<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160131320210725151917465" descrizione="" gruppo="20160131320210725151917465" modifica="8/4/2021 3:23:20 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2016" n="01313"/><fascicolo anno="2021" n="00728"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160131320210725151917465.xml</file><wordfile>20160131320210725151917465.docm</wordfile><ricorso NRG="201601313">201601313\201601313.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\817 Angelo Gabbricci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Elena Garbari</firma><data>04/08/2021 15:23:20</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/08/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Gabbricci,	Presidente</h:div><h:div>Alessandra Tagliasacchi,	Primo Referendario</h:div><h:div>Elena Garbari,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div><corsivo>in parte qua</corsivo></h:div><h:div>- della delibera del consiglio comunale di Ghedi n. 18 del 3 maggio 2016, di approvazione della IV variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);</h:div><h:div>- dell'allegato A alla delibera del consiglio comunale di Ghedi n. 18 del 3 maggio 2016, recante le controdeduzioni alla IV variante al P.G.T.;</h:div><h:div>- della deliberazione n. X/4993 del 30 marzo 2016, contenente le determinazioni della giunta della Regione Lombardia in ordine alla variante al P.G.T. del Comune di Ghedi;</h:div><h:div>- della valutazione di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della IV Variante al P.G.T., a firma del dirigente del “Settore pianificazione socio-economica e territoriale – parchi” della Provincia di Brescia, trasmessa in data 6 aprile 2016;</h:div><h:div>- della delibera del consiglio comunale di Ghedi n. 38 del 3 dicembre 2015, di esame ed adozione IV variante al P.G.T. ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i.;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;</h:div><h:div>e per il risarcimento</h:div><h:div>dei danni subiti dai ricorrenti a causa dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1313 del 2016, proposto da Roberto Bicelli e Giorgio Brontesi, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Romanino n. 16; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Ghedi, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Brescia, via Diaz, n. 28; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Regione Lombardia, <corsivo>non costituita in giudizio</corsivo>; </h:div><h:div>Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gisella Donati, Magda Poli e Raffaella Rizzardi, domiciliata presso la sede dell’avvocatura provinciale in Brescia, Piazza Paolo VI, n. 29; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ghedi e della Provincia di Brescia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza di merito del giorno 14 luglio 2021, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, la dott.ssa Elena Garbari;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Espongono i ricorrenti:</h:div><h:div>- di essere proprietari di alcuni mappali nel comune di Ghedi ubicati a ridosso dell’abitato che, seppur classificati dallo strumento urbanistico come agricoli, da tempo non sono coltivati;</h:div><h:div>- che dopo l’approvazione della III variante generale al Piano di Governo del Territorio  tali terreni sono stati individuati dal Comune come prossimi alla trasformazione in aree residenziali, tanto che l’Amministrazione -all’atto di stipulare il permesso di costruire convenzionato sulle aree limitrofe, appartenenti anch’esse agli esponenti e oggetto di lottizzazione- ha chiesto espressamente ai proprietari di dimensionare gli standard urbanistici ed in particolare i parcheggi e la strada interna al comparto in modo da servire non solo alle edificazioni ivi assentite, ma anche a quelle per le quali era prevista la successiva trasformazione.</h:div><h:div>Lamentano i ricorrenti che in sede di adozione della quarta variante al P.G.T. le loro aree sono state inserite unitamente ad altri lotti agricoli di proprietà di terzi in un unico ambito di trasformazione, denominato AR5. Nell’esprimere il proprio parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, la Provincia di Brescia ha osservato che l’area ricade negli Ambiti Agricoli Strategici, che per una porzione significativa è in conduzione ad un’azienda agricola e che la maggior parte dei terreni ha un’elevata attitudine allo spandimento dei liquami zootecnici; ha quindi prescritto lo stralcio dell’Ambito dal Piano delle Regole. </h:div><h:div>Adeguandosi alla prescrizione, il Comune, in sede di approvazione definitiva della variante allo strumento urbanistico, ha eliminato la previsione dell’AR5, senza prendere in considerazione la proposta dei ricorrenti di inserire la loro proprietà tra le zone di completamento B3; le stesse sono rimaste quindi classificate come zone agricole. </h:div><h:div>Gli esponenti deducono l’illegittimità dell’atto di pianificazione e dei pareri regionale e provinciale espressi nel corso del procedimento<corsivo>
				</corsivo>di approvazione, per i seguenti motivi:</h:div><h:div>I. <corsivo>Violazione degli artt. 8 e 10 L.R. 12 del 2005. Violazione L.R. 31 del 2014. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per travisamento di fatto e per manifesta contraddittorietà. Motivazione erronea e contraddittoria</corsivo>. La scelta di includere i terreni in questione in un ambito di trasformazione unitamente a terreni con caratteristiche non omogenee è arbitraria ed irrazionale ed ha condizionato l’intero <corsivo>iter</corsivo> della variante, atteso che ne è derivata la prescrizione di stralcio da parte della Provincia. L’area, per le sue caratteristiche, andava correttamente qualificata nel Piano delle Regole come zona di completamento, in quanto da tempo non coltivata, adiacente all’abitato e già servita da opere di urbanizzazione.</h:div><h:div>II. <corsivo>Violazione del principio di affidamento e di corretta pianificazione urbanistica</corsivo>. La precedente richiesta dell’amministrazione comunale di dimensionare la viabilità e i parcheggi delle aree adiacenti anche in funzione della successiva estensione dell’area residenziale ha consolidato nei ricorrenti un legittimo affidamento in ordine al riconoscimento ai mappali di una corrispondente destinazione urbanistica. La scelta pianificatoria comunale non ha in alcun modo considerato tale posizione qualificata, violando anche la legislazione regionale in materia di contenimento dell’uso del suolo, considerato l’inutile spreco di territorio derivante dal sovra-dimensionamento delle opere urbanistiche.</h:div><h:div>III. <corsivo>Violazione dell’art. 13 L.R. 12 del 2005. Eccesso di potere per istruttoria carente e per contraddizione con gli atti presupposti</corsivo>. Ancorché il parere regionale sia di segno favorevole in ragione della complessiva riduzione del consumo di suolo risultante dalla variante generale, l’auspicata scelta di classificazione dell’area come zona di completamento è più coerente con la Legge regionale 31/2004 e consentirebbe di rendere più compatto il nucleo dell’area urbanizzata.</h:div><h:div>IV. <corsivo>Violazione dell’art. 15 L.R. 12 del 2005. Eccesso di potere per travisamento dello stato di fatto e per istruttoria carente. Contraddittorietà del parere reso dalla Provincia di Brescia e illegittimità delle determinazioni comunali quale illegittimità derivata dall’erroneo parere provinciale</corsivo>. Il parere espresso dalla Provincia è erroneo, in quanto le aree dei ricorrenti non sono utilizzate a fini agricoli né presentano un’elevata attitudine allo spandimento dei liquami zootecnici. Tale valutazione è peraltro la risultante anche dell’illegittima inerzia del comune che, in sede di adozione della variante, avrebbe dovuto richiedere alla Provincia di rivedere il perimetro delle Aree agricole di salvaguardia, come previsto dall’articolo 15, comma 5 della L.R. 12/2005. </h:div><h:div>Si sono costituiti per resistere al ricorso il Comune di Ghedi e la Provincia di Brescia.</h:div><h:div>Il Comune ha evidenziato:</h:div><h:div>- che la previsione di un unico ambito di trasformazione è logica e coerente, data l’omogeneità delle aree ivi incluse e la necessità di un loro sviluppo organico ed omogeneo;</h:div><h:div>- che il parere provinciale ha natura prescrittiva e il comune si è dovuto quindi necessariamente adeguare, ancorché la valutazione ivi espressa sia fondata su presupposti in fatto non più corrispondenti alla situazione reale, atteso che le aree di cui è questione sono da tempo urbanizzate ed hanno vocazione residenziale.</h:div><h:div>Per contro la Provincia di Brescia ha evidenziato:</h:div><h:div>- che ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della L.R. 12/2005 le previsioni del PTCP concernenti l’individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del P.G.T.;</h:div><h:div>- che per espressa previsione di legge tale individuazione ha validità fino all’approvazione del P.G.T. e che in sede di redazione del Piano delle regole il Comune può apportare modifiche a tale perimetrazione, sulla base di oggettive risultanze; </h:div><h:div>- che il parere provinciale è strettamente correlato e condizionato dal contenuto degli atti adottati dall’amministrazione comunale, che non si è avvalso della facoltà di modificare il perimetro delle Aree agricole di salvaguardia, né ha ipotizzato di qualificare l’area come zona di completamento del tessuto urbano consolidato.</h:div><h:div>Le parti hanno depositato memorie e repliche.</h:div><h:div>Il ricorso è stato quindi chiamato all’udienza di merito del 14 luglio 2021 e ivi trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Con il primo motivo di ricorso gli esponenti deducono che la scelta iniziale compiuta nell’atto di adozione della variante generale, di inserire l’area di loro proprietà nell’ambito di trasformazione AR5, è irrazionale, non coerente rispetto alla vocazione dei terreni e alla disomogeneità delle aree interessate, e che i mappali di cui è questione vanno correttamente qualificati come zona di completamento del tessuto urbano consolidato. </h:div><h:div>La censura è destituita di fondamento.</h:div><h:div>Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge della Regione Lombardia 12/2005, gli ambiti del tessuto urbano consolidato definiti dal Piano delle Regole sono costituiti dall’“<corsivo>insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento</corsivo>”.</h:div><h:div>Dalla documentazione versata in atti risulta che l’area dei ricorrenti non è ascrivibile alla fattispecie tipica del c.d. fondo intercluso, né che la stessa deve necessariamente essere qualificata come zona di completamento dell’abitato, trattandosi di un terreno inedificato di dimensioni contenute, confinante da un lato con una zona edificata, dall’altro con aree verdi a precedente destinazione agricola. Non si tratta pertanto di fondo collocato in area interamente urbanizzata, che richiede un mero intervento di completamento.</h:div><h:div>La scelta comunale contestata non risulta conseguentemente necessitata nel senso auspicato dagli esponenti, ma rimane nell’alveo dell’esercizio del generale potere pianificatorio, e quindi è connotata da ampia discrezionalità, espressione del merito dell’azione amministrativa e delle relative determinazioni in ordine alla futura organizzazione del territorio e al suo sviluppo socio-economico.</h:div><h:div>La decisione di inserire le aree in ambito di trasformazione è stata giustificata dal comune in ragione della necessità di considerare unitariamente aree omogenee che, pur tutte comprese in zona agricola, hanno nel tempo perso tale vocazione: si tratta dei mappali dei ricorrenti (414, 415, 416, 417, 418 e 421) e di una porzione del mappale 277, che risulta da tempo incolta e antropizzata. L’amministrazione ha inteso realizzare un disegno edilizio organico, coordinato e omogeneo di dette aree, ricomprendendo la proprietà dei ricorrenti in un più ampio contesto, con una scelta che non può essere ritenuta né illogica né incoerente e che pertanto non è sindacabile in sede giurisdizionale.</h:div><h:div>Invero gli stessi ricorrenti, in sede di osservazioni al P.G.T., pur richiedendo in via prioritaria l’inserimento dell’area in zona B3 – edilizia residenziale consolidata e di completamento, hanno assentito anche alla scelta dell’ambito unico, subordinatamente allo scomputo degli standard già reperiti sull’area adiacente.</h:div><h:div>Il motivo va quindi disatteso.</h:div><h:div>Non può essere parimenti accolta la seconda doglianza, con la quale gli esponenti deducono la violazione del legittimo affidamento consolidatosi rispetto alla destinazione residenziale dell’area, quale conseguenza del precedente sovra-dimensionamento degli standard realizzato, su richiesta del comune, nella fase di attuazione della limitrofa lottizzazione.</h:div><h:div>Va evidenziato infatti, che in sede pianificatoria, le uniche “<corsivo>evenienze generatrici di affidamento "qualificato", sulla scia della giurisprudenza ormai consolidata, sono state ravvisate nell'esistenza di convenzioni di lottizzazione, di accordi di diritto privato intercorsi tra Comune e proprietari, di giudicati di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su domanda di concessione. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>In mancanza di tali eventi non è configurabile un'aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria non peggiorativa di quella pregressa, ma solo un'aspettativa generica analoga a quella di qualunque altro proprietario di aree che aspiri all'utilizzazione più proficua dell'immobile, posizione cedevole rispetto alle scelte urbanistiche dell'Amministrazione: sicché non può essere invocato il difetto di motivazione, in quanto si porrebbe in contrasto con la natura generale dell'atto e i criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione dello stesso (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2012 n. 854 cit.; sez. IV, 4 aprile 2011 n. 2104). Peraltro, in sede di adozione di uno strumento urbanistico l'Amministrazione può introdurre anche innovazioni per migliorare le vigenti prescrizioni urbanistiche alle nuove esigenze, e ciò anche nel caso in cui la scelta effettuata imponga sacrifici ai proprietari interessati e li differenzi rispetto agli altri che abbiano già proceduto all'utilizzazione edificatoria dell'area secondo la previgente destinazione. In ogni caso, in materia di pianificazione urbanistica occorre tener conto della congruenza delle scelte con le linee di sviluppo del territorio illustrate nella relazione tecnica e nei documenti accompagnatori.”</corsivo> (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 20 maggio 2019, n. 502).</h:div><h:div>Non ricorre in specie alcuna delle indicate situazioni determinanti il riconoscimento di una posizione qualificata rispetto alla scelta pianificatoria, atteso che nella convenzione urbanistica relativa alla lottizzazione dei fondi confinanti il Comune resistente non ha assunto alcun impegno relativo alla destinazione dell’area <corsivo>de qua</corsivo>.</h:div><h:div>Il terzo motivo è diretto a censurare il parere regionale.</h:div><h:div>La doglianza è inammissibile per difetto di interesse, atteso che il predetto parere è positivo e non reca alcuna specifica prescrizione con riferimento ai terreni di proprietà dei ricorrenti.</h:div><h:div>Va respinto anche l’ultimo motivo di ricorso, con il quale è dedotta l’erroneità del parere provinciale. </h:div><h:div>Per espresso disposto normativo l’individuazione delle Aree Agricole Strategiche definite dal PTCP costituisce contenuto vincolante per la pianificazione comunale ed è rimessa al comune, in sede di redazione del Piano delle regole, la facoltà di proporre modifiche o riperimetrazioni sulla base della situazione di fatto a livello comunale.</h:div><h:div>Detta modifica non è stata proposta dal comune di Ghedi, sicché il parere provinciale aveva contenuto vincolato, in quanto l’area risulta -allo stato- compresa in detto perimetro. </h:div><h:div>In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/07/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>De Marco Maria</h:div><h:div>Elena Garbari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>