<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170008920211019101036697" descrizione="TSAP - ricorso straordinario - difetto giurisdizione - traslatio iudicii ex art. 11 c.p.a." gruppo="20170008920211019101036697" modifica="10/19/2021 10:17:55 AM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="00089"/><fascicolo anno="2021" n="00883"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170008920211019101036697.xml</file><wordfile>20170008920211019101036697.docm</wordfile><ricorso NRG="201700089">201700089\201700089.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Brescia\Sezione 1\2017\201700089\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Ariberto Sabino Limongelli</firma><data>19/10/2021 10:17:55</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ariberto Sabino Limongelli</firma><data>19/10/2021 10:17:55</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/10/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Presidente FF, Estensore</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario</h:div><h:div>Elena Garbari,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: </h:div><h:div>a) della determinazione del Direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia n. 7 del 27 maggio 2016, trasmessa al Comune di Bienno con nota del 6 giugno 2016, con la quale è stata dichiarata “improcedibile …..l'istanza di accertamento dei requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato avanzata dal Comune di Bienno, disponendone l'archiviazione”, dando atto, conseguentemente, che “la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Bienno non può essere mantenuta in via autonoma, in deroga all'unicità di gestione di cui all'art. 147 comma 2 bis del D. lgs. 152/2006”; b) ove occorra, del parere reso in data 18 aprile 2016 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Divisione quali-quantitativa delle risorse idriche e distretti idrografici, in ordine all'interpretazione delle disposizioni di cui al comma 2 bis dell'art. 147 del D. Lgs. n. 152/2006, risultante dalla modifica apportata dall'art. 62, comma 4, della L. n. 221/2015.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 89 del 2017, proposto da </h:div><h:div>Comune di Bienno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Marchesi, domiciliato presso la Segreteria del TAR Brescia in Brescia, via Carlo Zima n. 3; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ufficio D'Ambito di Brescia, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2021 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con atto di costituzione in giudizio a seguito di opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il Comune di Bienno ha riassunto avanti a questo T.A.R. il ricorso per l’annullamento della determina dell’Ufficio d’Ambito di Brescia n. 7 del 26 maggio 2016, che ha dichiarato improcedibile la sua istanza di accertamento dei requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato in deroga all’unicità di gestione ex art. 147 comma 2 bis del D.lgs. 152/2006, nonché il parere Ministeriale ivi richiamato.</h:div><h:div>Il ricorso è affidato ad un unico motivo rubricato “violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla lett. b) dell’ultimo periodo del comma 2 bis dell’art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006 – eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria e di motivazione”.</h:div><h:div>Si è costituito il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in quanto la controversia rientrerebbe nell’ambito di cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nonchè l’inammissibilità dell’impugnativa del parere ministeriale perché privo di carattere provvedimentale; nel merito ha dedotto l’infondatezza del gravame, chiedendone la reiezione.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 13 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>Rileva il Collegio che, come già stabilito rispetto ad altri analoghi contenziosi già decisi dalla Sezione (sentenze n. 303, 304 e 305 del 2020, 548, 550, 552, 666, 667 e 668 del 2021), la controversia esula dalla cognizione di questo giudice, rientrando nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) ai sensi dell’articolo 143 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).</h:div><h:div>Gli atti inerenti la delimitazione degli ambiti ottimali del servizio idrico integrato sono -infatti- direttamente incidenti sul regime delle acque, in quanto sono idonei a condizionarne l’intera gestione in termini di efficienza, di efficacia e di economicità.  In coerenza con l’attribuzione della cognizione del giudizio al giudice specializzato va ulteriormente osservato che l’applicazione dell’articolo 147, comma 2 bis, del d.lgs. 152/2006, del quale qui si discute, implica valutazioni concernenti la sussistenza di un approvvigionamento idrico di pregio, di un utilizzo efficiente della risorsa idrica, della tutela del corpo idrico, comportando quindi l’approfondimento e la risoluzione di problematiche di carattere non solo giuridico, ma involventi aspetti prettamente tecnici.</h:div><h:div>Il caso di specie richiede peraltro talune ulteriori considerazioni.</h:div><h:div>Come premesso nella parte in fatto, l’odierno contenzioso è stato proposto con atto di riassunzione del ricorso straordinario proposto ai sensi degli artt. 8 e ss. del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. </h:div><h:div>Il ricorso amministrativo non era però ammissibile, atteso che ai sensi dell’articolo 7, comma 8 c.p.a. “<corsivo>il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa</corsivo>”.</h:div><h:div>Quella del TSAP è infatti “<corsivo>una competenza generale di legittimità, simmetrica a quella del Consiglio di Stato, in cui rientrano i ricorsi contro i provvedimenti lesivi di interessi legittimi che incidano sul regime delle acque pubbliche o che abbiano a riferimento un’opera necessaria per l’utilizzazione delle acque</corsivo>.” (Cons. Stato, Sez. I, parere 1562/2021 di data 27 settembre 2021; parere 134 di data 1 febbraio 2021).</h:div><h:div>Pertanto questo giudice non può disporre la rimessione degli atti al Ministero competente per l’istruzione dell’affare, ai sensi dell’articolo 10, comma III, del D.P.R. 1199/1971, previsione applicabile solo allorché il ricorso sia inammissibile in sede giurisdizionale ma possa essere deciso in sede straordinaria.</h:div><h:div>Come precisato in una recente pronuncia del giudice d’appello “<corsivo>la rimessione ai sensi della disposizione di legge ora menzionata, prevista per il caso in cui il ricorso «è inammissibile in sede giurisdizionale», ha carattere eccezionale e può avere luogo allorché tale inammissibilità derivi dall’irritualità dell’atto di opposizione (ad esempio per tardività o per difetto di elementi essenziali o di notifica; ed ancora in cui difetti la giurisdizione del giudice amministrativo), con esclusione di ogni altra causa, come quelle relative al ricorso straordinario in sé o ai vizi dell’atto di trasposizione (cfr. tra le altre Cons. Stato, VI, 18 marzo 1994, n. 374). Nell’esprimere un favor per la trattazione del ricorso in sede giurisdizionale, la norma si propone di fare comunque salva l’impugnazione allorché la trasposizione in quest’ultima sia viziata per cause imputabili alla parte opponente, oppure in cui non vi sia la giurisdizione del giudice amministrativo. Laddove la potestà giurisdizionale comunque vi sia, viene invece meno il presupposto per la restituzione degli atti al Ministro competente. La domanda originaria, proposta con il ricorso straordinario, è infatti salva, perché riproponibile ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. davanti al giudice munito di giurisdizione</corsivo>.” (Cons. Stato, sez. V, 30 luglio 2018, n. 4654).</h:div><h:div>Trova pertanto applicazione la <corsivo>traslatio iudicii</corsivo>, che costituisce istituto di generale applicazione, strumentale al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale sancito dagli articoli 24 e 111 della Costituzione.</h:div><h:div>In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Comune ricorrente, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., potrà proseguire il giudizio avanti al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, munito di cognizione sulla controversia.</h:div><h:div>Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la natura della presente pronuncia e la particolarità della materia controversa.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando nel Tribunale Superiore delle Acque pubbliche l’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto con le modalità e gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese del giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/10/2021"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>