<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160132620210316110702307" descrizione="catasto - singole operazioni catastali - cancellazione annotamento &quot;bene di interesse culturale&quot; ai fini della quantificazione dell'IMU - giurisdizione giudice tributario" gruppo="20160132620210316110702307" modifica="3/16/2021 12:49:07 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2016" n="01326"/><fascicolo anno="2021" n="00263"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160132620210316110702307.xml</file><wordfile>20160132620210316110702307.docm</wordfile><ricorso NRG="201601326">201601326\201601326.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ariberto Sabino Limongelli</firma><data>16/03/2021 12:49:07</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/03/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della comunicazione notificata il 13 settembre 2016, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha cancellato l’annotazione catastale di <corsivo>“immobile riconosciuto di interesse culturale”</corsivo> per tre edifici di proprietà del ricorrente, situati nell’abitato di Cremona;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1326 del 2016, proposto da </h:div><h:div>Ghiraldi Francesco, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio come da PEC da Registri di giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune di Cremona, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Cremona;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza di merito del giorno 27 gennaio 2021, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, il dott. Ariberto Sabino Limongelli;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Il ricorrente è proprietario di tre immobili nel Comune di Cremona, rispettivamente in via Gonfalonieri (foglio 88 particella 15, 5 unità), via del Cigno (foglio 86, particella 467, 5 unità) e via Milazzo (foglio 84, particella 551, 17 unità).</h:div><h:div>2. I predetti immobili sono stati sottoposti, tra il 1953 e il 1956, a vincolo <corsivo>“indiretto”</corsivo> a tutela di beni monumentali, ai sensi dell’art. 21 della L. 1 giugno 1939 n. 1089 (attualmente art. 45 del d. lgs. 42/2004), con divieto di eseguire opere che possano danneggiare la luce o la prospettiva, o comunque alterare le condizioni di ambiente e di decoro, degli edifici monumentali oggetto di tutela diretta.</h:div><h:div>3. A seguito di istanze ex art. 41 del R.D. 8 dicembre 1938 n. 2153 presentate dal proprietario in data 21 febbraio 2013, i predetti immobili sono stati annotati in catasto come <corsivo>“immobili riconosciuti di interesse culturale”</corsivo> ai sensi del D. lgs. n. 42 del 2004.</h:div><h:div>4. In forza di tale annotazione, il ricorrente ha potuto beneficiare, in sede di pagamento dell’IMU, del disposto di cui all’art. 13 comma 3-a del D.L 6 dicembre 2011 n. 201, secondo cui la base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 è ridotta del 50%.</h:div><h:div>5. Successivamente, con provvedimento notificato all’interessato il 13 settembre 2016, il Dirigente dell’Agenzia delle Entrate di Cremona, a seguito delle verifiche originate da un contenzioso tributario, ha disposto la cancellazione dell’annotazione di <corsivo>“immobile riconosciuto di interesse culturale</corsivo>
				<corsivo>ai sensi del D. lgs. n. 42 del 2004”</corsivo> in relazione a tutte le predette unità immobiliari.</h:div><h:div>6. Tale provvedimento è stato assunto in espressa applicazione della circolare 5/2012 del 9 ottobre 2012 della Direzione Centrale Catasto e Cartografia dell’Agenzia del Territorio, sul rilievo che l’apposizione dell’annotazione di <corsivo>“immobile riconosciuto di interesse culturale ai sensi del D. lgs. n. 42 del 2004”</corsivo> riguarda esclusivamente gli immobili oggetto di vincolo <corsivo>“diretto”</corsivo> di tutela culturale, e non già quelli oggetto di prescrizioni di tutela <corsivo>“indiretta”</corsivo>, di cui agli artt. 45 e seguenti del Codice dei Beni Culturali, ancorchè i relativi provvedimenti risultino trascritti nei registri immobiliari.</h:div><h:div>7. Con ricorso notificato in data 8 novembre 2016 e ritualmente depositato, l’interessato ha impugnato tale provvedimento dinanzi a questo TAR e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione incidentale, sulla base di due motivi, così sintetizzabili:</h:div><h:div>7.1) violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990: il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, né sarebbero state esternate ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità tali da giustificare tale omissione;</h:div><h:div>7.2) cccesso di potere per assoluta incongruità e illogicità della motivazione e difetto di istruttoria: ai fini della determinazione della base imponibile dell’IMU, i vincoli indiretti sarebbero equiparabili a quelli diretti, dal momento che in entrambi i casi la decurtazione della base imponibile risponderebbe alla volontà del legislatore di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili sottoposti a vincolo; la circolare applicata non avrebbe natura vincolante, né per l’amministrazione, né per il cittadino, né per il giudice.</h:div><h:div>8. Nella fase cautelare del giudizio, nessuna delle Amministrazioni intimate si è costituita. </h:div><h:div>9. Con ordinanza n. 42 del 25 gennaio 2017, la Sezione ha respinto la domanda cautelare, svolgendo considerazioni sul merito della pretesa azionata.</h:div><h:div>10. L’ordinanza è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sez. Quarta, con ordinanza n. 2010 del 12 maggio 2017, pur rilevando la necessità di approfondire nella sede di merito la tematica della effettiva equiparabilità, a fini fiscali, dei vincoli culturali diretti con quelli indiretti.</h:div><h:div> 11. In prossimità dell’udienza di merito, la parte ricorrente ha depositato alcuni documenti, in particolare due sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia Sezione staccata di Brescia del n. 2280/2019 del 25.02-27.05/2019 e n. 3793/25/2019 del 27.06-03.10.2019 (di contenuto pressochè identico),  con le quali, con riferimento agli accertamenti IMU 2012-2013 e 2014, è stato accolto l’appello del ricorrente sul rilievo: a) che si tratta di immobili <corsivo>“sottoposti alla tutela della L. 1089/1939”</corsivo>; 2) che i vincoli sono tati annotati in catasto nel 2013; 3) che, allo stato degli atti, l’annotazione non sarebbe stata cancellata ma solo avviato in relativo procedimento.</h:div><h:div>La produzione documentale è stata integrata con il deposito di una memoria conclusiva con la quale la parte ricorrente ha rilevato, in particolare, che le predette sentenze del giudice tributario sono entrambe passate in giudicato e  che il TAR non potrebbe assumere una decisione di merito in contrasto con il giudicato già formatosi tra le parti; ha chiesto, pertanto, che  il TAR voglia ordinare all’Agenzia delle Entrate di apporre nuovamente l’annotamento di <corsivo>“immobile riconosciuto di interesse culturale ai sensi del D. lgs. n. 42 del 2004”</corsivo> nei registri catastali in relazione agli immobili per cui è causa.</h:div><h:div>12. Il Comune di Cremona, ritualmente intimato in data 10 novembre 2016, non si è costituito.</h:div><h:div>13. Si è costituita, invece, l’Agenzia delle Entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, svolgendo eccezioni in rito e nel merito ed instando per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, o comunque per il suo rigetto nel merito.</h:div><h:div>14. In esito all’udienza pubblica del 27 gennaio 2021, il Collegio ha adottato l’ordinanza n. 106 del 30 gennaio 2021 con la quale, alla luce di quanto emerso dalla discussione in camera di consiglio, ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., profili di possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in esame, alla luce del disposto dell’art. 2 comma 2 del d. lgs. 31.12.1992 n. 546 e della giurisprudenza formatasi sull’interpretazione di detta norma, orientata a ritenere la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario su fattispecie analoghe, invitando pertanto le parti a depositare eventuali scritti difensivi specificamente riferiti alla questione di giurisdizione entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione dell’ordinanza, e riservando all’esito la decisione del ricorso.</h:div><h:div>15. Nel termine assegnato, entrambe le parti hanno deposito brevi scritti difensivi sulla questione di giurisdizione.</h:div><h:div>16. Quindi, nella camera di consiglio riconvocata del 10 marzo 2021, la causa è stata nuovamente discussa dal Collegio e, infine, decisa nei termini qui di seguito precisati.</h:div><h:div>17. Il Collegio, alla luce dell’approfondimento valutativo proprio della fase di merito, ritiene di dover dichiarare il proprio difetto di giurisdizione sulla controversia in esame, sussistendo la giurisdizione del giudice tributario.</h:div><h:div>17.1. L’art. 2 comma 2 del d. lgs. 31.12.1992 n. 546 dispone che “Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale (…)</h:div><h:div>17.2. Nell’interpretazione di tale norma, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che nella materia tributaria e catastale rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo soltanto le controversie aventi ad oggetto atti generali o a contenuto normativo, diretti e fissare i criteri generali per la determinazione dell’imposta, mentre gli atti a contenuto individuale e quelli che attengono a singole operazioni catastali afferenti a specifici immobili rientrano nella giurisdizione del giudice tributario; così in particolare, è stato affermato che:</h:div><h:div>- “In tema di prestazioni patrimoniali imposte aventi natura tributaria, ai fini del riparto della giurisdizione occorre distinguere tra l'impugnativa di atti generali (o a contenuto normativo), che fissano i criteri per la determinazione delle prestazioni pecuniarie, e l'impugnazione di concreti provvedimenti con i quali l'amministrazione determina l'ammontare della prestazione e/o ne impone l'esecuzione, atteso che nel primo caso gli atti costituiscono espressione di potestà discrezionale e incidono su posizioni di interesse legittimo tutelabili dinanzi al giudice amministrativo laddove si denuncino i vizi tipici previsti dalla L. n. 1034 del 1971, artt. 2 e ss..; resta invece fuori dal perimetro della giurisdizione amministrativa l'impugnazione dell'avviso di accertamento catastale per revisione del classamento e della rendita che è devoluta alle commissioni tributarie quale cognizione riguardo alla mera operazione catastale individuale” (Cassazione civile, sez. trib., 02/03/2020, n. 5632);</h:div><h:div>- analogamente, è stato affermato che “Le c.d. operazioni catastali individuali sono devolute alle commissioni tributarie dagli artt. 2, comma 2 (già 3), e 19, lett. f ) d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, mentre gli atti generali, fra i quali quelli di qualificazione e classificazione, sono devoluti al giudice amministrativo in sede di impugnazione diretta ed al giudice tributario solo in via di mera disapplicazione” (Cassazione civile, sez. un., 18/04/2016, n. 7665);</h:div><h:div>- in termini conformi si è pronunciata anche Cass. civ., sez. un. n. 2950/2016, secondo cui la giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 comma 2 d. lgs. 1992 n. 546 va riferita, in particolare, “a quelle controversie che abbiano ad oggetto atti relativi alla intestazione o a variazioni catastali (…) che si pongano come presupposto per l’assoggettamento a tributi o per la determinazione dell’entità degli stessi (…)”.</h:div><h:div>17.3.  Nel caso di specie, la controversia in esame riguarda il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate ha disposto, in relazione a tre immobili di proprietà del ricorrente, la cancellazione dai registri catastali dell’annotazione di <corsivo>“immobile riconosciuto di interesse culturale ai sensi del D. lgs. n. 42 del 2004”, </corsivo>rilevante ai fini della quantificazione dell’Imposta Municipale Unica.</h:div><h:div>17.4. Si tratta chiaramente di una singola operazione catastale, afferente ad immobili specifici e attuata per il tramite di un atto non avente carattere generale o natura normativa, e come tale - alla stregua dei principi sopra esposti - estraneo alla giurisdizione del giudice amministrativo e devoluto alla giurisdizione del giudice tributario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nelle forme e nei termini di rito.</h:div><h:div>18. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, nei sensi e per gli effetti sopra esposti.</h:div><h:div>19. Peraltro, la peculiarità della vicenda esaminata e l’esito favorevole alla parte ricorrente della fase cautelare giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.</h:div><h:div>Compensa le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nelle camere di consiglio dei giorni 27 gennaio 2021 e 10 marzo 2021, tenutesi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei signori magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/01/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Ariberto Sabino Limongelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>