<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170008520210601095420983" descrizione="" gruppo="20170008520210601095420983" modifica="6/1/2021 1:13:08 PM" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="00085"/><fascicolo anno="2021" n="00505"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>1</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170008520210601095420983.xml</file><wordfile>20170008520210601095420983.docm</wordfile><ricorso NRG="201700085">201700085\201700085.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Brescia\Sezione 1\2017\201700085\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Angelo Gabbricci</firma><data>01/06/2021 13:13:08</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Angelo Gabbricci</firma><data>01/06/2021 13:13:08</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/06/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario</h:div><h:div>Elena Garbari,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>dei decreti del Capo del Corpo Forestale dello Stato, 31 ottobre 2016, nn. 81253, 81275, 81276, 81277, 81278, 81279, 81280, 81282 e 81284 di assegnazione del personale, in base a quanto previsto dall'art.12, comma 2, del D.lgs. 19/08/2016 n.177, pubblicati nel Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato del 7/11/2016;</h:div><h:div>- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi dei ricorrenti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 74 cod. proc. amm. nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 85 del 2017, proposto da Diego Cicconi, Fabio Balicco, Massimo Giacu, Chiara Lampo, Demetrio Surace, Enrico Albiero e Antonio Ruocco, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Brescia, ex art. 25 c.p.a., all’epoca vigente, e domicilio digitale come da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, </h:div><h:div>il Ministero dell'Interno, </h:div><h:div>il Ministero della Difesa - Arma dei Carabinieri, </h:div><h:div>in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, assistiti e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Paolo Liberati, Stefania Frattaroli non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell’interno e del Ministero della difesa - Arma dei Carabinieri;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore il pres. cons. Angelo Gabbricci nell’udienza di merito del giorno 26 maggio 2021, svoltasi da remoto, senza discussione orale, ex art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 176/2020 e ex art. 4 del d.l. 30 aprile 2020 n. 28 convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2020, n. 70;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Nel ricorso introduttivo, collettivo e cumulativo da essi proposto, Diego Cicconi, Fabio Balicco, Massimo Giacu, Chiara Lampo, Demetrio Surace, Enrico Albiero e Antonio Ruocco si qualificano come ex dipendenti del Corpo forestale dello Stato: questo, per effetto del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), è stato soppresso e il relativo personale è stato di regola trasferito nell'Arma dei Carabinieri.</h:div><h:div>2.1. Il ricorso impugna i decreti 31 ottobre 2016, nn. 81253, 81275, 81276, 81277, 81278, 81279, 81280, 81282 e 81284 del Capo del Corpo Forestale dello Stato, senza indicare il contenuto di ciascuno di essi, né le ragioni per le quali tali provvedimenti lederebbero specificatamente ciascun ricorrente: di cui, del resto, non viene precisata né la posizione antecedente alla soppressione, né quella assunta dopo il trasferimento. </h:div><h:div>2.2. L’atto introduttivo si riduce, in realtà, ad una serie di censure proposte in termini generali e astratti, di presunta illegittimità dei decreti attuativi impugnati: </h:div><h:div>-  per violazione di legge ex art.2 Costituzione in conseguenza della militarizzazione forzata dei dipendenti del Corpo;</h:div><h:div>- per aver attuato in modo eccessivamente limitato la riserva di posti in relazione al transito facoltativo in altre amministrazioni dello Stato e per disparità di trattamento e violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 della Costituzione;</h:div><h:div>- per violazione di legge ex artt.18, 39 e 40 della Costituzione, in conseguenza della militarizzazione forzata dei dipendenti del Corpo;</h:div><h:div>- per violazione del diritto al lavoro ex artt. 2, 4 e 35 Costituzione;</h:div><h:div>- per violazione di legge ex art.3 Costituzione, in relazione alla militarizzazione ex lege del personale femminile;</h:div><h:div>- per violazione di legge ex art.2 Costituzione, in relazione al personale tecnico non armato e non in divisa;</h:div><h:div>- per violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa ex art.97 Costituzione;</h:div><h:div>- per violazione dell'art.117 Costituzione, in relazione agli artt.15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 8 e 11 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 1 della Carta sociale europea.</h:div><h:div>2.3. Viene altresì sostenuta l’illegittimità costituzionale della delega contenuta nell’art.8, I comma, l. 124/2015, nonché degli artt.7 e 12 del d.lgs. 177/2016, in relazione agli artt. 2 e 3 Cost.</h:div><h:div>2.4. Lo stesso ricorso conclude, chiedendo di annullare i decreti indicati in epigrafe “previa rimessione alla Corte Costituzionale, delle questioni incidentali di costituzionalità che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza”.</h:div><h:div>2.5. Dopo la presentazione del ricorso, e la costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti, nessuna ulteriore attività difensiva è stata svolta, anche in prossimità dell’udienza di discussione.</h:div><h:div>3.1. Anzitutto, va ricordato che, affinché i ricorsi collettivi siano ammissibili nel processo amministrativo, “occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali; è, in particolare, necessario che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto, ossia afferiscano ai medesimi atti e rechino le medesime censure; le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili; i ricorrenti non versino in condizioni di neppure potenziale contrasto” (C.d.S., IV, 18 marzo 2021, n. 2341); devono cioè sussistere “i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi tra le parti” (C.d.S., V, 19 gennaio 2021, n. 573); inoltre, “il ricorso cumulativo è ammesso solo in presenza di più atti che facciano parte della stessa sequenza procedimentale ovvero siano connessi funzionalmente o siano parte della stessa azione amministrativa” (C.d.S. IV , 21 settembre 2020, n. 5514).</h:div><h:div>3.2. Ne consegue che, affinché un ricorso, insieme collettivo e cumulativo, sia ammissibile, è necessario che il giudice possa individuare senza particolare difficoltà a quale singolo ricorrente si riferisca ciascun provvedimento gravato, proprio per poter verificare il rispetto delle regole testé esposte, e egualmente per poter verificare l’interesse di tale ricorrente all’impugnazione del relativo provvedimento.</h:div><h:div>3.3. In specie, tuttavia, ciò è reso particolarmente difficoltoso dalla carenza d’indicazioni circa la posizione di ciascun ricorrente, da cui sia poi desumibile il vantaggio ad impugnare l’uno o l’altro, o più di uno dei nove decreti gravati (tanto più che i ricorrenti sono, come visto, soltanto sette).</h:div><h:div>4. Si può comunque prescindere dall’approfondimento della questione d’inammissibilità del ricorso: invero, tutti i dubbi di costituzionalità qui proposti, e sollevati in relazione alla disciplina fondante lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato, sono stati dichiarati non fondati dalla Corte costituzionale (così C. cost. 10 luglio 2019, n. 170): il ricorso, secondo quanto esso stesso afferma circa la relazione tra la sua fondatezza e le questioni di costituzionalità sollevate (sopra § 2.4.) va dunque senz’altro respinto (conf. T.A.R. Brescia, I, 14 ottobre 2019, n. 883).</h:div><h:div>5. Le spese di giudizio possono essere compensate, trattandosi di questioni incerte al momento della presentazione del ricorso, e essendo mancata in seguito qualsiasi attività processuale delle parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio, addì 26 maggio 2021, svoltasi da remoto ex art. 25, II comma, del d.l. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 176/2020, con l'intervento dei signori magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/05/2021"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Angelo Gabbricci</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>