella limitrofa area dell’ex discarica comunale. L’individuazione del Fallimento come destinatario dell’ordinanza contrasterebbe anche con la dichiarazione del suo esonero da responsabilità per i lavori recentemente eseguiti sul piazzale con fondi pubblici.</h:div><h:div>5.1. Le doglianze non possono essere condivise.</h:div><h:div>5.2. La problematica della presenza dei fluoruri nella falda non è emersa esclusivamente dal rilievo tecnico da ultimo eseguito, ma è nota da qualche anno, risultando il fondamento dell’ordinanza provinciale già censurata nel precedente gravame, definito con la citata sentenza del Consiglio di Stato 5668/2017. </h:div><h:div>5.3. La pronuncia del giudice d’appello, pur accogliendo i profili di censura inerenti l’imputabilità dell’inquinamento ai soggetti destinatari dell’ordinanza provinciale, ha però riconosciuto sia la sussistenza del fenomeno inquinante sia la sua riconducibilità all’attività svolta in passato dalla società Selca e/o alla prolungata permanenza dei cumuli di rifiuti nell’area, confermando la sussistenza del nesso di causalità, secondo il principio civilistico del “più probabile che non”. </h:div><h:div>5.4. La situazione già rilevata è stata confermata dai campionamenti successivi. La campagna di monitoraggio delle acque sotterranee eseguita da ARPA il 10 maggio 2017 ha confermato il superamento delle CSC per il parametro fluoruri nei piezometri Pz15 e Pz18; ARPA ha contestualmente rilevato che valori di concentrazione significativi ma comunque conformi alle CSC sono stati riscontrati anche nei campioni prelevati nei piezometri Pz2, Pz10 e Pz19, tutti posizionati nella porzione sud dell’insediamento, in corrispondenza dei piazzali esterni dove sono stati depositati i cumuli di rifiuti.</h:div><h:div>La relazione di ARPA prodotta in giudizio ha contestato inoltre le conclusioni tecniche cui giunge la difesa dei ricorrenti, evidenziando che la stessa insiste nell’interpretare in modo puramente cartografico i piezometri, ignorando il complesso sistema acquifero che contraddistingue l’area in corrispondenza del sito ex Selca, ove l’acquifero è contenuto in un deposito di conoide alluvionale prossimo al versante montuoso e al substrato roccioso. Sicché l’affermazione secondo cui “<corsivo>l’origine della contaminazione da Fluoruri sia correlabile con la presenza delle discariche poste a monte del sito è quanto meno approssimativa perché si fonda sul postulato errato che i piezometri Pz15 e Pz22 siano certamente rappresentativi delle acque sotterranee “in ingresso” al sito SELCA, trascurando che la qualità delle acque degli stessi possa essere localmente influenzata dalla complessa circolazione idrica sotterranea ed escludendo al tempo stesso la chiara correlazione tra la documentata composizione dei rifiuti e gli inquinanti riscontrati in falda</corsivo> (…) <corsivo>i fluoruri solubili sono presenti nell’ammasso dei rifiuti abbandonati nel sito SELCA e sono presenti in soluzione nelle acque sotterranee</corsivo>.” (Memoria Tecnica ARPA – 11 ottobre 2017).</h:div><h:div>5.5. L’argomento secondo cui la causa del rilevato inquinamento sarebbe ascrivibile all’intervento di messa in sicurezza temporanea realizzato da Corbat, oltre a risultare del tutto indimostrato, non appare inoltre verosimilmente connesso alle attività effettivamente eseguite da tale società. La stessa ha precisato -infatti- che i lavori eseguiti su incarico dell’Unione dei comuni non si sono sostanziati in un’attività di bonifica, ma in una messa in sicurezza temporanea dei materiali presenti sul sito, con il ricollocamento dall’esterno all’interno del capannone di proprietà del fallimento delle big-bags poste in prossimità dei tre cumuli di materiale adiacenti la struttura, nonché nella copertura dei cumuli con speciale telone impermeabile. </h:div><h:div>5.6. Va rilevato inoltre che l’assunto dell’ascrivibilità del fenomeno inquinante ad altre cause, anche ove provato, non sarebbe idoneo ad escludere la responsabilità causativa del fenomeno dannoso all’attività di Selca e al prolungato e stoccaggio dei rifiuti sulla relativa area, in quanto si tratterebbe in ogni caso di eventi concorrenti e concausali, laddove le relazioni di ARPA hanno chiaramente indicato, sia in relazione ai materiali rilevati sia in relazione alle caratteristiche acquifere dell’area, le ragioni che inducono a ritenere i rifiuti sull’area ex Selca come causa primaria dell’inquinamento della falda sottostante. Il nesso di causalità non risulta quindi smentito dal fatto che nell’area dell’ex sito industriale sussistano altre problematiche di inquinamento, riconducibili alle attività svolte da Graftech o all’ex discarica comunale, che possano concorrere alla problematica ambientale presente nell’area.</h:div><h:div>6. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono il difetto di legittimazione passiva del fallimento.</h:div><h:div>Sul punto occorre rilevare che l’orientamento seguito nella nominata sentenza del consiglio di Stato n. 5668/2017 risulta alla data odierna superato a seguito della pronuncia della plenaria n. 3 del 26 gennaio 2021, che ha così statuito: “<corsivo>La questione posta all’esame di questa Adunanza plenaria consiste nello stabilire se, a seguito della dichiarazione di fallimento, perdano giuridica rilevanza gli obblighi cui era tenuta la società fallita ai sensi dell’art. 192 sopra riportato. Ritiene l’Adunanza che la presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi, acquisita dal curatore dal momento della dichiarazione del fallimento dell’impresa, tramite l’inventario dei beni dell’impresa medesima ex artt. 87 e ss. L.F., comportino la sua legittimazione passiva all’ordine di rimozione. Nella predetta situazione, infatti, la responsabilità alla rimozione è connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore fallimentare non in riferimento ai rifiuti (che sotto il profilo economico a seconda dei casi talvolta si possono considerare ‘beni negativi’), ma in virtù della detenzione del bene immobile inquinato (normalmente un fondo già di proprietà dell’imprenditore) su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, devono essere smaltiti). Conseguentemente, ad avviso dell’Adunanza, l'unica lettura del decreto legislativo n. 152 del 2006 compatibile con il diritto europeo, ispirati entrambi ai principi di prevenzione e di responsabilità, è quella che consente all’Amministrazione di disporre misure appropriate nei confronti dei curatori che gestiscono i beni immobili su cui i rifiuti prodotti dall'impresa cessata sono collocati e necessitano di smaltimento</corsivo>. (…) <corsivo>In altre parole, poiché l’abbandono di rifiuti e, più in generale, l’inquinamento, costituiscono ‘diseconomie esterne’ generate dall’attività di impresa (cd. “esternalità negative di produzione”), appare giustificato e coerente con tale impostazione ritenere che i costi derivanti da tali esternalità di impresa ricadano sulla massa dei creditori dell’imprenditore stesso che, per contro, beneficiano degli effetti dell’ufficio fallimentare della curatela in termini di ripartizione degli eventuali utili del fallimento</corsivo>.”</h:div><h:div>Peraltro nel caso di specie la responsabilità dell’inquinamento è imputabile alla Curatela anche per attività proprie, atteso che a partire dall’anno 2010, pur avendo la disponibilità dell’area, non ha effettuato la rimozione dei rifiuti presenti sul sito, ripetutamente richiesta dall’amministrazione comunale a fronte della rilevata situazione di inquinamento.</h:div><h:div>7. Va respinto anche il quarto motivo, recante la censura di carattere formale che fa leva sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento. L’atto avversato si colloca infatti nell’ambito di una prolungata interlocuzione tra il comune e il fallimento, più volte esortato attraverso successivi provvedimenti alla rimozione del materiale abbandonato in modo incontrollato sull’area e al ripristino delle matrici ambientali compromesse.</h:div><h:div>Il contraddittorio è stato comunque assicurato anche successivamente dall’amministrazione comunale, atteso che in relazione ai rilievi formulati dalla difesa di parte ricorrente in merito all’incompatibilità dei tempi imposti per l’adempimento dell’ordine rispetto alla fattibilità tecnica degli stessi, il comune ha più volte prorogato il termine inizialmente previsto. Trova peraltro in specie applicazione il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 21 <corsivo>octies</corsivo> della legge 241/90, secondo cui “<corsivo>Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato</corsivo>”.</h:div><h:div>8. Né può essere accolto l’ulteriore argomento degli esponenti, secondo cui non ricorrerebbero i presupposti di contingibilità ed urgenza legittimanti l’esercizio dei poteri sindacali. Lo stato di abbandono dei rifiuti e il permanere della situazione di inquinamento in falda integrano <corsivo>de plano</corsivo> le condizioni previste dalla legge per l’esercizio dei poteri sindacali. L’urgenza di un intervento di messa in sicurezza della falsa è del resto chiaramente evidenziato nella comunicazione di ARPA richiamata nel provvedimento censurato e costituisce la risultante della mancata ottemperanza ai precedenti ordini rivolti verso il fallimento. Né la dedotta assenza dei presupposti di contingibilità e urgenza può essere inferita dalla risalenza della problematica ambientale, atteso che “<corsivo>la giurisprudenza ha chiarito che, affinché possa ritenersi sussistente una situazione eccezionale ed imprevedibile, è indifferente la circostanza (estrinseca) che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma è necessario (e sufficiente) che si determini l'urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità, che, soprattutto, dall'imputabilità (se del caso perfino all'Amministrazione stessa) della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere. In definitiva il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, "perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell'attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l'immediatezza dell'intervento urgente del sindaco va rapportata all'effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell'ordinanza". E, a ben guardare, la circostanza che la situazione di pericolo perduri da tempo può addirittura aggravare la situazione di pericolo (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 22/07/2019, n. 5150; T.A.R. Palermo, sez. III, 23/03/2020, n. 683).</corsivo>” (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 14/05/2021, n.452).</h:div><h:div>9. La doglianza formulata con il quinto motivo, con la quale viene dedotto l’eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, risulta del tutto indimostrata e invero smentita dal fatto che il provvedimento oggetto dell’odierno gravame costituisce solo l’ultimo di una serie di atti assunti dagli enti competenti per risolvere la situazione di rischio ambientale originata dal deposito incontrollato di rifiuti sull’area ex Selca. </h:div><h:div>10. Parimenti destituito di fondamento risulta il sesto motivo di ricorso, con il quale viene denunciata la violazione del principio di proporzionalità, che gli esponenti collegano alla dedotta assenza di una situazione di pericolo. Vanno richiamate anzitutto le considerazioni già formulate rispetto al primo motivo di ricorso. Ulteriormente occorre ribadire che la sussistenza di altre problematiche ambientali non esclude la necessità di un sollecito intervento nell’area di cui è questione, la cui situazione di criticità non è mai stata definitivamente risolta e risulta confermata dai rilievi di ARPA. Il provvedimento censurato è quindi proporzionato alla finalità di impedire la propagazione della contaminazione in falda e nel fiume Oglio e, quindi, alla tutela della salute pubblica e pienamente rispondente al principio di precauzione.</h:div><h:div>11. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna i ricorrenti alla refusione alle parti resistenti delle spese di lite, che liquida in 3.000,00 (tremila/00) euro in favore della Provincia di Brescia, in 2.000,00 (duemila/00) euro in favore del Comune di Berzo Demo e in 2.000,00 (duemila/00) euro in favore di Corbat S.r.l., oltre oneri di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/05/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Elena Garbari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>